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14/08/2026
In tema di separazione consensuale, l’accordo omologato che prevede l’impegno a trasferire un immobile (o una quota di e...
07/07/2026

In tema di separazione consensuale, l’accordo omologato che prevede l’impegno a trasferire un immobile (o una quota di esso) in favore dei figli ha natura di contratto a contenuto obbligatorio, collegato alla sistemazione degli assetti economici e personali della crisi coniugale, e non di atto immediatamente traslativo a contenuto donativo.

E se il genitore obbligato non provvede a stipulare il rogito entro il termine convenuto?
L’altro genitore, munito di autorizzazione del giudice tutelare, con eventuale nomina del Curatore Speciale del minore, può agire, ex art. 2932 c.c., per ottenere una sentenza costitutiva che tenga luogo del contratto non concluso, purché il bene risulti determinato o determinabile in modo certo nell’accordo di separazione omologato.

L’accordo recepito nel decreto di omologa assume la qualificazione di atto pubblico trascrivibile, idoneo a fondare la domanda di esecuzione in forma specifica, e la sentenza resa ex art. 2932 c.c. costituisce titolo trascrivibile presso i registri immobiliari senza necessità di ulteriore atto notarile.

Tribunale di Latina, Sez. I, Sent. n. 273 del 3 febbraio 2026

https://www.ondif.modena.it/tribunale-latina-sentenza-3-febbraio-2026-n-273/

L’assegno di divorzio con funzione perequativo-compensativa presuppone un rigoroso accertamento della riconducibilità de...
18/06/2026

L’assegno di divorzio con funzione perequativo-compensativa presuppone un rigoroso accertamento della riconducibilità dello squilibrio reddituale e patrimoniale delle parti al sacrificio del coniuge debole in favore delle esigenze familiari. Cass. sez. I civ. ord. 8 giugno 2026, n. 18562

In caso di domanda di assegno da parte dell'ex coniuge economicamente debole, il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata, degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, Legge 1970 n. 898 e ss.mm.ii., in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza.

(Continua a leggere)

https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17523670/lassegno-di-divorzio-con-funzione-perequativo-compensativa-p.html

13/06/2026

STOP ALLA COLLOCAZIONE MATERNA AUTOMATICA PER I FIGLI
Con la recentissima Ordinanza n. 6078 del 17 marzo 2026. La Suprema Corte ha chiarito che, il giudice non può disporre il collocamento prevalente dei figli presso la madre basandosi unicamente sulla loro tenera età. Non esistono automatismi : ogni decisione va calibrata sull’interesse concreto del minore e sulla reale capacità di cura quotidiana e concreta. Il collocamento paritario è una soluzione da privilegiare. E di conseguenza poi si dovrà valutare se disporre l’assegno di mantenimento

Commissione Covid
08/06/2026

Commissione Covid

No all’assegno divorzile qualora la sussistenza di una significativa disparità di trattamento tra i coniugi non sia rico...
04/06/2026

No all’assegno divorzile qualora la sussistenza di una significativa disparità di trattamento tra i coniugi non sia riconducibile al sacrificio delle aspettative di lavoro o a rinunce del richiedente. Cass. sez. I civ. ord. 27 maggio 2026, n. 16638

Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra le parti, essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, del richiedente l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, della cui prova è onerato il coniuge economicamente debole.

Quanto alla funzione assistenziale dell'assegno divorzile, lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi opera unicamente come precondizione fattuale, implicando, il presupposto della sua riconoscibilità, un giudizio di insufficienza dei mezzi del richiedente e l'accertamento che questi non può procurarseli per ragioni oggettive.

Orbene, la denuncia del mancato esame del contributo fornito dalla richiedente durante la convivenza prematrimoniale e il matrimonio, la mancanza di una capacità lavorativa specifica e le concrete difficoltà di reinserimento nel mercato del lavoro sollecitano un diverso apprezzamento delle emergenze istruttorie inammissibile in sede di legittimità.

https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17523630/no-allassegno-divorzile-qualora-la-sussistenza-di-una-signif.html

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