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Autismo negli adulti, ABA e diritto alla cura: la sentenza del TAR Lombardia segna un punto di svoltaCon la sentenza n. ...
18/07/2026

Autismo negli adulti, ABA e diritto alla cura: la sentenza del TAR Lombardia segna un punto di svolta

Con la sentenza n. 3538/2026, pubblicata il 3 luglio 2026, il TAR Lombardia affronta uno dei temi più delicati e controversi nell'ambito dell'autismo: il diritto delle persone con autismo adulte ad accedere a interventi terapeutici appropriati e a una presa in carico sanitaria effettiva lungo tutto l'arco della vita.

La decisione nasce dal ricorso presentato dal genitore e amministratore di sostegno di una donna con disturbo dello spettro autistico contro una ASST lombarda, accusata di non aver predisposto un progetto individualizzato e di aver negato la presa in carico del trattamento ABA, costringendo la famiglia a sostenere direttamente i relativi costi.

L'ABA non può essere esclusa perché una persona diventa adulta

Il principio più significativo affermato dal TAR è che il metodo ABA (Applied Behavior Analysis) costituisce una prestazione di natura sanitaria o comunque un intervento con una rilevante componente sanitaria, riconducibile alle prestazioni che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a garantire.

Il Collegio respinge inoltre una tesi ancora diffusa in molte amministrazioni sanitarie: quella secondo cui l'ABA sarebbe un trattamento riservato all'età evolutiva. Secondo i giudici, il fatto che le evidenze scientifiche siano storicamente più numerose per bambini e adolescenti non significa che il trattamento sia inefficace negli adulti. L'assenza di studi conclusivi non equivale infatti alla dimostrazione dell'inefficacia di un intervento.

La sentenza sottolinea un aspetto tanto semplice quanto spesso dimenticato: l'autismo è una condizione permanente e non cessa al compimento della maggiore età. Di conseguenza, appare irragionevole interrompere percorsi terapeutici che hanno prodotto benefici solo perché la persona ha raggiunto i diciotto anni.

La responsabilità della ASST nella presa in carico

Un secondo elemento di grande interesse riguarda la responsabilità delle ASST.
La difesa dell'azienda sanitaria aveva sostenuto che la competenza per la presa in carico sarebbe spettata ad altri soggetti istituzionali. Il TAR, invece, ricostruisce l'intero quadro normativo nazionale e regionale, ricordando che le ASST sono gli enti chiamati a gestire direttamente i rapporti con gli utenti e ad assicurare le prestazioni sanitarie e sociosanitarie necessarie.

Richiamando la Legge 134/2015, il Collegio ribadisce inoltre che i disturbi dello spettro autistico rientrano nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e che le aziende sanitarie devono garantire diagnosi, cura e trattamenti individualizzati basati sulle migliori evidenze scientifiche disponibili.

La conseguenza è chiara: non è sufficiente negare una richiesta di intervento affermando genericamente che un determinato trattamento non sarebbe previsto. L'amministrazione è tenuta a valutare il caso concreto e a individuare una risposta assistenziale adeguata e personalizzata.

Il progetto individualizzato al centro del diritto alla salute

La sentenza attribuisce un ruolo centrale al progetto individualizzato e al progetto di vita.

Richiamando la normativa più recente, compreso il decreto legislativo n. 62 del 2024, il TAR evidenzia che la persona con disabilità è titolare del proprio progetto di vita e che gli interventi devono garantire continuità, sostenibilità e rispetto dell'autodeterminazione.

Non si tratta quindi soltanto di stabilire se una singola terapia debba essere erogata o meno. La questione riguarda la costruzione di un percorso complessivo che tenga conto dei bisogni sanitari, assistenziali, relazionali e sociali della persona con autismo, anche in età adulta.

In questo senso la pronuncia supera una visione frammentata della presa in carico e riafferma il principio della continuità delle cure lungo tutto l'arco della vita.

Una precisazione importante sulle linee guida per gli adulti

Nel testo della sentenza si legge che in Italia non risultavano adottate specifiche linee guida nazionali per gli adulti con disturbo dello spettro autistico.

Tale affermazione merita però una precisazione.

Il procedimento amministrativo da cui nasce il contenzioso ha avuto origine prima della pubblicazione della Linea guida dell'Istituto Superiore di Sanità "Il trattamento dei disturbi dello spettro autistico negli adulti", pubblicata nella sua prima versione il 7 agosto 2023.

Pertanto il riferimento contenuto nella sentenza va interpretato come descrizione del contesto nel quale si sviluppò la vicenda oggetto del giudizio e non come rappresentazione dell'attuale situazione italiana.

Oggi il nostro Paese dispone infatti di una linea guida nazionale dedicata all'autismo in età adulta. Questo elemento non indebolisce la portata della decisione, ma la rafforza ulteriormente. Il TAR riconosce infatti il diritto alla valutazione individualizzata dell'intervento ABA e alla predisposizione di un progetto terapeutico personalizzato anche con riferimento a una vicenda nata in un periodo in cui mancavano indicazioni nazionali specifiche per gli adulti.

Alla luce della successiva pubblicazione della linea guida ISS, diventa ancora più difficile sostenere interpretazioni che escludano a priori interventi psicoeducativi o percorsi personalizzati per le persone autistiche maggiorenni.

La decisione finale

Il TAR accoglie il ricorso e ordina alla ASST di predisporre e attuare un progetto individualizzato finalizzato all'erogazione del trattamento terapeutico-riabilitativo necessario mediante metodica ABA oppure tramite un intervento domiciliare equivalente.

I giudici dispongono inoltre il rimborso delle spese sostenute dalla famiglia per la terapia ABA a partire dall'8 febbraio 2020, nei limiti delle somme rendicontate e approvate dal Giudice Tutelare.

Una sentenza che guarda all'intero ciclo di vita

La portata della decisione va oltre il singolo caso.

Per anni molte famiglie hanno denunciato il vuoto assistenziale che spesso accompagna il passaggio dall'età evolutiva all'età adulta. Se per i minori esistono percorsi più strutturati, per gli adulti con autismo l'accesso a interventi specialistici continua a essere disomogeneo sul territorio nazionale.

Questa sentenza afferma invece un principio destinato ad avere ricadute importanti: il diritto alla salute delle persone con autismo non si esaurisce con la maggiore età. Le istituzioni sanitarie devono assicurare valutazioni individualizzate, continuità degli interventi e progetti di vita coerenti con i bisogni della persona.

Per questo motivo la pronuncia del TAR Lombardia rappresenta un passaggio significativo nel percorso di riconoscimento dei diritti delle persone con autismo adulte e delle loro famiglie, affermando un principio importante: nessuna persona con autismo può essere privata di cure appropriate semplicemente perché è diventata adulta.

𝑪𝒐𝒏𝒕𝒊𝒏𝒖𝒊𝒂𝒎𝒐 𝒂𝒅 𝒐𝒄𝒄𝒖𝒑𝒂𝒓𝒄𝒊 𝒅𝒊 𝒊𝒏𝒅𝒆𝒏𝒏𝒊𝒕𝒂̀ 𝒅𝒊 𝒂𝒄𝒄𝒐𝒎𝒑𝒂𝒈𝒏𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐L𝐚 𝐂𝐚𝐬𝐬𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐞𝐪𝐮𝐢𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐥𝐚 "𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐚" 𝐚𝐥𝐥'𝐚𝐢𝐮𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫...
21/05/2026

𝑪𝒐𝒏𝒕𝒊𝒏𝒖𝒊𝒂𝒎𝒐 𝒂𝒅 𝒐𝒄𝒄𝒖𝒑𝒂𝒓𝒄𝒊 𝒅𝒊 𝒊𝒏𝒅𝒆𝒏𝒏𝒊𝒕𝒂̀ 𝒅𝒊 𝒂𝒄𝒄𝒐𝒎𝒑𝒂𝒈𝒏𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐

L𝐚 𝐂𝐚𝐬𝐬𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐞𝐪𝐮𝐢𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐥𝐚 "𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐚" 𝐚𝐥𝐥'𝐚𝐢𝐮𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫𝐦𝐚𝐧𝐞𝐧𝐭𝐞.

L'ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 28212 del 23 ottobre 2025 rappresenta un punto di svolta fondamentale nel contenzioso previdenziale relativo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
La controversia verteva sull'interpretazione del requisito previsto dall'art. 1 della Legge n. 18/1980 , che subordina il diritto all'indennità all' "impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore". Nel caso di specie, il Tribunale di Macerata, in sede di giudizio di rinvio, aveva negato la retrodatazione del beneficio per un periodo specifico, ritenendo che la condizione di "deambulazione con appoggio e supervisione continua" non integrasse il requisito dell'aiuto permanente. Il giudice di merito aveva adottato l'interpretazione restrittiva, tipica dell'INPS, secondo cui l'aiuto permanente è necessario solo in caso di totale incapacità fisica a muovere gli arti.

La Cassazione, accogliendo l'unico motivo di ricorso , ha censurato l'errore di diritto del giudice del merito e ha stabilito un principio chiaro : 𝒍𝒂 "𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒗𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒊𝒏𝒖𝒂" 𝒏𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒅𝒆𝒂𝒎𝒃𝒖𝒍𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒗𝒂𝒍𝒆 𝒂𝒍𝒍' "𝒂𝒊𝒖𝒕𝒐 𝒑𝒆𝒓𝒎𝒂𝒏𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒊 𝒖𝒏 𝒂𝒄𝒄𝒐𝒎𝒑𝒂𝒈𝒏𝒂𝒕𝒐𝒓𝒆", 𝒓𝒊𝒄𝒉𝒊𝒆𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒂𝒍𝒍'𝒂𝒓𝒕. 1 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒂 𝑳𝒆𝒈𝒈𝒆 𝒏. 18/1980.

La Corte ha chiarito che la necessità di "supervisione continua" implica che l'attività (la deambulazione) non può essere compiuta in autonomia. Il concetto di autonomia, ai fini della legge, non è solo la capacità motoria di muovere i passi, ma la capacità di svolgere l'attività in condizioni di sicurezza e senza la costante vigilanza altrui.

Prima della Sentenza di Cassazione n. 28212/2025, la Commissione Medica tendeva a valutare in modo restrittivo: se il richiedente riusciva a muovere i passi, anche con l'ausilio di un bastone o in modo lento e faticoso, l'indennità veniva spesso negata, sostenendo l'assenza di una totale "impossibilità di deambulare".

Dopo la Sentenza:

Il Focus sulla Sicurezza sposta l'attenzione dalla mera capacità fisica di camminare alla possibilità di deambulare in sicurezza. La Commissione dovrà riconoscere che, se il soggetto non può muoversi senza la presenza costante di qualcuno pronto a intervenire per prevenire una caduta, non è autonomo.
La Vigilanza è equiparata all' Aiuto Permanente. La Commissione deve ora considerare la necessità di vigilanza costante come una forma di "aiuto permanente di un accompagnatore" (il requisito di legge). L'accompagnatore non deve necessariamente sorreggere il disabile passo dopo passo, ma deve essere fisicamente presente e pronto a intervenire attivamente.

La Cassazione ribadisce un principio fondamentale: 𝒍'𝒊𝒏𝒅𝒆𝒏𝒏𝒊𝒕𝒂̀ 𝒅𝒊 𝒂𝒄𝒄𝒐𝒎𝒑𝒂𝒈𝒏𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒔𝒊 𝒃𝒂𝒔𝒂 𝒔𝒖 𝒓𝒆𝒒𝒖𝒊𝒔𝒊𝒕𝒊 𝒂𝒍𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂𝒕𝒊𝒗𝒊.

Requisito 1 (Deambulazione): Impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.

Requisito 2 (Atti Quotidiani): Necessità di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita.

fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/47763-indennita-di-accompagnamento-la-cassazione-equipara-la-quotsupervisione-continua-quot-all-aiuto-permanente.asp

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