03/07/2026
๐ PIGNORAMENTO DIRETTO DELLโAGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE: QUAL ร LA SUA DURATA MASSIMA?
Una questione tuttโaltro che teorica, sulla quale la Corte di Cassazione ha recentemente fornito importanti chiarimenti, destinati ad incidere concretamente sullโattivitร di riscossione.
Secondo le ordinanze n. 30214/2025 e n. 28520/2025, richiamate anche dal Sole 24 Ore di oggi, il pignoramento diretto disciplinato dallโart. 72-bis del D.P.R. 602/1973 non puรฒ produrre effetti oltre 60 giorni dalla sua notifica, salvo che lโAgente della riscossione ottenga lโautorizzazione del giudice a proseguire lโesecuzione nelle forme ordinarie.
โ๏ธ Cosa significa in concreto?
Il vincolo riguarda i crediti esistenti e quelli che maturano entro il sessantesimo giorno dalla notifica del pignoramento.
Decorso tale termine:
โ
il pignoramento speciale perde efficacia;
โ
le somme maturate successivamente non possono essere trattenute in forza del medesimo atto;
โ
se lโAgenzia delle Entrate-Riscossione intende proseguire lโesecuzione, dovrร attivare la procedura davanti al giudice dellโesecuzione, come previsto dallo stesso art. 72-bis.
ร importante precisare che non si estingue il debito tributario, ma cessano gli effetti del pignoramento speciale.
Si tratta di un orientamento che potrebbe avere importanti riflessi pratici, soprattutto nei pignoramenti di conti correnti, crediti commerciali, canoni di locazione e, piรน in generale, nei rapporti tra privati.
Sarร interessante verificare se questo indirizzo giurisprudenziale troverร conferma nelle future pronunce della Suprema Corte o se interverrร il legislatore.
๐ฌ Condividete questa interpretazione della Cassazione? Ritenete corretto limitare a 60 giorni lโefficacia del pignoramento diretto oppure ciรฒ rischia di indebolire lโefficacia della riscossione?