Avvocato Leonardo Maran - Vicenza

Avvocato Leonardo Maran - Vicenza Mi affaccio alla professione forense nel 2001, abilitandomi nel 2004 presso il distretto di Corte di Appello di Venezia. Coltivo l’hobby dell’illusionismo.

Mi trovo a Vicenza e mi occupo di diritto penale, reati in materia di sostanze stupefacenti, guida in stato di ebbrezza, alcol-test, sospensione e revoca della patente, omicidio colposo, omicidio stradale, incidenti stradali, risarcimento danni. Mi occupa della materia penale, con particolare interesse per il cosiddetto “penale nero”. Ho una notevole esperienza nel settore dei reati stradali - gui

da in stato di ebbrezza e omicidio stradale - nel quale sono stato anche relatore in diversi ambiti formativi. Ne affronto, inoltre, le problematiche amministrative - sospensione/revoca della patente e sequestro/confisca del mezzo di trasporto - oltre agli aspetti risarcitori. Ho collaborato con la Fondazione dell’Avvocatura Italiana. Sono stato speaker al primo evento “TEDx” organizzato nella città di Bolzano, con il tema: “L’avvocato, un garante dei diritti che contribuisce alla formazione della verità processuale”. Sono anche un formatore nel campo della comunicazione. Il mio seminario di public speaking è stato accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Vicenza e presentato, tra l’altro, nei seguenti contesti:
Università di Trento (Facoltà di Giurisprudenza, corso “Legal Skills” del Prof. Pascuzzi), Consiglio Nazionale Forense (Esperienze in Parallelo), Fondazione Italiana per l’Innovazione Forense, Fondazione Forense di Monza, Fondazione Forense Modenese, Fondazione “Feliciano Benvenuti” di Venezia, Congresso Giuridico Distrettuale del Trentino-Alto Adige, Scuola di Formazione Forense “Giorgio Ambrosoli” del Piemonte (Ginnasio Forense), Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Trento, Scuola di Formazione Forense "Enrico Schiavo" di Vicenza, Ordine degli Avvocati di Pordenone, Ordine degli Avvocati di Alessandria, A.I.G.A di Padova, Liceo Classico “Antonio Pigafetta” di Vicenza, Accademia Europea C.R.S. - I.D.E.A., Federazione Italiana Pallavolo (Veneto e Lombardia), Banca Generali (Bologna e Modena).

𝐀𝐋𝐂𝐎𝐋𝐎𝐂𝐊: 𝐄' 𝐋𝐄𝐆𝐆𝐄 💣☝️ Con la recente riforma del Codice della Strada (𝐋𝐞𝐠𝐠𝐞 𝟏𝟕𝟕/𝟐𝟒) veniva aggiunto - all'art. 186 - il...
24/03/2026

𝐀𝐋𝐂𝐎𝐋𝐎𝐂𝐊: 𝐄' 𝐋𝐄𝐆𝐆𝐄 💣

☝️ Con la recente riforma del Codice della Strada (𝐋𝐞𝐠𝐠𝐞 𝟏𝟕𝟕/𝟐𝟒) veniva aggiunto - all'art. 186 - il comma 9 ter, che introduce in determinate situazioni l'obbligo di installare l’alcolock a bordo delle vetture in uso. Quindi, con successivo 𝐃𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐨 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐚𝐭𝐚𝐭𝐨 𝟐 𝐥𝐮𝐠𝐥𝐢𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟓 e con apposita 𝐂𝐢𝐫𝐜𝐨𝐥𝐚𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝟐𝟑 𝐟𝐞𝐛𝐛𝐫𝐚𝐢𝐨 𝐬𝐜𝐨𝐫𝐬𝐨, si completava l'iter normativo necessario a rendere operativo e concreto l’obbligo in questione.

Proviamo, allora, a fare chiarezza:
➡️ 𝐥'𝐚𝐥𝐜𝐨𝐥𝐜𝐨𝐤 𝐞̀ 𝐨𝐛𝐛𝐥𝐢𝐠𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐢 𝐜𝐨𝐥𝐨𝐫𝐨 𝐢 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐢 𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐚𝐧𝐧𝐚𝐭𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐠𝐮𝐢𝐝𝐚 𝐢𝐧 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐞𝐛𝐛𝐫𝐞𝐳𝐳𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐮𝐧𝐚 𝐚𝐥𝐜𝐨𝐥𝐞𝐦𝐢𝐚 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐨 𝟎.𝟖 𝐠/𝐥;
➡️ i modelli disponibili e le officine autorizzate ad installarli vengono espressamente indicati dalla sopra ricordata Circolare e, al momento, sono ancora pochi/e;
➡️ i costi di installazione sono a carico dei soggetti sottoposti a tale limitazione alla guida;
➡️ 𝐥𝐚 𝐥𝐞𝐠𝐠𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞𝐝𝐞, 𝐪𝐮𝐢𝐧𝐝𝐢, 𝐜𝐡𝐞 𝐢𝐥 𝐏𝐫𝐞𝐟𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐨𝐧𝐠𝐚 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐩𝐚𝐭𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐝𝐞𝐢 𝐬𝐨𝐠𝐠𝐞𝐭𝐭𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐚𝐧𝐧𝐚𝐭𝐢 𝐟𝐚𝐜𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐢𝐧𝐬𝐞𝐫𝐢𝐫𝐞, 𝐬𝐮𝐥𝐥𝐞 𝐩𝐚𝐭𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐬𝐭𝐞𝐬𝐬𝐞, 𝐮𝐧 𝐚𝐩𝐩𝐨𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐝𝐢𝐜𝐞 (in base al quale si potrebbe circolare, appunto, solo con alcolock a bordo vettura):
➡️ 𝐩𝐞𝐫𝐚𝐥𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐞𝐦𝐛𝐫𝐚 𝐜𝐡𝐞 𝐥'𝐢𝐦𝐩𝐮𝐥𝐬𝐨 𝐝𝐞𝐛𝐛𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐫𝐞 𝐝𝐚𝐥 𝐆𝐢𝐮𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐬𝐞𝐧𝐭𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐚𝐧𝐧𝐚, 𝐞 𝐜𝐡𝐞 𝐢𝐥 𝐏𝐫𝐞𝐟𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐯𝐢 𝐝𝐞𝐛𝐛𝐚 𝐝𝐚𝐫𝐞 𝐬𝐨𝐥𝐭𝐚𝐧𝐭𝐨 𝐞𝐬𝐞𝐜𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞;
➡️ da ultimo, 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐚 𝐥'𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐚 𝐢𝐧 𝐯𝐢𝐠𝐨𝐫𝐞 𝐝𝐢 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐨𝐛𝐛𝐥𝐢𝐠𝐨, 𝐩𝐚𝐫𝐞 𝐥𝐨𝐠𝐢𝐜𝐨 𝐫𝐢𝐭𝐞𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐞 𝐜𝐨𝐢𝐧𝐜𝐢𝐝𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐢𝐥 𝐩𝐞𝐫𝐟𝐞𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐢𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐢𝐭𝐞𝐫 𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨, 𝐬𝐚𝐫𝐞𝐛𝐛𝐞 𝐚 𝐝𝐢𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐧 𝐥'𝐞𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐨𝐥𝐚𝐫𝐞 𝐝i 𝐟𝐞𝐛𝐛𝐫𝐚𝐢𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟔;
➡️ resterebbe aperto, però, il tema della 𝐧𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐢 𝐭𝐚𝐥𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐜𝐫𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞: 𝐬𝐚𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚 𝐚𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐨 𝐦𝐢𝐬𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐢 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞? La risposta a tale domanda potrebbe avere dei riflessi sulla retroattività - o meno - dell'obbligo stesso...

🫵 E voi, cosa ne pensate?



🚫 NO ALCOL-TEST UN'ORA DOPO IL SINISTRO STRADALE☝️ Con la sentenza n. 214/26, la Quarta Sezione Penale della Suprema Cor...
12/03/2026

🚫 NO ALCOL-TEST UN'ORA DOPO IL SINISTRO STRADALE

☝️ Con la sentenza n. 214/26, la Quarta Sezione Penale della Suprema Corte torna su un argomento portato avanti per molti anni dal sottoscritto, e cioè quello della "curva alcolemica".
Secondo gli insegnamenti della tossicologia-forense, dunque, la concentrazione di alcol nel sangue varia con il passare del tempo: di conseguenza, semplificando il tema, un alcol-test eseguito in un secondo momento rispetto a un controllo di polizia... risulterebbe essere poco attendibile.

👉 L'aspetto più innovativo della pronuncia della Cassazione sopra ricordata, peraltro, risiede nel fatto che 𝐥𝐚 𝐟𝐢𝐧𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨𝐫𝐚𝐥𝐞 tra l'incidente stradale occorso nel caso di specie e la prova con l'etilometro successivamente eseguita 𝐬𝐚𝐫𝐞𝐛𝐛𝐞 𝐝𝐢 𝐮𝐧'𝐨𝐫𝐚 𝐬𝐨𝐥𝐭𝐚𝐧𝐭𝐨, laddove in passato si erano valorizzati (in chiave difensiva) esclusivamente intervalli di alcune ore.
Inoltre, verrebbe dato adeguato peso alla valutazione dei cosiddetti "𝐞𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐬𝐢𝐧𝐭𝐨𝐦𝐚𝐭𝐢𝐜𝐢" presenti, o meno, nel soggetto coinvolto (ad es. il fatto di barcollare o un’eccessiva euforia), che fungerebbero da vero e proprio riscontro - o smentita - dell'alcol-test effettuato.

✌️ In conclusione, ogni vicenda deve essere sottoposta ad un attento vaglio tecnico, così da consentire di esercitare pienamente il diritto di difesa.
Ricordiamo sempre, però, che la migliore difesa è la prevenzione: chi guida ❌ non beve .



𝐆𝐔𝐈𝐃𝐀 “𝐃𝐎𝐏𝐎” 𝐀𝐕𝐄𝐑𝐄 𝐀𝐒𝐒𝐔𝐍𝐓𝐎 𝐒𝐎𝐒𝐓𝐀𝐍𝐙𝐄 𝐒𝐓𝐔𝐏𝐄𝐅𝐀𝐂𝐄𝐍𝐓𝐈: 𝐔𝐍𝐀 𝐑𝐈𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀 𝐒𝐎𝐋𝐎 𝐀𝐏𝐏𝐀𝐑𝐄𝐍𝐓𝐄👉Come ben noto, poco più di un anno fa si è ...
02/02/2026

𝐆𝐔𝐈𝐃𝐀 “𝐃𝐎𝐏𝐎” 𝐀𝐕𝐄𝐑𝐄 𝐀𝐒𝐒𝐔𝐍𝐓𝐎 𝐒𝐎𝐒𝐓𝐀𝐍𝐙𝐄 𝐒𝐓𝐔𝐏𝐄𝐅𝐀𝐂𝐄𝐍𝐓𝐈: 𝐔𝐍𝐀 𝐑𝐈𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀 𝐒𝐎𝐋𝐎 𝐀𝐏𝐏𝐀𝐑𝐄𝐍𝐓𝐄

👉Come ben noto, poco più di un anno fa si è tanto discusso sull’entrata in vigore del “nuovo” C.d.s.
La cosiddetta “riforma Salvini”, a tal proposito, eliminava dal testo della norma l’inciso “in stato di alterazione”, cosicché l’attuale formulazione codicistica risulta essere, semplicemente, “chiunque guida DOPO avere assunto , è punito …”.
Insomma, sembrerebbe ora vietato porsi alla guida anche diverso tempo dopo avere assunto sostanze droganti, quando cioè non vi sarebbe più alcun effetto delle stesse sul soggetto assuntore (a patto, ovviamente, che se ne trovino delle tracce).

☝️Ad aprile 2025, però, interveniva una Circolare interministeriale a chiarire la portata della norma riformata. Tale circolare, riguardante le procedure di accertamento tossicologico-forense del reato in questione (art. 187 C.d.s.), ha precisato, allora, come si debba ricorrere necessariamente ad analisi strumentali su campioni di liquidi biologici che siano capaci di circoscrivere l’assunzione di sostanze in un periodo temporale definito, quali sangue e saliva. In altri termini, facendo ricorso a dette modalità di accertamento, verrebbe – come in passato – data rilevanza penale solo alle situazioni in cui le sostanze assunte producano ancora effetti disabilitanti durante la guida.

🤓Da ultimo, con la sentenza n. 10 del 2026, si è pronunciata la tanto attesa Corte Costituzionale, affermando che la norma - così come modificata dalla riforma - non risulta essere illegittima a patto, però, che venga correttamente interpretata: sarebbe a dire che, ad oggi, può essere perseguito penalmente soltanto chi si sia posto alla guida (dopo avere assunto sostanze stupefacenti) in condizioni tali da creare un pericolo per la circolazione stradale. In altre parole, chi si trovi in stato di alterazione.

Insomma, tirate le somme, si tratterebbe di una riforma apparente della norma commentata... E voi cosa ne pensate?



𝐆𝐔𝐈𝐃𝐀 𝐈𝐍 𝐒𝐓𝐀𝐓𝐎 𝐃𝐈 𝐄𝐁𝐁𝐑𝐄𝐙𝐙𝐀 𝐄 𝐒𝐈𝐍𝐈𝐒𝐓𝐑𝐎 𝐒𝐓𝐑𝐀𝐃𝐀𝐋𝐄: 𝐍𝐄𝐂𝐄𝐒𝐒𝐀𝐑𝐈𝐀 𝐋'𝐀𝐒𝐒𝐈𝐒𝐓𝐄𝐍𝐙𝐀 𝐃𝐄𝐋 𝐃𝐈𝐅𝐄𝐍𝐒𝐎𝐑𝐄 𝐈𝐍 𝐂𝐀𝐒𝐎 𝐃𝐈 𝐏𝐑𝐄𝐋𝐈𝐄𝐕𝐎 𝐃𝐄𝐋 𝐒𝐀𝐍𝐆𝐔𝐄☝️ S...
28/01/2026

𝐆𝐔𝐈𝐃𝐀 𝐈𝐍 𝐒𝐓𝐀𝐓𝐎 𝐃𝐈 𝐄𝐁𝐁𝐑𝐄𝐙𝐙𝐀 𝐄 𝐒𝐈𝐍𝐈𝐒𝐓𝐑𝐎 𝐒𝐓𝐑𝐀𝐃𝐀𝐋𝐄:
𝐍𝐄𝐂𝐄𝐒𝐒𝐀𝐑𝐈𝐀 𝐋'𝐀𝐒𝐒𝐈𝐒𝐓𝐄𝐍𝐙𝐀 𝐃𝐄𝐋 𝐃𝐈𝐅𝐄𝐍𝐒𝐎𝐑𝐄 𝐈𝐍 𝐂𝐀𝐒𝐎 𝐃𝐈 𝐏𝐑𝐄𝐋𝐈𝐄𝐕𝐎 𝐃𝐄𝐋 𝐒𝐀𝐍𝐆𝐔𝐄

☝️ Se, in seguito a sinistro stradale, si viene sottoposti a per accertare la , è previsto che vi sia l'assistenza del .
Attenzione però:
mentre il prelievo in sé non richiederebbe, in caso di cure mediche, alcun particolare consenso, dovrebbe invece essere sempre dato avviso della facoltà di essere assistiti da un avvocato durante il compimento dello stesso.
Pena la nullità dell'accertamento in questione.

⚠️ Nella pratica, allora, i sanitari che eseguono il prelievo ematico (su richiesta delle Forze dell'Ordine) debbono comunicare al soggetto sottoposto ad accertamento la finalità dello stesso, oltre alla possibilità di avere tempestiva assistenza difensiva. E ciò, soprattutto, dovrebbe essere documentato con apposito modulo scritto.

🤓 Ebbene, in un caso recentemente affrontato la “modulistica” compilata dal personale ospedaliero non era adeguata; per l'effetto, il mio assistito veniva assolto dalla Corte di appello veneziana.
In conclusione risulta di fondamentale importanza, in queste situazioni, richiedere al proprio avvocato un adeguato controllo di tutta la documentazione.



😅👼🏻 Dopo un po’ di tempo di assenza dalla pagina, eccomi a spiegare cosa ha assorbito il mio tempo libero negli ultimi m...
09/10/2025

😅👼🏻
Dopo un po’ di tempo di assenza dalla pagina, eccomi a spiegare cosa ha assorbito il mio tempo libero negli ultimi mesi…


𝐆𝐮𝐢𝐝𝐚 𝐬𝐨𝐭𝐭𝐨 𝐞𝐟𝐟𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐚𝐧𝐳𝐞 𝐬𝐭𝐮𝐩𝐞𝐟𝐚𝐜𝐞𝐧𝐭i🔍𝐏𝐎𝐒𝐓 𝐓𝐄𝐂𝐍𝐈𝐂𝐎👉Come ben noto, lo scorso dicembre si è tanto discusso sull’...
09/07/2025

𝐆𝐮𝐢𝐝𝐚 𝐬𝐨𝐭𝐭𝐨 𝐞𝐟𝐟𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐚𝐧𝐳𝐞 𝐬𝐭𝐮𝐩𝐞𝐟𝐚𝐜𝐞𝐧𝐭i🔍
𝐏𝐎𝐒𝐓 𝐓𝐄𝐂𝐍𝐈𝐂𝐎

👉Come ben noto, lo scorso dicembre si è tanto discusso sull’entrata in vigore del “nuovo” C.d.s.
La cosiddetta “riforma Salvini”, a tal proposito, ha espunto dal testo della norma l’inciso “IN STATO DI ALTERAZIONE” e, di conseguenza, l’attuale formulazione codicistica risulta essere, semplicemente: “chiunque guida DOPO avere assunto sostanze stupefacenti, è punito …”.
Insomma, 𝐬𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞𝐫𝐞𝐛𝐛𝐞 𝐨𝐫𝐚 𝐯𝐢𝐞𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐩𝐨𝐫𝐬𝐢 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐠𝐮𝐢𝐝𝐚 𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐝𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐨 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨 𝐝𝐨𝐩𝐨 𝐚𝐯𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐬𝐬𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐚𝐧𝐳𝐞 𝐝𝐫𝐨𝐠𝐚𝐧𝐭𝐢, 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐜𝐢𝐨𝐞̀ 𝐧𝐨𝐧 𝐯𝐢 𝐬𝐚𝐫𝐞𝐛𝐛𝐞 𝐩𝐢𝐮̀ 𝐚𝐥𝐜𝐮𝐧 𝐞𝐟𝐟𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐬𝐭𝐞𝐬𝐬𝐞 sul soggetto assuntore medesimo (a patto, ovviamente, che se ne trovino delle tracce).

☝️Lo scorso aprile, però, è intervenuta una 𝐂𝐢𝐫𝐜𝐨𝐥𝐚𝐫𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥𝐞 a chiarire la portata della “nuova” norma, peraltro già oggetto di attacco da un punto di vista della legittimità costituzionale.
Tale circolare, avente ad oggetto le procedure di accertamento tossicologico-forense del reato in questione (art. 187 C.d.s.), ha precisato, allora, come 𝐬𝐢 𝐝𝐞𝐛𝐛𝐚 𝐫𝐢𝐜𝐨𝐫𝐫𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐝 𝐚𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐢 𝐬𝐭𝐫𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐢 𝐬𝐮 𝐜𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐝𝐢 𝐥𝐢𝐪𝐮𝐢𝐝𝐢 𝐛𝐢𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐜𝐢 𝐜𝐡𝐞 𝐬𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐜𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢 𝐝𝐢 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐨𝐬𝐜𝐫𝐢𝐯𝐞𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐬𝐬𝐮𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐚𝐧𝐳𝐞 𝐢𝐧 𝐮𝐧
𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝𝐨 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨𝐫𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐟𝐢𝐧𝐢𝐭𝐨.
In altri termini, occorre provare che la sostanza
stupefacente sia stata assunta in un arco di tempo prossimo
alla guida del veicolo, tale da far presumere che detta sostanza produca ancora i suoi effetti durante la guida stessa.
A tal fine, dunque, 𝐬𝐢 𝐩𝐨𝐭𝐫𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐚𝐧𝐚𝐥𝐢𝐳𝐳𝐚𝐫𝐞 𝐞𝐬𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐯𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐜𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐞𝐦𝐚𝐭𝐢𝐜𝐢 𝐨 𝐝𝐢 𝐟𝐥𝐮𝐢𝐝𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐚𝐯𝐨 𝐨𝐫𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐮𝐜𝐞𝐧𝐭𝐞 - 𝐮𝐧𝐢𝐜𝐡𝐞 𝐦𝐚𝐭𝐫𝐢𝐜𝐢 𝐛𝐢𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐜𝐡𝐞 𝐜𝐡𝐞 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐯𝐢𝐝𝐮𝐚𝐧𝐨 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐢 𝐦𝐨𝐥𝐞𝐜𝐨𝐥𝐞 𝐨 𝐦𝐞𝐭𝐚𝐛𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢 𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢, indice di una persistente attività della sostanza in grado di influire negativamente sulla guida”.

🤓E’ chiaro, quindi, come il Legislatore, nella
riformulazione dell’art. 187, abbia voluto 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐫𝐯𝐚𝐫𝐞
𝐢𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐝𝐢𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐠𝐮𝐢𝐝𝐚 𝐝𝐞𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐚𝐬𝐬𝐮𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐚𝐧𝐳𝐞 𝐬𝐭𝐮𝐩𝐞𝐟𝐚𝐜𝐞𝐧𝐭𝐢,
𝐞𝐬𝐜𝐥𝐮𝐝𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐝𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐠𝐮𝐞𝐧𝐳𝐚, 𝐠𝐢𝐮𝐬𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞, 𝐢𝐥 𝐫𝐮𝐨𝐥𝐨 𝐜𝐚𝐮𝐬𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐢 𝐦𝐞𝐭𝐚𝐛𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢 𝐢𝐧𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢. Insomma, si tratterebbe di una "riforma" solo apparente della norma commentata.

E voi, cosa ne pensate?



😎 “Nessun vento è contrario per chi sa dove andare”
11/05/2025

😎 “Nessun vento è contrario per chi sa dove andare”


😎 Qualche anno fa partecipavo, come speaker, all evento   della città di Bolzano per parlare del ruolo dell’ .🤓 Nella fo...
07/05/2025

😎 Qualche anno fa partecipavo, come speaker, all evento della città di Bolzano per parlare del ruolo dell’ .

🤓 Nella foto in questione avevo ancora i capelli: cerco di convincermi, allora, di averli persi come prezzo dell’esperienza accumulata…



𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐏𝐄𝐑 𝐀𝐕𝐕𝐎𝐂𝐀𝐓𝐈 🤓🔍 Pochi giorni fa ho avuto il piacere di introdurre una conferenza sulle   tenuta dal mitico Gi...
04/04/2025

𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐏𝐄𝐑 𝐀𝐕𝐕𝐎𝐂𝐀𝐓𝐈 🤓

🔍 Pochi giorni fa ho avuto il piacere di introdurre una conferenza sulle tenuta dal mitico Gian Luca Tonelli Brainitaly presso un di Padova e rivolta, soprattutto, a un pubblico di giovani

☝️ Ancora una volta è emersa l'importanza di una diretta allo sviluppo individuale dei professionisti che, prima di essere tali, sono esseri umani!



𝗚𝗨𝗜𝗗𝗔 𝗜𝗡 𝗦𝗧𝗔𝗧𝗢 𝗗𝗜 𝗘𝗕𝗕𝗥𝗘𝗭𝗭𝗔: 𝗖𝗢𝗠𝗘 𝗦𝗜 𝗣𝗥𝗢𝗩𝗔 🔍👇Cliccate qui sotto per l'articolo completo👇
24/03/2025

𝗚𝗨𝗜𝗗𝗔 𝗜𝗡 𝗦𝗧𝗔𝗧𝗢 𝗗𝗜 𝗘𝗕𝗕𝗥𝗘𝗭𝗭𝗔: 𝗖𝗢𝗠𝗘 𝗦𝗜 𝗣𝗥𝗢𝗩𝗔 🔍
👇Cliccate qui sotto per l'articolo completo👇



In Italia non esiste un regime di prova della guida in stato di ebbrezza di un soggetto che si mette alla guida. Leggi per saperne di più.

👉𝐏𝐀𝐙𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄 𝐂𝐀𝐃𝐄 𝐃𝐀𝐋𝐋𝐀 𝐁𝐀𝐑𝐄𝐋𝐋𝐀: 𝐑𝐈𝐒𝐀𝐑𝐂𝐈𝐓𝐎🔎In questa vicenda, un paziente anziano si era rivolto alla indicata struttura sa...
19/03/2025

👉𝐏𝐀𝐙𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄 𝐂𝐀𝐃𝐄 𝐃𝐀𝐋𝐋𝐀 𝐁𝐀𝐑𝐄𝐋𝐋𝐀: 𝐑𝐈𝐒𝐀𝐑𝐂𝐈𝐓𝐎

🔎In questa vicenda, un paziente anziano si era rivolto alla indicata struttura sanitaria a causa di una emorragia; gli veniva, quindi, prescritta una colonscopia in seguito alla quale, in stato di sedazione, cadeva dalla barella ove era stato nel frattempo allettato. E la caduta, naturalmente, provocava diverse conseguenze.

🔎Di qui nasceva un contenzioso con l'Ospedale, concluso con il riconoscimento di un certo risarcimento al soggetto danneggiato, da me assistito. Veniva, infatti, riconosciuto - sia dal Tribunale che dal perito coinvolto - che la responsabilità della struttura era da ricondursi alla omessa vigilanza sull'anziano paziente, lasciato da solo sulla barella in questione.

Vi lascio alla lettura dell'articolo completo👇



Indirizzo

Piazza Matteotti 19
Vicenza
36100

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 19:00

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