Studio Legale Avv. Mazzola

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La Apple può essere chiamata a risarcire per la mancata informazione sui rischi legati all'uso prolungato dell'iPhone. P...
27/07/2026

La Apple può essere chiamata a risarcire per la mancata informazione sui rischi legati all'uso prolungato dell'iPhone. Per adempiere agli obblighi di sicurezza, infatti, alle case produttrici non basta certificare la conformità del dispositivo, ma devono fornire al consumatore informazioni chiare, visibili e adeguate sui rischi, anche solo potenziali, derivati dall'esposizione prolungata alle radiofrequenze.

Studiolegale Avv. C. Mazzola

La Cassazione ha accolto il ricorso di una signora che chiedeva un risarcimento per la lesione

Uso prolungato dell'iPhone e radiofrequenze: per la Cassazione la sola certificazione CE non esenta Apple dal dovere di informazione
La Suprema Corte stabilisce un principio fondamentale in materia di responsabilità da prodotto difettoso: la conformità agli standard tecnici non basta. Il produttore deve fornire un’informazione chiara e visibile sui rischi, anche solo potenziali, derivanti dall'esposizione continua ai campi elettromagnetici.

La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di una consumatrice che chiedeva il risarcimento dei danni per lesioni ascritte all'uso prolungato dello smartphone, ribaltando l'impostazione che condizionava la responsabilità del produttore alla sola violazione dei limiti formali di emissione.

La pronuncia affronta un tema di fondamentale rilievo nell'intersezione tra diritto della salute, tutela del consumatore e sviluppo tecnologico: la reale portata degli obblighi informativi a carico dei produttori in presenza di incertezze scientifiche sugli effetti a lungo termine dei dispositivi.

1. Il superamento della sola "conformità formale"
Fino ad oggi, la difesa dei giganti del tech si è spesso arroccata sull'ottenimento delle certificazioni di conformità (come i limiti SAR - Specific Absorption Rate) previste dalla normativa dell'Unione Europea e nazionale.

La Cassazione chiarisce tuttavia che la conformità del prodotto ai limiti di legge non esclude automaticamente la sua "difettosità" sul piano informativo. Un prodotto può essere considerato difettoso ai sensi del Codice del Consumo quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere, tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui in primo luogo la presentazione e le istruzioni fornite.

Il principio chiave: Il rispetto dei parametri formali autorizzatori integra la regolarità amministrativa del bene, ma non esaurisce l'obbligo di diligenza e prevenzione che gravano sul produttore nei confronti dell'utilizzatore finale.

2. Incertezza scientifica e dovere di trasparenza
Uno degli snodi procedurali più complessi riguarda la gestione del rischio scientificamente incerto. In materia di esposizione a radiofrequenze, la letteratura medico-legale registra posizioni non unanimi circa la causalità diretta tra uso del cellulare e determinate patologie.

Tuttavia, la Corte evidenzia come la sussistenza di un dibattito scientifico aperto non costituisca un'esimente per la casa produttrice, ma al contrario rafforzi l'obbligo di informazione:

Trasparenza del rischio potenziale: Il consumatore deve essere messo nella condizione di conoscere le corrette modalità d'impiego (es. distanza minima dal corpo, uso del vivavoce, limiti alla durata delle chiamate).

Visibilità e accessibilità: L'informazione non può essere relegata a menu digitali nascosti o a trafiletti incomprensibili nella manualistica, ma deve risultare chiara, visibile e immediatamente percepibile al momento dell'acquisto e dell'uso.

3. Implicazioni per il mercato tecnologico e la responsabilità civile
La decisione si inserisce nel solco dell'applicazione del principio di precauzione nel diritto privato. Per le aziende operanti nel settore dell'elettronica di consumo, la sentenza impone un ripensamento delle strategie di packaging, avvertenze e comunicazione al cliente.

Sul piano processuale, la sentenza riapre il giudizio di merito, imponendo ai giudici di valutare se la mancanza di una specifica e idonea avvertenza abbia inciso sulla scelta del consumatore di adottare cautele comportamentali idonee a evitare o ridurre l'esposizione, configurando così il nesso causale tra omissione informativa e danno alla salute.
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del Consumo
del consumatore
alla salute
di causalità
elettromagnetici
prolungata
di conformità (Limiti SAR)
scientifica / Principio di precauzione

Imputabilità minorile: la svolta del DDL 2026 e il ribaltamento dell’onere della provaDi Avv. Carmine Mazzola Il Consigl...
24/07/2026

Imputabilità minorile: la svolta del DDL 2026 e il ribaltamento dell’onere della prova
Di Avv. Carmine Mazzola

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge destinato a segnare una cesura profonda nella parabola evolutiva del diritto penale minorile. La misura cardine dell’intervento riguarda la disciplina dell’imputabilità dei soggetti di età compresa tra i 14 e i 18 anni: non si assiste a un abbassamento della soglia minima della responsabilità penale — che rimane ferma a 14 anni —, bensì a una radicale riscrittura del meccanismo di accertamento della capacità di intendere e di volere, introdotta sotto forma di presunzione legale condizionata (iuris tantum).

1. Il quadro normativo previgente e la ratio del DPR 448/1988
Fino a questo momento, il sistema penale minorile italiano si è fondato sul principio — consolidato e guidato dagli artt. 97 e 98 c.p. e dalle norme di attuazione di cui al D.P.R. 448/1988 — per cui la capacità d’intendere e di volere del minorenne ultraquattordicenne dovesse costituire oggetto di specifico e rigoroso accertamento in concreto, caso per caso.

L’imputabilità dell’adolescente non è mai stata considerata un dato presunto o coincidente con il mero sviluppo anagrafico, bensì l’esito di una valutazione maturativa globale. Il Pubblico Ministero e il Giudice per i Minorenni avevano l'onere di dimostrare non soltanto la commissione materiale del fatto di reato, ma anche il conseguimento di una maturità cognitiva ed etico-sociale tale da consentire al minore di comprendere il disvalore del proprio agire.

2. Il cuore della riforma: la presunzione iuris tantum di imputabilità
Il DDL ribalta la prospettiva d'indagine: per la fascia d'età 14-18 anni, la capacità di intendere e di volere viene presunta fino a prova contraria, allineando processualmente la posizione del minore a quella dell'imputato maggiorenne (ex art. 85 c.p.).

Sotto il profilo strettamente tecnico-processuale, le implicazioni di questa norma sono sostanziali:

Traslazione dell'onere della prova: La difesa dell'imputato minorenne non potrà più limitarsi a contestare la carenza di elementi motivazionali circa la maturità del minore nella requisitoria del PM. Spetterà alla difesa dedurre e provare elementi specifici (traumi, deficit dello sviluppo, contesti di grave deprivazione, disturbi neuropsichiatrici) idonei a superare la presunzione di imputabilità.

Rimodulazione delle indagini di personalità ex art. 9 D.P.R. 448/1988: Tali indagini, tradizionalmente disposte dagli organi inquirenti per ricostruire il profilo socio-familiare e psicologico dell'adolescente, rischiano di trasformarsi da passaggio istruttorio indefettibile a eventualità residuale, azionata prevalentemente su istanza difensiva.

3. Le perplessità costituzionali e sistematiche
Se l'intento dichiarato dal Governo è la celerità dei procedimenti e l'adeguamento della risposta sanzionatoria alla mutata realtà della criminalità giovanile, la riforma solleva nodi dogmatici non trascurabili:

Il principio della personalità della responsabilità penale (Art. 27 Cost.): Presumere la maturità di un adolescente rischia di confliggere con il principio di colpevolezza e di individualizzazione della pena. La personalità del minore è per sua natura fluida e in divenire; ancorare la responsabilità a una presunzione significa assimilare formalmente processi evolutivi profondamente disomogenei.

Specialità della giurisdizione minorile: L'orientamento costituzionale e sovranazionale (Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia, Direttiva UE 2016/800) impone di conformare il processo penale minorile prioritariamente alla funzione rieducativa e alla tutela dello sviluppo della personalità. Il superamento dell'accertamento d'ufficio della maturità indebolisce la funzione di protezione dell'imputato minorenne.

Considerazioni conclusive
Il provvedimento sposta l'asse della giustizia minorile da un modello incentrato sull'accertamento della personalità a un modello focalizzato sul fatto reato e sulla tempestività della risposta statale.

Per l'avvocatura penale si apre una sfida cruciale: la difesa del minore richiederà una tempestiva e meticolosa fase di investigazione difensiva fin dalle primissime battute delle indagini preliminari. Sarà indispensabile ricorrere ad apporti peritali e consulenze neuropsichiatriche o psicodiagnostiche per vincere la presunzione di legge e garantire che la risposta sanzionatoria non smarrisca la propria irrinunciabile vocazione rieducativa.

@giurisdizione minorile@minore@imputabilitaminore

Equalize, la Fabbrica dei Dossier: Richiesta di Processo per 74 Imputati e Oltre 800 SpiatiMilano, 21 luglio 2026 – La P...
21/07/2026

Equalize, la Fabbrica dei Dossier: Richiesta di Processo per 74 Imputati e Oltre 800 Spiati

Milano, 21 luglio 2026 – La Procura della Repubblica di Milano ha depositato la maxi richiesta di rinvio a giudizio per il filone principali e "clienti" dell'inchiesta Equalize, la società d'investigazione finita al centro di un imponente scandalo di dossieraggi illegali, accessi abusivi e compravendita di dati riservati estratti dalle banche dati delle forze dell'ordine e dello Stato.

I magistrati milanesi, a seguito della chiusura delle indagini notificata lo scorso aprile, chiedono il processo per 74 persone, delineando un quadro sistemico di spionaggio industriale e societario unico nel suo genere in Italia.

I Protagonisti e la Rete dei "Clienti"
Al centro della presunta associazione a delinquere figurano i vertici della società di investigazione privata milanese:

Tra i 74 imputati compaiono nomi illustri del mondo della finanza, dell'imprenditoria e delle grandi corporazioni narrative, accusati a vario titolo di aver commissionato o beneficiato delle informazioni estratte illecitamente:

832 Persone Offese: Sport, Spettacolo e Alta Finanza
L'atto di chiusura indagini individua un elenco di ben 832 persone offese, ovvero soggetti (tra persone fisiche e giuridiche) finiti direttamente o indirettamente sotto l'occhio dei trojan, delle intercettazioni abusive o delle schede profilate elaborate da Equalize.

Tra le vittime identificate dalla Procura figurano volti noti del panorama pubblico e dello spettacolo.

Il Modus Operandi: Violazione delle Banche Dati dello Stato
Dalle ricostruzioni degli inquirenti, il sistema Equalize funzionava come una vera e propria "fabbrica di dati": avvalendosi della complicità di appartenenti o ex appartenenti alle forze dell'ordine e di tecnici informatici compiacenti, la società riusciva a violare in maniera continuativa archivi informatici ad altissima sicurezza:

SDI (Sistema di Indagine): La banca dati delle forze di polizia.

Anagrafe Tributaria e Serpico: Per verificare redditi, proprietà e conti correnti.

INPS e Archivio Rapporti Finanziari: Per ricostruire patrimoni, movimenti di denaro e reti parentali.

I dati grezzi venivano rielaborati all'interno della piattaforma proprietaria denominata "Beyond", per produrre report confidenziali venduti a caro prezzo a grandi gruppi d'affari o usati per dinamiche di potere interne, scalate finanziarie e contenziosi legali.

Prossimi Passaggi Giudiziari
L'udienza preliminare davanti al GIP di Milano rappresenterà il passaggio cruciale in cui verrà vagliata la tenuta dell'impianto accusatorio per ciascuno dei 74 imputati.

L'inchiesta Equalize ha già spinto le istituzioni a un forte dibattito sulla revisione della cybersecurity nazionale e sull'inasprimento delle pene per gli accessi abusivi ai sistemi informatici giudiziari e di intelligence.
@Equalize maxi inchiesta@Dossieraggio dati SDI

https://www.facebook.com/share/p/1B4cyzS1ZL/
20/07/2026

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Caso Roggero : strumentalizzazione preoccupante e analfabetismo costituzionale.
Gli avvocati della Camera Forense per la Costituzione sentono il dovere di intervenire per esprimere grave preoccupazione.

09/01/2026


RICORSO CONTRO L’ABUSO DEI CONTRATTI A TERMINE PER I DOCENTI CON 36 MESI DI SERVIZIO
A seguito delle recenti pronunce è possibile aderire al ricorso contro l’utilizzo abusivo dei contratti a termine per i docenti con servizio pari o superiore a 36 mesi.
Pertanto, tutti i docenti che hanno svolto servizio precario in misura pari o superiore a 36 mesi, possono proporre il ricorso avverso l’abuso dei contratti a termine e, dunque, avverso il comportamento contrario alle direttive comunitarie.
Chi può partecipare al ricorso?
Possono aderire tutti i docenti che abbiano avuto contratti di lavoro a tempo determinato in misura pari o superiore a 36 mesi.
Qual'è il costo del ricorso?
Il costo del ricorso è contenuto.
Per aderire al ricorso?
È possibile aderire al ricorso inviando una mail allo Studio Legale Avv. Mazzola
Viale IV Novembre, 113 - 31100 TREVISO TV
cell. 392.2091405
fax 0422.591634
[email protected]

       Si può registrare una conversazione privata senza il consenso?In un caso  la Commissione Medica di Disciplina del...
09/01/2026


Si può registrare una conversazione privata senza il consenso?
In un caso la Commissione Medica di Disciplina dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Enna applicava ad una dottoressa, in servizio presso l'Unità di Terapia Intensiva Cardiologica (UTIC) dell'Unità operativa complessa (UOC) di Cardiologia dell'Azienda sanitaria provinciale, la sanzione della censura ex art. 40 punto 2) D.P.R. 221/1950 per violazione dell'art. 58 del Codice deontologico dei Medici per avere posto in essere un comportamento scorretto, aver registrato senza autorizzazione una conversazione privata, intercorsa con il collega in ambiente e orario di lavoro, allo scopo di utilizzarne il contenuto come prova contro il direttore della U.O.C., dott. ........., da lei denunciato per abuso di ufficio e omissione di atti d'ufficio.
La dottoressa proponeva appello alla Commissione centrale che lo respingeva e ricorso in Cassazione.
La Cassazione, con l'ordinanza n. 5844-2025 deducendo la violazione degli art. 24 Cost., 51 cod. pen. e 24 D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) per non avere la Corte considerato che la registrazione di un colloquio fra colleghi, a cui partecipi chi registra, finalizzata ad acquisire prove da utilizzare in sede giudiziaria, non è lesiva del diritto alla riservatezza, seppure realizzata senza il consenso dell'interessato, perché necessaria ai fini dello svolgimento delle indagini difensive o comunque per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.
Cassazione ordinanza 5844-2025
https://portale.fnomceo.it/wp-content/uploads/2025/03/ord-5844.25.docx.pdf

FATTO e DIRITTOI ricorrenti, proprietari dell’immobile sito nel comune di Giugliano in Campania, impugnano i provvedimen...
04/12/2025

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti, proprietari dell’immobile sito nel comune di Giugliano in Campania, impugnano i provvedimenti, con i quali il Comune di Giugliano in Campania ha ingiunto loro la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, con riferimento alla realizzazione, “in assenza di titolo edilizio”, della recinzione del fondo in questione.
Il Tar Campania-Napoli, nella sentenza 12 novembre 2025, n. 7388 (testo in calce), riepilogando in maniera estremamente chiara ed esaustiva i principi elaborati al riguardo dalla giurisprudenza amministrativa, ha indicato (se e) quale titolo abilitativo debba essere correttamente utilizzato per la delimitazione di un fondo, evidenziando, altresì, come il regime amministrativo del manufatto di volta in volta realizzato dipenda direttamente dalle caratteristiche strutturali e dimensionali dello stesso e, soprattutto, dalla sua idoneità conseguenziale ad incidere in maniera più o meno impattante sul territorio e sull’ambiente circostante, determinandone una permanente modificazione edilizia ed urbanistica.
Per consolidata giurisprudenza, le opere di recinzione che per dimensioni, materiali e modalità di installazione non siano idonee a determinare una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, non necessitano di permesso di costruire, essendo assoggettate – in base all’impatto dell’intervento – al regime dell’edilizia libera.

Tar Campania Napoli sentenza n. 7388-2025

https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_na&nrg=202204274&nomeFile=202507388_01.xml&subDir=Provvedimenti

Avv. Mazzola Carmine

IL SEMESTRE-FILTRO DI MEDICINAESITO INFELICEDI UNA RIFORMA SBAGLIATA      Da tutta Italia ci sono segnalazioni di foto d...
04/12/2025

IL SEMESTRE-FILTRO DI MEDICINA
ESITO INFELICE
DI UNA RIFORMA SBAGLIATA


Da tutta Italia ci sono segnalazioni di foto delle prove circolate prima della fine dei test, ricerche anomale di domande tecniche durante lo svolgimento, compiti annullati in più atenei.
Un caos che ricade sulla pelle di migliaia di giovani
e una selezione che continua a favorire chi può permettersi di iscriversi a corsi privati sempre più costosi.
Il “semestre-filtro”, nato come superamento del numero chiuso, si è rivelato l’opposto:
h tre esami a crocette (biologia, chimica, fisica) per oltre 53.500 studenti
tasse pagate per “iscriversi” senza alcuna garanzia di diventare medici
costi di frequenza e trasferimenti a carico delle famiglie
Il rischio di un contenzioso infinito si può scongiurare con un opportuno intervento legislativo.
Avv. Carmine Mazzola

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