03/04/2026
đ¨ââ Il lavoratore che alleghi di essere stato licenziato in forma orale, e dunque in assenza del requisito della forma scritta, ha lâonere di fornire prova che la cessazione del rapporto non sia imputabile a proprie dimissioni, come nel caso in questione, bensĂŹ sia riconducibile in via esclusiva a unâiniziativa unilaterale del datore di lavoro.
Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 4077/2026.
đ L'ordinanza completa đ https://ln.run/ordinanza-corte-cassazione-4077-2026
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