19/06/2026
Restituire uno smartphone dopo averne copiato integralmente il contenuto non significa far cessare gli effetti del sequestro: è questo uno dei punti centrali della sentenza n. 16495 del 2026 della Corte di Cassazione.
Il caso riguarda il sequestro di tre smartphone, successivamente restituiti all’indagato, ma di cui la Procura aveva conservato una copia forense completa dei dati contenuti al loro interno.
Il Tribunale del riesame ha ritenuto che la restituzione dei telefoni riducesse sostanzialmente l’interesse della difesa a contestare il provvedimento. Tuttavia la Cassazione ha invece chiarito che il vero oggetto della tutela sono il dispositivo fisico, e soprattutto il patrimonio di informazioni che contiene: chat, fotografie, cronologie, documenti e dati personali, che possono continuare a essere consultati anche dopo la restituzione del telefono. Per questo, l’interesse a verificare la legittimità del sequestro rimane pienamente attuale.
La Suprema Corte ha poi affrontato un secondo aspetto fondamentale: i limiti dell’acquisizione dei dati. Un decreto di sequestro informatico, infatti, non può autorizzare la copia e l’analisi indiscriminata dell’intero contenuto dello smartphone, ma deve spiegare con precisione quali informazioni siano utili all’indagine, quale collegamento abbiano con il reato contestato e a quale periodo debba essere circoscritta la ricerca. E, nel caso esaminato, mancava proprio una delimitazione temporale dei dati acquisibili.
Secondo la Cassazione, non è sufficiente assegnare al consulente tecnico un termine di trenta giorni per completare l’estrazione. Quel termine indica soltanto entro quanto tempo deve essere svolto il lavoro, ma non stabilisce quali anni, mesi o giorni della vita digitale dell’indagato possano essere esaminati. La distinzione è importante: il tecnico deve sapere non solo quanto tempo ha per operare, ma soprattutto entro quali confini temporali può cercare.
Lo smartphone non può, quindi, essere trattato come un oggetto qualsiasi. L’accesso ai suoi contenuti deve essere motivato, proporzionato e limitato ai dati realmente pertinenti all’indagine.