Avv. Roberto Nicolini

Avv. Roberto Nicolini L'importanza dell'esperienza nella consulenza legale, in particolare in ambito internazionale.

Restituire uno smartphone dopo averne copiato integralmente il contenuto non significa far cessare gli effetti del seque...
19/06/2026

Restituire uno smartphone dopo averne copiato integralmente il contenuto non significa far cessare gli effetti del sequestro: è questo uno dei punti centrali della sentenza n. 16495 del 2026 della Corte di Cassazione.

Il caso riguarda il sequestro di tre smartphone, successivamente restituiti all’indagato, ma di cui la Procura aveva conservato una copia forense completa dei dati contenuti al loro interno.

Il Tribunale del riesame ha ritenuto che la restituzione dei telefoni riducesse sostanzialmente l’interesse della difesa a contestare il provvedimento. Tuttavia la Cassazione ha invece chiarito che il vero oggetto della tutela sono il dispositivo fisico, e soprattutto il patrimonio di informazioni che contiene: chat, fotografie, cronologie, documenti e dati personali, che possono continuare a essere consultati anche dopo la restituzione del telefono. Per questo, l’interesse a verificare la legittimità del sequestro rimane pienamente attuale.

La Suprema Corte ha poi affrontato un secondo aspetto fondamentale: i limiti dell’acquisizione dei dati. Un decreto di sequestro informatico, infatti, non può autorizzare la copia e l’analisi indiscriminata dell’intero contenuto dello smartphone, ma deve spiegare con precisione quali informazioni siano utili all’indagine, quale collegamento abbiano con il reato contestato e a quale periodo debba essere circoscritta la ricerca. E, nel caso esaminato, mancava proprio una delimitazione temporale dei dati acquisibili.

Secondo la Cassazione, non è sufficiente assegnare al consulente tecnico un termine di trenta giorni per completare l’estrazione. Quel termine indica soltanto entro quanto tempo deve essere svolto il lavoro, ma non stabilisce quali anni, mesi o giorni della vita digitale dell’indagato possano essere esaminati. La distinzione è importante: il tecnico deve sapere non solo quanto tempo ha per operare, ma soprattutto entro quali confini temporali può cercare.

Lo smartphone non può, quindi, essere trattato come un oggetto qualsiasi. L’accesso ai suoi contenuti deve essere motivato, proporzionato e limitato ai dati realmente pertinenti all’indagine.

Per chi ha la fortuna di vivere in un condominio dotato di piscina o campo da tennis, con l'arrivo dell'estate cresce na...
16/06/2026

Per chi ha la fortuna di vivere in un condominio dotato di piscina o campo da tennis, con l'arrivo dell'estate cresce naturalmente il desiderio di utilizzare questi spazi. Tuttavia anche il relax estivo deve rispettare le regole della convivenza condominiale.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, il regolamento di un condominio disciplinava l’accesso alla piscina e al campo da tennis sulla base dei millesimi di proprietà. In particolare, i condomini con più millesimi potevano prenotare il campo da tennis per un numero maggiore di ore e invitare più ospiti in piscina e questo aveva portato due proprietari a contestare questa scelta, sostenendo che tutti avrebbero dovuto poter utilizzare gli spazi comuni nello stesso modo.

La Suprema Corte ha però confermato la validità del regolamento: il principio del “pari uso” non significa necessariamente che ogni condomino debba utilizzare il bene per lo stesso tempo, con le stesse modalità o contemporaneamente agli altri. Quando uno spazio non può essere fruito da tutti nello stesso momento, l’assemblea può introdurre una turnazione e utilizzare i millesimi come criterio oggettivo per distribuire le possibilità di utilizzo.

L’assemblea può quindi limitare il godimento di piscina e campo da tennis in proporzione alle quote di proprietà, purché sia comunque garantita a tutti i condomini la possibilità concreta di utilizzarli.

Quando si parla di dati relativi alla salute, anche un errore apparentemente piccolo può diventare una violazione rileva...
12/06/2026

Quando si parla di dati relativi alla salute, anche un errore apparentemente piccolo può diventare una violazione rilevante.

La vicenda esaminata dal Garante Privacy riguarda l’invio di un referto a un indirizzo e-mail diverso da quello del paziente. L’indirizzo era simile, ma apparteneva a un soggetto terzo. Un errore apparentemente minimo, ma visto il contenuto di dati personali e sanitari, è partito il reclamo al Garante Privacy.

Nel corso dell’istruttoria, la struttura ha spiegato che l’invio errato era dipeso da un problema temporaneo di interfacciamento tra il proprio gestionale e il software del laboratorio, che aveva impedito l’utilizzo della procedura ordinaria di scarico sicuro dei referti: per ve**re incontro ai pazienti, era stata adottata una procedura alternativa, più rapida, ma non adeguatamente sicura.

Il Garante ha tuttavia contestato alla società la violazione dei principi di integrità, riservatezza e sicurezza, oltre alla comunicazione di dati relativi alla salute in assenza di un idoneo presupposto giuridico.

Nel caso dei referti online, la protezione dei dati deve essere progettata fin dall’inizio e questo significa: valutare i rischi, scegliere canali sicuri, verificare gli indirizzi, formare il personale, prevedere procedure alternative in caso di malfunzionamenti tecnici e documentare le scelte adottate. La buona fede o l’assenza di dolo possono incidere sulla gravità della misura adottata, ma non eliminano l’obbligo di organizzare il trattamento in modo sicuro.

La sicurezza deve quindi essere parte del processo, non una correzione successiva all’errore.

09/06/2026

Lo scorso aprile la Cassazione ha stabilito con chiarezza quale deve essere il rapporto tra struttura sanitaria e medico, in caso di errore e danno a un paziente.

Ne parlo in modo approfondito in questo video ⤵

Una domanda ironica su Facebook può diventare diffamazione? Secondo la Cassazione, non necessariamente.La vicenda nasce ...
05/06/2026

Una domanda ironica su Facebook può diventare diffamazione? Secondo la Cassazione, non necessariamente.

La vicenda nasce da un commento pubblicato sui social in risposta a un’iniziativa politica locale: una consigliera comunale aveva presentato un’interrogazione sulla presenza di alcuni libri nelle biblioteche pubbliche. A quel punto, l’imputata aveva commentato con una domanda retorica, in tono colloquiale e ironico, chiedendo se la consigliera sapesse cosa fosse una biblioteca.

Il Tribunale di Piacenza aveva ritenuto il commento diffamatorio, pur applicando la particolare tenuità del fatto; la Cassazione invece ha annullato la decisione.

Il punto centrale è questo: per integrare la diffamazione non basta una frase pungente, sarcastica o sgradita. Serve un contenuto concretamente offensivo, capace di attribuire alla persona qualità negative e di ledere effettivamente la sua reputazione. Nel caso esaminato, la Corte ha ritenuto che la frase esprimesse dissenso, stupore e critica verso un’iniziativa pubblica, senza però trasformarsi in un attacco personale denigratorio.

Una decisione interessante, soprattutto in un tempo in cui il confronto sui social tende spesso a spostarsi dal piano del dibattito a quello giudiziario.

Con il caldo di questi giorni i condizionatori tornano a essere indispensabili, ma in condominio la loro installazione n...
29/05/2026

Con il caldo di questi giorni i condizionatori tornano a essere indispensabili, ma in condominio la loro installazione non è mai un tema solo tecnico.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11337/2026 dello scorso aprile, è intervenuta su una vicenda molto concreta: due unità esterne erano state installate sul muro condominiale, ma in posizione tale da sporgere sul cortile di proprietà esclusiva di un altro condomino, peraltro “ad altezza uomo”. Il proprietario del cortile contestava l’ingombro nello spazio sovrastante la sua proprietà, lo stillicidio dell’acqua di condensa, il passaggio dei tecnici per la manutenzione e le immissioni di aria calda e rumore.

I giudici di merito avevano ritenuto l’installazione sostanzialmente legittima, valorizzando l’autorizzazione assembleare e il minimo ingombro degli impianti.
La Cassazione, però, ha ribadito che il fatto che il condizionatore sia collocato su un muro condominiale non basta, da solo, a renderne legittima l’installazione se quell’impianto incide sul godimento di uno spazio privato. Ha inoltre sottolineato che rumore, aria calda e stillicidio devono essere accertati concretamente, anche attraverso indagini tecniche, perché il limite della normale tollerabilità varia in base al contesto, alla destinazione dei luoghi e alle condizioni ambientali.

Una decisione che ricorda quanto, nelle questioni condominiali, la convivenza passi spesso da dettagli apparentemente pratici, ma giuridicamente rilevanti.

La tutela penale dell’ambiente cambia passo: con il D.Lgs. n. 81/2026, infatti, l’Italia recepisce la nuova direttiva eu...
26/05/2026

La tutela penale dell’ambiente cambia passo: con il D.Lgs. n. 81/2026, infatti, l’Italia recepisce la nuova direttiva europea sui reati ambientali e interviene in modo significativo sul sistema di responsabilità penale e sulla responsabilità degli enti.

Il decreto amplia il perimetro delle condotte rilevanti, introducendo nuove fattispecie e aggravanti legate, ad esempio, al danno a habitat, ecosistemi, specie protette e aree sottoposte a vincolo. Tra i passaggi più rilevanti, c'è sicuramente l’introduzione del reato di commercio di prodotti inquinanti: viene cioè punita l’immissione sul mercato di prodotti il cui utilizzo possa provocare una compromissione significativa e misurabile dell’ambiente.
Viene inoltre precisata la nozione di “abusività”, che comprende anche condotte fondate su autorizzazioni ottenute fraudolentemente o mediante reati contro la pubblica amministrazione.

Un altro punto centrale riguarda le imprese. Il decreto modifica il D.Lgs. 231/2001, estendendo il catalogo dei reati presupposto e aumentando l’esposizione degli enti in caso di illeciti ambientali: questo significa che la gestione del rischio ambientale non può più essere considerata un tema soltanto tecnico o amministrativo, ma diventa un profilo essenziale di governance.
Autorizzazioni, controlli sui fornitori, tracciabilità dei processi, gestione dei rifiuti, emissioni, documentazione ambientale e modelli organizzativi dovranno essere valutati con ancora maggiore attenzione. Il messaggio è chiaro: la compliance ambientale non è più solo prevenzione del rischio sanzionatorio, ma deve diventare parte integrante della responsabilità dell’impresa.

L’Unione europea ha raggiunto un accordo provvisorio per semplificare alcune regole sull’intelligenza artificiale: un pa...
22/05/2026

L’Unione europea ha raggiunto un accordo provvisorio per semplificare alcune regole sull’intelligenza artificiale: un passaggio importante, perché interviene per rendere l’AI Act più applicabile, senza arretrare sul piano delle garanzie.

La scelta di interve**re con una semplificazione mirata ha come obiettivo non svuotare le regole, ma per renderle più chiare, coordinate e sostenibili.
Tra le novità principali rientra il rinvio dell’applicazione di alcune norme sui sistemi di IA ad alto rischio, con un calendario più definito. L’obiettivo è concedere più tempo agli operatori per adeguarsi, soprattutto nei settori in cui l’IA si intreccia con ambiti già regolati.
L’accordo interviene anche sul coordinamento tra AI Act e normativa settoriale, cercando di evitare duplicazioni e adempimenti sovrapposti.

Restano centrali i principi di trasparenza, sicurezza, responsabilità, controllo umano e tutela dei diritti fondamentali. Anzi, vengono introdotti o confermati presidi significativi, come la maggiore attenzione al trattamento di dati particolari per il rilevamento e la correzione dei bias.

Il messaggio che emerge è chiaro: l’Europa non rinuncia a governare l’intelligenza artificiale, ma prova a farlo con regole più applicabili. Per imprese e professionisti, questo accordo non dovrebbe essere letto come un invito ad attendere, ma al contrario, è il momento per iniziare a mappare i sistemi di IA utilizzati, verificare i profili di rischio, aggiornare procedure, contratti, informative e modelli di governance.

Capita spesso, quando arriviamo in una struttura ricettiva, che ci venga chiesto il documento d'identità tramite WhatsAp...
19/05/2026

Capita spesso, quando arriviamo in una struttura ricettiva, che ci venga chiesto il documento d'identità tramite WhatsApp, oppure che ci venga fotografato o fotocopiato. Una pratica ormai percepita come ordinaria, ma su cui il Garante Privacy ha ritenuto necessario interve**re, soprattutto dopo l'aumento di segnalazioni, reclami e data breach.

Alberghi, B&B e affittacamere, infatti, hanno l'obbligo di identificare gli ospiti e comunicare i relativi dati alle autorità di pubblica sicurezza: questo obbligo, però, non autorizza la conservazione di copie, immagini o scansioni dei documenti, che spesso vengono fatte per poter rimandare l'inserimento a un secondo momento.
Il rischio concreto è che la copia del documento, se conservata senza adeguate garanzie o diffusa illecitamente, può esporre l’interessato a furti d’identità e utilizzi fraudolenti dei propri dati.

Il Garante ha quindi ribadito, in una Nota dello scorso 29 Aprile, che una volta trasmessi i dati, eventuali copie acquisite devono essere cancellate o distrutte e che può essere conservata solo la ricevuta dell’avvenuta comunicazione.

Anche nella gestione quotidiana dell’accoglienza, quindi, la privacy non è un adempimento secondario, ma una regola di responsabilità: raccogliere solo ciò che serve, conservarlo solo per il tempo necessario, per proteggerlo in modo adeguato.

Il caso del sistema FaceBoarding, ovvero il riconoscimento facciale, riporta al centro una domanda sempre più attuale: f...
15/05/2026

Il caso del sistema FaceBoarding, ovvero il riconoscimento facciale, riporta al centro una domanda sempre più attuale: fino a che punto l’innovazione può semplificare la nostra vita senza ridurre il controllo sui nostri dati?

La vicenda nasce da un sistema attivo in ambito aeroportuale, pensato per velocizzare l’accesso ai controlli e alle aree di imbarco tramite riconoscimento del volto.

Dopo una registrazione iniziale, il passeggero poteva utilizzare il volto come strumento di identificazione. Dall’istruttoria del Garante Privacy, però, sono emerse alcune criticità: i template biometrici venivano conservati in modo centralizzato nei sistemi del gestore aeroportuale, sottraendo di fatto all’interessato un controllo effettivo sulla propria identità digitale. E non solo: anche i passeggeri non iscritti al servizio, transitando attraverso varchi ibridi, potevano essere sottoposti a scansione del volto e alla generazione temporanea di un template biometrico, senza una scelta realmente consapevole e attiva.

Inoltre, l’informativa resa agli utenti non risultava coerente con il funzionamento tecnico del sistema, poiché indicava che il modello biometrico restasse sul dispositivo dell’utente, mentre in realtà veniva conservato sui server del gestore.

Il Garante non esclude in assoluto l’utilizzo della biometria negli aeroporti, ma chiarisce che simili tecnologie devono essere progettate secondo criteri rigorosi di liceità, trasparenza, minimizzazione, sicurezza e privacy. La centralizzazione dei dati biometrici rappresenta infatti un rischio particolarmente elevato: a differenza di una password o di un documento, il volto non può essere modificato o sostituito.

L’innovazione resta possibile, ma solo se costruita attorno a garanzie reali.

Indirizzo

Corso Porta Nuova 11
Verona
37122

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