Avvocato Malnati

Avvocato Malnati .

Lo Studio Legale GMV costituisce, nel Foro varesino, una realtà giovane e dinamica dove professionisti con esperienze, competenze e sensibilità diverse hanno deciso di mettere a frutto le loro peculiari capacità collaborando in stretta sinergia così da poter offrire alla clientela una assistenza il più possibile completa e articolata ricorrendo altresì alle competenze professionali di una serie di

consulenti e professionisti di fiducia (medici, veterinari, architetti, ingegneri, geometri, agenti immobiliari, commercialisti, consulenti aziendali). Lo Studio fornisce assistenza in materia civile (ad esempio diritto di famiglia, separazioni, divorzi, tutela dei soggetti deboli, diritto del lavoro, contrattualistica, successioni a causa di morte, diritto societario), tributaria (cartelle esattoriali, ricorsi tributari, contenzioso fiscale), amministrativa (ricorsi amministrativi, espropri, vertenze urbanistiche, sanzioni amministrative, vertenze previdenziali), penale (reati e contravvenzioni, assistenza durante le indagini preliminari, indagini difensive con investigatori accreditati). L'assistenza viene fornita tanto nell'ambito stragiudiziale quanto avanti agli Organi Giudiziari di qualsiasi grado nonchè, altresì, avanti agli organismi di conciliazione o di arbitrato.

NIENTE NASPI PER LA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO SIGLATA IN SEDE SINDACALEIN BREVE🏭 Lavoratore e azien...
14/05/2026

NIENTE NASPI PER LA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO SIGLATA IN SEDE SINDACALE

IN BREVE

🏭 Lavoratore e azienda concordano la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con incentivo all'esodo nell'ambito di una ristrutturazione azinedale.

🏦 INPS ritiene che la lavoratrice non abbia diritto alla Naspi

🧑‍⚖️ La Cassazione esclude il diritto alla Naspi in assenza di formale licenziamento.

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Con l'ordinanza n. 6988/2026, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo il quale la Naspi spetta solo nei casi espressamente previsti dalla legge e, pertanto, in assenza di una formale lettera di licenziamento, l'accordo con cui un lavoratore accetta di lasciare l'azienda in cambio di un incentivo economico non è sufficiente a garantire l'indennità di disoccupazione.

La vicenda riguardava una lavoratrice che, a fronte di una riorganizzazione aziendale, aveva concordato con l’azienda una risoluzione consensuale formalizzata in sede sindacale con il classico “incentivo all'esodo”. Ottenuta in un primo momento la Naspi, a seguito di verifiche l’INPS revocava la concessione del beneficio chiedendo la restituzione delle somme nel frattempo erogate.

La vicenda finiva davanti al tribunale che, nonostante la mancanza di formale licenziamento e valorizzando il contesto di ristrutturazione aziendale (che metteva comunque la lavoratrice a rischio licenziamento) dava ragione alla lavoratrice; decisione confermata dalla Corte d’Appello.

La Corte di Cassazione ha tuttavia accolto la posizione di INPS considerato che nel caso in oggetto non vi era stato alcun licenziamento avendo il datore di lavoro e la lavoratrice liberamente concordato la risoluzione del rapporto: uno scenario diverso da quello in cui l'incentivo all'esodo viene riconosciuto a fronte di un licenziamento già intimato o formalmente avviato, che viene poi definito in via conciliativa che, invece, garantisce al lavoratore il diritto alla Naspi.

L'articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 22/2015 disciplina espressamente i casi in cui la Naspi può essere riconosciuta anche in presenza di una risoluzione consensuale; ipotesi che per la Corte devono essere interpretate alla lettera senza alcuna possibilità di ricorrere alla analogia ai casi non previsti.

Peraltro la Naspi è finanziata anche attraverso il cosiddetto "ticket licenziamento", che grava sui datori di lavoro nei casi di interruzione unilaterale del rapporto; pertanto secondo i giudici ammettere il beneficio anche quando il licenziamento non c'è significherebbe sganciare la prestazione dal suo stesso meccanismo di finanziamento.

La Cassazione ribadisce quindi che se il lavoratore vuole preservare il diritto alla Naspi, deve assicurarsi che la cessazione del rapporto sia formalmente riconducibile a un licenziamento e poi eventualmente fatto oggetto di una procedura conciliativa; diversamente, un accordo siglato in sede sindacale e inserito in un piano di riorganizzazione aziendale, non basta.

AUMENTO DEL PREZZO DEL BIGLIETTO AEREO DOPO L'ACQUISTO? LEGITTIMO SOLO A CERTE CONDIZIONIIn questo periodo, in conseguen...
29/04/2026

AUMENTO DEL PREZZO DEL BIGLIETTO AEREO DOPO L'ACQUISTO? LEGITTIMO SOLO A CERTE CONDIZIONI

In questo periodo, in conseguenza della congiuntura internazionale dovuta agli sviluppi del recente conflitto in medio oriente, i viaggiatori sono esposti al rischio di vedersi aumentare i prezzi di biglietti di volo già acquistati da parte di compagnie aeree che sostengono la necessità di procedere a tali aumenti a seguito dell’incremento improvviso e significativo del costo dei carburanti dovuto alle tensioni sul mercato petrolifero.

Molti tuttavia si chiedono se tali aumenti che vanno ad incidere su biglietti già acquistati siano legittimi.

Secondo la normativa europea (Direttiva UE 2015/2302, recepita in Italia con il Codice del consumo), un aumento è legittimo solo a condizione che:
1) sia previsto esplicitamente nel contratto;
2) riguardi fattori oggettivi come carburante o tassi di cambio;
3) esista una clausola di reciprocità che preveda la possibilità di effettuare modifiche anche al ribasso);
4) venga comunicato con almeno 20 giorni di preavviso.

In presenza di tutte le suddette condizioni l’aumento del prezzo è legittimo ma, per vincolare il viaggiatore, non può superare l’8% del prezzo totale; se tale soglia viene superata il passeggero avrà diritto a scegliere di recedere dal contratto rinunciando al viaggio senza alcuna penale ottenendo dunque l’integrale rimborso di quanto eventualmente già pagato.

SEGNALAZIONI AUTOMATICHE ALLA CENTRALE RISCHI? LA CASSAZIONE DICE NO E CONDANNA LA BANCAIN BREVE🏭  Due società interromp...
07/04/2026

SEGNALAZIONI AUTOMATICHE ALLA CENTRALE RISCHI? LA CASSAZIONE DICE NO E CONDANNA LA BANCA

IN BREVE

🏭 Due società interrompono il pagamento delle rate di un leasing

🏦 La banca le segnala alla Centrale rischi senza verificarne che le società versassero in effettivo stato di insolvenza.

🧑‍⚖️ I giudici danno ragione alle società e le risarciscono per il danno subito con una cifra milionaria.

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La segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia può avere conseguenze negative sulla vita economica di un’impresa, compromettendone l’accesso al credito e, in molti casi, la stessa sopravvivenza.

Sulla questione è intervenuta di recente la Corte di Cassazione (Ord. n. 5593/2026) chiarendo a quali condizioni una banca possa legittimamente classificare un cliente come “in sofferenza” e pertanto segnalarlo alla Centrale Rischi.

La vicenda riguarda un contenzioso tra una banca e due società che chiedevano un risarcimento milionario ritenendo illegittima la segnalazione alla Centrale Rischi effettuata ai loro danni in ragione della quale alle società era poi stato negato un nuovo finanziamento.

Sia il Tribunale di Roma che la Corte d’Appello davano ragione all’istituto di credito: per il giudice di primo grado la vicenda era inquadrabile nell’ambito della responsabilità precontrattuale e la domanda non poteva accogliersi non essendo stato provato il danno; per i giudici di appello la questione rientrava invece nell’ambito della responsabilità extracontrattuale ma veniva ugualmente negato il risarcimento ritenendosi comunque legittima la segnalazione.

Di diverso avviso la Cassazione che ha individuato il punto cruciale nella nozione di sofferenza rilevante ai fini della segnalazione precisando che la sofferenza non può ritenersi derivare automaticamente dal mero inadempimento di uno o più pagamenti: la segnalazione potrà ritenersi legittima solo quando sia accertato, anche in via non giudiziale, che il soggetto segnalato versi in uno stato di insolvenza oppure in una situazione di grave e non transitoria difficoltà economica. In mancanza di tale accertamento la segnalazione, secondo i giudici di legittimità, costituisce una violazione della disciplina regolamentare dettata dal Testo unico bancario, dalle delibere del CICR e dalle istruzioni della Banca d’Italia, oltre che come un mancato rispetto dei principi già affermati in precedenti pronunce della stessa Corte.

Pertanto, l'istituto di credito che procede ad una segnalazione sulla base dei soli mancati pagamenti ignorando le circostanze che indicano come il cliente non versi in uno stato di insolvenza commette un atto illecito che, pertanto, obbliga la banca a risarcire gli eventuali danni arrecati alla società sia in termini di danno emergente (costi vivi sostenuti) sia di lucro cessante (opportunità p***e a causa del declassamento del rating).

ASSICURAZIONE AUTO: NULLA LA CLAUSOLA CHE IMPONE DI RIVOLGERSI SOLO ALLE CARROZZERIE CONVENZIONATEIN BREVE:👨🏼‍🔧  Un assi...
24/03/2026

ASSICURAZIONE AUTO: NULLA LA CLAUSOLA CHE IMPONE DI RIVOLGERSI SOLO ALLE CARROZZERIE CONVENZIONATE

IN BREVE:

👨🏼‍🔧 Un assicurato fa riparare il proprio veicolom in una carrozzeria di propria fiducia.
🚗 L'assicurazione nega il risarcimento perchè l'assicurato non si è rivolto ad una carrrozzeria convenzionata.
🧑‍⚖️ Il Tribunale dichiara vessatoria la clausola che impone di rivolgersi esclusivamente a carrozzerie convenzionate e dà ragione all'assicurato.

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Il Tribunale di Torino (sent. n. 4367/2024) si è espresso sulla delicata materia dei rapporti fra consumatori ed assicurazioni auto in tema della libertà di scelta della carrozzeria in cui effettuare le riparazioni in presenza di clausole contrattuali che limitano tale libertà.

Il caso riguarda la scelta di un assicurato di non avvalersi della rete di carrozzerie convenzionate con l’assicurazione per la riparazione del proprio veicolo gravemente danneggiato da una violenta grandinata. La compagnia assicurativa rifiutava quindi il rimborso del costo della riparazione in ragione della mancata osservanza di una clausola contrattuale che imponeva la riparazione esclusivamente presso centri autorizzati.

L'assicurato si rivolgeva quindi al giudice che, ad esito del giudizio, condannava la compagnia assicurativa a risarcire integrale del danno ed al pagamento delle spese legali in favore dello stesso.

Secondo il Tribunale, difatti, una clausola che neghi totalmente l'indennizzo qualora l'assicurato si rivolga a un centro non convenzionato non può essere interpretata quale semplice delimitazione dell'oggetto del contratto costituendo invece una vera e propria clausola limitativa della responsabilità in quanto preclude al danneggiato il riconoscimento di quanto dovuto nonostante il verificarsi del rischio assicurato.

In tale ipotesi la clausola è da considerarsi vessatoria determinando un significativo squilibrio fra diritti ed obblighi a carico dell’assicurato: la sua validità è pertanto subordinata ad una serie di requisiti formali che ne richiedono la specifica approvazione per iscritto che non può considerarsi assolta attraverso una firma cumulativa su un elenco generico di clausole riportate in grassetto, qualora manchino riferimenti numerici chiari che ne consentano l'immediata individuazione; peraltro, l’aver relegato l'esclusione dell'indennizzo nelle ultime righe di un paragrafo, posto quasi al termine delle informazioni contrattuali, viola i principi di trasparenza e chiarezza imposti dall'art. 166 del codice ass. private, inducendo il consumatore a ritenere che la riparazione presso centri diretti rappresenti una mera scelta discrezionale.

Il Tribunale precisa, ad ogni modo, che tale tipologia di clausola deve comunque essere distinta da quelle che prevedono esclusivamente una maggiorazione della franchigia, le quali attengono invece alla perimetrazione economica dell'accordo e sono da considerarsi di per sé legittime.

CASSAZIONE: LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO IN TRONCO DEL DIRIGENTE CHE NON DENUNCIA AL DATORE DI LAVORO I DIPENDENTI INFEDEL...
10/03/2026

CASSAZIONE: LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO IN TRONCO DEL DIRIGENTE CHE NON DENUNCIA AL DATORE DI LAVORO I DIPENDENTI INFEDELI

IN BREVE:

💸 Un dirigente pur essendo a conoscenza dei furti di denaro e beni aziendali da parte di alcuni dipendenti, tace e rimane inerte.

🏭 L'azienda lo scopre e lo licenzia; il dirigente impugna la decisione sostenendo anche che la contestazione disciplinare fosse generica.

👨🏻‍⚖️ La Cassazione ritiene legittimo il licenziamento ritenendo che sia sufficiente la contestazione della condotta omissiva infedele senza necessità di una sua precisa qualificazione.

⚖️ ⚖️ ⚖️ ⚖️

La Corte di Cassazione (sent. n. 4684 02/03/2026) ha confermato la legittimità del licenziamento disciplinare comminato ad un dirigente che, a fronte della reiterata condotta di alcuni dipendenti che si erano appropriati di denaro e beni della società, pur non concorrendo nel reato aveva omesso di attivarsi per interrompere le condotte nè le aveva segnalate al datore di lavoro.

Ne conseguiva un procedimento penale che coinvolgeva anche il dirigente in questione: prima indagato per concorso nel reato, poi per favoreggiamento, nel frattempo sospeso dal servizio.

Sebbene al termine del processo penale il dirigente venisse assolto non essendovi la prova del concorso nè del favoreggiamento, dal punto di vista civilistico degli obblighi contrattuali che lo legavano all’azienda la vicenda si conclude diversamente.

Difatti, contestando al dirigente la violazione degli obblighi di vigilanza e garanzia su di esso gravanti rispetto alle condotte dei sottoposti e pertanto la violazione del dovere di fedeltà con conseguente venuta meno del rapporto di fiducia, l'azienda procedeva al suo licenziamento senza preavviso.

Il provvedimento veniva impugnato dal manager che otteneva ragione avanti al Tribunale ; la Corte d’Appello, tuttavia, rovesciava la decisione di primo grado confermando la legittimità del licenziamento.

La vicenda approda così in Cassazione laddove il dirigente ricorre sostenendo, fra l’altro, che essendo nel processo penale cambiata l’imputazione da "concorso" a "favoreggiamento" (peraltro seguita da assoluzione) l’azienda avrebbe dovuto avviare una nuova contestazione disciplinare basata sulla nuova qualificazione dei fatti.

I giudici di legittimità respingono però la tesi del dirigente precisando che la contestazione disciplinare deve avere il carattere della specificità, ma non è necessario seguire schemi rigidi o prestabiliti: è sufficiente che il lavoratore comprenda chiaramente i fatti che gli vengono addebitati nella loro concretezza materiale.

Nel caso in esame la contestazione aveva riguardato una condotta omissiva ben precisa e identificabile, indipendentemente da come questa venisse qualificata in sede penale; ciò che rilevava era infatti l'omissione di qualsiasi controllo e segnalazione nonostante la consapevolezza di quanto stava accadendo.

Confermata quindi la legittimità del licenziamento.

L’ACCESSO ALLO STABILIMENTO BALNEARE É LIBERO: LE PROROGHE SONO ILLEGITTIMEIN BREVE⛱️  proprietari di uno stabilimento b...
16/02/2026

L’ACCESSO ALLO STABILIMENTO BALNEARE É LIBERO: LE PROROGHE SONO ILLEGITTIME

IN BREVE

⛱️ proprietari di uno stabilimento balneare vengono accusati di occupazione abusiva di suolo demaniale
👩‍💼 La difesa eccepisce che l'occupazione era legittimata dalle proroghe concesse dalle amministrazioni comunale.
⚖️ I giudici escludono la legittimità di qualsivoglia proroga e in assenza di nuova concessione confermano l'illegittimità dell'occupazione della spiaggia da parte dello stabilimento e la spiaggia torna libera

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Con una recente sentenza della Corte di Cassazione penale (n. 3657 del 29 gennaio 2026) si è tornati sul delicato e controverso tema della legittimità delle proroghe automatiche delle concessioni balneari e delle conseguenze penali dell’occupazione di aree demaniali in assenza di un valido titolo.

La vicenda riguardava un procedimento (per sequestro preventivo) relativo ad uno stabilimento balneare i cui proprietari erano stati accusati di occupazione abusiva di area demaniale marittima.

La Corte ha confermato la misura cautelare sulla base di una serie di considerazioni che rivestono sicura importanza nel regolamentare la materia.
A fronte della tesi sostenuta dalla pubblica accusa che riteneva il gestore responsabile del reato avendo continuato a utilizzare l’area in assenza di un valido titolo concessorio e nonostante precedenti provvedimenti amministrativi che vietavano la prosecuzione dell’attività si contrapponeva quella della difesa che sosteneva invece che la concessione fosse ancora efficace in virtù delle proroghe legislative succedutesi nel tempo.

La Corte di Cassazione, ad esito di una serie di ricorsi giunti sino all’ultimo grado della giurisdizione, ha confermando la legittimità del sequestro con una articolata motivazione che, fra le varie questioni trattate, si segnala per gli importanti principi enunciati in tema di concessioni demaniali.

I giudici di legittimità hanno difatti chiarito che la proroga automatica prevista dalla normativa nazionale non può applicarsi alle concessioni prive di un valido atto di rinnovo, espresso dopo la scadenza originaria affermando che in assenza di tale titolo, l’occupazione dell’area deve considerarsi senza titolo e, quindi, penalmente rilevante precisando altresì che la prosecuzione del rapporto mediante pagamenti o comportamenti tolleranti dell’amministrazione non può ritenersi equivalere ad un rinnovo implicito della concessione trattandosi peraltro di un settore in cui il diritto europeo impone procedure selettive trasparenti e concorrenziali.

Ne consegue l’illegittimità della occupazione della spiaggia da parte del concessionario che ovviamente non avrà titolo alcuno per pretendere né il pagamento per l’occupazione da parte dei bagnanti né tantomeno di escludere l’accesso a chicchessia.

Condividiamo questo nostro intervento su una questione così delicata e dai risvolti certamente significativi per le impr...
21/01/2026

Condividiamo questo nostro intervento su una questione così delicata e dai risvolti certamente significativi per le imprese chiamate oggi ad una attenzione sempre maggiore a preservare (anche) il benessere dei propri collaboratori

Un lavoratore è esposto a livelli eccessivi di stress con turni massacranti, orai infiniti e tensioni continue così che rimane vittima di un infarto fatale. Il datore di lavoro viene condannato a risarcire i familiari.

ITALIA CONDANNATA IN SEDE EUROPEA: IL FISCO ITALIANO NON PUO' ESEGUIRE ISPEZIONI SENZA UN VALIDO MOTIVOIN BREVE:🏭 Otto s...
13/01/2026

ITALIA CONDANNATA IN SEDE EUROPEA: IL FISCO ITALIANO NON PUO' ESEGUIRE ISPEZIONI SENZA UN VALIDO MOTIVO

IN BREVE:

🏭 Otto società subiscono, senza preventiva autorizzazione, ispezioni fiscali alla ricerca di documentazione che provi irregolarità

🧑‍💼Le società ricorrono ritenendo lesi i loro diritti

👨🏻‍⚖️ La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo dà a loro ragione: il fisco non può procedere arbitrariamente.

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La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) ha nuovamente condannato lo stato italiano (Sent. Agrisud 11/12/2025) ritenendo illegittima la prassi italiana di procedere ad ispezioni fiscali senza una solida e preventiva giustificazione.

La vicenda riguardava otto società che erano state interessate da accessi e acquisizioni documentali da parte dell'Amministrazione Finanziaria e che lamentavano come le autorità avessero agito sulla base di poteri eccessivamente discrezionali e senza un'adeguata base motivazionale.

La Corte ha accolto il ricorso chiarendo una volta di più che motivare l’accesso ai locali aziendali con la semplice necessità di acquisire prove rilevanti non è sufficiente.

Secondo i giudici di Strasburgo, l’art. 8 della Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo stabilisce a favore di ogni individuo una sfera di intangibilità che lo Stato ha l'obbligo di rispettare; è pur vero che l'autorità può ingerirsi in questa sfera privata per la tutela di interessi pubblici, tuttavia affinché tale ingerenza possa considerarsi legittima deve rispettare condizioni rigide: deve essere prevista da una legge chiara e deve servire a uno scopo preciso, come proteggere la sicurezza, la salute pubblica o i diritti degli altri cittadini; è altresì necessario che lo Stato dimostri che la propria ingerenza è proporzionata, essendo il mezzo meno invasivo possibile per raggiungere l'obiettivo. Principi questi che per i giudici hanno peraltro carattere generale e si applicano a qualsiasi procedimento che preveda accessi e ispezioni documentali (Antiriciclaggio, Vigilanza Bancaria, Antitrust, Garante della Privacy).

Per adeguarsi a tali principi il legislatore italiano era peraltro già intervenuto modificando profondamente il sistema dei controlli fiscali modificando l'art. 12, co. 1 Legge 212/2000 prevendendo (dal 2 agosto 2025) che “Negli atti di autorizzazione e nei processi verbali (...) devono essere espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l'accesso”.

Si rende quindi ora necessaria un'autorizzazione scritta rilasciata ex ante qualora il controllo sia condotto da dipendenti civili dell'Agenzia delle Entrate mentre se il controllo debba svolgersi presso l’abitazione del contribuente occorre sempre l’autorizzazione dell'Autorità giudiziaria che la può concedere solo in presenza di gravi violazioni: pena l'invalidità dell'accertamento e l’impugnabilità di qualsiasi atto di accertamento conseguente.

METTI IN MOSTRA IL TUO TENORE DI VITA SUI SOCIAL? AUMENTA L'ASSEGNO DI MANTENIMENTOIN BREVE🏖️ Un genitore pubblica sui s...
18/12/2025

METTI IN MOSTRA IL TUO TENORE DI VITA SUI SOCIAL? AUMENTA L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO

IN BREVE
🏖️ Un genitore pubblica sui social foto di vacanze, viaggi, ristoranti.

⚖️ La Corte ritiene che tali pubblicazioni provino un tenore di vita agiato ed aumenta l'assegno di mantenimento ai figli.

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Sempre più spesso i tribunali utilizzano i contenuti social per accertare le effettive capacità reddituali delle persone a prescindere dalle dichiarazioni dei redditi; ciò anche nelle cause in materia familiare.

Si è pronunciata sul punto anche la Corte d’Appello di Torino (sent. n. 337/21) chiarendo che, quando il tenore di vita mostrato su Facebook o Instagram risulta palesemente incompatibile con i redditi dichiarati al fisco, il giudice può ritenere quelle dichiarazioni inattendibili e procedere di conseguenza.

Il caso riguardava un genitore che, sebbene dichiarasse un reddito annuo inferiore a 24mila euro annui, pubblicava regolarmente sui social fotografie di turistici in località esclusive, immagini di viaggi internazionali, cene in ristoranti di alto livello e acquisti in boutiques di lusso.

Tali elementi sono stati così valutati dalla Corte d’Appello non come esempio di semplice ostentazione bensì quali indicatori concreti di una capacità di spesa effettiva ben superiore a quella ufficialmente dichiarata. Di conseguenza, considerando che all’evidenza le risorse economiche del genitore erano significativamente maggiori rispetto a quelle dichiarate al fisco, i giudici hanno disposto un aumento dell'assegno di mantenimento per i figli minori.

Trattasi della concreta applicazione anche in ambito familiare di un principio ormai da ritenersi acquisito dalla giurisprudenza in ogni materia: ciò che viene condiviso pubblicamente sui social media non è più considerato parte della sfera privata intoccabile, ma diventa materiale probatorio utilizzabile in tribunale per valutare la situazione economica reale di una persona; ciò senza che, peraltro, si possa opporre alcun diritto alla riservatezza considerato che tale diritto viene implicitamente rinunciato dal titolare nel momento in cui, con la pubblicazione sui social, rende le proprie informazioni di dominio pubblico.

La sentenza esaminata ribadisce altresì ulteriori significativi principi in materia di determinazione dell’assegno di mantenimento. Si è difatti affermato che la nascita di un nuovo figlio può incidere sull'ammontare dell'assegno solo quando determina una reale e comprovata diminuzione della capacità contributiva del genitore e che l’assegno di mantenimento non ha lo scopo di riequilibrare le differenze economiche tra i due genitori, ma deve esclusivamente rispondere alle esigenze concrete dei minori, tenendo conto delle capacità contributive di ciascun genitore e degli effettivi bisogni dei figli: spese per l'istruzione, l'alimentazione, l'abbigliamento, le attività sportive e ricreative, le cure mediche e tutto ciò che serve al loro sviluppo equilibrato.

OMESSO VERSAMENTO PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE? NIENTE DECADENZA AUTOMATICA DAL PIANO DI RATEIZZAZIONEIN BREVE🙎🏼‍♂️ Il co...
10/12/2025

OMESSO VERSAMENTO PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE? NIENTE DECADENZA AUTOMATICA DAL PIANO DI RATEIZZAZIONE

IN BREVE

🙎🏼‍♂️ Il contribuente, dopo aver ottenuto un piano di rateizzazione del proprio debito fiscale, omette di pagare alcune rate essendo gravemente malato.

🏢 L'Agenzia delle Entrate revoca il piano di rateizzazione ed intima l'immediato pagamento in unica soluzione.

⚖️ La Corte di Giustizia Tributaria dà ragione al contribuente, revoca l'ingiunzione e ordina il ripristino del piano di rateizzazione revocato.

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Secondo le disposizioni che regolano la rateizzazione dei debiti del contribuente con l’Erario, il debitore decade dal beneficio della rateizzazione qualora ometta di pagare otto rate del suddetto piano di rateizzazione: decadenza automatica ed insanabile così che il contribuente si troverebbe costretto a pagare il residuo immediatamente ed in un'unica soluzione oltretutto con la preclusione della possibilità di chiedere una nuova rateizzazione. Una previsione rigida pensata per rendere più efficiente il sistema della riscossione ma che non tiene conto di circostanze impreviste e sopravvenute che possono colpire il contribuente anche incolpevolmente.

Sul punto è tuttavia intervenuta la Corte di giustizia tributaria di Roma (sent. 15671/2025) decidendo il caso di un contribuente che si era trovato nella impossibilità di rispettare il pano di rateizzazione essendo affetto da una grave malattia oncologica che lo aveva altresì costretto al ricovero.

La Corte ha infatti affermato che la decadenza non può essere applicata se il mancato pagamento non dipende dalla volontà del debitore. Per i giudici tributari equiparare un quadro clinico simile a un comportamento volontario è giuridicamente inaccettabile. Lo stesso principio che vale per eventi naturali, condizioni ostative o qualsiasi circostanza che renda impossibile adempiere.

Non solo quindi la Corte ha annullato l’intimazione che l’Agenzia delle Entrate aveva notificato al contribuente ma ha imposto alla stessa di ripristinare il piano di rateizzazione che era stato revocato.

In base ai principi costituzionali in tema di ragionevolezza e proporzionalità ed in considerazione del fatto che lo Statuto del contribuente (Legge 212/2000) impone di motivare ogni provvedimento amministrativo, la Corte ha infatti escluso che possa ritenersi ammissibile l’applicazione rigida delle norme in presenza di situazioni di obiettiva gravità: in virtù del principio di collaborazione tra Erario e contribuente che ispira la normativa in materia, è quindi fondamentale che si tenga conto e si rispettino le condizioni personali di chi si trovi incolpevolmente in condizioni di grave difficoltà per circostanze imprevedibili.

Indirizzo

Via Carlo Rainoldi N. 5
Varese
21100

Orario di apertura

Lunedì 09:30 - 13:00
15:00 - 18:30
Martedì 09:30 - 13:00
15:00 - 18:30
Mercoledì 09:30 - 13:00
15:00 - 18:30
Giovedì 09:30 - 13:00
15:00 - 18:30
Venerdì 09:30 - 13:00
15:00 - 18:30

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