G&I Consulenze Notarili

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Grazie ad un'ultraventennale esperienza professionale maturata all'interno degli Studi notarili, offriamo ogni tipo di consulenza in tutti i principali settori dell’attività: immobiliare, societario, del diritto di famiglia e degli atti di ultima volontà ed a causa di morte, onde evitare fastidiosi imprevisti dell'ultimo momento che possano causare rinvii o addirittura mettere a rischio la possibilità di concludere la stipula.

10/07/2026

CARTA D’IDENTITA’ CARTACEA: COSA CAMBIA DAL 3 AGOSTO 2026

Il D.L. 26.6.2026, n. 108, e la Circolare del Ministero dell’Interno n. 58/2026 hanno acceso i riflettori su una scadenza che riguarda da vicino l’attività quotidiana degli studi notarili: dal 3 agosto 2026 le carte d’identità cartacee perdono validità, a prescindere dalla data di scadenza indicata al momento dell’emissione.
Il punto di partenza è il Regolamento UE 2025/1208 del 12 giugno 2025, che impone la transizione verso il documento elettronico (CIE, Carta di Identità Elettronica).

A partire dal 3 agosto, la carta cartacea smette di essere un documento di identità valido. Questo vale anche per le carte non ancora scadute secondo il termine indicato all’emissione: il Regolamento UE prevale sulla scadenza nazionale.

L’art. 11 del D.L. 108/2026 introduce due deroghe temporanee, ma con perimetri molto diversi tra loro.
* Comma 1 – rapporti contrattuali già stipulati. Se un rapporto contrattuale è stato stipulato entro il 3 agosto 2026 utilizzando la carta cartacea per identificare le parti, il documento resta valido ai fini di quel rapporto fino alla sua naturale scadenza. Non serve alcuna sostituzione per la prosecuzione del rapporto.
* Comma 2 – fase transitoria fino al 31 gennaio 2027. In questo periodo, la carta cartacea non scaduta può ancora essere usata per il riconoscimento della persona, ma solo in relazione a un elenco specifico di attività: prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative, notifica di atti giudiziari, ritiro/deposito di denaro presso banche o altri istituti finanziari (compresa la pensione), rapporti con la Pubblica Amministrazione. È una deroga di natura eccezionale, non estensibile in via analogica: la stessa nota dell’Ufficio Legislativo della Presidenza del Consiglio richiama, come precedente sistematico, la disciplina in materia elettorale (art. 57 D.P.R. 361/1957), che ammette l’uso di un documento scaduto purché idoneo ad assicurare l’identificazione del votante.

Né il comma 1 né il comma 2 coprono l’identificazione delle parti in un nuovo rapporto contrattuale stipulato dopo il 3 agosto 2026. Anzi, la nota di chiarimento dell’Ufficio Legislativo lo dice espressamente: dal 3 agosto non potranno più essere utilizzate le carte cartacee — anche se non ancora scadute — per l’attivazione di nuove identità digitali o per la stipula di nuovi rapporti contrattuali.
Un atto notarile di nuova stipula pare rientrare pienamente in questa categoria. Ciò significa che, dal 3 agosto 2026, per identificare le parti in un atto nuovo, occorrerà necessariamente la CIE, il passaporto, o altro documento equipollente. La carta cartacea, anche perfettamente in corso di validità secondo la vecchia scadenza, non sarà più sufficiente.

In assenza di CIE, restano validi ai fini dell’identificazione:
* il passaporto;
* la patente di guida;
* la patente nautica;
* il libretto di pensione;
* il patentino per la conduzione di impianti termici;
* il porto d’armi;
* le tessere di riconoscimento munite di fotografia e timbro rilasciate da un’Amministrazione dello Stato.

Una novità del testo in commento è contenuta nell’art. 11, commi 3 e 4, che introduce un documento provvisorio, di durata massima di sei mesi e non rinnovabile, escluso dal campo di applicazione del Regolamento UE.
Questo documento provvisorio sarà rilasciato dal Sindaco nei soli casi di urgenza (art. 3 R.D. 773/1931), è valido anche per l’espatrio (con la riserva che alcuni Stati esteri potrebbero non accettarlo), e potrà essere rilasciato fino al 31 dicembre 2027, in attesa del rilascio della CIE, alla quale dovrà essere riconsegnato al momento del ritiro. Il modello definitivo sarà adottato con decreto interministeriale.

Si rammenta che il D.L. n.108/2026 dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni: le disposizioni restano, allo stato, provvisorie.

LA TRAPPOLA EREDITARIA DI CARPENE’ MALVOLTIAntonio Carpené, figlio del fondatore della celebre cantina di Conegliano, mo...
30/06/2026

LA TRAPPOLA EREDITARIA DI CARPENE’ MALVOLTI

Antonio Carpené, figlio del fondatore della celebre cantina di Conegliano, morì nel 2014 lasciandosi dietro un testamento costruito come una trappola.
Lasciava tutto alle due figlie, Clara e Marcella, in parti uguali.
Ma con una condizione: entro 90 giorni dalla morte, ciascuna delle due doveva presentarsi davanti ad un notaio, prestare acquiescenza alle disposizioni testamentarie e rinunciare a qualsiasi azione di riduzione potesse loro spettare nei confronti dell’altra, nonché nei confronti del fratello Etile (l’unico figlio maschio) relativamente alle donazioni da quest’ultimo ricevute in vita dal padre.
Chi non firmava avrebbe ricevuto soltanto la quota di legittima; non un centesimo di più.
Marcella (e anche Etile) firmarono. Clara no.
La scelta di Clara non era capricciosa. Riteneva che il testamento fosse il tassello finale di un'operazione costruita negli anni per consegnare il controllo della Carpené Malvolti S.p.A. al fratello, svuotando di fatto il patrimonio familiare prima ancora che si aprisse la successione.
Tra il 1976 e il 1989, Antonio aveva ceduto ad Etile la quasi totalità delle azioni della cantina. Il prezzo era comunque quello di mercato, fissato dopo apposite perizie di stima.
Ma il pagamento era stato dilazionato di oltre vent'anni, senza alcun interesse. Quando Antonio morì, Etile non aveva ancora pagato e nel testamento il padre aveva rinunciato a quel credito, rimettendo il debito al figlio.

Clara portò la questione in tribunale con trentadue motivi di ricorso.
Sosteneva che quelle cessioni azionarie fossero simulate, mascherando in realtà delle donazioni, prive però delle formalità richieste dalla legge (atto pubblico alla presenza dei testimoni) e quindi nulle.
Sosteneva altresì che il padre e il fratello avessero stretto un patto successorio prima ancora del testamento e, come tale, vietato dalla legge. Sosteneva infine che la clausola condizionale fosse illegittima, in quanto avente quale unico scopo quello di costringerla a rinunciare ai propri diritti.
Il Tribunale di Treviso le diede torto su quasi tutto, nel 2016.
La Corte d'Appello di Venezia, nel 2019, modificò qualcosa ma confermò l'impianto: le azioni erano state vendute davvero, a titolo oneroso; non c'era alcun patto successorio; la clausola condizionale era valida.

La Cassazione, con la Sentenza n.12268 del 2025, ha in gran parte confermato anche quella lettura.
Ha detto che il padre aveva il diritto di mettere quella condizione nel testamento: non puoi bloccare chi vuole difendere la propria quota di legittima, ma puoi benissimo dire che chi fa causa perde la quota aggiuntiva sulla disponibile che avrebbe ricevuto come regalo.
E ha detto altresì che le cessioni azionarie non erano simulate e non nascondevano un patto successorio vietato, perché c'era una logica industriale vera: il suocero di Etile era disposto a finanziare l'acquisizione del controllo della cantina solo se il figlio ne avesse preso le redini, e bisognava difendersi da scalate esterne.
Però la Cassazione ha rinviato tutto di nuovo alla Corte d’Appello di Venezia su tre punti precisi.
Il primo riguarda le cessioni azionarie anteriori al 1989: la Corte d'Appello le aveva considerate assorbite nell'ultima vendita, ma era un errore. Quelle cessioni devono essere esaminate separatamente.
Il secondo riguarda le azioni di riduzione di Clara, dichiarate inammissibili perché lei non aveva indicato nel dettaglio a quanto ammontasse la sua lesione: la Cassazione ha stabilito che quell'onere era già stato soddisfatto, non serve una quantificazione matematica precisa.
Il terzo punto è forse il più interessante: la Cassazione ha stabilito che vendere azioni a un figlio con un pagamento differito di ventidue anni senza interessi non è necessariamente una vendita normale. Quella dilazione, da sola, può costituire una donazione indiretta. E se lo è, il valore di quell'arricchimento deve rientrare nel calcolo dell'eredità. Questo punto non è stato ancora valutato correttamente da nessun giudice.

La vicenda torna dunque alla Corte d'Appello di Venezia, in diversa composizione. Dieci anni dopo la morte di Antonio, la guerra per il prosecco non ha ancora una risposta definitiva.

Prosit

29/06/2026

IL REGIME PATRIMONIALE TRANSITORIO DEI CONIUGI

Particolare attenzione merita il c.d. regime transitorio di separazione dettato dalla riforma del diritto di famiglia (articolo 228 legge 19 maggio 1975 n. 151), che interessa il periodo dal 20 settembre 1975 – data di entrata in vigore della riforma – al 15 gennaio 1978 (per alcuni 16 gennaio 1978, cadendo il 15 di domenica).
Dall’articolo 228 legge n. 151/1975, in relazione all’evoluzione del regime legale della famiglia, si evincono le seguenti regole:
* Il regime legale ante riforma del 1975 è quello della separazione dei beni;
* Dal 20 settembre 1975 al 15-16 gennaio 1978 si snoda il c.d. periodo transitorio di separazione, come descritto nei punti successivi;
* Le famiglie costituite prima del 20 settembre 1975, decorso il termine di due anni (prorogato al 16 gennaio 1978), sono assoggettate al regime della comunione legale dei beni per gli acquisti successivi al 20 settembre 1975, salvo volontà contraria di uno dei coniugi manifestata entro lo stesso termine con convenzione o atto unilaterale notarile o dell’ufficiale civile del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio con cui si assoggettano alla separazione dei beni gli acquisti successivi al 20 settembre 1975 (articolo 228, primo comma);
* Entro il 16 gennaio 1978, i coniugi possono altresì stipulare una convenzione per assoggettare gli acquisti ante ‘75 al regime di comunione dei beni, escludendoli dalla regola della separazione dei beni, e salvi i diritti dei terzi (articolo 228, secondo comma);
* Sono compresi alle regole del periodo transitorio i trasferimenti eventuali e conseguenti (articolo 228, terzo comma);
* Gli atti di trasferimento sono annotati a margine dell’atto di matrimonio ai fini di opponibilità dei terzi (articolo, 228 terzo comma);
* Il regime di comunione legale dei beni entra con efficacia ex nunc dal 16 gennaio 1978 investendo automaticamente anche gli acquisti di ciascun coniuge effettuati nel periodo transitorio, ma solo qualora al 15 gennaio 1978 detti beni appartengano al patrimonio di ciascun coniuge e nello stato giuridico in cui si trovavano.

Proprio in merito alla caduta in comunione legale o meno di un acquisto effettuato da uno dei coniugi in pendenza di regime transitorio si è espressa la Corte di Cassazione il 22 agosto 2018 con ordinanza n.20969. In particolare, la Corte suprema ha sottolineato che la comunione legale, in assenza della dichiarazione di dissenso di cui all’art. 228, primo comma, della legge 151/75, decorre dal 16 gennaio 1978 ed interessa i beni acquistati dai coniugi separatamente nel primo biennio di applicazione della legge stessa solo se ancora esistenti nel patrimonio del coniuge che li ha acquistati (si vedano anche Cass. n. 4071/1992; Cass. n, 2221/1993; Cass. n. 12693/2011).

09/06/2026

AGEVOLAZIONE “PRIMA CASA” ANCHE PER L’IMMOBILE COLLABENTE

Con la Risposta a interpello n.108 del 25 maggio 2026, l'Agenzia delle Entrate, mutando il suo precedente orientamento di prassi, fornisce una nuova interpretazione della norma sull’agevolazione per la prima casa.

L’Istante ha sottoscritto nel 2024, un contratto preliminare di compravendita con il quale si è impegnato ad acquistare un fondo rustico, censito al catasto terreni, con annessa unità collabente ed area scoperta pertinenziale, censita al catasto fabbricati nella categoria catastale F/2, costituita da trulli con forno a legna, camini e cisterna.
L’Istante precisa che, nel contratto preliminare, le parti hanno stabilito che la stipula dell’atto definitivo di compravendita è fissata per il 30 giugno 2026.
Lo stesso dichiara di possedere i requisiti per fruire delle agevolazioni fiscali prima casa, ai sensi della nota II-bis posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con D.P.R. 26.4.1986, n. 131, e chiede di sapere se può usufruire delle predette agevolazioni fiscali prima casa in sede di stipula del contratto di compravendita avente ad oggetto l’unità immobiliare censita in categoria F/2, precisando che la pratica edilizia di ristrutturazione sarà avviata e completata entro tre anni dalla stipula del contratto definitivo e che l’immobile sarà destinato ad abitazione.
L’Agenzia delle Entrate, dopo aver sinteticamente richiamato i noti requisiti soggettivi ed oggettivi che consentono la richiesta dell’agevolazione, ricorda che, in ogni caso, l’acquisto deve riguardare unità immobiliari che, sulla base di criteri oggettivi, risultino astrattamente idonee al concreto soddisfacimento di esigenze abitative (cfr. risoluzione 1° agosto 2017, n. 107).
In particolare, si considerano “case di abitazione” i fabbricati censiti nel catasto dei fabbricati nella tipologia abitativa (categoria catastale A, con l’esclusione di A10, "Uffici e studi privati", e ad eccezione di A1, A8 e A9).
In merito al requisito della “destinazione abitativa”, con circolare 12 agosto 2005, n. 38, nel ribadire che deve trattarsi di un fabbricato “strutturalmente concepito per uso abitativo”, è stata riconosciuta la possibilità di applicare l’agevolazione in esame anche ai trasferimenti di fabbricati ancora in fase di costruzione all’atto dell’acquisto e ciò in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’agevolazione c.d. “prima casa” compete ai fabbricati in corso di costruzione (categoria catastale F/3) destinati ad abitazione, ossia strutturalmente concepiti per uso abitativo.
Con riferimento agli immobili compresi nella categoria F/2 (unità collabenti), si tratta di fabbricati totalmente o parzialmente inagibili, caratterizzati da un notevole livello di degrado che ne determina l’incapacità di produrre ordinariamente un reddito proprio (cfr. art. 3, comma 2, del D.M. 2.1.1998, n. 28).
Ciò posto, con riferimento alla fruizione dell’agevolazione “prima casa” in relazione all’acquisto di fabbricati collabenti, si fa presente che con la recente ordinanza della Corte di Cassazione del 16 febbraio 2025, n. 3913, muovendo dal precedente indirizzo relativo agli immobili in corso di costruzione, viene riconosciuto l’accesso alla richiamata agevolazione anche in caso di acquisto di un immobile collabente, di categoria catastale F/2.
In particolare, nella richiamata pronuncia viene sostenuto che “è certamente indubbio che caratteristica dei fabbricati collabenti è la loro inidoneità a soddisfare attuali esigenze abitative, in quanto immobili privi di un’attuale utilizzabilità per il possessore, tanto che, come detto, gli stessi sono iscritti in catasto senza attribuzione di rendita (…); ciò nonostante, ritiene questa Corte che né l’assenza di attualità di destinazione ad abitazione né l’attribuzione della categoria catastale F/2 rappresentano ostacoli alla possibilità di accesso alle agevolazioni prima casa;”.
Secondo la Corte, “Ciò che rileva, ai fini fiscali, è che l’immobile, sebbene in stato di abbandono e come tale non attualmente abitabile, sia suscettibile di essere destinato ad abitazione e risulti in tale destinazione completato nel termine triennale di decadenza stabilito dall’art. 76, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986, per l’esercizio del potere di accertamento dell’Ufficio”.
Secondo i giudici di legittimità, pertanto, “La circostanza che il cespite presenti caratteristiche di degrado tali da esigere importanti opere edili di intervento ovvero la previa demolizione e successiva ricostruzione, se destinato a finalità abitativa, non può limitare l’accesso al beneficio fiscale, tanto più se tali benefici risultino accessibili per gli immobili ancora da ultimare; risultando rilevante solo che l’immobile sia strutturalmente destinato ad uso abitativo, non essendo richiesto che esso sia già idoneo al momento dell’acquisto (Cass. n. 3804/2003, Cass. n. 18300/2004)”.
Alla luce di tali motivazioni, l’affermazione del principio di diritto secondo cui “In materia di agevolazione prima casa (…), il beneficio può essere riconosciuto anche all’acquirente di immobile collabente, non ostandovi la classificazione del fabbricato in categoria catastale F/2, ed invece rilevando la suscettibilità dell’immobile acquistato ad essere destinato, con i dovuti interventi edilizi, all’uso abitativo”.
Tanto premesso si ritiene che l’Istante possa fruire della predetta agevolazione per l’acquisto dell’immobile collabente, censito in categoria catastale F/2, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla norma agevolativa e sempre che renda nell’atto le dichiarazioni previste dalla Nota II-bis.
Resta fermo che, in linea con quanto affermato dalla Corte di Cassazione, l’immobile deve risultare effettivamente destinato ad abitazione entro il termine triennale di decadenza utile per l’esercizio dell’attività accertativa.
Devono, quindi, ritenersi superate le indicazioni fornite con la Risposta a interpello del 30 agosto 2019, n. 357.

18/12/2025

AGEVOLAZIONE “PRIMA CASA” NELLA SUCCESSIONE: RICHIESTA POSSIBILE ANCHE DOPO 12 MESI

È possibile richiedere l’agevolazione “prima casa” anche con dichiarazione di successione presentata oltre il termine ordinario di dodici mesi dall’apertura della successione (ex articolo 31, comma 1, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni – Tus), entro determinati limiti temporali. Ciò, sul presupposto dell’assenza di un termine “a pena di decadenza” sia per la richiesta di fruizione dell’agevolazione “prima casa”, sia per la presentazione della dichiarazione di successione da parte del contribuente.

Questo, in sintesi, il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 66/E del 20 dicembre 2024.

L’Agenzia rammenta, in via preliminare, che l’agevolazione “prima casa”, per i trasferimenti derivanti da successioni o donazioni, è disciplinata dall’articolo 69 della legge n. 342/2000, che prevede l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione di categoria catastale diversa dalle categorie A1, A8 e A9, e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando sussistano i requisiti e le condizioni previste dalla Nota II-bis, all’articolo 1, della Tariffa, Parte prima, allegata al Testo unico dell’imposta di registro (Tur).
L’agevolazione deve essere richiesta dal contribuente nella dichiarazione di successione. In tale sede, va evidenziata la sussistenza, al momento del trasferimento dell’immobile (ossia all’apertura della successione), dei suddetti requisiti e condizioni.
Nel caso in cui l’agevolazione in esame non sia stata richiesta dal contribuente nella dichiarazione di successione, è possibile integrare la medesima tramite una dichiarazione di successione integrativa o sostitutiva (cfr circolare n. 44/2001 e risoluzione n. 110/2006).

Quanto ai termini per la presentazione della dichiarazione di successione, l’Agenzia rammenta che la dichiarazione deve essere ordinariamente presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione e che fino alla scadenza di tale termine la dichiarazione può essere modificata (articolo 31 del Tus). Inoltre, vengono richiamate le disposizioni relative ai termini per la liquidazione e l’accertamento dell’imposta, secondo cui i soggetti obbligati al pagamento liquidano l’imposta in base alla dichiarazione della successione “anche se presentata dopo la scadenza del relativo termine ma prima che sia stato notificato l'accertamento d'ufficio” (articolo 33, comma 1, del Tus).

Nell’ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione di successione, ai sensi dell’articolo 27 del Tus, comma 4, “Se la dichiarazione della successione è stata omessa l'imposta è accertata e liquidata d'ufficio a norma dell'art. 35. Se è stata omessa la dichiarazione sostitutiva o la dichiarazione integrativa di cui all'art. 28, comma 6, si procede d'ufficio, rispettivamente, alla riliquidazione dell'imposta o alla liquidazione della maggiore imposta. L'avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza di cinque anni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione omessa”.

Dalle richiamate norme, emerge che, nei casi in cui la dichiarazione di successione sia presentata oltre il termine di dodici mesi, ma prima della notifica dell’avviso di accertamento d’ufficio e, comunque, entro il termine di decadenza dell’azione di accertamento dell’omessa dichiarazione, la dichiarazione è liquidata e l’ufficio provvede a effettuare il controllo delle imposte autoliquidate e a irrogare le sanzioni per l’omessa o tardiva presentazione della dichiarazione.
Riguardo alla emendabilità della dichiarazione di successione, con risoluzione n. 8/2012 è stato chiarito che i contribuenti possono rettificare gli errori contenuti nella dichiarazione di successione anche non meramente materiali o di calcolo, e che gli uffici sono tenuti a valutare tali rettifiche, a condizione che vengano dichiarate prima della notificazione dell’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta.

Dunque, la possibilità di richiedere l’agevolazione “prima casa” oltre il termine ordinario, con una dichiarazione integrativa o sostitutiva, trova un limite temporale nella notifica dell’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta (ex articolo 27, comma 3, del Tus).

Nel caso, invece, di omissione della presentazione della mancata dichiarazione di successione, l’agevolazione può essere richiesta entro il termine di decadenza dall’azione di accertamento per l’omessa dichiarazione e, dunque, entro cinque anni dal termine ordinario di presentazione della dichiarazione (ex articolo 27, comma 4, del Tus).

Infine, per le ipotesi in cui la dichiarazione di successione sia presentata in un momento successivo allo scadere del termine di diciotto mesi, previsto dalla lettera a) della Nota II-bis, per il trasferimento della residenza nel Comune di ubicazione dell’immobile, il nuovo documento di prassi chiarisce che l’agevolazione “prima casa” non può essere richiesta – in mancanza del suddetto requisito al momento dell’apertura della successione – in quanto la dichiarazione di voler stabilire la residenza deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente, nell’atto di acquisto, o nell’atto integrativo prima dello scadere del termine dei diciotto mesi (cfr risoluzione n. 53/2017).

18/12/2025

DAL 1° GENNAIO 2026 INTERESSI LEGALI NELLA MISURA DELL’1,60%

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.289 del 13.12.2025, il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 dicembre 2025 che prevede che la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata all’1,60% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2026.

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