Avv. Roberto Nicolini

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Avv. Roberto Nicolini L'importanza dell'esperienza nella consulenza legale, in particolare in ambito internazionale.

Un prodotto viene realizzato in Cina, la confezione, il marchio e la presentazione commerciale richiamano l'Italia e all...
20/10/2026

Un prodotto viene realizzato in Cina, la confezione, il marchio e la presentazione commerciale richiamano l'Italia e alla fine sull'etichetta compare anche la scritta “Made in China”. È sufficiente per evitare di ingannare il consumatore?

La Cassazione, con la sentenza n. 25366/2026, ha chiarito che indicare correttamente il Paese di produzione non basta sempre a escludere la responsabilità di chi commercializza il prodotto: secondo i giudici, infatti, bisogna valutare come il prodotto viene presentato nel suo insieme. Se la confezione, i simboli, le immagini o altri elementi richiamano in modo particolarmente evidente un'origine italiana, la semplice dicitura “Made in China” potrebbe non essere sufficiente a evitare che il consumatore venga tratto in inganno.

La Corte ha inoltre precisato la distinzione tra le condotte che possono costituire un reato e quelle che comportano soltanto una sanzione amministrativa. Non ogni riferimento all'Italia su un prodotto realizzato all'estero costituisce quindi un illecito penale, ciò che conta è la capacità della presentazione commerciale di far credere al consumatore che il prodotto abbia un'origine diversa da quella reale, trasmettendo così un messaggio fuorviante.

La trasparenza sull'origine dei prodotti deve riguardare l'intera presentazione commerciale, non soltanto una scritta sulla confezione.

Un condomino e i suoi inquilini lasciano abitualmente le biciclette nel cortile comune: nasce però una controversia sull...
13/10/2026

Un condomino e i suoi inquilini lasciano abitualmente le biciclette nel cortile comune: nasce però una controversia sull'utilizzo di quello spazio, che finisce davanti ai giudici.

Dopo una prima sentenza sfavorevole, la Corte d'Appello riconosce il diritto di parcheggiare le biciclette nel cortile. Una decisione confermata dalla Cassazione, che con l'ordinanza n. 26493 dello scorso settembre rigetta il ricorso del condominio.
Il tema riguarda l'utilizzo delle parti comuni dell'edificio, disciplinato dall'articolo 1102 del Codice Civile: in linea generale, ogni condomino può utilizzare gli spazi comuni anche per esigenze personali, purché non ne modifichi la destinazione e non impedisca agli altri di farne un uso analogo.

Questo principio vale anche per le biciclette: il cortile può essere utilizzato per parcheggiarle, ma devono essere rispettati gli spazi di passaggio, gli accessi e il diritto degli altri condomini a utilizzare l'area.

La decisione ricorda quindi che un bene condominiale non deve necessariamente essere utilizzato da tutti nello stesso modo, ma deve rimanere a disposizione di tutti nel rispetto dei rispettivi diritti.

Dal 27 settembre sono cambiate le regole per le aziende che comunicano la sostenibilità dei propri prodotti e servizi: c...
09/10/2026

Dal 27 settembre sono cambiate le regole per le aziende che comunicano la sostenibilità dei propri prodotti e servizi: con l’applicazione delle nuove norme europee contro il greenwashing, infatti, espressioni come “green”, “ecologico”, “sostenibile” o “rispettoso dell’ambiente” non possono essere utilizzate se non sono supportate da elementi concreti e verificabili.

La Direttiva UE 2024/825, recepita anche in Italia, interviene sulle informazioni ambientali rivolte ai consumatori e riguarda direttamente packaging, pubblicità, siti web, e-commerce e comunicazione sui social.
Per le aziende, quindi, non basta dichiarare che un prodotto ha un impatto positivo o ridotto sull’ambiente: bisogna poter spiegare su quali dati e caratteristiche si basa l’affermazione.

Cambiano anche le regole sui marchi di sostenibilità, che devono basarsi su sistemi di certificazione o essere istituiti da autorità pubbliche, e sulle dichiarazioni relative alla neutralità o alla riduzione dell’impatto climatico quando si fondano sulla compensazione delle emissioni.
Anche gli obiettivi futuri, come “zero emissioni entro il 2030”, devono essere accompagnati da impegni chiari, pubblici e verificabili e da un piano concreto per raggiungerli.

Comunicare la sostenibilità resta possibile, ma ogni promessa ambientale deve essere formulata con maggiore precisione e, soprattutto, poter essere dimostrata.

06/10/2026

Con una recente pronuncia la Corte costituzionale ha introdotto una novità di grande rilievo in materia civile: di cosa si stratta e quali sono gli effetti pratici?

Ve ne parlo in questo nuovo video.

Partecipiamo a un evento pubblico, passiamo in una piazza o entriamo in un luogo sorvegliato: le telecamere possono ripr...
02/10/2026

Partecipiamo a un evento pubblico, passiamo in una piazza o entriamo in un luogo sorvegliato: le telecamere possono riprendere il nostro volto e quelle immagini, a determinate condizioni, possono essere utilizzate anche successivamente per il riconoscimento facciale.

Ma per quanto tempo possono essere conservate?

Il D.Lgs. n. 160/2026, in vigore dal 30 settembre, stabilisce nuove regole per l'utilizzo a posteriori del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. L'analisi può essere effettuata dopo la commissione di un reato per cercare soggetti determinati, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa.

Il punto riguarda però anche tutte le altre persone riprese, completamente estranee alle indagini: la regola prevede che le immagini raccolte siano cancellate automaticamente entro sette giorni dalla loro acquisizione, salvo necessità di conservarle nell'ambito di uno specifico procedimento.

Diverso è il caso dei file di log, cioè le registrazioni delle operazioni effettuate attraverso il sistema: questi devono essere conservati per cinque anni, proprio per consentire di verificare come e quando la tecnologia è stata utilizzata.

Una recente sentenza del Tribunale di Pavia affronta un caso di comunione ereditaria e chiarisce quando il silenzio di u...
29/09/2026

Una recente sentenza del Tribunale di Pavia affronta un caso di comunione ereditaria e chiarisce quando il silenzio di un comproprietario può assumere valore.

La vicenda nasce dopo la morte di una donna che lascia una casa al marito e alla nipote: due terzi al primo, un terzo alla seconda.
Il marito chiede di sciogliere la comunione e di ottenere l’intero immobile, riconoscendo alla nipote il valore della sua quota. Durante la causa, però, emergono alcune irregolarità edilizie che devono essere sanate e, per presentare la pratica, serve anche il consenso dell’altra comproprietaria. La nipote viene informata, ma non risponde e non presenta osservazioni.

Il giudice ritiene quindi che, in quelle specifiche circostanze, il suo silenzio possa essere considerato come consenso alla sanatoria e autorizza il marito a procedere.

Una volta regolarizzato l’immobile, resta il problema della divisione. Poiché la casa non può essere separata senza perdere valore e funzionalità, il Tribunale la assegna interamente al marito, titolare della quota maggiore, riconoscendo alla nipote un conguaglio economico.

Una decisione che mette in evidenza un aspetto interessante: nelle comunioni ereditarie, anche l’inerzia di un comproprietario, se correttamente informato e messo nelle condizioni di intervenire, può avere conseguenze giuridiche.

La Commissione europea ha presentato il "KIDS Act", una proposta che introduce un accesso graduale: niente social sotto ...
25/09/2026

La Commissione europea ha presentato il "KIDS Act", una proposta che introduce un accesso graduale: niente social sotto i 13 anni; tra 13 e 15 anni soltanto account gestiti dai genitori, con funzionalità limitate e un massimo di un’ora al giorno; dai 15 anni sarà invece possibile avere un account autonomo, comunque inserito in un ambiente che dovrà essere progettato pensando alla sicurezza dei minori.

L’Europa, però, non è sola. In Australia, dal dicembre 2025, le principali piattaforme devono impedire agli under 16 di avere un account. Anche il Regno Unito si sta muovendo verso un limite a 16 anni, dopo aver già introdotto obblighi più stringenti di verifica dell’età e protezione dai contenuti dannosi.

La tendenza sembra quindi abbastanza chiara: si sta passando dall’idea che spetti soprattutto alle famiglie controllare l’uso dei social a un modello in cui una parte crescente della responsabilità viene attribuita direttamente alle piattaforme. Nel caso europeo, saranno inoltre i fornitori a dover dimostrare che i propri servizi sono adeguati all’età e “sicuri fin dalla progettazione”.

Le ragioni sono comprensibili. Algoritmi, notifiche, infinite scroll e sistemi di ricompensa sono progettati per trattenere l’attenzione e possono assumere un peso particolare quando gli utenti sono molto giovani. Il KIDS Act interviene proprio su queste caratteristiche, oltre che sui contatti indesiderati e sulla privacy degli account.

Ma la questione è tutt’altro che semplice: per verificare l’età bisogna introdurre sistemi sufficientemente affidabili senza trasformarli, paradossalmente, in nuovi strumenti di raccolta di dati personali. C’è poi il rischio che i divieti vengano facilmente aggirati, che alcuni ragazzi vengano spinti verso servizi meno regolamentati o che una protezione molto rigida finisca per comprimere anche opportunità di informazione, socializzazione e progressiva autonomia digitale.

Non a caso, anche dove i controlli sono già operativi, la loro efficacia continua a essere valutata: nel Regno Unito sono stati rilevati progressi, ma persistono dubbi sull’affidabilità di alcuni sistemi utilizzati dalle piattaforme per determinare l’età degli utenti.

Forse il vero cambiamento, quindi, non è soltanto stabilire a quale età si possa entrare sui social, ma in quale modo quelle piattaforme sono costruite.

Proteggere maggiormente i minori sembra essere diventato un obiettivo condiviso da molti Paesi. Resta aperta la questione più difficile: trovare il punto di equilibrio tra tutela, privacy, responsabilità delle piattaforme e autonomia dei ragazzi.

403 milioni di euro di multa a Google per il trattamento dei dati di geolocalizzazione degli utenti: la sanzione arriva ...
22/09/2026

403 milioni di euro di multa a Google per il trattamento dei dati di geolocalizzazione degli utenti: la sanzione arriva dall’autorità irlandese per la protezione dei dati.

Il punto, tuttavia, non riguarda soltanto Google o l’Irlanda, ma il modo in cui il GDPR viene applicato alle grandi piattaforme digitali che operano in tutta l’Unione.

I dati di posizione sono particolarmente delicati, in quanto possono rivelare abitudini, spostamenti, luoghi frequentati e, in alcuni casi, aspetti molto sensibili della vita di una persona, incidendo direttamente sulla privacy e persino sulla sicurezza degli interessati.

La decisione contro Google si inserisce in un quadro più ampio, in cui le autorità europee stanno rafforzando il controllo sull’uso dei dati personali da parte delle grandi piattaforme e stanno cercando di rendere sempre più uniforme l’applicazione delle sanzioni previste dal GDPR.

In Europa la tutela dei dati personali non si limita a imporre regole sulla raccolta delle informazioni, ma riguarda anche trasparenza, tempi di conservazione, finalità del trattamento e reale consapevolezza degli utenti. E quando si parla di geolocalizzazione, questi principi diventano ancora più importanti.

Si può usare un marchio famoso per rendere più forte un messaggio politico?La Corte di giustizia dell’Unione europea, co...
18/09/2026

Si può usare un marchio famoso per rendere più forte un messaggio politico?

La Corte di giustizia dell’Unione europea, con una sentenza di pochi giorni fa, ha chiarito che la libertà di espressione può, in alcuni casi, giustificare l’uso di un segno identico o simile a un marchio notorio, ma che non basta richiamare la satira o il messaggio politico per rendere automaticamente legittimo quell’uso.

Il caso riguardava l’utilizzo dei marchi IKEA da parte di un partito politico belga. Secondo la Corte, quando il marchio viene sfruttato soprattutto per beneficiare della sua notorietà e dare maggiore forza e diffusione al messaggio politico, la libertà di espressione non prevale automaticamente sui diritti del titolare.

Occorre quindi un bilanciamento concreto tra libertà di espressione e tutela del marchio, valutando finalità, modalità e contesto dell’utilizzo.

Nel caso specifico, gli elementi indicati dalla Corte portano a ritenere che il titolare possa opporsi all’uso dei propri marchi, perché la notorietà del segno sembra essere stata utilizzata principalmente come strumento per amplificare il messaggio politico.

Dopo un’estate particolarmente calda, con condizionatori accesi a lungo e consumi energetici inevitabilmente più alti, i...
15/09/2026

Dopo un’estate particolarmente calda, con condizionatori accesi a lungo e consumi energetici inevitabilmente più alti, il tema della ripartizione delle spese elettriche in condominio torna ad essere molto concreto.

Il Tribunale di Grosseto si è occupato proprio di un caso in cui il condominio disponeva di un unico contatore generale, affiancato dai contatori delle singole unità immobiliari e in cui i consumi delle parti comuni venivano calcolati per differenza, tra quanto registrato dal contatore unico e la somma dei consumi individuali.

Il punto chiarito dal Tribunale è che la bolletta non può essere trattata come un’unica voce da suddividere indistintamente tra tutti i condomini: i consumi riferibili alle singole unità devono essere attribuiti sulla base delle rispettive letture, mentre quelli relativi alle parti comuni seguono i criteri previsti per le spese condominiali.
Anche le componenti fisse della fornitura devono essere considerate separatamente rispetto ai consumi effettivi.

Il riferimento resta l’art. 1123 c.c.: le spese comuni si ripartiscono in proporzione al valore delle proprietà, salvo diversa convenzione, mentre quando un servizio viene utilizzato in misura diversa occorre tenere conto dell’uso che ciascuno può farne.

Una questione apparentemente contabile, ma che, soprattutto quando i consumi aumentano, può diventare facile motivo di contestazione.

Indirizzo

Corso Porta Nuova 11
Verona
37122

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