27/08/2021
In G.U. il nuovo D.L. in materia di crisi d’impresa e risanamento aziendale
L'entrata in vigore del nuovo codice della crisi é differita al 16 maggio 2022, e per quanto riguarda il titolo relativo alle procedure di allerta al 31 dicembre 2023.
(dal quotidiano giuridico di Wolters Kluwer)
Pubblicato sulla G.U. n. 202 del 24 agosto 2021 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/24/21G00129/SG)
l’importante D.L. n. 118/2021 che: i) rinvia ancora l’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa; ii) anticipa l’entrata in vigore di alcune norme; iii) introduce il nuovo istituto della “composizione negoziata della crisi”, che costituisce un nuovo strumento di ausilio alle imprese in difficoltà finalizzato al loro risanamento.
D.L. 24 agosto 2021, n. 118 — G.U. 24 agosto 2021, n. 202
Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo scorso 5 agosto un d.l. (D.L. n. 118/2021) che incide fortemente sulla disciplina della crisi d’impresa.
L’adozione di tali misure è dettata dalla necessità di reagire alle difficoltà create alle imprese dall’emergenza sanitaria che impongono, da un lato, un differimento dell’entrata in vigore degli innovativi meccanismi contemplati dal Codice della crisi che altrimenti avrebbe inevitabilmente comportato incertezze e punti applicativi controversi in un momento in cui gli operatori e il sistema economico esigono stabilità del tessuto normativo, dall’altro, l’immediata entrata in vigore di alcune norme del Codice della crisi e l’introduzione di una procedura di nuovo conio che si propone di essere più efficace e meno onerosa di quella prevista dal Codice della crisi, funzionale il risanamento delle attività che rischiano di uscire dal mercato.
Il differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi
L’ennesimo rinvio del Codice della crisi al 16 maggio 2022 è accompagnata, da un lato, da un differimento ancora maggiore (al 31 dicembre 2023) dell’entrata in vigore del Titolo II contenente la disciplina dell’allerta e della composizione assistita della crisi (nell’attesa di altri interventi per l’adeguamento del Codice della crisi alla Direttiva UE 2019/1023, le cui disposizioni devono essere recepite entro il 17 luglio 2022), dall’altro dall’anticipazione di istituti contenuti nel predetto Codice (accordi ad efficacia estesa ed agevolati, convenzione di moratoria, ecc.).
L’immediata entrata in vigore di alcune norme del Codice della crisi
Vengono innestati già da ora nel corpo normativo dell’attuale legge fallimentare alcune disposizioni contemplate dal Codice della crisi, tra i le quali al nuovo art. 182-septies gli accordi ad efficacia estesa (con l’eliminazione della limitazione ai soli creditori intermediari finanziari con la conseguente estensione della disposizione a tutte le categorie dei creditori), all’art. 182-octies la convenzione di moratoria (prima contenuta nell’art. 182-septies e anch’essa estesa a tutte le tipologie di creditori), all’art. 182-novies gli accordi di ristrutturazione agevolati (per cui la percentuale dei creditori aderenti necessaria per la conclusione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182-bis viene ridotta al trenta per cento qualora il debitore abbia rinunciato al periodo d’inesigibilità di cui al comma 1° dell’art. 182-bis, non abbia presentato un ricorso di pre-concordato e non abbia richiesto il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive nel corso delle trattative), all’art. 182-decies la previsione relativa ai coobbligati e ai soci illimitatamente responsabili (stabilendo che ai creditori che hanno concluso gli accordi di ristrutturazione si applica l'art. 1239 c.c. sugli effetti della remissione nei confronti dei fideiussori, che nel caso in cui l'efficacia degli accordi sia estesa ai creditori non aderenti, costoro conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso e che, salvo patto contrario, gli accordi di ristrutturazione della società hanno efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali, se hanno prestato garanzia, continuano a rispondere per tale diverso titolo, salvo che non sia diversamente previsto).
La nuova procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa
A partire dal 15 novembre 2021 tutti gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese (dunque sia commerciali che agricoli e senza requisiti dimensionali di accesso) che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza potranno avvalersi della nuova procedura di “composizione negoziata della crisi” che affianca all’imprenditore la figura di un esperto indipendente al quale è affidato il compito di agevolare le trattative necessarie per il risanamento dell’impresa.
Si tratta di uno strumento cui si accede su base esclusivamente volontaria e che non presenta il rischio, in caso di insuccesso, di segnalazione al PM o di tracimare in procedura fallimentare. Al contempo, tale accesso volontario è favorito da misure premiali tra le quali spiccano la riduzione al tasso legale degli interessi sui debiti fiscali, la riduzione delle sanzioni tributario e la rateazione delle imposte.
Il tentativo di composizione della crisi è presidiato dal principio di riservatezza: non solo l’esperto è tenuto a tale obbligo ma anche tutte le parti coinvolte nelle trattative.
L’istanza di accesso alla composizione negoziata si presenta tramite una piattaforma unica nazionale accessibile dal sito della camera di commercio presso il cui registro delle imprese è iscritto l’imprenditore che la inoltra e contiene un test pratico, con funzione di auto-diagnosi, utilizzabile anche in via preventiva rispetto al deposito dell’istanza, che permette all’imprenditore di verificare la situazione in cui versa la propria impresa nonché l’effettiva perseguibilità dell’operazione di risanamento. Al momento del deposito dell’istanza di nomina, l’imprenditore deve depositare una serie di documenti che, sostanzialmente, forniscono un quadro generale della situazione contabile e debitoria dell’impresa, permettendo all’esperto di valutare la situazione complessiva e di avviare le trattative.
L’istanza di nomina dell’esperto non apre il concorso dei creditori e non determina alcuno spossessamento del patrimonio dell’imprenditore, il quale, pur essendo obbligato a garantire una gestione non pregiudizievole per i propri creditori e in coerenza con gli obblighi previsti dall’art. 2086 c.c., continua nella gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, potendo eseguire pagamenti.
La nomina dell’esperto indipendente è affidata ad una commissione composta da tre membri che durano in carica due anni e che vengono designati dall’autorità giudiziaria, dal presidente della camera di commercio regionale e dal prefetto.
La negoziazione è, e resta, per tutta la durata del percorso, una prerogativa dell’imprenditore, che porta avanti le trattative personalmente, con l’ausilio dei propri consulenti.
Qualora vi sia l’esigenza di tutelare il patrimonio dell’imprenditore da iniziative che possono pregiudicare le trattative e mettere a rischio il risanamento dell’impresa, l’imprenditore può richiedere una protezione del patrimonio, domandando l’applicazione di misure protettive successivamente sottoposte alla conferma da parte del giudice.
La procedura di composizione negoziata può concludersi con la stipula di un contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni, con una convenzione di moratoria, un piano di risanamento con o senza attestazione, un accordo di ristrutturazione dei debiti, la presentazione di una domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (una nuova tipologia di concordato coattivo semplificato) o, in subordine, accedere ad una delle procedure disciplinate dall’attuale legge fallimentare