03/07/2026
📌 PIGNORAMENTO DIRETTO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE: QUAL È LA SUA DURATA MASSIMA?
Una questione tutt’altro che teorica, sulla quale la Corte di Cassazione ha recentemente fornito importanti chiarimenti, destinati ad incidere concretamente sull’attività di riscossione.
Secondo le ordinanze n. 30214/2025 e n. 28520/2025, richiamate anche dal Sole 24 Ore di oggi, il pignoramento diretto disciplinato dall’art. 72-bis del D.P.R. 602/1973 non può produrre effetti oltre 60 giorni dalla sua notifica, salvo che l’Agente della riscossione ottenga l’autorizzazione del giudice a proseguire l’esecuzione nelle forme ordinarie.
⚖️ Cosa significa in concreto?
Il vincolo riguarda i crediti esistenti e quelli che maturano entro il sessantesimo giorno dalla notifica del pignoramento.
Decorso tale termine:
✅ il pignoramento speciale perde efficacia;
✅ le somme maturate successivamente non possono essere trattenute in forza del medesimo atto;
✅ se l’Agenzia delle Entrate-Riscossione intende proseguire l’esecuzione, dovrà attivare la procedura davanti al giudice dell’esecuzione, come previsto dallo stesso art. 72-bis.
È importante precisare che non si estingue il debito tributario, ma cessano gli effetti del pignoramento speciale.
Si tratta di un orientamento che potrebbe avere importanti riflessi pratici, soprattutto nei pignoramenti di conti correnti, crediti commerciali, canoni di locazione e, più in generale, nei rapporti tra privati.
Sarà interessante verificare se questo indirizzo giurisprudenziale troverà conferma nelle future pronunce della Suprema Corte o se interverrà il legislatore.
💬 Condividete questa interpretazione della Cassazione? Ritenete corretto limitare a 60 giorni l’efficacia del pignoramento diretto oppure ciò rischia di indebolire l’efficacia della riscossione?