Avvocato Nicoletta Bracci

Avvocato Nicoletta Bracci Separazioni, divorzi, diritto di famiglia, diritto minorile, affidamento dei figli,
locazioni.

05/08/2018

5 AGOSTO 1981 viene abolito il matrimonio riparatore e tutto è partito da questa donna. Grazie Franca Viola!

La legislazione italiana, in particolare l'articolo 544 del codice penale, ammetteva la possibilità di estinguere il reato di violenza carnale, anche ai danni di minorenne, qualora fosse stato seguito dal cosiddetto "matrimonio riparatore", contratto tra l'accusato e la persona offesa; la violenza sessuale era considerato oltraggio alla morale e non reato contro la persona.
L'articolo 544 del codice penale sarà abrogato con la legge 442, emanata il 5 agosto 1981 a sedici anni di distanza dal rapimento di Franca Viola.

http://www.enciclopediadelledonne.it/biografie/franca-viola/

30/07/2018

Con una importante e innovativa pronuncia, il Tribunale di Monza, in persona del Presidente della IV Sezione Civile, Dott. Claudio Miele, ha recepito

28/07/2018
28/07/2018

Nel panorama segnato da ormai ripetute decisioni secondo le quali la condizione di procedibilità sancita dall’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 4 marzo...

17/07/2018

L’Alienazione Parentale è inclusa nel nuovo ICD-11 nello specifico è un sinonimo del “Caregiver-child relationship problem (QE52.0)”. L’International Classification of Diseases (ICD-11) è a cura dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. https://icd.who.int/ Ministero della Salute

14/07/2018

Vediamo tutti i bonus, le detrazioni, le misure e gli aiuti economici previsti per la casa, i figli e per agevolare le famiglie nel 2018

12/07/2018

IL CRITERIO COMPOSITO

Che l'incertezza del diritto sia con voi.

04/07/2018

I coltivatori italiani contrari alla concessione di nuove quote export a dazio zero: spietata la concorrenza sul prezzo

03/07/2018

Chi rientra nei parametri di reddito per ottenere il gratuito patrocinio non se ne può andare in giro a fare causa alla gente per questioni campate in aria «perché tanto l’avvocato lo paga lo Stato» e così, magari, dare fastidio anche a chi ha ragione da vendere. Ci sono due motivi che impedi...

Genitori litigiosi, tutore per la figliaQuesto il principio di diritto affermato dalla Prima sezione del Tribunale di Ro...
27/06/2018

Genitori litigiosi, tutore per la figlia

Questo il principio di diritto affermato dalla Prima sezione del Tribunale di Roma, con decreto camerale (giudice relatore Velletti) sul ricorso di una madre per limitare le facoltà paterne sulla figlia.
Il padre si era costituito chiedendo a sua volta l’affidamento a sé e attribuendo gli elevati contrasti al profilo caratteriale della ricorrente.

Poste le ricostruzioni della realtà diametralmente opposte, svolte dai genitori, il Tribunale non poteva non sottolineare che gli elementi oggettivi, processualmente acquisiti, portassero tutti a considerare come «l’elevatissima conflittualità genitoriale» risultasse «pienamente accertata». Entrambe le parti hanno infatti rappresentato la totale incomunicabilità, anche per scelte fondamentali. Inoltre, il tempo trascorso dal primo provvedimento e «gli interventi proposti dal servizio sociale, cui era stato demandato il compito di sostegno e monitoraggio del nucleo familiare, non hanno sortito alcun miglioramento della difficile situazione. I percorsi di mediazione proposti non sono proseguiti a causa (sempre) dell’alta conflittualità, neppure è stato intrapreso il percorso di sostegno alla genitorialità, per il quale concordemente le parti avevano chiesto di differire la decisione del presente procedimento».

Una tale incomunicabilità, osserva sempre il Tribunale grazie anche al rapporto dei servizi sociali, «impedisce qualsiasi tipo di lavoro congiunto», tanto che esistono «difficoltà di gestione rispetto alla scelta della scuola, delle attività extra scolastiche, delle visite pediatriche, dei trattamenti sanitari. All’esito del monitoraggio, i responsabili del servizi hanno concluso di essere «impossibilitati ad effettuare qualsiasi altro tipo di intervento», risolvendosi il contributo dei servizi ad un mero contenitore dei, non costruttivi, sfoghi reciproci.

Il blocco assoluto di ogni ipotesi di coordinamento e comunicazione del rapporto tra i genitori, porta dunque il Tribunale romano - preso atto tra l’altro dell’impossibilità di attribuire un affido esclusivo ad uno dei due, per la «mancata possibilità di attribuire all’uno od all’altro dei genitori la responsabilità delle situazioni di conflitto» a definire un tale empasse come impeditivo di una corretta gestione del ruolo genitoriale.

Da tale conclusione discende l’esigenza di porre in essere interventi più incisivi. E infatti «occorre sospendere la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori che hanno posto in essere condotte pregiudizievoli per la minore, e disporre (contestualmente) la nomina di un tutore che eserciti la responsabilità genitoriale in luogo delle parti assumendo ogni decisione di maggiore rilevanza relativa alla minore, e demandando ai genitori la sola amministrazione ordinaria nei periodi di permanenza della minore presso ciascuno».

Così decidendo, con il medesimo decreto camerale viene individuato il tutore «nel Sindaco pro tempore del Comune di Roma (o un suo delegato)», con la contestuale trasmissione al giudice tutelare per quanto di competenza di quest’ultimo.

Ciò disposto, a completamento del provvedimento, in favore della minore, viene confermata l’allocazione attuale della piccola presso l’abitazione della madre, con una certosina calendarizzazione dei tempi d’incontro delle frequentazione padre-figlia «al fine di ridurre al minimo i contatti tra le parti, per evitare che divengano come in passato occasioni di scontro con gravissima destabilizzazione della minore costretta ad assistere a diverbi tra i genitori».

L’ nominato. Questo il principio di diritto affermato dalla Prima sezione del Tribunale di Roma, con decreto camerale (giudice relatore Velletti) sul ricorso di una madre per limitare le facoltà paterne sulla figlia. Il padre si era costituito chiedendo a sua volta l’affidamento a sé e attribuendo gli elevati contrasti al profilo caratteriale della ricorrente.

Poste le ricostruzioni della realtà diametralmente opposte, svolte dai genitori, il Tribunale non poteva non sottolineare che gli elementi oggettivi, processualmente acquisiti, portassero tutti a considerare come «l’elevatissima conflittualità genitoriale» risultasse «pienamente accertata». Entrambe le parti hanno infatti rappresentato la totale incomunicabilità, anche per scelte fondamentali. Inoltre, il tempo trascorso dal primo provvedimento e «gli interventi proposti dal servizio sociale, cui era stato demandato il compito di sostegno e monitoraggio del nucleo familiare, non hanno sortito alcun miglioramento della difficile situazione. I percorsi di mediazione proposti non sono proseguiti a causa (sempre) dell’alta conflittualità, neppure è stato intrapreso il percorso di sostegno alla genitorialità, per il quale concordemente le parti avevano chiesto di differire la decisione del presente procedimento».

Una tale incomunicabilità, osserva sempre il Tribunale grazie anche al rapporto dei servizi sociali, «impedisce qualsiasi tipo di lavoro congiunto», tanto che esistono «difficoltà di gestione rispetto alla scelta della scuola, delle attività extra scolastiche, delle visite pediatriche, dei trattamenti sanitari. All’esito del monitoraggio, i responsabili del servizi hanno concluso di essere «impossibilitati ad effettuare qualsiasi altro tipo di intervento», risolvendosi il contributo dei servizi ad un mero contenitore dei, non costruttivi, sfoghi reciproci.

Il blocco assoluto di ogni ipotesi di coordinamento e comunicazione del rapporto tra i genitori, porta dunque il Tribunale romano - preso atto tra l’altro dell’impossibilità di attribuire un affido esclusivo ad uno dei due, per la «mancata possibilità di attribuire all’uno od all’altro dei genitori la responsabilità delle situazioni di conflitto» a definire un tale empasse come impeditivo di una corretta gestione del ruolo genitoriale.

Da tale conclusione discende l’esigenza di porre in essere interventi più incisivi. E infatti «occorre sospendere la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori che hanno posto in essere condotte pregiudizievoli per la minore, e disporre (contestualmente) la nomina di un tutore che eserciti la responsabilità genitoriale in luogo delle parti assumendo ogni decisione di maggiore rilevanza relativa alla minore, e demandando ai genitori la sola amministrazione ordinaria nei periodi di permanenza della minore presso ciascuno».

Così decidendo, con il medesimo decreto camerale viene individuato il tutore «nel Sindaco pro tempore del Comune di Roma (o un suo delegato)», con la contestuale trasmissione al giudice tutelare per quanto di competenza di quest’ultimo.

Ciò disposto, a completamento del provvedimento, in favore della minore, viene confermata l’allocazione attuale della piccola presso l’abitazione della madre, con una certosina calendarizzazione dei tempi d’incontro delle frequentazione padre-figlia «al fine di ridurre al minimo i contatti tra le parti, per evitare che divengano come in passato occasioni di scontro con gravissima destabilizzazione della minore costretta ad assistere a diverbi tra i genitori».

Indirizzo

Via Sottoronco N. 32
Varallo Pombia
28040

Sito Web

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Avvocato Nicoletta Bracci pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Condividi