27/07/2026
La Apple può essere chiamata a risarcire per la mancata informazione sui rischi legati all'uso prolungato dell'iPhone. Per adempiere agli obblighi di sicurezza, infatti, alle case produttrici non basta certificare la conformità del dispositivo, ma devono fornire al consumatore informazioni chiare, visibili e adeguate sui rischi, anche solo potenziali, derivati dall'esposizione prolungata alle radiofrequenze.
Studiolegale Avv. C. Mazzola
La Cassazione ha accolto il ricorso di una signora che chiedeva un risarcimento per la lesione
Uso prolungato dell'iPhone e radiofrequenze: per la Cassazione la sola certificazione CE non esenta Apple dal dovere di informazione
La Suprema Corte stabilisce un principio fondamentale in materia di responsabilità da prodotto difettoso: la conformità agli standard tecnici non basta. Il produttore deve fornire un’informazione chiara e visibile sui rischi, anche solo potenziali, derivanti dall'esposizione continua ai campi elettromagnetici.
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di una consumatrice che chiedeva il risarcimento dei danni per lesioni ascritte all'uso prolungato dello smartphone, ribaltando l'impostazione che condizionava la responsabilità del produttore alla sola violazione dei limiti formali di emissione.
La pronuncia affronta un tema di fondamentale rilievo nell'intersezione tra diritto della salute, tutela del consumatore e sviluppo tecnologico: la reale portata degli obblighi informativi a carico dei produttori in presenza di incertezze scientifiche sugli effetti a lungo termine dei dispositivi.
1. Il superamento della sola "conformità formale"
Fino ad oggi, la difesa dei giganti del tech si è spesso arroccata sull'ottenimento delle certificazioni di conformità (come i limiti SAR - Specific Absorption Rate) previste dalla normativa dell'Unione Europea e nazionale.
La Cassazione chiarisce tuttavia che la conformità del prodotto ai limiti di legge non esclude automaticamente la sua "difettosità" sul piano informativo. Un prodotto può essere considerato difettoso ai sensi del Codice del Consumo quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere, tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui in primo luogo la presentazione e le istruzioni fornite.
Il principio chiave: Il rispetto dei parametri formali autorizzatori integra la regolarità amministrativa del bene, ma non esaurisce l'obbligo di diligenza e prevenzione che gravano sul produttore nei confronti dell'utilizzatore finale.
2. Incertezza scientifica e dovere di trasparenza
Uno degli snodi procedurali più complessi riguarda la gestione del rischio scientificamente incerto. In materia di esposizione a radiofrequenze, la letteratura medico-legale registra posizioni non unanimi circa la causalità diretta tra uso del cellulare e determinate patologie.
Tuttavia, la Corte evidenzia come la sussistenza di un dibattito scientifico aperto non costituisca un'esimente per la casa produttrice, ma al contrario rafforzi l'obbligo di informazione:
Trasparenza del rischio potenziale: Il consumatore deve essere messo nella condizione di conoscere le corrette modalità d'impiego (es. distanza minima dal corpo, uso del vivavoce, limiti alla durata delle chiamate).
Visibilità e accessibilità: L'informazione non può essere relegata a menu digitali nascosti o a trafiletti incomprensibili nella manualistica, ma deve risultare chiara, visibile e immediatamente percepibile al momento dell'acquisto e dell'uso.
3. Implicazioni per il mercato tecnologico e la responsabilità civile
La decisione si inserisce nel solco dell'applicazione del principio di precauzione nel diritto privato. Per le aziende operanti nel settore dell'elettronica di consumo, la sentenza impone un ripensamento delle strategie di packaging, avvertenze e comunicazione al cliente.
Sul piano processuale, la sentenza riapre il giudizio di merito, imponendo ai giudici di valutare se la mancanza di una specifica e idonea avvertenza abbia inciso sulla scelta del consumatore di adottare cautele comportamentali idonee a evitare o ridurre l'esposizione, configurando così il nesso causale tra omissione informativa e danno alla salute.
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scientifica / Principio di precauzione