10/07/2026
CARTA D’IDENTITA’ CARTACEA: COSA CAMBIA DAL 3 AGOSTO 2026
Il D.L. 26.6.2026, n. 108, e la Circolare del Ministero dell’Interno n. 58/2026 hanno acceso i riflettori su una scadenza che riguarda da vicino l’attività quotidiana degli studi notarili: dal 3 agosto 2026 le carte d’identità cartacee perdono validità, a prescindere dalla data di scadenza indicata al momento dell’emissione.
Il punto di partenza è il Regolamento UE 2025/1208 del 12 giugno 2025, che impone la transizione verso il documento elettronico (CIE, Carta di Identità Elettronica).
A partire dal 3 agosto, la carta cartacea smette di essere un documento di identità valido. Questo vale anche per le carte non ancora scadute secondo il termine indicato all’emissione: il Regolamento UE prevale sulla scadenza nazionale.
L’art. 11 del D.L. 108/2026 introduce due deroghe temporanee, ma con perimetri molto diversi tra loro.
* Comma 1 – rapporti contrattuali già stipulati. Se un rapporto contrattuale è stato stipulato entro il 3 agosto 2026 utilizzando la carta cartacea per identificare le parti, il documento resta valido ai fini di quel rapporto fino alla sua naturale scadenza. Non serve alcuna sostituzione per la prosecuzione del rapporto.
* Comma 2 – fase transitoria fino al 31 gennaio 2027. In questo periodo, la carta cartacea non scaduta può ancora essere usata per il riconoscimento della persona, ma solo in relazione a un elenco specifico di attività: prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative, notifica di atti giudiziari, ritiro/deposito di denaro presso banche o altri istituti finanziari (compresa la pensione), rapporti con la Pubblica Amministrazione. È una deroga di natura eccezionale, non estensibile in via analogica: la stessa nota dell’Ufficio Legislativo della Presidenza del Consiglio richiama, come precedente sistematico, la disciplina in materia elettorale (art. 57 D.P.R. 361/1957), che ammette l’uso di un documento scaduto purché idoneo ad assicurare l’identificazione del votante.
Né il comma 1 né il comma 2 coprono l’identificazione delle parti in un nuovo rapporto contrattuale stipulato dopo il 3 agosto 2026. Anzi, la nota di chiarimento dell’Ufficio Legislativo lo dice espressamente: dal 3 agosto non potranno più essere utilizzate le carte cartacee — anche se non ancora scadute — per l’attivazione di nuove identità digitali o per la stipula di nuovi rapporti contrattuali.
Un atto notarile di nuova stipula pare rientrare pienamente in questa categoria. Ciò significa che, dal 3 agosto 2026, per identificare le parti in un atto nuovo, occorrerà necessariamente la CIE, il passaporto, o altro documento equipollente. La carta cartacea, anche perfettamente in corso di validità secondo la vecchia scadenza, non sarà più sufficiente.
In assenza di CIE, restano validi ai fini dell’identificazione:
* il passaporto;
* la patente di guida;
* la patente nautica;
* il libretto di pensione;
* il patentino per la conduzione di impianti termici;
* il porto d’armi;
* le tessere di riconoscimento munite di fotografia e timbro rilasciate da un’Amministrazione dello Stato.
Una novità del testo in commento è contenuta nell’art. 11, commi 3 e 4, che introduce un documento provvisorio, di durata massima di sei mesi e non rinnovabile, escluso dal campo di applicazione del Regolamento UE.
Questo documento provvisorio sarà rilasciato dal Sindaco nei soli casi di urgenza (art. 3 R.D. 773/1931), è valido anche per l’espatrio (con la riserva che alcuni Stati esteri potrebbero non accettarlo), e potrà essere rilasciato fino al 31 dicembre 2027, in attesa del rilascio della CIE, alla quale dovrà essere riconsegnato al momento del ritiro. Il modello definitivo sarà adottato con decreto interministeriale.
Si rammenta che il D.L. n.108/2026 dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni: le disposizioni restano, allo stato, provvisorie.