03/09/2026
Il fatto che, durante la convivenza, uno dei conviventi abbia contribuito al pagamento del mutuo relativo a un immobile di proprietà esclusiva dell’altro non esclude automaticamente la possibilità di ottenere un indennizzo.
Nella convivenza di fatto, le attribuzioni patrimoniali effettuate spontaneamente per far fronte alle esigenze della vita comune possono costituire adempimento di una obbligazione naturale, quando risultino proporzionate e adeguate alle condizioni economiche e sociali del convivente che le esegue e alle circostanze concrete della convivenza. In tal caso, l’art. 2034 c.c. esclude la ripetizione di quanto spontaneamente prestato.
La situazione può però essere diversa quando le attribuzioni travalicano i limiti della proporzionalità e dell’adeguatezza e determinano un arricchimento di un convivente a danno dell’altro, senza una causa che lo giustifichi.
In presenza degli ulteriori presupposti previsti dall’art. 2041 c.c., può allora essere esercitata l’azione di arricchimento senza causa, che consente di ottenere un indennizzo nei limiti dell’arricchimento conseguito e dell’impoverimento subito.
Perciò, se durante la convivenza hai sostenuto per anni una parte del mutuo della casa appartenente esclusivamente alla tua ex compagna, non è detto che tu debba considerare definitivamente perdute quelle somme.
Bonifici, ricevute, documentazione bancaria e ogni elemento utile a ricostruire i pagamenti possono essere fondamentali per verificare se esistano i presupposti per ottenere un indennizzo. di fatto