01/02/2025
L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
Che cos'è l'Amministrazione di Sostegno? Quando e come viene nominato l'Amministratore di Sostegno? Quali sono i suoi poteri ed obblighi?
UNA BREVE GUIDA PER RISPONDERE A QUESTE DOMANDE
L'Amministrazione di Sostegno consiste in una misura di protezione di una persona che, a causa di una menomazione fisica o psichica, si trova in uno stato di fragilità tale da renderla incapace, anche parzialmente o temporaneamente, di curare i propri interessi.
A differenza dell'Interdizione, che elimina in capo al soggetto destinatario la capacità di agire in ogni ambito della propria vita, l'Amministrazione di Sostegno consente al beneficiario di conservare la capacità di compiere in autonomia gli atti diretti alle esigenze di vita quotidiana (fare la spesa o effettuare piccoli acquisti) e di essere affiancato o rappresentato dall'Amministratore di Sostegno in tutti gli altri atti riguardanti l'assistenza e la gestione del patrimonio, come viene prescritto dal Decreto che nomina l'Amministratore di Sostegno.
La procedura di apertura dell'Amministrazione di Sostegno può essere promossa dello stesso interessato oppure dei familiari (coniuge, persona stabilmente convivente, parenti entro il quarto grado ed affini fino al secondo grado)
La procedura è introdotta con ricorso dei soggetti legittimati e la nomina dell'Amministratore di Sostegno spetta al Giudice Tutelare del luogo in cui la persona beneficiaria è residente o domiciliata.
La situazione di fragilità in cui versa la persona a favore della quale si chiede l'apertura dell'Amministrazione di sostegno viene dimostrata mediante la produzione di documentazione medico-sanitaria, attraverso l'ascolto dell'interessato ed acquisizione di informazioni da soggetti che possono essere a conoscenza della situazione.
Una volta accertata la situazione di fragilità e la necessità di applicare all'interessato una misura di protezione, il Giudice Tutelare nomina l'Amministratore di Sostegno.
La scelta della persona da nominare, di norma, ricade sulle persone eventualmente indicate nel ricorso introduttivo della procedura e comunque tra le persone appartenenti all'ambito familiare (il coniuge, la persona stabilmente convivente, il figlio, il fratello ecc)
Con Decreto di nomina, il Giudice Tutelare individua i poteri dell'Amministratore di Sostegno e precisa le attività di natura straordinaria che possono essere compiute solo previa autorizzazione del Giudice Tutelare (es: vendita o acquisto di beni immobili, accettazione o rinuncia dell'eredità).
L'Amministratore di sostegno deve svolgere il proprio incarico nell'esclusivo interesse del beneficiario; ha la facoltà di rinunciare all'incarico proponendo apposita istanza al Giudice Tutelare il quale provvederà con Decreto alla sua sostituzione.