25/03/2022
Con il D.L. 1 marzo 2022, n. 17 (cd. “Decreto Energia”), è stata riproposta anche per il 2022 la possibilità di affrancamento delle plusvalenze relative a partecipazioni societarie (non negoziate in mercati regolamentari) e a terreni edificabili o agricoli.
L’aliquota dell’imposta sostitutiva, purtroppo, risulta maggiorata rispetto al passato: è prevista infatti una aliquota unica del 14%.
Sulla base della nuova disposizione, quindi, si potranno affrancare, sino al 15 giugno 2022, le partecipazioni societarie (non negoziate in mercati regolamentati) e i terreni posseduti alla data del giorno 1 gennaio 2022, e ciò pagando il 14% del valore delle partecipazioni o dei terreni stessi alla predetta data risultante da apposita perizia da formalizzare entro il 15 giugno 2022.
Il termine ultimo per l’affrancamento è previsto al giorno 15 giugno 2022, e anche questa è una novità, considerato che negli anni precedenti il termine per l’affrancamento era di norma previsto al 30 giugno dell’anno di riferimento.
L’imposta sostitutiva deve essere pagata in un’unica soluzione entro il suddetto termine del 15 giugno 2022 o, in alternativa, potrà essere rateizzata in tre rate annuali di pari importo con scadenza 15 giugno 2022, 15 giugno 2023 e 15 giugno 2024 (sull’importo delle rate aventi scadenza il 15 giugno 2023 e il 15 giugno 2024 saranno dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo).
Lo Studio è a Vostra disposizione per fornirVi tutti i chiarimenti necessari su questa opportunità.