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"I termini processuali per gli avvocati sono perentori, quelli per i giudici canzonatori" (Piero Calamandrei)Fin quando ...
10/08/2026

"I termini processuali per gli avvocati sono perentori, quelli per i giudici canzonatori" (Piero Calamandrei)
Fin quando la situazione sarà questa, non ci sarà davvero un giusto processo.
Voi come la pensate al riguardo?

La Cassazione, sulla legittima difesa domiciliare, ha precisato che è ammessa solo se inevitabile e in presenza di un ef...
05/08/2026

La Cassazione, sulla legittima difesa domiciliare, ha precisato che è ammessa solo se inevitabile e in presenza di un effettivo stato di pericolo. L’eccezionale facoltà di autotutela è ammessa nei casi in cui non sia possibile difendersi efficacemente in modo inoffensivo o meno lesivo (Cassazione n. 9992/2026)
Il requisito della “necessità” appartiene all’essenza stessa della legittima difesa; l’eccezionale facoltà di autotutela è ammessa purché inevitabile, ovvero nel caso in cui non sia possibile difendersi efficacemente in modo inoffensivo o meno lesivo.
Questo è quanto emerge dalla sentenza 16 marzo 2026, n. 9992 della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione.
Il caso vedeva un uomo essere indagato per il delitto di omicidio commesso in danno di due individui che si erano introdotti all'interno della sua abitazione a scopo furtivo. L'uomo aveva sorpreso i due intrusi in sala da pranzo e, reagendo alle minacce di costoro, reagiva sparando un primo colpo verso uno di questi uccidendolo. L'altro complice si riparava dietro ad un tavolo rovesciato e, fattosi scudo con questo, continuava a imprecare chiedendo aiuto per il compagno agonizzante. L'imputato, quindi, esplodeva altri colpi d'arma da fuoco e attingeva mortalmente anche il secondo invasore. Assolto per legittima difesa per l'omicidio del primo veniva condannato per quella del secondo. Ora la Corte d'Appello dovrà valutare la sussistenza della legittima difensa anche per quest'ultimo episodio.
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La spesa per la baby sitter riguarda l’organizzazione della vita familiare nella gestione del minore, non attiene alla s...
31/07/2026

La spesa per la baby sitter riguarda l’organizzazione della vita familiare nella gestione del minore, non attiene alla separazione, e non richiede il previo consenso (Cassazione Sez. I Civile, ordinanza n. 1772/2026). Inoltre, comprendere tale spesa nel mantenimento violerebbe il principio di proporzionalità previsto dall’art. 316-bis c.c. e con quello di adeguatezza del mantenimento «potendogli recare pregiudizio, trattandosi di esborsi destinati ai bisogni ordinari e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, integravano l’assegno di mantenimento».
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Al via la rottamazione-quinquies: richieste on line entro il 30 aprile delle cartelle 2020723

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