Parola agli avvocati

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Serata rifugio Galassi in festa 2018.Il lavoro e la collaborazione di tanti per un solo fine: sostenere e mantenere vita...
30/11/2018

Serata rifugio Galassi in festa 2018.
Il lavoro e la collaborazione di tanti per un solo fine: sostenere e mantenere vitale la montagna. Grazie al gruppo Gestori e Cai di Mestre per l’ospitalità e l’augurio di un grande successo.
Parola agli Avvocati

AMBIENTE E' D'OBBLIGOLa tutela dei territori montani – Le “Regole” di San Vito di Cadore  Oggi che ci troviamo di fronte...
27/10/2018

AMBIENTE E' D'OBBLIGO
La tutela dei territori montani – Le “Regole” di San Vito di Cadore


Oggi che ci troviamo di fronte al rischio di perdere letteralmente “la Terra sotto i piedi” la tutela dell'ambiente è un obbligo per il singolo, per le comunità e le istituzioni pubbliche.
Se solo vogliamo garantire ai nostri figli e nipoti di poter apprezzare quello che noi, fortunati, abbiamo goduto respirando l'aria dei nostri mari e delle nostre montagne, abbandonando lo sguardo tra immensi paesaggi, oggi che i ghiacciai si sciolgono e presto spariranno, che anche le Dolomiti franano modificando irrimediabilmente il loro aspetto, che la natura reagisce all'azione dell'uomo che troppo spesso ha creduto di vivere in un mondo immutabile, la salvaguardia dell'ecosistema deve essere una priorità.

Ma cos'è l' “AMBIENTE” per il diritto?
La sensazione è che sia così esteso da non riuscire a decifrarlo e a ricondurlo entro una precisa categoria giuridica.
Ad aiutarci ci ha pensato la Corte Costituzionale che sin dal lontano 1986 lo ha definito un “valore costituzionale primario ed assoluto” quindi un bene fondamentale essenziale per la vita umana che comprende il “tutto” ossia non solo le sue varie componenti, ma anche le loro interazioni, i loro equilibri, le loro qualità, la circolazione dei loro elementi e così via sino a coincidere con un intero “sistema”. Non è casuale infatti che la Costituzione menzioni la tutela dell'ambiente accanto a quella dell'ecosistema (art. 117, lett. s).

Tra gli strumenti normativi a tutela dell'ambiente varati a livello nazionale va inoltre ricordato il d.lgs. n. 152/2006 (c.d. Testo Unico Ambientale) la cui finalità, espressamente sancita all'art. 2, è “la promozione di livelli di qualità della vita umana attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali”; è così che, secondo quanto sancito dal successivo art. 3-ter, tutti gli enti pubblici e privati, le persone fisiche e giuridiche pubbliche o private sono tenute ad agire per la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi mediante azioni informate “ai principi di precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria, alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio 'chi inquina paga'” in conformità a quanto sancito dall'art. 174, comma 2 del Trattato dell'Unione Europea.

In questo contesto la tutela dei territori montani ricopre particolare importanza e con essa la valorizzazione delle attività montane poiché garantire la permanenza della popolazione sulle aree di altura significa garantire il presidio del territorio per curare il patrimonio idrico, contenere i processi erosivi, scongiurare frane e alluvioni e, finanche, ridurre il rischio di incendio boschivo.

Alla montagna è dedicata un'attenzione specifica anche da parte della Carta Costituzionale che all'art. 44 statuisce che “la legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane”.

Nelle nostre montagne non è infrequente rinvenire inoltre l'esistenza di storiche e antiche istituzioni volte anche alla salvaguardia del territorio montano: è il caso delle “Regole” presenti nel territorio delle montagne venete o del “Maso chiuso” altoatesino.
Tra queste antiche istituzioni, le Regole di San Vito di Cadore si qualificano, ad esempio, quali “Organizzazioni sociali dotate di personalità giuridica privata” intestatarie di un patrimonio di beni mobili ed immobili che comprende anche i monti, i pascoli e le rocce e quindi beni della collettività che però, pur rimanendo tali, entrano a far parte del territorio regoliero.
In particolare i beni materiali costituiti in terre a destinazione agro-silvo-pastorale costituiscono il cosiddetto “patrimonio antico” vincolato in perpetuo a dette attività e a quelle ad esse connesse.
Rispetto a tali beni vi è il dovere per le Regole di agire per la conservazione e il miglioramento del patrimonio comune e per la gestione degli stessi beni “con particolare riguardo all'aspetto ambientale”, alla “esecuzione di opere di miglioria dei boschi e dei pascoli” e alla utilizzazione delle zone boschive ed in generale dei beni immobiliari secondo i principi dettati dalla legge forestale regionale.
Spettano quindi alle Regole dei precipui compiti di gestione del territorio montano cui esse adempiono attraverso l'esecuzione di interventi specifici che realizzano di concerto con gli enti pubblici preposti così come è avvenuto per la realizzazione e il ripristino, ad oggi ancora in corso, della via silvo-pastorale che congiungerà Malga Dorona (Rifugio Città di Fiume) a Malga Prendera.
Il progetto risulta autorizzato a seguito di Conferenza di Servizi e in parte sovvenzionato dall'Avepa (Agenzia veneta per i pagamenti in Agricoltura) in quanto finalizzato alla riqualificazione ambientale del territorio. La realizzazione di detta via silvo-pastorale consiste invero nel ripristino di una via preesistente e nel rendere più agevole il collegamento con Malga Prendera tutt'oggi adibita all'attività pastorale e che, pertanto, beneficiando di una migliore via di comunicazione vedrebbe valorizzata la sua finalità.

Non va infatti dimenticato che la via di collegamento in fase di esecuzione, lungi dall'intervenire in maniera distruttiva sull'ambiente montano, si cala al suo interno nel rispetto delle sue peculiarità ed anzi - considerato che essa rimarrà una via di comunicazione forestale, quindi sterrata ed accessibile solo ed esclusivamente a soggetti autorizzati – costituisce occasione e motivo di cura del territorio garantendo l'utilizzazione e la conservazione del bosco essa comprende infatti come opere accessorie anche la cura delle scarpate, l'esecuzione di drenaggi e il contenimento delle acque meteoriche.

Molto spesso si incorre nell'errore di scambiare la tutela dell'ambiente con la negazione di ogni intervento antropico su di esso, il territorio, invece, ed in particolare quello montano necessita di cura la quale non può che avvenire attraverso un'adeguata azione dell'uomo volta alla sua preservazione e valorizzazione. Basti, per contro, pensare al pregiudizio derivante dall'esodo delle popolazioni montane e al conseguente abbandono delle attività silvo-pastorali: la scomparsa della cura dei boschi lascia spazio alla crescita di terreni incolti, all'aumento del rischio idrogeologico e di incendi; insomma, di fatto, alla rottura di quell'equilibrio sostenibile che consente a uomo e natura di convivere in armonia considerando la montagna non come qualcosa da sfruttare, ma come la “casa di tutti” da amare e preservare.

IL PRINCIPIO DELLA BIGENITORIALITA’: L’IMPORTANZA PER I FIGLI DI AVERE ENTRAMBI I GENITORI NELLA PROPRIA VITA ANCHE QUAN...
15/10/2018

IL PRINCIPIO DELLA BIGENITORIALITA’: L’IMPORTANZA PER I FIGLI DI AVERE ENTRAMBI I GENITORI NELLA PROPRIA VITA ANCHE QUANDO NON SI E’ PIU’ UNA FAMIGLIA.

Come tutti gli avvocati che si occupano di diritto di famiglia, spesso veniamo a contatto con situazioni in cui, purtroppo, i soggetti maggiormente esposti sono i figli.
Nel corso degli anni il legislatore è intervenuto più volte al fine di tutelare in modo appropriato gli interessi dei minori, garantendo loro il diritto alla presenza di entrambi i genitori nella loro vita: troppo spesso si assisteva alla perdita del rapporto affettivo, ludico e, ancor peggio, dell’innata ed istintiva empatia che si crea tra genitore e figlio.
Il principio della bigenitorialità, così come oggi vigente, che si concretizza nella regola dell’affido condiviso, garantisce ai figli di non vedersi privati di un genitore e di poter mantenere quanto più possibile inalterate le abitudini quotidiane, lasciando intatto nel minore quel senso di sicurezza che normalmente veniva identificato nella famiglia e che successivamente viene trasfuso singolarmente nei genitori.
E’ difficile pensare ad una bigenitorialità “perfetta” a causa degli impegni lavorativi, delle distanze, ahimè delle incomprensioni e contrasti insanabili della ex coppia. Tuttavia, l’attuale regolamentazione ha spezzato tutti quei vincoli e quelle limitazioni che di fatto impedivano ad un genitore di condividere con l’altro aspetti, decisioni ed eventi inerenti ai figli.
Ovviamente alla base del corretto esercizio della bigenitorialità vi deve essere anche l’appoggio reciproco tra genitori, anche se divorziati o separati o comunque non più coppia di fatto.
In fin dei conti si può smettere di essere un marito, una moglie, un compagno o una compagna, ma il legame unico ed irripetibile che lega mamme e papà ai propri figli è indissolubile.
Attendiamo gli ulteriori sviluppi sull’argomento, visto il recentissimo disegno di legge all’esame del Parlamento.

ACCORDI PREMATRIMONIALI: IN ITALIA SONO SOLO UN LONTANO MIRAGGIO  Nell’esercizio della nostra professione molto spesso i...
18/09/2018

ACCORDI PREMATRIMONIALI: IN ITALIA SONO SOLO UN LONTANO MIRAGGIO

Nell’esercizio della nostra professione molto spesso incontriamo persone che, anche sulla scia della cinematografia Hollywoodiana, ci chiedono di stipulare dei contratti prematrimoniali. Chiaramente queste persone esprimono tale richiesta con l’intento di evitare, in caso di separazione/divorzio, lunghe e dolorose contese. A malincuore siamo costretti a ribadire che in Italia gli accordi prematrimoniali non possono essere stipulati, o meglio se stipulati sono nulli.
Nel nostro Paese, infatti, non è consentito ai futuri coniugi stipulare dei contratti che abbiano ad oggetto la regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali e/o relativi ai figli da applicarsi in caso di cessazione del vincolo matrimoniale, in quanto ritenuti contrari all’ordine pubblico.
Dal 1981 ad oggi la Corte di Cassazione si è più volte espressa sulla questione rimanendo granitica nel dichiarare nulli per illiceità i citati accordi, sancendo l’indisponibilità dei diritti scaturenti dal matrimonio. Solo la sentenza n. 23713 del 2012 ha sancito la validità dell’accordo con cui la futura sposa si impegnava a trasferire al coniuge, in caso di crisi del legame coniugale, la proprietà di un immobile per indennizzarlo delle somme dallo stesso sborsate per la ristrutturazione dell’edificio adibito a casa coniugale. In questo caso la Corte di Cassazione pur ammettendo la validità dell’accordo nega la qualificazione dello stesso come accordo prematrimoniale, ritenendolo un negozio giuridico svincolato dalla questione matrimoniale.
Se la Suprema Corte persevera nel dichiarare nulli gli accordi prematrimoniali, un passo avanti verso l’affermazione della validità degli stessi è stato compiuto dal legislatore con la legge 76/2016 che disciplina i contratti di convivenza, norma che però non può essere applicata in caso di vincolo matrimoniale.
Un ulteriore tentativo di regolamentazione dei patti prematrimoniali si è concretizzato con la presentazione del disegno di legge 2669/2014 che con l’introduzione dell’art. 162 bis del Codice Civile prevede che i futuri coniugi possano, prima della celebrazione del matrimonio, regolare i loro rapporti in caso di separazione o divorzio. L’esame del citato disegno di legge è iniziato il 23 febbraio 2017, ma purtroppo la fine della legislatura ha determinato la decadenza dello stesso.
Ancora una volta si è persa l’opportunità di ridurre il contenzioso nell’ambito del diritto di famiglia già gravoso e foriero di angosce e dolore per gli ex coniugi e la possibilità di introdurre gli accordi prematrimoniali nel nostro Ordinamento rimane ancora solo un lontano miraggio.

10/09/2018

a cura di:
Parola agli Avvocati
Sede di:
Corso Italia, 52
32046 - San Vito di Cadore (BL)

Le regole del Cadore: tra tradizioni e innovazioni, il ruolo della donna in seno all’istituzione.

La grande passione per la montagna ci ha portato a viverla e ad esplorarla. In questo viaggio appena iniziato abbiamo cominciato a comprendere i principi e le dinamiche che ispirano le Regole cadorine, un’antica istituzione dotata di personalità giuridica che nacque con lo scopo di regolamentare il rapporto tra l’uomo e la natura, di permettere un uso rispettoso, collettivo del territorio naturale finalizzato alla sopravvivenza e al benessere della popolazione.
Le Regole sono normalizzate dallo Statuto (Laudo); regoliera è sempre stata considerata la “famiglia” (le famiglie originarie del luogo, proprietarie per allodio in modo indiviso e collettivo dei beni fondiari mobili e immobili, sono chiamate a gestire direttamente tali proprietà attraverso gli organi statutari).
In questo secolare istituto, da sempre forza indiscussa del Cadore, la successione femminile è suppletiva rispetto a quella maschile, rappresentanti delle Regole sono sempre stati storicamente gli uomini che hanno amministrato, gestito e trasmesso alle generazioni future il patrimonio.
Proprio perché le Regole nascono e si ispirano al principio democratico dell’uguaglianza al fine di garantire il benessere del popolo, appare ragionevole una spinta verso una maggiore apertura dell’istituzione regoliera all’emisfero femminile senza per questo stravolgere una realtà secolare e ben organizzata.
Vero è che alcuni passi in avanti in tal senso sono stati fatti: per esempio il Laudo delle Regole di San Vito prevede che abbia titolo a far parte della Regola anche “la vedova di un Regoliere con o senza prole finchè dura lo stato di vedovanza, la figlia quando dimostra di vivere stabilmente divisa dalla famiglia paterna finchè dura lo stato di nubiltà, la moglie di regoliere dichiarato incapace.
Sicuramente la presenza della donna dovrà essere ripensata all’interno di tali istituzioni affinchè possa contribuire attivamente a tutelare e valorizzare l’ambiente mantenendo viva comunque una tradizione secolare.

A pochi giorni dalla nascita di Parola agli Avvocati, siamo onorate di tanto gradimento:1000 like!Solo con il vostro sup...
07/09/2018

A pochi giorni dalla nascita di Parola agli Avvocati, siamo onorate di tanto gradimento:
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GRAZIE A TUTTI! 👍
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• Quando il postino diventa l’inconsapevole artefice di paradossali notifiche:storia di una “mission impossibile” •Innan...
07/08/2018

• Quando il postino diventa l’inconsapevole artefice di paradossali notifiche:
storia di una “mission impossibile” •

Innanzitutto, preme svolgere un doveroso ringraziamento agli Ufficiali Giudiziari dell’UNEP di Venezia che hanno contribuito fattivamente a risolvere una vicenda sconcertante e grottesca.
Lo studio legale provvedeva a notificare a mani un provvedimento di sfratto, inoltrandolo agli Ufficiali Giudiziari di Venezia, i quali si recavano presso il luogo di residenza del destinatario e, accertata la corrispondenza dei dati, non trovando il destinatario, barricato in casa con porta e persiane chiuse, provvedevano alla notifica ex art. 140 c.p.c.. Senonché il postino che avrebbe dovuto perfezionare la notifica con l’invio della raccomandata e l’affissione dell’avviso al destinatario, arbitrariamente ed erroneamente ne dichiarava l’irreperibilità all’indirizzo indicato, creando così nella notifica un’anomalia insanabile.
Dunque, si procedeva a rinotificare il tutto, allegando il certificato di residenza del destinatario di modo da rendere chiaro ed evidente a tutti i soggetti coinvolti nella notifica che il destinatario, sebbene restio a recepire l’atto, abitava proprio al suddetto indirizzo. Ma anche in questo secondo tentativo di notifica il postino insisteva inspiegabilmente nel dichiararne l’irreperibilità.
Così si procedeva nuovamente alla notifica, allertando sia l’ufficiale giudiziario competente per zona che l’ufficio postale del luogo dell’incongruenza nella notifica che di fatto impediva al nostro cliente di ottenere quanto dovuto: l’ufficio postale si dimostrava poco collaborativo comunque.
Così l’ufficiale Giudiziario ha ritenuto correttamente dover aggiungere di proprio pugno sulla busta verde della raccomandata che poi il postino avrebbe dovuto inoltrare al destinatario due righe del seguente tenore: “per postino: si conferma il domicilio del destinatario all’indirizzo indicato”.
E fu così che il postino fece il suo dovere e l’incubo senza fine, finalmente, svanì.

Indirizzo

Venice
30174

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 12:30
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Martedì 09:00 - 12:30
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