Avvocato Malnati

Avvocato Malnati .

Lo Studio Legale GMV costituisce, nel Foro varesino, una realtà giovane e dinamica dove professionisti con esperienze, competenze e sensibilità diverse hanno deciso di mettere a frutto le loro peculiari capacità collaborando in stretta sinergia così da poter offrire alla clientela una assistenza il più possibile completa e articolata ricorrendo altresì alle competenze professionali di una serie di

consulenti e professionisti di fiducia (medici, veterinari, architetti, ingegneri, geometri, agenti immobiliari, commercialisti, consulenti aziendali). Lo Studio fornisce assistenza in materia civile (ad esempio diritto di famiglia, separazioni, divorzi, tutela dei soggetti deboli, diritto del lavoro, contrattualistica, successioni a causa di morte, diritto societario), tributaria (cartelle esattoriali, ricorsi tributari, contenzioso fiscale), amministrativa (ricorsi amministrativi, espropri, vertenze urbanistiche, sanzioni amministrative, vertenze previdenziali), penale (reati e contravvenzioni, assistenza durante le indagini preliminari, indagini difensive con investigatori accreditati). L'assistenza viene fornita tanto nell'ambito stragiudiziale quanto avanti agli Organi Giudiziari di qualsiasi grado nonchè, altresì, avanti agli organismi di conciliazione o di arbitrato.

Mentre prosegue l’iter dei lavori per la riforma del D.Lgs. 231/2001, che fra le altre cose dovrebbe comportare una razi...
17/08/2026

Mentre prosegue l’iter dei lavori per la riforma del D.Lgs. 231/2001, che fra le altre cose dovrebbe comportare una razionalizzazione e riduzione dei reati rilevanti ai fini della responsabilità degli enti e delle imprese, il legislatore ha nondimeno avviato l'inserimento nel catalogo dei reati presupposto degli illeciti penali legati all' (IA).

Con il nuovo art. 25-vicies del D.Lgs. 231/2001, dedicato specificamente ai "reati commessi con l'uso di sistemi di intelligenza artificiale", vengono inseriti nel novero dei reati presupposto quelli di cui all’art. 437-bis c.p. (omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita degli stessi) e all’art. 612-quater c.p. (illecita diffusione di contenuti generati o manipolati artificialmente).

L’uso dell'IA come mezzo insidioso o fraudolento è previsto come specifica aggravante e si estende indirettamente come fattore di rischio aggravato per i reati già previsti nel catalogo 231 (come i reati informatici dell'art. 24-bis o le truffe).

Ne consegue, ancora una volta, la necessità per le aziende di procedere alla revisione ed integrazione dei relativi modelli organizzativi di gestione del rischio da reato ( ).

LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL DIPENDENTE CHE CANCELLA FILE DAL COMPUTER AZIENDALE A PRESCINDERE DAL DANNO ECONOMICOIN B...
20/07/2026

LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL DIPENDENTE CHE CANCELLA FILE DAL COMPUTER AZIENDALE A PRESCINDERE DAL DANNO ECONOMICO

IN BREVE:

👩‍💻 Una dipendente restituiva un computer di servizio dal quale aveva cancellato alcuni documenti aziendali

🏭 L'azienda comminava il licenziamento per giusta causa che veniva impugnato come ritorsivo

👨🏻‍⚖️ I giudici danno ragione all’azienda sostenendo che tale condotta villa gli obblighi di diligenza del lavoratore a prescindere dalla esistenza di altre copie o di un effettivo danno patrimoniale.

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Qualora il dipendente al quale sia stato affidato un computer di servizio lo restituisca all'azienda avendo cancellato dalla memoria dello stesso documenti di interesse dell'organizzazione come e-mail, verbali, delibere, archivi condivisi, lo stesso può essere licenziato per giusta causa anche se in azienda esiste una copia alternativa di quei documenti e anche se l’azienda non riesca riesce a dimostrare di aver subito un danno economico concreto.

È quanto ha stabilito la Corte d'Appello di Palermo (sent. n. 713/2026) in un caso che ha riguardato una lavoratrice che, in procinto di essere assegnata a nuove mansioni, nell’ambito di un accordo conciliativo si era impegnata a restituire il computer aziendale, previa eliminazione dei soli file personali, mantenendo intatta tutta la documentazione di interesse datoriale. Tuttavia, tale documentazione era stata ugualmente rimossa dalla lavoratrice ed in particolare mancavano il protocollo elettronico, la corrispondenza e la posta elettronica in entrata e in uscita, i materiali congressuali, i verbali e le delibere della segreteria e del comitato direttivo, oltre agli atti prodotti da segretari, dipartimenti e coordinatori territoriali.

Avviato il procedimento disciplinare l’azienda comminava il licenziamento per giusta causa poi impugnato dalla lavoratrice che ne sosteneva la natura ritorsiva: tuttavia, sia in primo grado che in appello la tesi della dipendente veniva respinta; seppure la dipendente aveva affermato che tali documenti erano comunque stati salvati sul server aziendale ed erano conservati altresì dall’azienda in formato cartaceo così che la loro eliminazione dal computer aziendale non aveva causato alcun pregiudizio, tale circostanza non era stata dalla stessa provata a tale prova spettava alla lavoratrice.

La Corte ha altresì precisato che l’eventuale assenza di un danno patrimoniale concreto non vale a diminuire la gravità della condotta dato che la sottrazione dei documenti integra una violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, di per sé idonea a ledere in modo irreparabile il rapporto fiduciario.

Il principio che si ricava è che chi ha in uso un computer aziendale risponde della corretta conservazione dei file che vi archivia anche quando l'azienda non prova un danno economico immediato e nonostante si sostenga l'esistenza di copie altrove conservate.

TI ISCRIVI AD UN SITO DI INCONTRI ON LINE? PERDI ASSEGNO ED EREDITA' ANCHE SENZA "CONSUMARE" IL TRADIMENTOIN BREVE:👨 Un ...
22/06/2026

TI ISCRIVI AD UN SITO DI INCONTRI ON LINE? PERDI ASSEGNO ED EREDITA' ANCHE SENZA "CONSUMARE" IL TRADIMENTO

IN BREVE:

👨 Un marito si iscrive ad un sito di incontri extraconiugali
👩 La moglie chiede la separazione con addebito sebbene non vi sia prova che si sia effettivamente "consumato" alcun incontro.

⚖️ La Corte di Cassazione conferma l'addebito perchè il dovedere di fedeltà non comporta solo l'astensioen da rapporti sessuali con terze persone bensì anche il dovere di lealtà, rispetto e dedizione.

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Con l'ordinanza n. 3879 del 16 febbraio 2021 la Corte di Cassazione ha confermato che chi si iscrive ad una piattaforma per incontri extraconiugali può vedersi addebitare la colpa della separazione, e pertanto perdere assegno ed eredità, anche per l’ipotesi in cui a tale iscrizione non consegua un tradimento “fisico”.

Secondo la Corte, difatti, il dovere di fedeltà coniugale sancito dall'art. 143 del c.c., non riguarda soltanto l'astinenza da rapporti fisici con terzi bensì deve intendersi esteso ad un perimetro molto più ampio nel quale dedizione, lealtà e rispetto per la dignità dell'altro coniuge costituiscono elementi imprescindibili.

Aprire un account su un portale di dating, pagare un abbonamento e cercare attivamente nuove conoscenze rende evidente una precisa volontà di tradire la fiducia reciproca. Per i giudici non serve quindi dimostrare che l'incontro si sia poi davvero realizzato: è sufficiente l'intenzione, resa evidente dai comportamenti concreti per considerare intollerabile la prosecuzione della vita insieme.

Nel caso esaminato la moglie aveva prodotto i movimenti della carta di credito dai quali risultavano incontestabilmente pagamenti ricorrenti destinati all'iscrizione e all'utilizzo di un sito di incontri a pagamento; prove documentali che, unitamente a sms e fotografie, costituivano una solida base probatoria così che la separazione veniva addebitata al marito.

Né le conseguenze dell’addebito sono da considerarsi di poco conto considerato che il coniuge contro cui viene pronunciato l'addebito perde il diritto all'assegno di mantenimento, anche qualora si trovi nella condizione economica più debole della coppia, e perde inoltre i diritti successori, restando escluso dall'eredità se l'altro coniuge dovesse ve**re a mancare durante la separazione.

Merita tuttavia precisare che l'addebito scatta solo se il matrimonio funzionava prima della scoperta del profilo online e quindi se effettivamente la causa della separazione è addebitabile a quel determinato comportamento illegittimo. Se invece la coppia viveva già una crisi profonda per altre ragioni, l'iscrizione al sito può essere letta come conseguenza e non come causa della rottura e diviene opertanto irrilevante ai fini dell'addebito.

La Corte di Cassazione si esprime riguardo al BENESSERE IN AZIENDAMANCATA TUTELA DEL BENESSERE DEL LAVORATORE: IMPRESA C...
14/06/2026

La Corte di Cassazione si esprime riguardo al BENESSERE IN AZIENDA

MANCATA TUTELA DEL BENESSERE DEL LAVORATORE: IMPRESA CONDANNATA

IN BREVE:
👷🏻‍♂️ Il lavoratore viene vessato in azienda e sviluppa una sindrome da malessere psichico

🏭 L’ azienda lo licenzia per il superamento del periodo di comporto.

⚖️ Il lavoratore viene reintegrato e il datore di lavoro condannato a risarcisce sia il danno biologico sia il morale e con personalizzazione

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Con l'ordinanza n. 5436 del 11 marzo 2026 la Corte di cassazione, nel ribadire che qualora il datore di lavoro non protegga il lavoratore dalle condotte p***ecutorie dei colleghi ne risponde civilmente, ha fornito sul punto alcune precisazioni sul confine fra danno biologico e morale.

La vicenda riguardava un lavoratore che lamentava di aver subìto condotte p***ecutorie che gli avevano causato un disturbo ansioso-depressivo, poi evoluto in un quadro psicopatologico più grave.

Il giudice di primo grado accoglieva parzialmente la domanda risarcitoria riconoscendo al lavoratore un importo a titolo di danno non patrimoniale, comprensivo del danno biologico, del danno morale, del pregiudizio alla vita di relazione e all'immagine professionale; dichiarava altresì illegittimo il licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto considerato che un numero rilevante delle assenze accumulate dal dipendente era direttamente riconducibile al disturbo psichiatrico causato dall'inadempimento del datore di lavoro con conseguente obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro e pagamento di un'indennità risarcitoria.

La Corte d'Appello confermava nella sostanza la decisione del primo giudice applicando le Tabelle del Tribunale di Milano con un criterio di personalizzazione.

Decisione confermata dalla Cassazione che ha ribadito come il danno morale e il danno biologico siano voci distinte da liquidarsi separatamente.

Difatti, il danno morale consiste in uno stato interiore di sofferenza soggettiva che prescinde dalle conseguenze dinamico-relazionali della vita del soggetto leso, non è misurabile con gli strumenti della medicina legale e va quindi provato con ogni mezzo consentito dall'ordinamento formando poi oggetto di una valutazione autonoma rispetto all'invalidità biologica.

Quanto alla personalizzazione, la Cassazione conferma il potere discrezionale del giudice di merito in materia di liquidazione equitativa ritendo legittima la decisione della Corte d’Appello che aveva incrementato la misura del danno in considerazione degli elementi peculiari del caso.

Chi subisce condotte p***ecutorie in ambito lavorativo ha diritto a un risarcimento pieno e differenziato, che tenga conto tanto della lesione alla salute in senso stretto quanto della sofferenza interiore patita, con una valutazione caso per caso capace di riflettere le specificità della vicenda umana e lavorativa.

NIENTE NASPI PER LA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO SIGLATA IN SEDE SINDACALEIN BREVE🏭 Lavoratore e azien...
14/05/2026

NIENTE NASPI PER LA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO SIGLATA IN SEDE SINDACALE

IN BREVE

🏭 Lavoratore e azienda concordano la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con incentivo all'esodo nell'ambito di una ristrutturazione azinedale.

🏦 INPS ritiene che la lavoratrice non abbia diritto alla Naspi

🧑‍⚖️ La Cassazione esclude il diritto alla Naspi in assenza di formale licenziamento.

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Con l'ordinanza n. 6988/2026, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo il quale la Naspi spetta solo nei casi espressamente previsti dalla legge e, pertanto, in assenza di una formale lettera di licenziamento, l'accordo con cui un lavoratore accetta di lasciare l'azienda in cambio di un incentivo economico non è sufficiente a garantire l'indennità di disoccupazione.

La vicenda riguardava una lavoratrice che, a fronte di una riorganizzazione aziendale, aveva concordato con l’azienda una risoluzione consensuale formalizzata in sede sindacale con il classico “incentivo all'esodo”. Ottenuta in un primo momento la Naspi, a seguito di verifiche l’INPS revocava la concessione del beneficio chiedendo la restituzione delle somme nel frattempo erogate.

La vicenda finiva davanti al tribunale che, nonostante la mancanza di formale licenziamento e valorizzando il contesto di ristrutturazione aziendale (che metteva comunque la lavoratrice a rischio licenziamento) dava ragione alla lavoratrice; decisione confermata dalla Corte d’Appello.

La Corte di Cassazione ha tuttavia accolto la posizione di INPS considerato che nel caso in oggetto non vi era stato alcun licenziamento avendo il datore di lavoro e la lavoratrice liberamente concordato la risoluzione del rapporto: uno scenario diverso da quello in cui l'incentivo all'esodo viene riconosciuto a fronte di un licenziamento già intimato o formalmente avviato, che viene poi definito in via conciliativa che, invece, garantisce al lavoratore il diritto alla Naspi.

L'articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 22/2015 disciplina espressamente i casi in cui la Naspi può essere riconosciuta anche in presenza di una risoluzione consensuale; ipotesi che per la Corte devono essere interpretate alla lettera senza alcuna possibilità di ricorrere alla analogia ai casi non previsti.

Peraltro la Naspi è finanziata anche attraverso il cosiddetto "ticket licenziamento", che grava sui datori di lavoro nei casi di interruzione unilaterale del rapporto; pertanto secondo i giudici ammettere il beneficio anche quando il licenziamento non c'è significherebbe sganciare la prestazione dal suo stesso meccanismo di finanziamento.

La Cassazione ribadisce quindi che se il lavoratore vuole preservare il diritto alla Naspi, deve assicurarsi che la cessazione del rapporto sia formalmente riconducibile a un licenziamento e poi eventualmente fatto oggetto di una procedura conciliativa; diversamente, un accordo siglato in sede sindacale e inserito in un piano di riorganizzazione aziendale, non basta.

AUMENTO DEL PREZZO DEL BIGLIETTO AEREO DOPO L'ACQUISTO? LEGITTIMO SOLO A CERTE CONDIZIONIIn questo periodo, in conseguen...
29/04/2026

AUMENTO DEL PREZZO DEL BIGLIETTO AEREO DOPO L'ACQUISTO? LEGITTIMO SOLO A CERTE CONDIZIONI

In questo periodo, in conseguenza della congiuntura internazionale dovuta agli sviluppi del recente conflitto in medio oriente, i viaggiatori sono esposti al rischio di vedersi aumentare i prezzi di biglietti di volo già acquistati da parte di compagnie aeree che sostengono la necessità di procedere a tali aumenti a seguito dell’incremento improvviso e significativo del costo dei carburanti dovuto alle tensioni sul mercato petrolifero.

Molti tuttavia si chiedono se tali aumenti che vanno ad incidere su biglietti già acquistati siano legittimi.

Secondo la normativa europea (Direttiva UE 2015/2302, recepita in Italia con il Codice del consumo), un aumento è legittimo solo a condizione che:
1) sia previsto esplicitamente nel contratto;
2) riguardi fattori oggettivi come carburante o tassi di cambio;
3) esista una clausola di reciprocità che preveda la possibilità di effettuare modifiche anche al ribasso);
4) venga comunicato con almeno 20 giorni di preavviso.

In presenza di tutte le suddette condizioni l’aumento del prezzo è legittimo ma, per vincolare il viaggiatore, non può superare l’8% del prezzo totale; se tale soglia viene superata il passeggero avrà diritto a scegliere di recedere dal contratto rinunciando al viaggio senza alcuna penale ottenendo dunque l’integrale rimborso di quanto eventualmente già pagato.

SEGNALAZIONI AUTOMATICHE ALLA CENTRALE RISCHI? LA CASSAZIONE DICE NO E CONDANNA LA BANCAIN BREVE🏭  Due società interromp...
07/04/2026

SEGNALAZIONI AUTOMATICHE ALLA CENTRALE RISCHI? LA CASSAZIONE DICE NO E CONDANNA LA BANCA

IN BREVE

🏭 Due società interrompono il pagamento delle rate di un leasing

🏦 La banca le segnala alla Centrale rischi senza verificarne che le società versassero in effettivo stato di insolvenza.

🧑‍⚖️ I giudici danno ragione alle società e le risarciscono per il danno subito con una cifra milionaria.

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La segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia può avere conseguenze negative sulla vita economica di un’impresa, compromettendone l’accesso al credito e, in molti casi, la stessa sopravvivenza.

Sulla questione è intervenuta di recente la Corte di Cassazione (Ord. n. 5593/2026) chiarendo a quali condizioni una banca possa legittimamente classificare un cliente come “in sofferenza” e pertanto segnalarlo alla Centrale Rischi.

La vicenda riguarda un contenzioso tra una banca e due società che chiedevano un risarcimento milionario ritenendo illegittima la segnalazione alla Centrale Rischi effettuata ai loro danni in ragione della quale alle società era poi stato negato un nuovo finanziamento.

Sia il Tribunale di Roma che la Corte d’Appello davano ragione all’istituto di credito: per il giudice di primo grado la vicenda era inquadrabile nell’ambito della responsabilità precontrattuale e la domanda non poteva accogliersi non essendo stato provato il danno; per i giudici di appello la questione rientrava invece nell’ambito della responsabilità extracontrattuale ma veniva ugualmente negato il risarcimento ritenendosi comunque legittima la segnalazione.

Di diverso avviso la Cassazione che ha individuato il punto cruciale nella nozione di sofferenza rilevante ai fini della segnalazione precisando che la sofferenza non può ritenersi derivare automaticamente dal mero inadempimento di uno o più pagamenti: la segnalazione potrà ritenersi legittima solo quando sia accertato, anche in via non giudiziale, che il soggetto segnalato versi in uno stato di insolvenza oppure in una situazione di grave e non transitoria difficoltà economica. In mancanza di tale accertamento la segnalazione, secondo i giudici di legittimità, costituisce una violazione della disciplina regolamentare dettata dal Testo unico bancario, dalle delibere del CICR e dalle istruzioni della Banca d’Italia, oltre che come un mancato rispetto dei principi già affermati in precedenti pronunce della stessa Corte.

Pertanto, l'istituto di credito che procede ad una segnalazione sulla base dei soli mancati pagamenti ignorando le circostanze che indicano come il cliente non versi in uno stato di insolvenza commette un atto illecito che, pertanto, obbliga la banca a risarcire gli eventuali danni arrecati alla società sia in termini di danno emergente (costi vivi sostenuti) sia di lucro cessante (opportunità p***e a causa del declassamento del rating).

Indirizzo

Via Carlo Rainoldi N. 5
Varese
21100

Orario di apertura

Lunedì 09:30 - 13:00
15:00 - 18:30
Martedì 09:30 - 13:00
15:00 - 18:30
Mercoledì 09:30 - 13:00
15:00 - 18:30
Giovedì 09:30 - 13:00
15:00 - 18:30
Venerdì 09:30 - 13:00
15:00 - 18:30

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