10/06/2026
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Come abbiamo precisato in un nostro precedente articolo, il passaggio di proprietร รจ un onere successivo allโatto di compravendita.
Lโacquisto del cavallo si perfeziona mediante il contratto stipulato, anche verbalmente, tra due soggetti.
Il venditore ha poi lโonere di richiedere ed effettuare il passaggio di proprietร del cavallo in capo allโacquirente (nuovo proprietario sulla base del contratto di compravendita).
Un soggetto di etร inferiore agli anni 18 non puรฒ concludere un contrattoย in autonomia, poichรฉ non ha la capacitร legale di agire. Se stipulato direttamente dal minore, il contratto รจ considerato annullabile, ai sensi dellโart. 1425 del codice civile.
Da ricordare che lโart. 2 del codice civile prevede che โLa maggiore etร ย รจ fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore etร si acquista la capacitร di compiere tutti gli attiย per i quali non sia stabilita un'etร diversa.โ
Da ciรฒ ne deriva che il soggetto minorenne non puรฒ concludere un contratto di compravendita, pertanto non puรฒ essere proprietario del cavallo.
Allo stesso modo, qualora successivamente allโacquisto del cavallo dovessero insorgere problematiche giuridiche, sia inerenti alla compravendita sia ad eventuali danni causati dal o al cavallo, il soggetto minorenne non potrebbe agire in causa (se non ovviamente per mezzo del genitore o tutore)