17/08/2026
Mentre prosegue l’iter dei lavori per la riforma del D.Lgs. 231/2001, che fra le altre cose dovrebbe comportare una razionalizzazione e riduzione dei reati rilevanti ai fini della responsabilità degli enti e delle imprese, il legislatore ha nondimeno avviato l'inserimento nel catalogo dei reati presupposto degli illeciti penali legati all' (IA).
Con il nuovo art. 25-vicies del D.Lgs. 231/2001, dedicato specificamente ai "reati commessi con l'uso di sistemi di intelligenza artificiale", vengono inseriti nel novero dei reati presupposto quelli di cui all’art. 437-bis c.p. (omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita degli stessi) e all’art. 612-quater c.p. (illecita diffusione di contenuti generati o manipolati artificialmente).
L’uso dell'IA come mezzo insidioso o fraudolento è previsto come specifica aggravante e si estende indirettamente come fattore di rischio aggravato per i reati già previsti nel catalogo 231 (come i reati informatici dell'art. 24-bis o le truffe).
Ne consegue, ancora una volta, la necessità per le aziende di procedere alla revisione ed integrazione dei relativi modelli organizzativi di gestione del rischio da reato ( ).