Studio Legale Traina - Lo Dico

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Fabrizio Traina ha maturato una vasta esperienza in mate­ria di diritto civile, diritto ammin­is­tra­tivo, dell’informatica e delle tele­co­mu­ni­cazioni, già docente per la Euro­pean School of Eco­nom­ics (“Mas­ter sulle ten­denze evo­lu­tive del diritto ammin­is­tra­tivo”) e per il FORMEZ (“La sem­pli­fi­cazione del lin­guag­gio della Pub­blica Ammin­is­trazione e la comu­ni­cazione tramite int

er­net”) nonché per il CESDA (corso di alta for­mazione “Ten­denze evo­lu­tive del Diritto Ammin­is­tra­tivo” — Cata­nia, 30 novem­bre 2006 — 15 feb­braio 2007), rela­tore del Con­vegno nazionale sul Diritto Ammin­is­tra­tivo Elet­tron­ico (DAE) negli anni 2004 (“La nuova dis­ci­plina comu­ni­taria di coor­di­na­mento: la diret­tiva 2004/18/CE” - Cata­nia, Katane Palace, Hotel, 2–3 luglio 2004) , 2005 (“Come cam­bia il quadro nor­ma­tivo in mate­ria di firma dig­i­tale e doc­u­mento infor­matico nella P.A.” — Cata­nia, Grand Hotel Baia Verde, 1–2 luglio 2005) e 2007 (“Il con­trollo ammin­is­tra­tivo e giuris­dizionale sul mer­cato della Banda Larga” - Roma, Sala delle Con­ferenze della Cam­era dei Dep­u­tati, 5–6 luglio 2007), co-docente del corso “S.p.a. miste e pro­ce­dure di affi­da­mento dei con­tratti pub­blici: il tema dell’in house pro­vid­ing” (Cata­nia, 11 gen­naio 2007) e del corso “La ges­tione inte­grata dei rifiuti in Sicilia alla luce della riforma degli ATO approvata il 25 marzo 2010″ (Cata­nia, 13 mag­gio 2010 — Vit­to­ria, 14 mag­gio 2010).

24/05/2026

Con il provvedimento n. 797 del 30 dicembre 2025, il Garante per la protezione dei dati personali ha fissato le priorità ispettive per il primo semestre 2026. Almeno quaranta accertamenti, con il supporto della Guardia di finanza. Le aree sotto la lente riguardano direttamente enti pubblici, scuole, istituti di credito e chiunque gestisca sistemi di segnalazione interna.

Il Garante ha un piano. Non è una novità — i piani semestrali vengono pubblicati regolarmente — ma questo merita attenzione perché le aree individuate riflettono esattamente i punti di debolezza più comuni nella compliance GDPR delle organizzazioni italiane. Non è un esercizio teorico: è una mappa di dove arriveranno le ispezioni.

Per saperne di più:

Con il provvedimento n. 797 del 30 dicembre 2025 il Garante ha fissato le aree ispettive per il primo semestre 2026. Analisi operativa per enti pubblici e imprese.

AI Act: sei mesi al 2 agosto 2026 (e la maggior parte delle startup non ha ancora iniziato)Mio contributo su linekedin:
26/01/2026

AI Act: sei mesi al 2 agosto 2026 (e la maggior parte delle startup non ha ancora iniziato)

Mio contributo su linekedin:

Siamo a fine gennaio 2026 e tra sei mesi diventerà pienamente applicabile la parte centrale dell'AI Act per i sistemi ad alto rischio. Emerge un dato preoccupante: circa l'80% delle aziende che utilizzano intelligenza artificiale non ha ancora mosso il primo passo verso l'adeguamento.

31/12/2025
17/12/2025

Truffe bancarie online e responsabilità semi-oggettiva della banca: cosa dicono davvero i giudici quando spariscono soldi dal conto

Le truffe informatiche che colpiscono i conti correnti online non sono più casi isolati. Sempre più spesso chi utilizza l’home banking si accorge, magari dopo mesi, che dal proprio conto sono usciti bonifici mai autorizzati. In quel momento nasce una domanda decisiva: chi deve rispondere di quella perdita?

Due recenti sentenze della Corte d’Appello di Firenze (sentenze nn. 1386/2025 e 1545/2025) offrono una risposta particolarmente chiara e, per molti versi, rassicurante per i clienti, perché spiegano come i giudici affrontano oggi queste vicende e quali criteri utilizzano per stabilire le responsabilità.

Il cuore delle decisioni sta nel riconoscimento di una responsabilità della banca che non è “automatica”, ma nemmeno facilmente eludibile. La giurisprudenza parla di responsabilità semi-oggettiva, un’espressione tecnica che, in termini semplici, significa che il cliente non deve dimostrare come la truffa sia avvenuta.

È sufficiente che contesti l’operazione, affermando di non averla mai autorizzata. Da quel momento, l’onere della prova si sposta sulla banca, che può liberarsi solo dimostrando che l’operazione era effettivamente voluta dal cliente oppure che il danno è stato causato da un comportamento gravemente imprudente del correntista.

Questo passaggio è tutt’altro che secondario. Nella pratica quotidiana, infatti, chi subisce una frode difficilmente è in grado di ricostruire i meccanismi tecnici dell’attacco informatico. Le sentenze chiariscono che il sistema non può pretendere dal cliente una prova impossibile, soprattutto quando è la banca a gestire la tecnologia e a trarre beneficio economico dall’utilizzo dei canali digitali.

Un altro aspetto che emerge con forza riguarda la sicurezza dell’home banking. Le Corti affermano che non basta predisporre sistemi di accesso formalmente sicuri. La banca deve anche essere in grado di riconoscere le operazioni anomale e di intervenire tempestivamente. Bonifici eseguiti a distanza di pochi secondi, per importi rilevanti e in serie ravvicinate, sono segnali che non possono essere ignorati. Se il sistema non li intercetta, la responsabilità non può essere semplicemente scaricata sul cliente.

Allo stesso tempo, le sentenze invitano a non semplificare eccessivamente il quadro. La tutela del correntista non è incondizionata. Quando il cliente trascura completamente il controllo del conto, pur sapendo di essere stato in passato vittima di furti di identità o di tentativi di truffa, il giudice può ritenere che anche questo comportamento abbia contribuito al danno. In tali ipotesi, il risarcimento può essere ridotto, perché la vicenda non viene letta come il risultato di una sola causa, ma come l’esito di più condotte che si intrecciano.

Interessante è anche il chiarimento sul piano umano ed emotivo. Le decisioni spiegano che lo stress, l’ansia o il turbamento conseguenti alla truffa non danno automaticamente diritto a un risarcimento ulteriore. Anche questi aspetti devono essere dimostrati in modo concreto. È un passaggio che aiuta a comprendere come i giudici distinguano tra il danno economico immediato e altre forme di pregiudizio, che richiedono una valutazione più attenta.

Nel complesso, le pronunce della Corte d’Appello di Firenze offrono una chiave di lettura molto utile per chi utilizza i servizi bancari online. Da un lato rafforzano la posizione del cliente, chiarendo che il rischio tecnologico non può essere trasferito senza limiti su chi subisce la frode; dall’altro ricordano che una gestione consapevole del proprio conto resta fondamentale.

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