17/12/2025
Truffe bancarie online e responsabilità semi-oggettiva della banca: cosa dicono davvero i giudici quando spariscono soldi dal conto
Le truffe informatiche che colpiscono i conti correnti online non sono più casi isolati. Sempre più spesso chi utilizza l’home banking si accorge, magari dopo mesi, che dal proprio conto sono usciti bonifici mai autorizzati. In quel momento nasce una domanda decisiva: chi deve rispondere di quella perdita?
Due recenti sentenze della Corte d’Appello di Firenze (sentenze nn. 1386/2025 e 1545/2025) offrono una risposta particolarmente chiara e, per molti versi, rassicurante per i clienti, perché spiegano come i giudici affrontano oggi queste vicende e quali criteri utilizzano per stabilire le responsabilità.
Il cuore delle decisioni sta nel riconoscimento di una responsabilità della banca che non è “automatica”, ma nemmeno facilmente eludibile. La giurisprudenza parla di responsabilità semi-oggettiva, un’espressione tecnica che, in termini semplici, significa che il cliente non deve dimostrare come la truffa sia avvenuta.
È sufficiente che contesti l’operazione, affermando di non averla mai autorizzata. Da quel momento, l’onere della prova si sposta sulla banca, che può liberarsi solo dimostrando che l’operazione era effettivamente voluta dal cliente oppure che il danno è stato causato da un comportamento gravemente imprudente del correntista.
Questo passaggio è tutt’altro che secondario. Nella pratica quotidiana, infatti, chi subisce una frode difficilmente è in grado di ricostruire i meccanismi tecnici dell’attacco informatico. Le sentenze chiariscono che il sistema non può pretendere dal cliente una prova impossibile, soprattutto quando è la banca a gestire la tecnologia e a trarre beneficio economico dall’utilizzo dei canali digitali.
Un altro aspetto che emerge con forza riguarda la sicurezza dell’home banking. Le Corti affermano che non basta predisporre sistemi di accesso formalmente sicuri. La banca deve anche essere in grado di riconoscere le operazioni anomale e di intervenire tempestivamente. Bonifici eseguiti a distanza di pochi secondi, per importi rilevanti e in serie ravvicinate, sono segnali che non possono essere ignorati. Se il sistema non li intercetta, la responsabilità non può essere semplicemente scaricata sul cliente.
Allo stesso tempo, le sentenze invitano a non semplificare eccessivamente il quadro. La tutela del correntista non è incondizionata. Quando il cliente trascura completamente il controllo del conto, pur sapendo di essere stato in passato vittima di furti di identità o di tentativi di truffa, il giudice può ritenere che anche questo comportamento abbia contribuito al danno. In tali ipotesi, il risarcimento può essere ridotto, perché la vicenda non viene letta come il risultato di una sola causa, ma come l’esito di più condotte che si intrecciano.
Interessante è anche il chiarimento sul piano umano ed emotivo. Le decisioni spiegano che lo stress, l’ansia o il turbamento conseguenti alla truffa non danno automaticamente diritto a un risarcimento ulteriore. Anche questi aspetti devono essere dimostrati in modo concreto. È un passaggio che aiuta a comprendere come i giudici distinguano tra il danno economico immediato e altre forme di pregiudizio, che richiedono una valutazione più attenta.
Nel complesso, le pronunce della Corte d’Appello di Firenze offrono una chiave di lettura molto utile per chi utilizza i servizi bancari online. Da un lato rafforzano la posizione del cliente, chiarendo che il rischio tecnologico non può essere trasferito senza limiti su chi subisce la frode; dall’altro ricordano che una gestione consapevole del proprio conto resta fondamentale.
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