Studio Legale Associato Cappellaro

Studio Legale Associato Cappellaro Studio di avvocati a Vicenza che fornisce assistenza legale nei settori del diritto civile, commerci

Lo Studio Legale Associato Cappellaro, con sede a Vicenza, fornisce alla clientela consulenza e assistenza legale, stragiudiziale e giudiziale. Lo Studio è composto dagli avvocati Paolo Cappellaro, Alvise Cappellaro e Maria Giovanna Dalla Palma ed opera da decenni prevalentemente nei seguenti settori: diritto bancario, diritto fallimentare, diritto commerciale, diritto immobiliare, diritto della r

esponsabilità civile, diritto di famiglia e diritto delle successioni. Lo Studio utilizza i più moderni sistemi informatici, anche per laccesso al processo civile telematico, ed è dotato di una rete di collaudati studi legali, quali corrispondenti in tutta Italia. Lo studio Legale Associato Cappellaro si occupa inoltre di tutto ciò che riguarda l'impresa. Dal diritto bancario a quello commerciale, fino al diritto societario e quello della responsabilità civile. Qualsiasi sia il problema, avvalersi della consulenza di un professionista renderà possibile la ricerca di una valida soluzione. Coloro che si rivolgono allo Studio Legale Associato Cappellaro troveranno un pool di avvocati esperti in vari ambiti del diritto civile, pronti ad assisterli in ogni tipologia di vertenza e per consulenze inerenti il settore. Il costante impegno di ogni singolo membro dello staff nell'aggiornamento sulle nuove disposizioni di legge e orientamenti giurisprudenziali assicura alla clientela dello studio legale un'assistenza completa e altamente professionale. Non esitate a contattare le studio per richiedere maggiori informazioni e fissare un primo appuntamento dove poter esporre il vostro problema.

04/07/2022

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2022 il D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 con modifiche al codice della crisi d'impresa e...

02/05/2022

Perché gli atti esecutivi di un piano attestato siano esenti dalla revocatoria il giudice deve effettuare una valutazione, parametrata sulla...

Cassazione civile, sez. I, ordinanza 1 marzo 2022, n. 6684
11/03/2022

Cassazione civile, sez. I, ordinanza 1 marzo 2022, n. 6684

I crediti dei professionisti dovuti per gli ultimi due anni di prestazione hanno privilegio generale sui beni mobili. Il biennio non decorre dalla...

10/03/2022

𝐀𝐦𝐦𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐢𝐥 𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐬𝐢𝐧𝐝𝐚𝐜𝐨 𝐬𝐨𝐥𝐨 𝐬𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐚 𝐝𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐞𝐭𝐭𝐚 𝐞𝐬𝐞𝐜𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢𝐚 𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭à.

Ai fini dell’ammissione al passivo del credito professionale derivante dall’attività di sindaco della società poi fallita, occorre provare la corretta esecuzione della prestazione professionale depositando i verbali delle verifiche trimestrali, delle revisioni dei conti, delle assemblee alle quali avrebbe partecipato e delle assemblee di qualsiasi altro organo societario. La 𝐂𝐚𝐬𝐬𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 con 𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐧. 𝟓𝟏𝟐𝟖 𝐝𝐞𝐥 𝟏𝟔 𝐟𝐞𝐛𝐛𝐫𝐚𝐢𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟐, torna a pronunciarsi in materia di onere della prova nell’ambito di un’insinuazione al passivo. La fattispecie al centro del provvedimento aveva ad oggetto una domanda di insinuazione al passivo per un credito professionale che trova la propria fonte nella qualità del creditore di componente del collegio sindacale della società poi fallita. Il Giudice di prime cure aveva respinto l’opposizione allo stato passivo sostenendo che il creditore istante non avesse dimostrato l’esatta esecuzione della prestazione, assolvendo così al proprio onere, a fronte dell’eccezione tempestivamente sollevata da parte della curatela dell’inadempimento della prestazione di componente del collegio sindacale. In particolare, secondo il Tribunale, l’opponente non aveva provato i verbali delle verifiche trimestrali né delle assemblee alle quali avrebbe partecipato il creditore istante membro dell’organismo sindacale, né le revisioni dei conti ovvero qualsiasi altro verbale degli organi sociali dai quali poter dimostrare l’esecuzione della prestazione professionale. Il decreto, impugnato con ricorso per Cassazione, viene confermato dalla Suprema Corte sulla base della circostanza che nel giudizio di opposizione allo stato passivo non opera la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c. in materia di “ius novorum”, con riferimento alle nuove eccezioni proponibili dal curatore e pertanto l’eccezione riconvenzionale sollevata dalla curatela deve essere ritenuta ammissibile in quanto eccezione volta solo a paralizzare e ottenere il rigetto dell’avversa domanda di insinuazione al passivo. Cassazione civile, sez. I, ordinanza 16 febbraio 2022, n. 512 Invero, in proposito, il riesame, a cognizione piena, della verifica dello stato passivo operato nel giudizio a cognizione sommaria non consente il mutamento del “thema disputandum” né l’introduzione di domande riconvenzionali della curatela; tuttavia, non impedisce al Fallimento di formulare eccezioni non sottoposte all’esame del giudice delegato. In aggiunta, la giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di distribuzione dell’onere della prova in ambito contrattuale è coriacea nel seguire il principio secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento, deve limitarsi a dimostrare unicamente la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare la circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre sul debitore convenuto grava l’onere di provare l’avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 c.c.., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite. È pur vero che, nell’ambito di una eccezione ai sensi dell’art. 1460 c.c., la parte che invoca l’inadempimento deve allegare con sufficiente specificità il contenuto dell’inesattezza dell’adempimento imputato alla controparte, tuttavia, il principio della ripartizione dell’onere probatorio non sarebbe in realtà correttamente applicato, qualora il debitore che eccepisca l’altrui inadempimento fosse gravato da un onere di allegazione dal perimetro ulteriore rispetto a limitarsi a quanto sia sufficiente per identificare il contenuto dell’obbligo, attraverso l’indicazione della fonte e dell’oggetto della obbligazione, il cui inadempimento è imputato all’altra parte. Ora, nella fattispecie su cui si interroga la Suprema Corte, l’eccezione d’inadempimento sollevata dal fallimento, il creditore opponente non ha dimostrato l’esatto adempimento della prestazione, depositando i verbali delle verifiche trimestrali né delle assemblee alle quali avrebbe partecipato né le revisioni dei conti ovvero qualsiasi altro verbale degli organi sociali dai quali poter dimostrare la corretta esecuzione della prestazione professionale, oggetto dell’insinuazione. Si sottolinea come tale dimostrazione non può essere assolta attraverso una generica prova testimoniale. In conclusione, la Corte di Cassazione, nel respingere il ricorso del creditore ricorrente, ha affermato che per essere ammesso al passivo fallimentare avente ad oggetto il credito professionale derivante dalla propria attività di sindaco nella società poi dichiarata insolvente, ha l’onere probatorio di provare la corretta esecuzione della prestazione professionale depositando i verbali delle verifiche trimestrali, delle assemblee alle quali avrebbe partecipato e le revisioni dei conti.

14/01/2022

La sorte dei contratti di fideiussione omnibus stipulati in conformità di intese anticoncorrenziali è stata oggetto di un vivace dibattito...

01/11/2021

Revocatoria fallimentare dei pagamenti a favore del liquidatore

Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 28/09/2021, n. 26244

In tema di revocatoria fallimentare, vige il principio della revocabilità dei pagamenti e negozi posti in essere nel c.d. "periodo sospetto", i casi di esenzione ponendosi, nel confronto, nei termini di vere e proprie eccezioni. In merito alla eterogeneità delle situazioni volta a volta prese in considerazione e fatte oggetto di esonero, l'unico filo di "unificazione" tra le stesse sta nel loro rispondere a particolari interessi che il legislatore ha ritenuto "superiori". L'esenzione di cui all'art. 67, comma 3, lett. a), L. Fall., infatti, risulta direttamente intesa a favorire la conservazione dell'impresa nell'ottica dell'uscita dalla crisi e, di conseguenza, la stessa fa riferimento ai pagamenti delle "forniture", quali negozi immediatamente espressivi dell'esercizio dell'attività di impresa e sempre che siano stati effettuati secondo i termini d'uso. Non rientra in tali categorie il pagamento dei compensi del liquidatore di società fallita, che, pertanto, è soggetto a revocatoria.

27/08/2021

In G.U. il nuovo D.L. in materia di crisi d’impresa e risanamento aziendale

L'entrata in vigore del nuovo codice della crisi é differita al 16 maggio 2022, e per quanto riguarda il titolo relativo alle procedure di allerta al 31 dicembre 2023.

(dal quotidiano giuridico di Wolters Kluwer)

Pubblicato sulla G.U. n. 202 del 24 agosto 2021 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/24/21G00129/SG)
l’importante D.L. n. 118/2021 che: i) rinvia ancora l’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa; ii) anticipa l’entrata in vigore di alcune norme; iii) introduce il nuovo istituto della “composizione negoziata della crisi”, che costituisce un nuovo strumento di ausilio alle imprese in difficoltà finalizzato al loro risanamento.
D.L. 24 agosto 2021, n. 118 — G.U. 24 agosto 2021, n. 202
Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo scorso 5 agosto un d.l. (D.L. n. 118/2021) che incide fortemente sulla disciplina della crisi d’impresa.

L’adozione di tali misure è dettata dalla necessità di reagire alle difficoltà create alle imprese dall’emergenza sanitaria che impongono, da un lato, un differimento dell’entrata in vigore degli innovativi meccanismi contemplati dal Codice della crisi che altrimenti avrebbe inevitabilmente comportato incertezze e punti applicativi controversi in un momento in cui gli operatori e il sistema economico esigono stabilità del tessuto normativo, dall’altro, l’immediata entrata in vigore di alcune norme del Codice della crisi e l’introduzione di una procedura di nuovo conio che si propone di essere più efficace e meno onerosa di quella prevista dal Codice della crisi, funzionale il risanamento delle attività che rischiano di uscire dal mercato.
Il differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi
L’ennesimo rinvio del Codice della crisi al 16 maggio 2022 è accompagnata, da un lato, da un differimento ancora maggiore (al 31 dicembre 2023) dell’entrata in vigore del Titolo II contenente la disciplina dell’allerta e della composizione assistita della crisi (nell’attesa di altri interventi per l’adeguamento del Codice della crisi alla Direttiva UE 2019/1023, le cui disposizioni devono essere recepite entro il 17 luglio 2022), dall’altro dall’anticipazione di istituti contenuti nel predetto Codice (accordi ad efficacia estesa ed agevolati, convenzione di moratoria, ecc.).
L’immediata entrata in vigore di alcune norme del Codice della crisi
Vengono innestati già da ora nel corpo normativo dell’attuale legge fallimentare alcune disposizioni contemplate dal Codice della crisi, tra i le quali al nuovo art. 182-septies gli accordi ad efficacia estesa (con l’eliminazione della limitazione ai soli creditori intermediari finanziari con la conseguente estensione della disposizione a tutte le categorie dei creditori), all’art. 182-octies la convenzione di moratoria (prima contenuta nell’art. 182-septies e anch’essa estesa a tutte le tipologie di creditori), all’art. 182-novies gli accordi di ristrutturazione agevolati (per cui la percentuale dei creditori aderenti necessaria per la conclusione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182-bis viene ridotta al trenta per cento qualora il debitore abbia rinunciato al periodo d’inesigibilità di cui al comma 1° dell’art. 182-bis, non abbia presentato un ricorso di pre-concordato e non abbia richiesto il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive nel corso delle trattative), all’art. 182-decies la previsione relativa ai coobbligati e ai soci illimitatamente responsabili (stabilendo che ai creditori che hanno concluso gli accordi di ristrutturazione si applica l'art. 1239 c.c. sugli effetti della remissione nei confronti dei fideiussori, che nel caso in cui l'efficacia degli accordi sia estesa ai creditori non aderenti, costoro conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso e che, salvo patto contrario, gli accordi di ristrutturazione della società hanno efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali, se hanno prestato garanzia, continuano a rispondere per tale diverso titolo, salvo che non sia diversamente previsto).
La nuova procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa
A partire dal 15 novembre 2021 tutti gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese (dunque sia commerciali che agricoli e senza requisiti dimensionali di accesso) che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza potranno avvalersi della nuova procedura di “composizione negoziata della crisi” che affianca all’imprenditore la figura di un esperto indipendente al quale è affidato il compito di agevolare le trattative necessarie per il risanamento dell’impresa.
Si tratta di uno strumento cui si accede su base esclusivamente volontaria e che non presenta il rischio, in caso di insuccesso, di segnalazione al PM o di tracimare in procedura fallimentare. Al contempo, tale accesso volontario è favorito da misure premiali tra le quali spiccano la riduzione al tasso legale degli interessi sui debiti fiscali, la riduzione delle sanzioni tributario e la rateazione delle imposte.
Il tentativo di composizione della crisi è presidiato dal principio di riservatezza: non solo l’esperto è tenuto a tale obbligo ma anche tutte le parti coinvolte nelle trattative.
L’istanza di accesso alla composizione negoziata si presenta tramite una piattaforma unica nazionale accessibile dal sito della camera di commercio presso il cui registro delle imprese è iscritto l’imprenditore che la inoltra e contiene un test pratico, con funzione di auto-diagnosi, utilizzabile anche in via preventiva rispetto al deposito dell’istanza, che permette all’imprenditore di verificare la situazione in cui versa la propria impresa nonché l’effettiva perseguibilità dell’operazione di risanamento. Al momento del deposito dell’istanza di nomina, l’imprenditore deve depositare una serie di documenti che, sostanzialmente, forniscono un quadro generale della situazione contabile e debitoria dell’impresa, permettendo all’esperto di valutare la situazione complessiva e di avviare le trattative.
L’istanza di nomina dell’esperto non apre il concorso dei creditori e non determina alcuno spossessamento del patrimonio dell’imprenditore, il quale, pur essendo obbligato a garantire una gestione non pregiudizievole per i propri creditori e in coerenza con gli obblighi previsti dall’art. 2086 c.c., continua nella gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, potendo eseguire pagamenti.
La nomina dell’esperto indipendente è affidata ad una commissione composta da tre membri che durano in carica due anni e che vengono designati dall’autorità giudiziaria, dal presidente della camera di commercio regionale e dal prefetto.
La negoziazione è, e resta, per tutta la durata del percorso, una prerogativa dell’imprenditore, che porta avanti le trattative personalmente, con l’ausilio dei propri consulenti.

Qualora vi sia l’esigenza di tutelare il patrimonio dell’imprenditore da iniziative che possono pregiudicare le trattative e mettere a rischio il risanamento dell’impresa, l’imprenditore può richiedere una protezione del patrimonio, domandando l’applicazione di misure protettive successivamente sottoposte alla conferma da parte del giudice.
La procedura di composizione negoziata può concludersi con la stipula di un contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni, con una convenzione di moratoria, un piano di risanamento con o senza attestazione, un accordo di ristrutturazione dei debiti, la presentazione di una domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (una nuova tipologia di concordato coattivo semplificato) o, in subordine, accedere ad una delle procedure disciplinate dall’attuale legge fallimentare

13/12/2020
30/12/2019

Emanate le linee guida per la tipizzazione delle violazioni massive del T.U.F. al fine di richiedere l’indennizzo forfetario al FIR (30% su di un costo massimo di acquisto di euro 100.000) anche per quei risparmiatori che non hanno i requisiti per l’indennizzo diretto (alternativamente un isee inferiore a 35.000 euro, o un patrimonio mobiliare inferiore a 100.000 euro), ove, appunto, si dimostri la “violazione massiva” da parte della banca.
Il termine per la presentazione delle domande é stato prorogato al 18 aprile 2020.

Lo scorso 25 giugno si é spento l'avv. Paolo Cappellaro. Lo Studio continua la propria attività sulle sue orme e ringraz...
25/07/2019

Lo scorso 25 giugno si é spento l'avv. Paolo Cappellaro.
Lo Studio continua la propria attività sulle sue orme e ringrazia Amici, Clienti e Colleghi per le manifestazioni di stima e di affetto.

19/03/2019

Il MEF tenta l’accelerata sul FIR, il Fondo indennizzo risparmiatori, inviando alla Commissione UE una bozza di decreto in cui risponde alle...

Indirizzo

Contrà Pedemuro San Biagio, 25
Vicenza

Orario di apertura

Lunedì 08:30 - 13:00
14:30 - 19:30
Martedì 08:30 - 13:00
14:30 - 19:30
Mercoledì 08:30 - 13:00
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Giovedì 08:30 - 13:00
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Venerdì 08:30 - 13:00
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