Avvocato Ronny Spagnolo

Avvocato Ronny Spagnolo Avvocato del foro di Vicenza e Dottore di ricerca in Diritto penale Ricevo su appuntamento presso lo Studio legale sito a Vicenza in Contrà Canove n. 21.

Esercito la professione di Avvocato a Vicenza e offro assistenza legale principalmente nel settore del diritto penale: ordinario, minorile e militare. Mi occupo inoltre di alcuni settori del diritto civile e di ricorsi avverso sanzioni amministrative. Anche grazie al Dottorato di ricerca in diritto penale dell’economia, ho inoltre sviluppato specifiche competenze nel settore della responsabilità p

enale in ambito aziendale e da infortunio sul lavoro. Coltivo costantemente la mia formazione professionale per garantire ai miei clienti un’assistenza legale di qualità, attenta agli specifici bisogni dell’assistito.

22/04/2024

Il diritto ad essere giudicato da chi ha assunto la prova: le iniziative dell’Unione.

Il diritto ad essere giudicato da chi ha assunto la prova è eroso dalla situazione insostenibile che si è venuta a determinare in conseguenza di quanto statuito dalla nota sentenza delle SS.UU. Bajrami (41736/19), con effetti devastanti sulla qualità della giurisdizione e sui principi fondativi del giusto processo. È stato di fatto abrogato il diritto ad essere giudicato dallo stesso giudice che ha raccolto la prova, anche a causa dell’incontrollabile avvicendamento di giudici all’interno dei collegi e negli stessi giudizi monocratici, con la prevalenza di esigenze del tutto personali -ancorché legittime- del giudice sul diritto dell’imputato ad essere giudicato da chi ha assunto la prova. È intendimento dei penalisti italiani contrastare con forza e con ogni iniziativa, nei processi e fuori dai processi, questa inammissibile negazione dei principi costitutivi del giusto processo. Occorre, inoltre, avviare con la magistratura un confronto leale e costruttivo sul punto. Pubblichiamo il testo della lettera che l’Unione invierà domani a tutti i presidenti dei Tribunali e delle Corte d’Appello.

➡️ https://bit.ly/38QZlhP

Ai Presidenti dei Tribunali e delle Corti d’Appello

Illustre Presidente,
la Giunta dell’Unione delle Camere Penali italiane si è determinata a scriverLe per rappresentare, con tutta la forza della quale siamo capaci, la situazione davvero insostenibile che si è venuta a determinare in tutti i Fori d’Italia in diretta, inequivocabile conseguenza di quanto statuito dalla nota sentenza delle SS.UU. Bajrami (41736/19).
La radicale riscrittura del combinato disposto degli artt. 525 comma 2, 526 comma 1 e 511 c.p.p., operata con quella decisione, sta determinando conseguenze che non esitiamo a definire letteralmente devastanti sulla qualità della giurisdizione e sui principi fondativi del giusto processo.
La sostanziale abrogazione del principio di immediatezza del giudizio ha polverizzato un diritto dell’imputato (e di tutte le parti processuali) che era e resta fondamentale nell’architettura del giusto processo: il diritto ad essere giudicato dallo stesso giudice che ha raccolto la prova. Ciò che era relegato ad eccezionale ipotesi derogatoria, è divenuto regola; con la conseguenza di dover noi assistere ormai quotidianamente ad un incontrollabile avvicendamento di giudici all’interno dei collegi e negli stessi giudizi monocratici. Venuta meno, per via interpretativa extratestuale, la regola della riassunzione della prova in caso di mutamento del giudice, le esigenze tabellari, organizzative, carrieristiche o anche meramente private dei singoli magistrati, giustificative di un trasferimento o anche solo di una temporanea assenza, prevalgono sulla modalità codificata del principio di immediatezza ed oralità.
Quanto qui denunziamo non è solo una erosione, pur gravissima, di garanzie soggettive fondamentali, ma è soprattutto la sovversione della regola epistemologica fondativa del giudizio penale. Occorre che tutti i protagonisti della giurisdizione prendano atto della oramai ingovernabile gravità di una situazione, forse non prevista e non voluta al momento della pronuncia di quella decisione, che vede l’intollerabile prevalenza di esigenze del tutto personali -ancorché legittime- del giudice sul diritto dell’imputato ad essere giudicato da chi ha assunto la prova.
È intendimento dei penalisti italiani contrastare con forza e con ogni iniziativa, nei processi e fuori dai processi, questa inammissibile negazione dei principi costitutivi del giusto processo. E poiché non possiamo immaginare che la magistratura giudicante non abbia già colto la gravità di una simile, incontrollabile deriva, esprimiamo l’auspicio che si voglia avviare un confronto leale e costruttivo, nel solco sempre più auspicabile e necessario di una “ermeneutica condivisa”, in sede di merito e di legittimità, che possa portare nei tempi più brevi ad un radicale ripensamento della “regola Bajrami” e delle prassi che ne sono conseguite.
Con la più alta considerazione e con la più viva cordialità.

In quali caso si può essere arrestati?
26/10/2021

In quali caso si può essere arrestati?

In quali casi si può essere arrestati? Ai sensi dell’art. 13 della Costituzione, “La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, …, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge”.

12/02/2021

PRESCRIZIONE, BREVE GUIDA PRATICA CONTRO BUFALE E IDIOZIE GIUSTIZIALISTE

Si avvicina il voto in Parlamento su alcuni emendamenti al Mille Proroghe che, ove approvati, sospenderebbero o addirittura abrogherebbero la sciagurata riforma Bonafede della prescrizione. Visto che tira una br**ta aria per i tifosi di quell’obbrobrio sgrammaticato, ora la parola d’ordine è quella di “evitare i temi divisivi”. Come si dice a Roma, la buttano in caciara.
Perciò credo sia opportuno mettere a disposizione di chiunque possa e voglia farne uso, una breve guida pratica, con alcune essenziali informazioni utili almeno a mettere a n**o le bufale travaglio-davigo- caselliane che già tornano in circolazione senza freni.
Mi limito alle questioni più evidenti, e di immediata comprensione anche per i non addetti ai lavori, lasciando volutamente da parte ogni polemica ideologica o culturale tra garantismo e giustizialismo. Vediamo chi è che racconta b***e in questa storia, e perché.
1.La riforma Bonafede è giustificata da un alto tasso di prescrizione dei reati, una anomalia tutta italiana che legittima l’impunità e mortifica le aspettative di giustizia delle vittime del reato. Vero o falso?
Penosamente falso. In Italia, ormai da molti anni, vigono termini di prescrizione dei reati molto alti, e non di rado indecentemente alti. Qualche esempio: la corruzione si prescrive in 18 anni; l’associazione mafiosa da un minimo di 40 anni e 6 mesi a 68 anni; l’omicidio stradale da 20 anni e 8 mesi a 33 anni; la violenza sessuale non aggravata in 28 anni; il riciclaggio semplice in 18 anni; l’omicidio volontario non aggravato in 33 anni; la bancarotta fraudolenta non aggravata in 15 anni e 6 mesi; furti in abitazione o pluriaggravati e scippi aggravati in 15 anni e 6 mesi; rapine ed estorsioni da 15 anni e 6 mesi a 28 anni; e potremmo continuare. Sostenere perciò che termini del genere non siano sufficienti, e che Giustizia vuole che – per rimanere ad uno degli esempi- un processo per omicidio stradale possa e debba essere definito anche oltre i 33 anni dal fatto, segnala o mala fede, o patologie di tipo psicotico ossessivo di gravità medio-alta.
2. la Riforma Bonafede accorcerà i tempi del processo, perché la interruzione del termine dopo la sentenza di primo grado rende inutili appelli e ricorsi in Cassazione finalizzati solo a far maturare la prescrizione. Vero o falso?
Questa è una menzogna più esattamente ascrivibile alla macroarea delle idiozie. Come anche un sasso saprebbe comprendere, un appello si propone dopo la sentenza di primo grado, e contro di essa. Le costanti statistiche del Ministero di Giustizia ci confermano da decenni che in quel momento, cioè al deposito della sentenza di primo grado, sono già maturate tra il 70/75% delle prescrizioni (oltre il 60% addirittura prima dell’udienza preliminare). Inoltre, i ricorsi per Cassazione puramente defatigatori, perciò dichiarati inammissibili, fanno retrocedere il calcolo della prescrizione alla data della sentenza di appello. Dunque lo stesso sasso di cui sopra è anche in grado di comprendere che ben oltre l’85 per cento del “problema prescrizione” ha a che fare con le impugnazioni come il cavolo con la merenda. Perciò non solo è falso che la riforma Bonafede sia destinata a ridurre i tempi del processo, ma è invece drammaticamente vero il contrario. Come ogni magistrato italiano sa bene, tranne Davigo, le Corti di Appello celebrano con grande fatica un numero elevatissimo di processi ogni giorno sotto minaccia della data di prescrizione del reato, stampigliata in grande evidenza in alto a destra su ciascun fascicolo. Eliminata quella data, perché mai si dovrebbe continuare con quei ritmi forsennati?
3.Gli avvocati ben pagati fanno durare a lungo i processi. Vero o falso?
Spudoratamente falso. Per lo meno da vent’anni non c’è più modo, per avvocati ed imputati, di far valere un impedimento o di richiedere un rinvio che sia uno senza che il decorso della prescrizione si interrompa. Dovrebbe esserci un limite alla indecenza di queste bufale.
4. La prescrizione esiste solo in Italia. Vero o falso?
I reati si prescrivono, in proporzione alla gravità, anche in Francia, in Spagna, in Germania, ovunque. Nei paesi anglosassoni si prescrive non il reato ma l’azione, cioè il processo, in tempi imparagonabilmente più brevi dei nostri. Paragonare le mele con le pere è il metodo tipico di chi argomenta per pura polemica, fingendo soprattutto di ignorare che l’unica vera esclusiva italiana è quella della durata irragionevole delle indagini e dell’inizio sistemicamente tardivo dei processi. Una anomalia incivile che rende l’imputato prigioniero di una inefficienza a lui per di più non imputabile. Una vergogna. Facciamola finita, che è giunta l’ora.

29/08/2020

Il Consiglio nazionale forense esprime il proprio cordoglio alla famiglia della collega turca Ebru Timtik, morta in stato di detenzione dopo 238 giorni di sciopero della fame, e la propria vicinanza e solidarietà agli avvocati turchi. Il Cnf continuerà, in sinergia con il Consiglio degli ordini forensi europei (Ccbe) e con l’Osservatorio internazionale avvocati in pericolo (Oiad), la propria azione di denuncia e di sostegno ai colleghi che si battono per il libero esercizio della professione di avvocato, compromesso anche dalla recente riforma degli ordini professionali in Turchia, e chiede alle autorita' turche il rispetto dei diritti della difesa, inibiti e reiteratamente violati nei processi in cui sono stati coinvolti i colleghi. Il Consiglio nazionale forense invita ancora una volta quindi le autorità turche a rispettare i principi dell'ONU a sostegno del ruolo degli avvocati adottati a L'Avana nel 1990 e all’immediata scarcerazione di Aytac Unsal, collega coimputato condannato a 10 anni e 6 mesi di reclusione, che versa in gravi condizioni di salute.

Coronavirus: quali le conseguenze per l'inosservanza delle misure preventive?
20/03/2020

Coronavirus: quali le conseguenze per l'inosservanza delle misure preventive?

Coronavirus: quali le conseguenze per l'inosservanza delle misure preventive? Cosa rischia il cittadino che si sposti senza giustificazione?

19/04/2019

E' perseguibile penalmente colui che installa un software spia sul cellulare della moglie anche se quest'ultima ne sia a conoscenza.

Stupefacenti: la Corte Costituzionale dichiara illegittima, perché sproporzionata, la pena minima di 8 anni di reclusion...
08/03/2019

Stupefacenti: la Corte Costituzionale dichiara illegittima, perché sproporzionata, la pena minima di 8 anni di reclusione per i fatti non lievi, abbassandola a 6 anni di reclusione.

Indirizzo

Contra' Dei Torretti, 45
Vicenza
36100

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
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Martedì 09:00 - 13:00
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Mercoledì 09:00 - 13:00
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Venerdì 09:00 - 13:00
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