Studio Legale Avv. Michela Savoini

Studio Legale Avv. Michela Savoini Studio Legale che offre assistenza giudiziale e stragiudiziale in ambito civile e penale.

Le sentenze si possono commentare, per la ca**tà, ma per farlo è bene non fermarsi al "virgolettato" riportato dai giorn...
09/04/2025

Le sentenze si possono commentare, per la ca**tà, ma per farlo è bene non fermarsi al "virgolettato" riportato dai giornali.
Una frase estrapolata da una sentenza copiosa può assumere significati diversi e addirittura opposti se non correttamente contesualizzata.

Facciamo chiarezza.
La Sentenza Turetta ha escluso l’aggravante della crudeltà: Turetta ha colpito Giulia 75 volte, ma, dice la Corte, non con la volontà cosciente di infliggere sofferenze gratuite.
Secondo i giudici, i colpi erano confusi e ravvicinati, sintomatici di un gesto caotico, non studiato nei dettagli. Non c’era volontà sadica. Solo disordine e inesperienza.
Risulta fondamentale capire la distinzione: la crudeltà richiede una scelta consapevole di far soffrire e qui, secondo i Giudici che hanno studiato il fascicolo, non c’erano le condizioni per riconoscerla.
Questo non significa che Turetta sia in lizza per il premio Nobel della pace.
Ed infatti - E QUESTA è LA PARTE DI SENTENZA CHE NON HA AVUTO RISALTO - i Giudici hanno escluso le attenuanti, non hanno riconosciuto alcun elemento favorevole.
Turetta, ci dice sempre la Corte, ha indiscutibilmente agito con ferocia, ha ucciso Giulia per motivi abietti, non ha accettato l’addio, ha agito con lucidità, tentando di nascondere il corpo e scelto con attenzione il luogo.
L’imputato avrebbe inoltre evitato testimoni, pulito l’auto e provato a fuggire. La Corte lo definisce freddo, cosciente, razionale.
La Sentenza Turetta sottolinea la mentalità di controllo, un pensiero arcaico sufficiente a negare qualsiasi beneficio di legge.
Ecco, quindi, che oltre al virgolettato usato per fare hype, bisognerebbe leggere il resto della sentenza e solo DOPO commentare.
A contorno, prima di puntare il dito contro i Giudici, inviterei a ricordare che i gli stessi si limitano ad applicare le leggi in vigore e che non hanno redatto loro.

Lo studio Augura a tutti voi buone feste!
24/12/2024

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La morte può non essere fine… ma trasformazione!La morte, si sa, è un punto di non ritorno, quanto meno nella vita terre...
02/05/2024

La morte può non essere fine… ma trasformazione!

La morte, si sa, è un punto di non ritorno, quanto meno nella vita terrena.

Non tutti sanno però che nel nostro paese esistono, oltre alla sepoltura e alla cremazione, altre due alternative o meglio due metodi di gestione del corpo di un proprio caro defunto.

La prima opzione, più datata nel tempo, consiste nella diamantificazione delle ceneri: trattasi di un procedimento che permette di trasformare le ceneri di un proprio caro in diamante. Una partica non molto diffusa in Italia ma permessa dal 2009, che consiste nel l’estrazione di tutto il carbonio presente, attraverso un processo specifico. Questo viene successivamente sottoposto a temperatura e pressione elevatissimi, per ottenere la grafite, a cui vengono aggiunti cristalli di diamante per aumentarne il volume. Il procedimento continua fino all’ottenimento di una pietra levigata e lucente.

La seconda opzione è più recente ed è stata introdotta con la Legge n. 10 del 10 febbraio 2020, la quale detta norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica.
L'utilizzo del corpo umano o dei tessuti post mortem è informato ai principi di solidarietà e proporzionalità ed è' disciplinato secondo modalità tali da assicurare il rispetto del corpo umano.
Come è ovvio, sono utilizzabili a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica il corpo e i tessuti dei soggetti la cui morte sia stata accertata con certificato rilasciato dagli organi a ciò preposti.
L'atto di disposizione del proprio corpo o dei tessuti post mortem avviene mediante una dichiarazione di consenso all'utilizzo dei medesimi redatta attraverso il cosi detto testamento biologico o disposizioni anticipate di trattamento.
Tale dichiarazione è consegnata all'azienda sanitaria di appartenenza cui spetta l'obbligo di conservarla.
Per i minori di età il consenso all'utilizzo del corpo o dei tessuti post mortem deve essere manifestato da entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale ovvero dai tutori.
Tale consenso non è irrevocabile ma può essere modificato in qualsiasi momento; nel caso di minori è sufficiente la revoca anche di uno solo dei genitori;
I corpi vengono utilizzati in centri di riferimento che sono presenti in un apposito elenco stilato dal Ministero della Salute; detti centri di riferimento, che hanno ricevuto in consegna per fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica il corpo di un defunto, sono tenuti a restituire il corpo stesso alla famiglia in condizioni dignitose, entro dodici mesi dalla data della consegna.
Può sembrare superfluo, ma è bene sottolineare che l'utilizzo del corpo umano, di parti di esso, o dei tessuti post mortem non può avere fini di lucro.

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Lo studio augura a tutti voi buona Pasqua!
30/03/2024

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22/03/2024
Lo studio Vi augura Buon Natale e un anno di giustizia. 🎄🎅🏻🍾
23/12/2023

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🎄🎅🏻🍾

  Le malattie oncologiche sono già da sole un fardello pesante da sopportare, che debilitano nel fisico e nell’animo.Ma ...
06/12/2023



Le malattie oncologiche sono già da sole un fardello pesante da sopportare, che debilitano nel fisico e nell’animo.

Ma quando tali patologie, seppur sconfitte e superate, restano come una stigma e ostacolano il diritto di vivere e di progettare la propria vita con le stesse opportunità normative garantite dallo Stato ad ogni altra cittadina e cittadino sano, allora è anche peggio.

Ad esempio, quando un tumore in età pediatrica, sconfitto e senza recidiva, in età adulta impedisce la delibera di un mutuo o la stipula di una polizza assicurativa oppure ne consente l’accesso unicamente a condizioni peggiorative e discriminanti per il solo fatto di essere stati malati.
Dopo la giornata di ieri, però, le cose dovrebbero cambiare.

Dopo aver già ricevuto l’ok alla Camera nello scorso agosto, ieri è stato approvato anche in Senato, all’unanimità, il disegno di legge n. 851 - la legge sul diritto all’oblio oncologico – attraverso il quale i malati di tumore saranno esentati dall'obbligo di fornire informazioni e subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica per poter ottenere mutui, stipulare assicurazioni sulla vita, accedere al lavoro e alle procedure concorsuali, adottare un figlio, obbligo che, fino ad oggi, ha limitato fortemente o impedito la possibilità di ottenere quanto richiesto.

Finalità della norma è escludere qualsiasi forma di pregiudizio o disparità di trattamento, garantendo il diritto all’oblio alle persone guarite da patologie oncologiche.
Tuttavia, si deve osservare che le indagini concernenti la salute dei richiedenti e la richiesta di informazioni relative a patologie oncologiche pregresse sono vietate quando siano trascorsi più di dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo della patologia, in assenza di recidive o ricadute, ovvero più di cinque anni se la patologia è insorta in giovane età, prima del compimento del ventunesimo anno di età.
Tali informazioni non potranno essere acquisite neanche da fonti diverse dal contraente e, qualora siano nella disponibilità dell’operatore o dell’intermediario, non potranno comunque essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali. Viene attribuita al Garante per la protezione dei dati personali la funzione di vigilanza sulla corretta applicazione delle nuove disposizioni.

La guarigione clinica, quindi, corrisponderà effettivamente a quella giuridica.

Un traguardo che l'Italia raggiunge dopo Francia, Portogallo, Spagna e anche altri Paesi quali Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi. Nel febbraio 2022 la Commissione Europea, nell'ambito del Piano Oncologico Europeo, ha auspicato che tutti gli Stati membri si dotino di una legge sul Diritto all'Oblio Oncologico entro il 2025.

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   In questi giorni ha suscitato molto scalpore la sentenza del Tribunale di Roma che ha assolto un operatore scolastico...
14/07/2023



In questi giorni ha suscitato molto scalpore la sentenza del Tribunale di Roma che ha assolto un operatore scolastico dall’accusa di molestie sessuali nei confronti di una studentessa minorenne.
Titoli di giornale inequivocabili (“Palpare per meno di dieci secondi non è reato” oppure “Bidello assolto dall’accusa perché la palpata è breve”) così come commenti indignati da più fronti (“Come dite domani a vostra figlia che deve denunciare perché lo Stato la proteggerà?” e ancora ““La scuola dovrebbe essere luogo sicuro. Siamo alle violenze a tempo?”) e poi l’attivazione, d’obbligo ormai, del Tribunale social, che con il “trend” dei dieci secondi ha voluto affermare che la molestia non è a tempo.

Tutto molto interessante (a parte il trend che pare più un modo per stare sulla cresta dell’onda per monetizzare, per creare engagement, senza alcuna vera sensibilità nei confronti della vittima della molestia), ma mi chiedo se questi commentatori ed influencer prima di dire – legittimamente, sia chiaro – la loro opinione abbiano letto la sentenza nella loro interezza.

E si badi, non sto dicendo se la sentenza sia giusta o meno, anche perché non potrei farlo, non ho gli strumenti per farlo, non ho preso parte al processo, non ho letto gli atti, non ho sentito i testi.

Voglio semplicemente dire – ed è quello che manca in tutta questa storia - che prima di commentare bisognerebbe leggere la sentenza nella sua interezza e non limitarsi ad un estratto riportato dai giornali e decontestualizzato.
Ed infatti, approfondendo, ci si renderebbe conto che il Giudice romano non ha negato il palpeggiamento, ed anzi ha ritenuto sicuramente integrato l’elemento oggettivo del reato; tuttavia ha altresì argomentato che, alla luce del quadro probatorio emerso in sede dibattimentale, non fosse sussistente l’elemento soggettivo del reato di violenza sessuale, l’intento libidinoso, e che non siano emersi elementi probatori sufficienti a formulare, al di là di ogni ragionevole dubbio, un giudizio di responsabilità.

Questo vuol dire che l’operatore scolastico è stato ritenuto assolutamente innocente? NO.
Vuol dire che non vi era un livello di certezza della sua responsabilità penale tale da poterlo condannare.

Il Giudice ha deciso così perché è ammattito? NO. Lo ha deciso perché l’art. 533 del nostro codice di procedura penale statuisce che il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio.
È sempre bene ricordare che i Giudici applicano leggi che non hanno scritto loro.
Poi ognuno è libero di farsi la propria opinione ed esprimerla, ma per lo meno con cognizione di causa.

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    Nei giorni scorsi il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge che introduce una serie di novità al De...
30/06/2023





Nei giorni scorsi il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge che introduce una serie di novità al Decreto Legislativo n. 285/1992 (codice della strada) volte ad aumentare la sicurezza di automobilisti, ciclisti e pedoni.

Occorre fin da ora evidenziare che le modifiche NON sono in vigore, in quanto il ddl arriverà in Parlamento, ove sarà discusso, eventualmente arricchito, emendato e/o modificato ed infine votato per la conversione in legge.

Vediamo quali sono le novità più salienti, illustrate durante la conferenza stampa del Consiglio dei Ministri

• Positività alle droghe: revoca della patente di guida, a prescindere dallo stato di alterazione, con divieto di conseguire nuovamente la patente fino a tre anni; ciò significa che per la contestazione del fatto sarà sufficiente che il soggetto risulti positivo al droga test, pur non essendo in stato alterato.

• Guida dopo l’assunzione di alcol: non verranno ritoccati gli attuali limiti alcolemici, ma per chi verrà colto a guidare con tasso superiore a 0,8 (il massimo consentito è 0,5), alle sanzioni attuali si aggiungerebbero l’obbligo di rispettare l’alcol zero (previsto dal 2010 solo per neopatentati e conducenti professionali). In caso di recidiva, ovvero se si viene sorpresi una seconda volta a guidare l’auto con una quantità eccessiva di alcol in corpo, ci sarà l’obbligo di installare l’alcolock sull'auto, ovvero un dispositivo che impedisce la messa in moto dell’auto se il tasso alcolemico è superiore a zero. Ogni volta che si siede in macchina il guidatore dovrà sottoporsi a questa sorta di etilometro mobile. I minorenni sorpresi alla guida senza patente o sotto effetto di droga non potranno conseguire la patente di guida fino ai 24 anni.

• Sospensione della patente: sono state aumentate le ipotesi di sospensione della patente, ipotesi che ricomprendono l’uso del cellulare mentre si guida, circolazione contromano, sorpasso azzardato, mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e dei dispositivi di sicurezza per bambini, eccesso di velocità.
La sospensione andrà da un minimo di 7 ad un massimo di 15 giorni, i quali saranno inversamente proporzionali ai punti sulla patente (più punti si hanno minori saranno i giorni di sospensione e viceversa).

• Monopattini elettrici: blocco del veicolo che circola in aree extraurbane o particolarmente pericolose, obbligo di targa e assicurazione (con sanzione in caso di mancanza della contrassegno), casco obbligatorio anche per i maggiorenni, divieto di circolazione contromano, di sosta selvaggia e sui marciapiedi, sanzioni per mancanza di frecce, freni e luci, contraffazione dati del proprietario e potenziamento del motore per aumentarne la velocità

• Ciclisti: nessun obbligo in più per i ciclisti (no assicurazione e/o targa) ma previsione di sorpassi sicuri, con l’identificazione di una distanza minima necessaria per il sorpasso (si ipotizza 1,5 metri)

• Autovelox: stop agli autovelox “truffa”, è previsto l’utilizzo esclusivamente di strumenti approvati con le modalità che verranno specificate dal MIT e quindi con omologazione nazionale.

• Safety car: in caso di incidenti in autostrada è prevista l’entrata della Safety car per rallentare il flusso veicolare e prevenire nuovi sinistri

• Neopatentati: vengono estesi i limiti di guida per i neopatentati, i quali per poter guidare auto di grossa cilindrata o comunque con un rapporto peso/potenza superiore a 55 kw a tonnellata, dovranno avere la patente da almeno tre anni.

• Educazione stradale: è previsto un bonus di due punti sulla patente all’atto del rilascio per i ragazzi che abbiano frequentato corsi extracurricolari sulla sicurezza stradale organizzati dalle scuole secondarie statali o paritarie.

Ovviamente la “palla” ora passa al Parlamento, che come detto avrà il compito di discutere delle novità previste dal Disegno di legge al fine della sua conversione in legge, auspicata per il prossimo autunno.

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   Come sicuramente tutti, in questi giorni, avranno letto o sentito, per Silvio Berlusconi è stato celebrato un funeral...
16/06/2023





Come sicuramente tutti, in questi giorni, avranno letto o sentito, per Silvio Berlusconi è stato celebrato un funerale di Stato.

Ma vi siete mai chiesti a chi sono riservate le esequie di Stato e cosa comportano?

A dircelo è la Legge n. 36 del 07.02.1987, che si compone di 7 articoli nei quali è contenuta la disciplina delle esequie di Stato, integrata dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2002, n. UCE/3.3.13/1/5654.

→ A chi sono riservate?
Beneficiano dei funerali di Stato il Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato, il Presidente della Camera dei deputati, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Corte costituzionale; per tali cariche il funerale di Stato è previsto sia che il decesso avvenga durante la permanenza in carica, sia che avvenga dopo la cessazione della stessa; i Ministri ne potranno beneficiare solo se il decesso avviene durante la permanenza in carica.
Inoltre, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, è possibile che tale privilegio venga concesso anche a quelle personalità che abbiano reso particolari servizi alla Patria, nonché a cittadini italiani, stranieri o apolidi, che abbiano illustrato la Nazione italiana nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, del lavoro, dell'economia, dello sport e di attività sociali, nonché a cittadini italiani, stranieri o apolidi, caduti nell'adempimento del dovere o comunque deceduti in conseguenza di azioni terroristiche o di criminalità organizzata.

→ Cosa comportano?
Le esequie di Stato comportano l’accollo, da parte dello Stato, delle spese funerarie, intese come i costi del funerale vero e proprio, nonché quelle di trasporto e sepoltura/cremazione della salma; con il medesimo decreto con cui si assumono a carico dello Stato le spese stesse viene determinato il limite massimo dei costi da sostenere.
Le modalità della funzione sono stabilite dall'ufficio del cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
L’ufficialità della cerimonia funebre prevede, generalmente:
• il feretro contornato da sei carabinieri in alta uniforme, o appartenenti allo stesso Corpo dello scomparso;
• onori militari al feretro all'ingresso del luogo della cerimonia e all'uscita;
• la presenza di un rappresentante del Governo;
• una orazione commemorativa ufficiale;
• altri adempimenti eventualmente disposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

E' dichiarato il lutto pubblico nazionale o locale, secondo le modalità e i contenuti indicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

È previsto che nel periodo di lutto, le autorità pubbliche si astengono da impegni sociali, fatta eccezione per le manifestazioni di beneficenza.
In merito alle bandiere, quelle degli edifici pubblici vengono issate a mezz’asta mentre quelle esposte all'interno sono listate a lutto (abbrunate) con due strisce di velo nero a cravatta.

Per quanto riguarda i privati cittadini, invece, non vi sono particolari disposizioni, ad eccezione dell’invito che in questi casi viene fatto alle scuole di rispettare un minuto di silenzio in memoria del defunto e della possibilità che alcuni negozi decidano di tenere le serrande abbassate durante tutta la giornata o durante la celebrazione delle esequie.

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06/06/2023
 Sono sempre più frequenti gli incidenti stradali che vedono coinvolti animali selvatici, come cinghiali, daini o cerbia...
23/05/2023



Sono sempre più frequenti gli incidenti stradali che vedono coinvolti animali selvatici, come cinghiali, daini o cerbiatti.

Ma cosa fare in caso di collisione con un animale domestico o selvatico?

Sicuramente può essere utile avvisare tempestivamente le autorità pubbliche e chiedere l’intervento di un organo di polizia, che potrà redigere apposito verbale, oltre a raccogliere le dichiarazioni di persone eventualmente presenti.
Il verbale redatto dall’Organo di Polizia, specie se l’animale si è allontanato dal luogo dell’incidente, assumerà un ruolo importante per comprovare l’accaduto, anche ai fini della richiesta di risarcimento danni all'ente preposto.

Quel che forse in molti non sanno è che in capo all’utente della strada vi è l’obbligo in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più' animali d'affezione, da reddito o protetti, di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.

Un tanto è previsto dall’art. 189, comma 9bis del Codice della Strada, il quale stabilisce altresì che chi non ottempera a detto obbligo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 421 a € 1.691.
Tale obbligo è altresì previsto per le persone coinvolte (e quindi non autrici del sinistro) in un incidente con danno ad animali d’affezione, da reddito o protetti, seppur per queste sia prevista sanzione in misura minore, da € 85 a € 337.

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Varallo Pombia
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Martedì 09:00 - 12:30
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