Avvocato Leonardo Maran - Vicenza

Avvocato Leonardo Maran - Vicenza Mi affaccio alla professione forense nel 2001, abilitandomi nel 2004 presso il distretto di Corte di Appello di Venezia. Coltivo l’hobby dell’illusionismo.

Mi trovo a Vicenza e mi occupo di diritto penale, reati in materia di sostanze stupefacenti, guida in stato di ebbrezza, alcol-test, sospensione e revoca della patente, omicidio colposo, omicidio stradale, incidenti stradali, risarcimento danni. Mi occupa della materia penale, con particolare interesse per il cosiddetto “penale nero”. Ho una notevole esperienza nel settore dei reati stradali - gui

da in stato di ebbrezza e omicidio stradale - nel quale sono stato anche relatore in diversi ambiti formativi. Ne affronto, inoltre, le problematiche amministrative - sospensione/revoca della patente e sequestro/confisca del mezzo di trasporto - oltre agli aspetti risarcitori. Ho collaborato con la Fondazione dell’Avvocatura Italiana. Sono stato speaker al primo evento “TEDx” organizzato nella città di Bolzano, con il tema: “L’avvocato, un garante dei diritti che contribuisce alla formazione della verità processuale”. Sono anche un formatore nel campo della comunicazione. Il mio seminario di public speaking è stato accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Vicenza e presentato, tra l’altro, nei seguenti contesti:
Università di Trento (Facoltà di Giurisprudenza, corso “Legal Skills” del Prof. Pascuzzi), Consiglio Nazionale Forense (Esperienze in Parallelo), Fondazione Italiana per l’Innovazione Forense, Fondazione Forense di Monza, Fondazione Forense Modenese, Fondazione “Feliciano Benvenuti” di Venezia, Congresso Giuridico Distrettuale del Trentino-Alto Adige, Scuola di Formazione Forense “Giorgio Ambrosoli” del Piemonte (Ginnasio Forense), Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Trento, Scuola di Formazione Forense "Enrico Schiavo" di Vicenza, Ordine degli Avvocati di Pordenone, Ordine degli Avvocati di Alessandria, A.I.G.A di Padova, Liceo Classico “Antonio Pigafetta” di Vicenza, Accademia Europea C.R.S. - I.D.E.A., Federazione Italiana Pallavolo (Veneto e Lombardia), Banca Generali (Bologna e Modena).

🔍 è 𝐀𝐅𝐅𝐈𝐃𝐀𝐁𝐈𝐋𝐄 𝐋'𝐄𝐓𝐈𝐋𝐎𝐌𝐄𝐓𝐑𝐎?👉 L' , come ogni strumento di misura, non è in grado di restituirci il "reale" valore di alc...
20/06/2026

🔍 è 𝐀𝐅𝐅𝐈𝐃𝐀𝐁𝐈𝐋𝐄 𝐋'𝐄𝐓𝐈𝐋𝐎𝐌𝐄𝐓𝐑𝐎?

👉 L' , come ogni strumento di misura, non è in grado di restituirci il "reale" valore di alcolemia del soggetto sottoposto alla prova con lo stesso, bensì soltanto un valore approssimativo della concentrazione di alcol nel sangue del soggetto medesimo.

☝️Ogni attività di misura, infatti, si scontra - in base agli insegnamenti della metrologia - con il concetto di "incertezza", secondo il quale il risultato volta per volta ottenuto sarà da usare come mero riferimento per 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐯𝐢𝐝𝐮𝐚𝐫𝐞 "𝐥'𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐚𝐥𝐥𝐨 𝐝𝐢 𝐜𝐨𝐩𝐞𝐫𝐭𝐮𝐫𝐚" 𝐚𝐥𝐥'𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐞 cadrà 𝐢𝐥 "𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫𝐞 𝐯𝐞𝐫𝐨" 𝐜𝐡𝐞 𝐬𝐢 𝐬𝐭𝐚 𝐜𝐞𝐫𝐜𝐚𝐧𝐝𝐨.
Insomma, se l'alcol-test dà come esito - ad es. - 1.6 g/l, il "valore vero" di alcolemia sarà compreso in un intervallo che sta attorno al predetto valore.
I problemi sorgono, allora, come nell'esempio appena fatto, quando ci si viene a trovare a ridosso di una cosiddetta "soglia di punibilità", laddove cioè essere al di sopra o al di sotto della stessa potrebbe fare la differenza.

🤓 E il sistema per "correggere", volta per volta, il risultato ottenuto non è semplice da riassumere; basti sapere, in ogni caso, che ci si muove all'interno di un range di incertezza superiore anche al 10% del valore fornito dall'apparecchio (in più o in meno).
I calcoli precisi, peraltro, andrebbero eseguiti da un esperto di metrologia forense, e prendono in considerazione anche gli esiti delle cui dovrebbe essere sottoposto, periodicamente, ogni etilometro.
Questo, dunque, uno schema di riferimento per correggere il risultato dell’alcol-test:
1) andrebbe tolto, anzitutto, dal risultato ottenuto "l'errore massimo consentito" previsto dall'allegato tecnico del DM 196/90;
2) andrebbe sottratta, quindi, anche la cosiddetta "deriva" massima prevista sempre nel DM citato;
3) deve essere, infine, ulteriormente approssimato il risultato così affinato sia in considerazione dell'incertezza “strumentale” che di quella cosiddetta “metodologica”.
Insomma, davvero calcoli da esperti...

❌ È bene ricordare, come sempre, che la prevenzione risolve ogni problema: pertanto, chi guida NON beve.



💣 𝐌𝐄𝐓𝐑𝐎𝐋𝐎𝐆𝐈𝐀 𝐅𝐎𝐑𝐄𝐍𝐒𝐄 𝐂𝐎𝐍 𝐈𝐋 𝐏𝐑𝐎𝐅. 𝐅𝐄𝐑𝐑𝐄𝐑𝐎🤓 Oggi, dopo qualche anno dall'ultima volta, ho avuto il piacere di ri-ospitare...
16/06/2026

💣 𝐌𝐄𝐓𝐑𝐎𝐋𝐎𝐆𝐈𝐀 𝐅𝐎𝐑𝐄𝐍𝐒𝐄 𝐂𝐎𝐍 𝐈𝐋 𝐏𝐑𝐎𝐅. 𝐅𝐄𝐑𝐑𝐄𝐑𝐎

🤓 Oggi, dopo qualche anno dall'ultima volta, ho avuto il piacere di ri-ospitare, in veste di , il "mitico" Prof. Alessandro Ferrero del Polimi.
👉 Si tratta di uno dei massimi esperti di (ma non solo) presente in Italia, con l'aiuto del quale è stato messo in discussione il risultato di un nell'ambito di un procedimento penale per guida in stato di ebbrezza.
❌ Ricordiamo sempre, però, che la prevenzione è la migliore difesa: pertanto, chi guida NON beve!



𝐀𝐋𝐂𝐎𝐋𝐎𝐂𝐊: 𝐄' 𝐋𝐄𝐆𝐆𝐄 💣☝️ Con la recente riforma del Codice della Strada (𝐋𝐞𝐠𝐠𝐞 𝟏𝟕𝟕/𝟐𝟒) veniva aggiunto - all'art. 186 - il...
24/03/2026

𝐀𝐋𝐂𝐎𝐋𝐎𝐂𝐊: 𝐄' 𝐋𝐄𝐆𝐆𝐄 💣

☝️ Con la recente riforma del Codice della Strada (𝐋𝐞𝐠𝐠𝐞 𝟏𝟕𝟕/𝟐𝟒) veniva aggiunto - all'art. 186 - il comma 9 ter, che introduce in determinate situazioni l'obbligo di installare l’alcolock a bordo delle vetture in uso. Quindi, con successivo 𝐃𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐨 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐚𝐭𝐚𝐭𝐨 𝟐 𝐥𝐮𝐠𝐥𝐢𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟓 e con apposita 𝐂𝐢𝐫𝐜𝐨𝐥𝐚𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝟐𝟑 𝐟𝐞𝐛𝐛𝐫𝐚𝐢𝐨 𝐬𝐜𝐨𝐫𝐬𝐨, si completava l'iter normativo necessario a rendere operativo e concreto l’obbligo in questione.

Proviamo, allora, a fare chiarezza:
➡️ 𝐥'𝐚𝐥𝐜𝐨𝐥𝐜𝐨𝐤 𝐞̀ 𝐨𝐛𝐛𝐥𝐢𝐠𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐢 𝐜𝐨𝐥𝐨𝐫𝐨 𝐢 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐢 𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐚𝐧𝐧𝐚𝐭𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐠𝐮𝐢𝐝𝐚 𝐢𝐧 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐞𝐛𝐛𝐫𝐞𝐳𝐳𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐮𝐧𝐚 𝐚𝐥𝐜𝐨𝐥𝐞𝐦𝐢𝐚 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐨 𝟎.𝟖 𝐠/𝐥;
➡️ i modelli disponibili e le officine autorizzate ad installarli vengono espressamente indicati dalla sopra ricordata Circolare e, al momento, sono ancora pochi/e;
➡️ i costi di installazione sono a carico dei soggetti sottoposti a tale limitazione alla guida;
➡️ 𝐥𝐚 𝐥𝐞𝐠𝐠𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞𝐝𝐞, 𝐪𝐮𝐢𝐧𝐝𝐢, 𝐜𝐡𝐞 𝐢𝐥 𝐏𝐫𝐞𝐟𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐨𝐧𝐠𝐚 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐩𝐚𝐭𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐝𝐞𝐢 𝐬𝐨𝐠𝐠𝐞𝐭𝐭𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐚𝐧𝐧𝐚𝐭𝐢 𝐟𝐚𝐜𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐢𝐧𝐬𝐞𝐫𝐢𝐫𝐞, 𝐬𝐮𝐥𝐥𝐞 𝐩𝐚𝐭𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐬𝐭𝐞𝐬𝐬𝐞, 𝐮𝐧 𝐚𝐩𝐩𝐨𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐝𝐢𝐜𝐞 (in base al quale si potrebbe circolare, appunto, solo con alcolock a bordo vettura):
➡️ 𝐩𝐞𝐫𝐚𝐥𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐞𝐦𝐛𝐫𝐚 𝐜𝐡𝐞 𝐥'𝐢𝐦𝐩𝐮𝐥𝐬𝐨 𝐝𝐞𝐛𝐛𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐫𝐞 𝐝𝐚𝐥 𝐆𝐢𝐮𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐬𝐞𝐧𝐭𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐚𝐧𝐧𝐚, 𝐞 𝐜𝐡𝐞 𝐢𝐥 𝐏𝐫𝐞𝐟𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐯𝐢 𝐝𝐞𝐛𝐛𝐚 𝐝𝐚𝐫𝐞 𝐬𝐨𝐥𝐭𝐚𝐧𝐭𝐨 𝐞𝐬𝐞𝐜𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞;
➡️ da ultimo, 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐚 𝐥'𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐚 𝐢𝐧 𝐯𝐢𝐠𝐨𝐫𝐞 𝐝𝐢 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐨𝐛𝐛𝐥𝐢𝐠𝐨, 𝐩𝐚𝐫𝐞 𝐥𝐨𝐠𝐢𝐜𝐨 𝐫𝐢𝐭𝐞𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐞 𝐜𝐨𝐢𝐧𝐜𝐢𝐝𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐢𝐥 𝐩𝐞𝐫𝐟𝐞𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐢𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐢𝐭𝐞𝐫 𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨, 𝐬𝐚𝐫𝐞𝐛𝐛𝐞 𝐚 𝐝𝐢𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐧 𝐥'𝐞𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐨𝐥𝐚𝐫𝐞 𝐝i 𝐟𝐞𝐛𝐛𝐫𝐚𝐢𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟔;
➡️ resterebbe aperto, però, il tema della 𝐧𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐢 𝐭𝐚𝐥𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐜𝐫𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞: 𝐬𝐚𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚 𝐚𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐨 𝐦𝐢𝐬𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐢 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞? La risposta a tale domanda potrebbe avere dei riflessi sulla retroattività - o meno - dell'obbligo stesso...

🫵 E voi, cosa ne pensate?



🚫 NO ALCOL-TEST UN'ORA DOPO IL SINISTRO STRADALE☝️ Con la sentenza n. 214/26, la Quarta Sezione Penale della Suprema Cor...
12/03/2026

🚫 NO ALCOL-TEST UN'ORA DOPO IL SINISTRO STRADALE

☝️ Con la sentenza n. 214/26, la Quarta Sezione Penale della Suprema Corte torna su un argomento portato avanti per molti anni dal sottoscritto, e cioè quello della "curva alcolemica".
Secondo gli insegnamenti della tossicologia-forense, dunque, la concentrazione di alcol nel sangue varia con il passare del tempo: di conseguenza, semplificando il tema, un alcol-test eseguito in un secondo momento rispetto a un controllo di polizia... risulterebbe essere poco attendibile.

👉 L'aspetto più innovativo della pronuncia della Cassazione sopra ricordata, peraltro, risiede nel fatto che 𝐥𝐚 𝐟𝐢𝐧𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨𝐫𝐚𝐥𝐞 tra l'incidente stradale occorso nel caso di specie e la prova con l'etilometro successivamente eseguita 𝐬𝐚𝐫𝐞𝐛𝐛𝐞 𝐝𝐢 𝐮𝐧'𝐨𝐫𝐚 𝐬𝐨𝐥𝐭𝐚𝐧𝐭𝐨, laddove in passato si erano valorizzati (in chiave difensiva) esclusivamente intervalli di alcune ore.
Inoltre, verrebbe dato adeguato peso alla valutazione dei cosiddetti "𝐞𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐬𝐢𝐧𝐭𝐨𝐦𝐚𝐭𝐢𝐜𝐢" presenti, o meno, nel soggetto coinvolto (ad es. il fatto di barcollare o un’eccessiva euforia), che fungerebbero da vero e proprio riscontro - o smentita - dell'alcol-test effettuato.

✌️ In conclusione, ogni vicenda deve essere sottoposta ad un attento vaglio tecnico, così da consentire di esercitare pienamente il diritto di difesa.
Ricordiamo sempre, però, che la migliore difesa è la prevenzione: chi guida ❌ non beve .



𝐆𝐔𝐈𝐃𝐀 “𝐃𝐎𝐏𝐎” 𝐀𝐕𝐄𝐑𝐄 𝐀𝐒𝐒𝐔𝐍𝐓𝐎 𝐒𝐎𝐒𝐓𝐀𝐍𝐙𝐄 𝐒𝐓𝐔𝐏𝐄𝐅𝐀𝐂𝐄𝐍𝐓𝐈: 𝐔𝐍𝐀 𝐑𝐈𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀 𝐒𝐎𝐋𝐎 𝐀𝐏𝐏𝐀𝐑𝐄𝐍𝐓𝐄👉Come ben noto, poco più di un anno fa si è ...
02/02/2026

𝐆𝐔𝐈𝐃𝐀 “𝐃𝐎𝐏𝐎” 𝐀𝐕𝐄𝐑𝐄 𝐀𝐒𝐒𝐔𝐍𝐓𝐎 𝐒𝐎𝐒𝐓𝐀𝐍𝐙𝐄 𝐒𝐓𝐔𝐏𝐄𝐅𝐀𝐂𝐄𝐍𝐓𝐈: 𝐔𝐍𝐀 𝐑𝐈𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀 𝐒𝐎𝐋𝐎 𝐀𝐏𝐏𝐀𝐑𝐄𝐍𝐓𝐄

👉Come ben noto, poco più di un anno fa si è tanto discusso sull’entrata in vigore del “nuovo” C.d.s.
La cosiddetta “riforma Salvini”, a tal proposito, eliminava dal testo della norma l’inciso “in stato di alterazione”, cosicché l’attuale formulazione codicistica risulta essere, semplicemente, “chiunque guida DOPO avere assunto , è punito …”.
Insomma, sembrerebbe ora vietato porsi alla guida anche diverso tempo dopo avere assunto sostanze droganti, quando cioè non vi sarebbe più alcun effetto delle stesse sul soggetto assuntore (a patto, ovviamente, che se ne trovino delle tracce).

☝️Ad aprile 2025, però, interveniva una Circolare interministeriale a chiarire la portata della norma riformata. Tale circolare, riguardante le procedure di accertamento tossicologico-forense del reato in questione (art. 187 C.d.s.), ha precisato, allora, come si debba ricorrere necessariamente ad analisi strumentali su campioni di liquidi biologici che siano capaci di circoscrivere l’assunzione di sostanze in un periodo temporale definito, quali sangue e saliva. In altri termini, facendo ricorso a dette modalità di accertamento, verrebbe – come in passato – data rilevanza penale solo alle situazioni in cui le sostanze assunte producano ancora effetti disabilitanti durante la guida.

🤓Da ultimo, con la sentenza n. 10 del 2026, si è pronunciata la tanto attesa Corte Costituzionale, affermando che la norma - così come modificata dalla riforma - non risulta essere illegittima a patto, però, che venga correttamente interpretata: sarebbe a dire che, ad oggi, può essere perseguito penalmente soltanto chi si sia posto alla guida (dopo avere assunto sostanze stupefacenti) in condizioni tali da creare un pericolo per la circolazione stradale. In altre parole, chi si trovi in stato di alterazione.

Insomma, tirate le somme, si tratterebbe di una riforma apparente della norma commentata... E voi cosa ne pensate?



𝐆𝐔𝐈𝐃𝐀 𝐈𝐍 𝐒𝐓𝐀𝐓𝐎 𝐃𝐈 𝐄𝐁𝐁𝐑𝐄𝐙𝐙𝐀 𝐄 𝐒𝐈𝐍𝐈𝐒𝐓𝐑𝐎 𝐒𝐓𝐑𝐀𝐃𝐀𝐋𝐄: 𝐍𝐄𝐂𝐄𝐒𝐒𝐀𝐑𝐈𝐀 𝐋'𝐀𝐒𝐒𝐈𝐒𝐓𝐄𝐍𝐙𝐀 𝐃𝐄𝐋 𝐃𝐈𝐅𝐄𝐍𝐒𝐎𝐑𝐄 𝐈𝐍 𝐂𝐀𝐒𝐎 𝐃𝐈 𝐏𝐑𝐄𝐋𝐈𝐄𝐕𝐎 𝐃𝐄𝐋 𝐒𝐀𝐍𝐆𝐔𝐄☝️ S...
28/01/2026

𝐆𝐔𝐈𝐃𝐀 𝐈𝐍 𝐒𝐓𝐀𝐓𝐎 𝐃𝐈 𝐄𝐁𝐁𝐑𝐄𝐙𝐙𝐀 𝐄 𝐒𝐈𝐍𝐈𝐒𝐓𝐑𝐎 𝐒𝐓𝐑𝐀𝐃𝐀𝐋𝐄:
𝐍𝐄𝐂𝐄𝐒𝐒𝐀𝐑𝐈𝐀 𝐋'𝐀𝐒𝐒𝐈𝐒𝐓𝐄𝐍𝐙𝐀 𝐃𝐄𝐋 𝐃𝐈𝐅𝐄𝐍𝐒𝐎𝐑𝐄 𝐈𝐍 𝐂𝐀𝐒𝐎 𝐃𝐈 𝐏𝐑𝐄𝐋𝐈𝐄𝐕𝐎 𝐃𝐄𝐋 𝐒𝐀𝐍𝐆𝐔𝐄

☝️ Se, in seguito a sinistro stradale, si viene sottoposti a per accertare la , è previsto che vi sia l'assistenza del .
Attenzione però:
mentre il prelievo in sé non richiederebbe, in caso di cure mediche, alcun particolare consenso, dovrebbe invece essere sempre dato avviso della facoltà di essere assistiti da un avvocato durante il compimento dello stesso.
Pena la nullità dell'accertamento in questione.

⚠️ Nella pratica, allora, i sanitari che eseguono il prelievo ematico (su richiesta delle Forze dell'Ordine) debbono comunicare al soggetto sottoposto ad accertamento la finalità dello stesso, oltre alla possibilità di avere tempestiva assistenza difensiva. E ciò, soprattutto, dovrebbe essere documentato con apposito modulo scritto.

🤓 Ebbene, in un caso recentemente affrontato la “modulistica” compilata dal personale ospedaliero non era adeguata; per l'effetto, il mio assistito veniva assolto dalla Corte di appello veneziana.
In conclusione risulta di fondamentale importanza, in queste situazioni, richiedere al proprio avvocato un adeguato controllo di tutta la documentazione.



Indirizzo

Piazza Matteotti 19
Vicenza
36100

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 19:00

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Avvocato Leonardo Maran - Vicenza pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a Avvocato Leonardo Maran - Vicenza:

Scelte rapide

In evidenza

Condividi