Studio Legale Avv. Mazzola

Indicazioni Contatta l'azienda

Studio Legale Avv. Mazzola Informazioni di contatto, mappa e indicazioni stradali, modulo di contatto, orari di apertura, servizi, valutazioni, foto, video e annunci di Studio Legale Avv. Mazzola, Avvocato e studio legale, Viale IV Novembre 113, Treviso.

LO STUDIO LEGALE MAZZOLA offre assistenza e consulenza legale ai clienti in relazione alle principali problematiche di diritto civile, di famiglia, penale, amministrativo e di infortunistica in generale.

13/10/2026

🏛️ DIPENDENTI PUBBLICI E SCUOLA: CAMBIANO LE REGOLE SULLA MONETIZZAZIONE DELLE FERIE NON GODUTE
​Arriva un’importante svolta normativa per l’intero comparto della Pubblica Amministrazione e, in particolar modo, per il personale della Scuola (docenti e ATA).
​A seguito delle innumerevoli pronunce dei Giudici del Lavoro e della giurisprudenza europea (Corte di Giustizia UE), la nuova disciplina contenuta nel Decreto PA adegua la normativa italiana ai principi comunitari in materia di monetizzazione delle ferie non fruite.
​🔎 Qual è la novità principale?
​In base alla nuova regolamentazione, il dipendente pubblico conserva il diritto all’indennità sostitutiva per le ferie non godute.
​Il diritto al pagamento in busta paga decade soltanto se la Pubblica Amministrazione dimostra di aver adempiuto ai propri doveri di informazione e invito:
​📬 Invito formale: La PA deve aver invitato espressamente e formalmente il dipendente a fruire dei giorni di riposo spettanti.
​⏳ Tempestività: L'invito deve essere stato notificato in tempo utile.
​⚠️ Avviso chiaro: Il lavoratore deve essere stato preventivamente ed edotto del rischio di perdere sia le ferie sia la relativa indennità economica.
​🏫 L'impatto sul settore Scuola
​Negli anni passati, il personale scolastico (specie con contratti a tempo determinato o supplenti brevi) si è spesso visto negare la monetizzazione delle ferie non godute sulla base di mere interpretazioni restrittive della spending review.
​Con questo intervento normativo, coordinato con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità e UE:
​Si supera la prassi dei "decadimenti automatici" del diritto alle ferie.
​L'onere della prova grava interamente sul datore di lavoro pubblico, che non potrà più limitarsi a eccepire la mancata richiesta da parte del lavoratore.
​💬 Cosa ne pensate di questa uniformazione alla normativa europea?
Condividi il post o lascia un commento per approfondire l'impatto sulle singole posizioni lavorative!
​

Il caso Regeni e il bilanciamento delle garanzie: gli aspetti giuridici tra diritto costituzionale, dell’Unione e intern...
29/09/2026

Il caso Regeni e il bilanciamento delle garanzie: gli aspetti giuridici tra diritto costituzionale, dell’Unione e internazionale
​La vicenda giudiziaria legata al sequestro, alla tortura e all'uccisione di Giulio Regeni rappresenta uno dei nodi giurisprudenziali più complessi ed emblematici della storia giudiziaria italiana recente. L'invalicabile ostruzionismo istituzionale e la mancata cooperazione giudiziaria da parte delle autorità egiziane hanno posto il nostro ordinamento dinanzi a una drastica alternativa: la paralisi del processo o la ridefinizione delle regole del rito in absentia.
​Il nucleo della questione penale si è focalizzato sulla tensione tra il principio del giusto processo — in particolare il diritto dell'imputato a essere informato dell'accusa e a partecipare al dibattimento — e l'obbligo costituzionale e internazionale dello Stato di perseguire i reati contro i diritti fondamentali.
​1. Il nodo del processo in absentia e la sentenza n. 192/2023 della Consulta
​Il principale ostacolo procedurale risiedeva nell’articolo 420-bis del Codice di Procedura Penale. La disciplina italiana, per conformarsi alle direttive europee e alla giurisprudenza della Corte EDU (art. 6 CEDU), esige la prova della conoscenza effettiva del procedimento da parte dell'imputato per poter procedere in sua assenza.
​A causa del rifiuto del governo del Cairo di notificare gli atti e di comunicare il domicilio dei quattro agenti dei servizi di sicurezza egiziani imputati, il processo è rimasto a lungo bloccato in una situazione di stallo formale.
​La svolta è arrivata con la sentenza n. 192/2023 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 420-bis c.p.p. nella parte in cui non prevedeva una deroga per i reati commessi attraverso condotte di tortura o gravi violazioni dei diritti umani, laddove la mancata conoscenza del processo sia imputabile al rifiuto dello Stato estero di cooperare o notificare gli atti. La Consulta ha introdotto un'eccezione mirata: la sottrazione deliberata dello Stato di appartenenza non può trasformarsi in uno scudo di impunità, creando un bilanciamento tra le garanzie difensive e il dovere di punire i crimini d'odio o le violazioni gravissime della dignità umana.
​2. Le implicazioni del diritto internazionale e la Convenzione contro la Tortura
​Sotto il profilo del diritto internazionale, il procedimento ha richiamato direttamente la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 1984 (ratificata dall'Italia nel 1989 e dall'Egitto nel 1986).
​Obbligo di estradare o giudicare (aut dedere aut judicare): La Convenzione impone agli Stati parte di perseguire penalmente i presunti responsabili del delitto di tortura qualora non vengano estradati.
​Obbligo di assistenza giudiziaria: Il rifiuto dell'Egitto di notificare i documenti processuali ha configurato una palese violazione degli obblighi pattizi internazionali.
​La decisione della Consulta ha impedito che l'inadempimento internazionale di uno Stato estero svuotasse di efficacia la giurisdizione penale italiana, salvaguardando il cd. "diritto alla verità" e alla tutela della persona umana.
​3. La tenuta delle prove e il regime delle letture dibattimentali
​Avviato il dibattimento dinanzi alla Corte d'Assise di Roma, la complessa istruttoria ha affrontato delicate questioni relative all'ammissibilità della prova e alle letture dei verbali in dibattimento.
​In particolare, l'applicazione dell'articolo 512-bis c.p.p. — che disciplina l'acquisizione delle dichiarazioni rese da testimoni residenti all'estero divenuti irreperibili o impossibilitati a comparire — ha evidenziato lo sforzo del sistema penale nel contemperare il principio del contraddittorio nell'elaborazione della prova con la necessità oggettiva di acquisire elementi conoscitivi non altrimenti ripetibili in aula a causa della mancata assistenza da parte dello Stato estero.
​Considerazioni conclusive
​Il percorso giurisprudenziale del caso Regeni segna uno spartiacque nel diritto processuale penale e internazionale. Pur sollevando dibattiti dottrinali circa i confini del giusto processo nei confronti di imputati non presenti, la soluzione individuata dimostra la capacità del sistema costituzionale di evolversi per evitare zone d'ombra nell'accertamento dei reati di lesione dei diritti fondamentali dell'uomo.

La Corte di Cassazione (ordinanza 25597/2026) ha chiarito che la Carta docente spetta anche al personale educativo. La d...
23/09/2026

La Corte di Cassazione (ordinanza 25597/2026) ha chiarito che la Carta docente spetta anche al personale educativo. La decisione riapre una questione che, per chi lavora nei convitti e nelle istituzioni educative, ha un peso concreto: il riconoscimento del beneficio economico destina
Carta docente, cambia tutto per gli educatori: la Cassazione riconosce il beneficio - Il Sole 24 ORE Fai un articolo da pubblicare

Carta docente estesa agli educatori: la svolta storica della Cassazione

Una decisione fondamentale della Suprema Corte riconosce il diritto al bonus di 500 euro anche per il personale educativo, eliminando una storica e ingiustificata disparità di trattamento.

Il principio della sentenza
Con l’ordinanza n. 25597/2026, la Corte di Cassazione ha stabilito un principio di diritto chiaro: la Carta docente spetta di diritto anche al personale educativo delle istituzioni scolastiche e dei convitti. I giudici di piazza Cavour hanno superato l'interpretazione restrittiva della norma, precisando che la formazione e l'aggiornamento professionale non possono essere considerati un’esclusiva di chi svolge attività didattica in senso stretto.

Le motivazioni: stessa area professionale e pari esigenze formative
La pronuncia si fonda su un'analisi concreta della funzione educativa all'interno del sistema scolastico:

Sostegno al percorso formativo: Sebbene gli educatori non svolgano una docenza tradizionale in aula, essi partecipano attivamente alla crescita umana, culturale e formativa degli studenti, operando in costante sinergia con il personale docente.

Inquadramento professionale: Il personale educativo appartiene alla medesima area professionale dei docenti e condivide la necessità di mantenere un elevato standard di competenze professionali attraverso corsi, letture e strumenti formativi.

Coerenza della misura: Poiché la Carta docente nasce con l'obiettivo di sostenere e incentivare l'aggiornamento continuo, escludere gli educatori da tale beneficio rappresentava un'illogica sperequazione.

Cosa cambia per il personale educativo
Grazie a questo chiarimento giurisprudenziale, anche gli educatori potranno fruire del contributo economico dedicato alla formazione per l'acquisto di libri, riviste professionali, hardware, software, corsi di aggiornamento e ingressi a eventi culturali.

La decisione segna un punto di svolta decisivo per il settore: il Ministero dell'Istruzione dovrà conformarsi a un principio che ridà dignità e pari dignità a una figura chiave dell'inquadramento scolastico italiano.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha avviato un’istruttoria formale sull’Offerta Pubblica di Acq...
15/09/2026

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha avviato un’istruttoria formale sull’Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio (Opas) lanciata da Intesa Sanpaolo per acquisire il controllo esclusivo di Banca Monte dei Paschi di Siena.

La mossa segna il passaggio dell'operazione sotto la lente d'ingrandimento dei regolatori antitrust per analizzare la concentrazione del mercato bancario e finanziario italiano.

L’Autorità Antitrust ha ufficialmente avviato un approfondimento formale sull’operazione con cui Intesa Sanpaolo punta al controllo totale di Banca Monte dei Paschi di Siena.

🔍 Qual è l'obiettivo dell'istruttoria?
La valutazione dell'AGCM non costituisce una bocciatura, ma un passaggio tecnico volto a misurare l'impatto dell'operazione sulla concorrenza in Italia. Sotto esame ci sono:

Mercati bancari e credito: sia su scala locale (quota di sportelli e presenza territoriale nei vari settori) sia su scala nazionale.

Comparto assicurativo e del risparmio gestito: per prevenire posizioni dominanti che possano limitare le opzioni a disposizione di famiglie e imprese perché MPS controlla parte di Mediobanca che ha una partecipazione in Generali.

📈 Cosa succede ora?
L'Autorità analizzerà l'impatto della fusione per stabilire se l'operazione possa procedere senza vincoli, oppure se saranno necessarie misure correttive (come la cessione di filiali o rami d'azienda locali) per garantire il pluralismo del mercato.

Corte costituzionale, 23 luglio 2026, sentenza n. 143Presidente Amoroso, Relatore PitruzzellaLa Corte penale internazion...
04/09/2026

Corte costituzionale, 23 luglio 2026, sentenza n. 143
Presidente Amoroso, Relatore Pitruzzella

La Corte penale internazionale è un soggetto la cui cooperazione è importantissima nelle inchieste e azioni giudiziarie che concernono crimini gravissimi di sua competenza, quali il genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra, i crimini di aggressione, crimini commessi sul territorio degli Stati parti dello Statuto istitutivo della Corte o da cittadini di tali Stati. Di qui l’importanza della sentenza della Corte costituzionale italiana n. 143 del 2026, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge interna che attribuivano al Ministro della giustizia un potere discrezionale ed insindacabile sulla trasmissione o meno al giudice interno di una richiesta di cooperazione della Corte penale internazionale, anche laddove era previsto l’obbligo di cooperare.

corte-cost-almasri.pdf https://share.google/RM0kWMMAbN52rdOAH

La Apple può essere chiamata a risarcire per la mancata informazione sui rischi legati all'uso prolungato dell'iPhone. P...
27/07/2026

La Apple può essere chiamata a risarcire per la mancata informazione sui rischi legati all'uso prolungato dell'iPhone. Per adempiere agli obblighi di sicurezza, infatti, alle case produttrici non basta certificare la conformità del dispositivo, ma devono fornire al consumatore informazioni chiare, visibili e adeguate sui rischi, anche solo potenziali, derivati dall'esposizione prolungata alle radiofrequenze.

Studiolegale Avv. C. Mazzola

La Cassazione ha accolto il ricorso di una signora che chiedeva un risarcimento per la lesione

Uso prolungato dell'iPhone e radiofrequenze: per la Cassazione la sola certificazione CE non esenta Apple dal dovere di informazione
La Suprema Corte stabilisce un principio fondamentale in materia di responsabilità da prodotto difettoso: la conformità agli standard tecnici non basta. Il produttore deve fornire un’informazione chiara e visibile sui rischi, anche solo potenziali, derivanti dall'esposizione continua ai campi elettromagnetici.

La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di una consumatrice che chiedeva il risarcimento dei danni per lesioni ascritte all'uso prolungato dello smartphone, ribaltando l'impostazione che condizionava la responsabilità del produttore alla sola violazione dei limiti formali di emissione.

La pronuncia affronta un tema di fondamentale rilievo nell'intersezione tra diritto della salute, tutela del consumatore e sviluppo tecnologico: la reale portata degli obblighi informativi a carico dei produttori in presenza di incertezze scientifiche sugli effetti a lungo termine dei dispositivi.

1. Il superamento della sola "conformità formale"
Fino ad oggi, la difesa dei giganti del tech si è spesso arroccata sull'ottenimento delle certificazioni di conformità (come i limiti SAR - Specific Absorption Rate) previste dalla normativa dell'Unione Europea e nazionale.

La Cassazione chiarisce tuttavia che la conformità del prodotto ai limiti di legge non esclude automaticamente la sua "difettosità" sul piano informativo. Un prodotto può essere considerato difettoso ai sensi del Codice del Consumo quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere, tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui in primo luogo la presentazione e le istruzioni fornite.

Il principio chiave: Il rispetto dei parametri formali autorizzatori integra la regolarità amministrativa del bene, ma non esaurisce l'obbligo di diligenza e prevenzione che gravano sul produttore nei confronti dell'utilizzatore finale.

2. Incertezza scientifica e dovere di trasparenza
Uno degli snodi procedurali più complessi riguarda la gestione del rischio scientificamente incerto. In materia di esposizione a radiofrequenze, la letteratura medico-legale registra posizioni non unanimi circa la causalità diretta tra uso del cellulare e determinate patologie.

Tuttavia, la Corte evidenzia come la sussistenza di un dibattito scientifico aperto non costituisca un'esimente per la casa produttrice, ma al contrario rafforzi l'obbligo di informazione:

Trasparenza del rischio potenziale: Il consumatore deve essere messo nella condizione di conoscere le corrette modalità d'impiego (es. distanza minima dal corpo, uso del vivavoce, limiti alla durata delle chiamate).

Visibilità e accessibilità: L'informazione non può essere relegata a menu digitali nascosti o a trafiletti incomprensibili nella manualistica, ma deve risultare chiara, visibile e immediatamente percepibile al momento dell'acquisto e dell'uso.

3. Implicazioni per il mercato tecnologico e la responsabilità civile
La decisione si inserisce nel solco dell'applicazione del principio di precauzione nel diritto privato. Per le aziende operanti nel settore dell'elettronica di consumo, la sentenza impone un ripensamento delle strategie di packaging, avvertenze e comunicazione al cliente.

Sul piano processuale, la sentenza riapre il giudizio di merito, imponendo ai giudici di valutare se la mancanza di una specifica e idonea avvertenza abbia inciso sulla scelta del consumatore di adottare cautele comportamentali idonee a evitare o ridurre l'esposizione, configurando così il nesso causale tra omissione informativa e danno alla salute.
da prodotto difettoso
di informazione
del Consumo
del consumatore
alla salute
di causalità
elettromagnetici
prolungata
di conformità (Limiti SAR)
scientifica / Principio di precauzione

Imputabilità minorile: la svolta del DDL 2026 e il ribaltamento dell’onere della provaDi Avv. Carmine Mazzola Il Consigl...
24/07/2026

Imputabilità minorile: la svolta del DDL 2026 e il ribaltamento dell’onere della prova
Di Avv. Carmine Mazzola

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge destinato a segnare una cesura profonda nella parabola evolutiva del diritto penale minorile. La misura cardine dell’intervento riguarda la disciplina dell’imputabilità dei soggetti di età compresa tra i 14 e i 18 anni: non si assiste a un abbassamento della soglia minima della responsabilità penale — che rimane ferma a 14 anni —, bensì a una radicale riscrittura del meccanismo di accertamento della capacità di intendere e di volere, introdotta sotto forma di presunzione legale condizionata (iuris tantum).

1. Il quadro normativo previgente e la ratio del DPR 448/1988
Fino a questo momento, il sistema penale minorile italiano si è fondato sul principio — consolidato e guidato dagli artt. 97 e 98 c.p. e dalle norme di attuazione di cui al D.P.R. 448/1988 — per cui la capacità d’intendere e di volere del minorenne ultraquattordicenne dovesse costituire oggetto di specifico e rigoroso accertamento in concreto, caso per caso.

L’imputabilità dell’adolescente non è mai stata considerata un dato presunto o coincidente con il mero sviluppo anagrafico, bensì l’esito di una valutazione maturativa globale. Il Pubblico Ministero e il Giudice per i Minorenni avevano l'onere di dimostrare non soltanto la commissione materiale del fatto di reato, ma anche il conseguimento di una maturità cognitiva ed etico-sociale tale da consentire al minore di comprendere il disvalore del proprio agire.

2. Il cuore della riforma: la presunzione iuris tantum di imputabilità
Il DDL ribalta la prospettiva d'indagine: per la fascia d'età 14-18 anni, la capacità di intendere e di volere viene presunta fino a prova contraria, allineando processualmente la posizione del minore a quella dell'imputato maggiorenne (ex art. 85 c.p.).

Sotto il profilo strettamente tecnico-processuale, le implicazioni di questa norma sono sostanziali:

Traslazione dell'onere della prova: La difesa dell'imputato minorenne non potrà più limitarsi a contestare la carenza di elementi motivazionali circa la maturità del minore nella requisitoria del PM. Spetterà alla difesa dedurre e provare elementi specifici (traumi, deficit dello sviluppo, contesti di grave deprivazione, disturbi neuropsichiatrici) idonei a superare la presunzione di imputabilità.

Rimodulazione delle indagini di personalità ex art. 9 D.P.R. 448/1988: Tali indagini, tradizionalmente disposte dagli organi inquirenti per ricostruire il profilo socio-familiare e psicologico dell'adolescente, rischiano di trasformarsi da passaggio istruttorio indefettibile a eventualità residuale, azionata prevalentemente su istanza difensiva.

3. Le perplessità costituzionali e sistematiche
Se l'intento dichiarato dal Governo è la celerità dei procedimenti e l'adeguamento della risposta sanzionatoria alla mutata realtà della criminalità giovanile, la riforma solleva nodi dogmatici non trascurabili:

Il principio della personalità della responsabilità penale (Art. 27 Cost.): Presumere la maturità di un adolescente rischia di confliggere con il principio di colpevolezza e di individualizzazione della pena. La personalità del minore è per sua natura fluida e in divenire; ancorare la responsabilità a una presunzione significa assimilare formalmente processi evolutivi profondamente disomogenei.

Specialità della giurisdizione minorile: L'orientamento costituzionale e sovranazionale (Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia, Direttiva UE 2016/800) impone di conformare il processo penale minorile prioritariamente alla funzione rieducativa e alla tutela dello sviluppo della personalità. Il superamento dell'accertamento d'ufficio della maturità indebolisce la funzione di protezione dell'imputato minorenne.

Considerazioni conclusive
Il provvedimento sposta l'asse della giustizia minorile da un modello incentrato sull'accertamento della personalità a un modello focalizzato sul fatto reato e sulla tempestività della risposta statale.

Per l'avvocatura penale si apre una sfida cruciale: la difesa del minore richiederà una tempestiva e meticolosa fase di investigazione difensiva fin dalle primissime battute delle indagini preliminari. Sarà indispensabile ricorrere ad apporti peritali e consulenze neuropsichiatriche o psicodiagnostiche per vincere la presunzione di legge e garantire che la risposta sanzionatoria non smarrisca la propria irrinunciabile vocazione rieducativa.

@giurisdizione minorile@minore@imputabilitaminore

Equalize, la Fabbrica dei Dossier: Richiesta di Processo per 74 Imputati e Oltre 800 SpiatiMilano, 21 luglio 2026 – La P...
21/07/2026

Equalize, la Fabbrica dei Dossier: Richiesta di Processo per 74 Imputati e Oltre 800 Spiati

Milano, 21 luglio 2026 – La Procura della Repubblica di Milano ha depositato la maxi richiesta di rinvio a giudizio per il filone principali e "clienti" dell'inchiesta Equalize, la società d'investigazione finita al centro di un imponente scandalo di dossieraggi illegali, accessi abusivi e compravendita di dati riservati estratti dalle banche dati delle forze dell'ordine e dello Stato.

I magistrati milanesi, a seguito della chiusura delle indagini notificata lo scorso aprile, chiedono il processo per 74 persone, delineando un quadro sistemico di spionaggio industriale e societario unico nel suo genere in Italia.

I Protagonisti e la Rete dei "Clienti"
Al centro della presunta associazione a delinquere figurano i vertici della società di investigazione privata milanese:

Tra i 74 imputati compaiono nomi illustri del mondo della finanza, dell'imprenditoria e delle grandi corporazioni narrative, accusati a vario titolo di aver commissionato o beneficiato delle informazioni estratte illecitamente:

832 Persone Offese: Sport, Spettacolo e Alta Finanza
L'atto di chiusura indagini individua un elenco di ben 832 persone offese, ovvero soggetti (tra persone fisiche e giuridiche) finiti direttamente o indirettamente sotto l'occhio dei trojan, delle intercettazioni abusive o delle schede profilate elaborate da Equalize.

Tra le vittime identificate dalla Procura figurano volti noti del panorama pubblico e dello spettacolo.

Il Modus Operandi: Violazione delle Banche Dati dello Stato
Dalle ricostruzioni degli inquirenti, il sistema Equalize funzionava come una vera e propria "fabbrica di dati": avvalendosi della complicità di appartenenti o ex appartenenti alle forze dell'ordine e di tecnici informatici compiacenti, la società riusciva a violare in maniera continuativa archivi informatici ad altissima sicurezza:

SDI (Sistema di Indagine): La banca dati delle forze di polizia.

Anagrafe Tributaria e Serpico: Per verificare redditi, proprietà e conti correnti.

INPS e Archivio Rapporti Finanziari: Per ricostruire patrimoni, movimenti di denaro e reti parentali.

I dati grezzi venivano rielaborati all'interno della piattaforma proprietaria denominata "Beyond", per produrre report confidenziali venduti a caro prezzo a grandi gruppi d'affari o usati per dinamiche di potere interne, scalate finanziarie e contenziosi legali.

Prossimi Passaggi Giudiziari
L'udienza preliminare davanti al GIP di Milano rappresenterà il passaggio cruciale in cui verrà vagliata la tenuta dell'impianto accusatorio per ciascuno dei 74 imputati.

L'inchiesta Equalize ha già spinto le istituzioni a un forte dibattito sulla revisione della cybersecurity nazionale e sull'inasprimento delle pene per gli accessi abusivi ai sistemi informatici giudiziari e di intelligence.
@Equalize maxi inchiesta@Dossieraggio dati SDI

https://www.facebook.com/share/p/1B4cyzS1ZL/
20/07/2026

https://www.facebook.com/share/p/1B4cyzS1ZL/

Caso Roggero : strumentalizzazione preoccupante e analfabetismo costituzionale.
Gli avvocati della Camera Forense per la Costituzione sentono il dovere di intervenire per esprimere grave preoccupazione.

09/01/2026


RICORSO CONTRO L’ABUSO DEI CONTRATTI A TERMINE PER I DOCENTI CON 36 MESI DI SERVIZIO
A seguito delle recenti pronunce è possibile aderire al ricorso contro l’utilizzo abusivo dei contratti a termine per i docenti con servizio pari o superiore a 36 mesi.
Pertanto, tutti i docenti che hanno svolto servizio precario in misura pari o superiore a 36 mesi, possono proporre il ricorso avverso l’abuso dei contratti a termine e, dunque, avverso il comportamento contrario alle direttive comunitarie.
Chi può partecipare al ricorso?
Possono aderire tutti i docenti che abbiano avuto contratti di lavoro a tempo determinato in misura pari o superiore a 36 mesi.
Qual'è il costo del ricorso?
Il costo del ricorso è contenuto.
Per aderire al ricorso?
È possibile aderire al ricorso inviando una mail allo Studio Legale Avv. Mazzola
Viale IV Novembre, 113 - 31100 TREVISO TV
cell. 392.2091405
fax 0422.591634
[email protected]

Indirizzo

Viale IV Novembre 113
Treviso
31100

Sito Web

Notifiche

Lascia la tua email e sarai tra i primi a sapere quando Studio Legale Avv. Mazzola pubblica novità e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a Studio Legale Avv. Mazzola:

Scelte rapide

Sponsorizzato

Condividi