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Dall'Osto & Partners Consulenza fiscale, societaria, legale e finanza agevolata

• Le principali agevolazioni per l'acquisto di condizionatori sono rappresentate da due detrazioni: il bonus ristruttura...
03/09/2026

• Le principali agevolazioni per l'acquisto di condizionatori sono rappresentate da due detrazioni: il bonus ristrutturazioni ordinario e l’ecobonus.
• Il bonus ristrutturazioni, con limite di spesa a 96.000 euro, riguarda l’installazione di condizionatori d’aria estivi, solo se con p***a di calore, anche non ad alta efficienza. L’intervento deve essere effettuato su unità immobiliari residenziali e non è obbligatorio sostituire il vecchio impianto di climatizzazione invernale. L’agevolazione è pari al 50% per i proprietari e i titolari di altri diritti reali sugli immobili che costituiscono abitazione principale, negli altri casi è pari al 36%.
• La strada alternativa è quella dell’ecobonus che, però, presenta requisiti più stringenti, senza avere vantaggi in termini di percentuale di agevolazione. Gli sconti, infatti, sono identici a quelli riservati alle ristrutturazioni ordinarie: 36% e 50%, rispettivamente per seconde e prime case. Nonostante questa agevolazione sia disponibile per qualunque tipologia di immobile (e non solo su quelle residenziali), potrà essere richiesta soltanto per la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza. Il tetto di detrazione (non di spesa) è pari a 30.000 euro.
• Esiste, inoltre, la strada del Conto termico, che però ha margini molto più stretti e che parte da un elemento: tutti i moderni condizionatori sono dotati di p***a di calore. Questo contributo, allora, agevola la sostituzione di apparecchi con funzione di riscaldamento. In concreto, bisogna sostituire la vecchia caldaia con una p***a di calore (aria-aria nel caso del condizionatore) con funzione di riscaldamento. Per ottenere il contributo bisogna produrre il certificato di smaltimento della caldaia.
• C’è, poi, la possibilità di ottenere il contributo per il cosiddetto "add on", ossia l’aggiunta di una p***a di calore a una caldaia già installata, per sostituirla in parte. In questi casi va prodotto un documento che dimostri la compatibilità tra gli apparecchi.

• Il D.Lgs. 147/2026, in vigore dal 12.08.2026, prevede novità inerenti ai tributi comunali Imu e Tari.• Per quel che co...
13/08/2026

• Il D.Lgs. 147/2026, in vigore dal 12.08.2026, prevede novità inerenti ai tributi comunali Imu e Tari.
• Per quel che concerne la Tari, la dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni e non più entro il 30.06 dell’anno successivo; per quel che concerne l’Imu è stata introdotta la dichiarazione solo in via telematica, in occasione di variazioni immobiliari. Inoltre, sempre ai fini Imu, è previsto che il Comune ha il potere di richiedere la differenza d’imposta entro 5 anni dalla conclusione del procedimento sulla rendita, in presenza di un contenzioso avverso alla rendita catastale.

• Il decreto Omnibus, modificando gli artt. 19 e 25 del DPR 633/1972 (nonché le corrispondenti disposizioni trasfuse neg...
06/08/2026

• Il decreto Omnibus, modificando gli artt. 19 e 25 del DPR 633/1972 (nonché le corrispondenti disposizioni trasfuse negli artt. 56 e 88 del TU IVA, applicabile dal 1.01.2027), prevede la detrazione Iva in termini più ampi e retro-imputabile rispetto al periodo di ricevimento della fattura d'acquisto. Il contribuente potrà infatti esercitare il diritto alla detrazione fino alla dichiarazione annuale del secondo anno successivo a quello in cui è sorto. Inoltre, la detrazione potrà essere imputata all'anno di insorgenza del diritto anche se la fattura arriva successivamente, purché prima della presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno precedente. Il provvedimento non specifica la decorrenza della novità.

Entro il 31.07.2026 le imprese devono decidere se optare, per gli investimenti consegnati entro il 30.06.2026, per il cr...
30/07/2026

Entro il 31.07.2026 le imprese devono decidere se optare, per gli investimenti consegnati entro il 30.06.2026, per il credito d’imposta Transizione 4.0 oppure per l’iper-ammortamento.
• In particolare, il termine per effettuare gli investimenti in beni 4.0 per usufruire del credito d’imposta Transizione 4.0 si è chiuso il 30.06.2026. Entro tale data dovevano essere completati gli investimenti prenotati nel 2025, per i quali entro il 31.12.2025 risultavano accettati gli ordini e versati acconti almeno pari al 20% del costo.
• Per questi investimenti, le imprese devono trasmettere al Gse la comunicazione di completamento entro il 31.07.2026. Da notare, tuttavia, che l'Agenzia delle Entrate non ha ancora diffuso la circolare con i chiarimenti necessari per coordinare il vecchio credito d’imposta 4.0 con il nuovo iper-ammortamento, denominato nuovo piano Transizione 5.0.
• Con il decreto direttoriale del 20.07.2026 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha aperto la seconda funzionalità della piattaforma, dedicata alla comunicazione di conferma.
• Deve essere emanato il decreto direttoriale della terza funzionalità, la comunicazione di completamento, adempimento cui si lega la prima quota di maggiorazione. La normativa prevede, infatti, che la prima quota si deduce nel periodo d’imposta in cui avviene la trasmissione della comunicazione finale, sempre che il bene sia entrato in funzione nel medesimo esercizio.
• Nel dibattito professionale è emersa la richiesta di introdurre, con provvedimento, una breve finestra a inizio dell’esercizio successivo, nella quale trasmettere la comunicazione finale senza perdere il diritto all’avvio della deduzione dall’esercizio precedente. Tuttavia, la soluzione non è compatibile con l’impianto normativo.

• Come previsto dall'art. 37, c. 11-bis D.L. 223/2006, gli adempimenti fiscali e i versamenti delle imposte che hanno sc...
24/07/2026

• Come previsto dall'art. 37, c. 11-bis D.L. 223/2006, gli adempimenti fiscali e i versamenti delle imposte che hanno scadenza dal 1.08 al 20.08 di ogni anno possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione. La principale novità relativa alla scadenza del 20.08.2026 riguarda la misura della maggiorazione per i soggetti Isa (forfettari e minimi compresi) che verseranno le imposte nei 30 giorni successivi alla scadenza del 20.07 (prorogata rispetto al termine ordinario del 30.06) e che dovranno applicare la percentuale dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo, rispetto a quella ordinaria dello 0,40%.
• Restano sospesi fino al 4.09.2026 anche i versamenti legati agli avvisi bonari in scadenza nel citato periodo, mentre restano attivi i pagamenti dovuti nei confronti del riscossore, compresi quelli delle 3 rottamazioni attualmente in corso (quinquies, quater e riammissione alla quater).
• Dal 1.08.2026, inoltre, è operativo il blocco all'invio di avvisi bonari e comunicazioni di compliance e, secondo quanto dichiarato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, saranno sospesi anche gli invii delle cartelle di pagamento.

La nostra squadra cresce sempre, eccoci tutti insieme per la cena di fine bilanci!!!
23/07/2026

La nostra squadra cresce sempre, eccoci tutti insieme per la cena di fine bilanci!!!

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, con la sentenza n. 3350/2026, rigettando l’appello del...
16/07/2026

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, con la sentenza n. 3350/2026, rigettando l’appello dell’Agenzia delle Entrate e annullando gli avvisi di accertamento emessi nei confronti di una Snc e dei soci, ha stabilito che lo Statuto del contribuente (art. 6-bis, c. 4) impone al Fisco di motivare l’atto conclusivo del contraddittorio endoprocedimentale con specifico riferimento alle osservazioni del contribuente che ritiene di non accogliere.
Quando il contribuente, in risposta allo schema d’atto, deposita documentazione analitica, idonea a contestare una ricostruzione induttiva del reddito, il Fisco non può limitarsi a una formula di stile che affermi, in termini generici, la non utilità dei documenti prodotti.
L’obbligo di motivazione previsto dal c. 4 cit. richiede una valutazione analitica di ciascun documento, con espressa indicazione delle ragioni sostanziali e contabili per le quali è ritenuto inidoneo a modificare le conclusioni dell’accertamento. Il mancato rispetto di tale obbligo determina l’illegittimità dell’atto per vizio di motivazione.

• I contribuenti che hanno scelto il concordato preventivo biennale 2024-2025 beneficiano della maggiore convenienza fis...
09/07/2026

• I contribuenti che hanno scelto il concordato preventivo biennale 2024-2025 beneficiano della maggiore convenienza fiscale nel secondo anno di applicazione, poiché la stessa nota metodologica su cui si fonda la costruzione tecnica del CPB prevede che il trascinamento al voto ISA 10 nel biennio avvenga gradualmente, ossia metà nel primo anno e per l’intero nel secondo.
• Inoltre, il pagamento dell’imposta sostitutiva è la via per evitare l’esborso sugli acconti legato alla parte di reddito incrementale, a seconda dell’aliquota Ires, da quella marginale Irpef, dalla percentuale dell’imposta sostitutiva e dalla quota di reddito incrementale che si è venuta a creare tra il reddito preso a base per il calcolo del CPB e il reddito di annualità considerata.

• La Cassazione, con sentenza n. 20669/2026, ha stabilito che anche per i bonus ordinari la cessione del credito d'impos...
02/07/2026

• La Cassazione, con sentenza n. 20669/2026, ha stabilito che anche per i bonus ordinari la cessione del credito d'imposta correlato alle agevolazioni edilizie, tra cui il bonus facciate, non può avvenire prima dell'esecuzione dei lavori cui si riferiscono le spese ammesse al beneficio. Gli interventi costituiscono infatti il fatto generatore del credito, mentre le spese sostenute ne determinano esclusivamente l'entità e non la spettanza.

• Entro il 30.06.2026 dovranno essere effettuati i versamenti delle imposte da parte delle persone fisiche senza partita...
25/06/2026

• Entro il 30.06.2026 dovranno essere effettuati i versamenti delle imposte da parte delle persone fisiche senza partita Iva, che dovranno corrispondere l’eventuale Irpef dovuta per il 2026, compresi gli acconti per il 2026, così come le addizionali, l’eventuale cedolare secca, anche sulle locazioni brevi, e le imposte dovute per le attività e gli immobili detenuti all’estero.
• Entro la stessa data sono chiamati al versamento delle imposte Ires e Irap le imprese che non beneficiano della proroga al 20.07.2026, ovvero quelle di grandi dimensioni con ricavi superiori a 5.164 milioni di euro.
• Beneficeranno della proroga al 20.07.2026, senza maggiorazioni, i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, tra cui i forfetari, i soggetti che presentano cause di esclusione dagli Isa e i contribuenti che partecipano a soggetti trasparenti.

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Via Prà Bordoni, 85/6
Zanè
36010

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