14/05/2026
NIENTE NASPI PER LA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO SIGLATA IN SEDE SINDACALE
IN BREVE
🏭 Lavoratore e azienda concordano la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con incentivo all'esodo nell'ambito di una ristrutturazione azinedale.
🏦 INPS ritiene che la lavoratrice non abbia diritto alla Naspi
🧑⚖️ La Cassazione esclude il diritto alla Naspi in assenza di formale licenziamento.
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Con l'ordinanza n. 6988/2026, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo il quale la Naspi spetta solo nei casi espressamente previsti dalla legge e, pertanto, in assenza di una formale lettera di licenziamento, l'accordo con cui un lavoratore accetta di lasciare l'azienda in cambio di un incentivo economico non è sufficiente a garantire l'indennità di disoccupazione.
La vicenda riguardava una lavoratrice che, a fronte di una riorganizzazione aziendale, aveva concordato con l’azienda una risoluzione consensuale formalizzata in sede sindacale con il classico “incentivo all'esodo”. Ottenuta in un primo momento la Naspi, a seguito di verifiche l’INPS revocava la concessione del beneficio chiedendo la restituzione delle somme nel frattempo erogate.
La vicenda finiva davanti al tribunale che, nonostante la mancanza di formale licenziamento e valorizzando il contesto di ristrutturazione aziendale (che metteva comunque la lavoratrice a rischio licenziamento) dava ragione alla lavoratrice; decisione confermata dalla Corte d’Appello.
La Corte di Cassazione ha tuttavia accolto la posizione di INPS considerato che nel caso in oggetto non vi era stato alcun licenziamento avendo il datore di lavoro e la lavoratrice liberamente concordato la risoluzione del rapporto: uno scenario diverso da quello in cui l'incentivo all'esodo viene riconosciuto a fronte di un licenziamento già intimato o formalmente avviato, che viene poi definito in via conciliativa che, invece, garantisce al lavoratore il diritto alla Naspi.
L'articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 22/2015 disciplina espressamente i casi in cui la Naspi può essere riconosciuta anche in presenza di una risoluzione consensuale; ipotesi che per la Corte devono essere interpretate alla lettera senza alcuna possibilità di ricorrere alla analogia ai casi non previsti.
Peraltro la Naspi è finanziata anche attraverso il cosiddetto "ticket licenziamento", che grava sui datori di lavoro nei casi di interruzione unilaterale del rapporto; pertanto secondo i giudici ammettere il beneficio anche quando il licenziamento non c'è significherebbe sganciare la prestazione dal suo stesso meccanismo di finanziamento.
La Cassazione ribadisce quindi che se il lavoratore vuole preservare il diritto alla Naspi, deve assicurarsi che la cessazione del rapporto sia formalmente riconducibile a un licenziamento e poi eventualmente fatto oggetto di una procedura conciliativa; diversamente, un accordo siglato in sede sindacale e inserito in un piano di riorganizzazione aziendale, non basta.