Studio Notarile Remo Bassetti

Studio Notarile Remo Bassetti Notaio a Torino dal 1992. Prediligo le attività che rispondono ai nuovi bisogni sociali oppure cerco di trovare nuove risposte a vecchie esigenze.

Studio Notarile Remo Bassetti. Per non fermarsi alla forma, per non fermarsi alla firma

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14/07/2026

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29/01/2026

TRUST, IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE, RISPARMIO FISCALE

Rimane ancora sottovalutata la capacità del trust di produrre risparmio fiscale. La riforma tributaria riguardante le imposte di successione e donazione, rende il trust di pianificazione successoria fiscalmente più appetibile degli strumenti concorrenti.

Infatti:

1. Le imposte sul trasferimento sono da versare non al momento della costituzione del trust ma nel momento in cui beni saranno trasferiti dal trustee al destinatario).

2. Il contribuente, tuttavia, può decidere di optare per il pagamento immediato e definitivo delle imposte.

Trust vs. donazione o istituzione di erede
- se A muore e l’erede è B (per legge o per testamento) le imposte di successione - e anche quelle ipotecarie e catastali- dovranno essere versate al momento della morte di A.
- se A muore e per testamento istituisce un trust a favore dei figli di B, con scadenza alla morte di B, le imposte saranno da pagare alla morte di B.

Secondo il medesimo meccanismo, il trust fatto in vita e con effetto immediato non viene tassato subito, come sarebbe per una donazione. Dal punto di vista sostanziale, inoltre, il trust (contrariamente a una donazione) non impedisce che il reddito dei beni che ne fanno parte, o i diritti sui beni stessi, possano essere impiegati a favore di soggetti diversi dai beneficiari finali del fondo o pure a favore del disponente.

Conclusioni:
a. L’inimicizia del fisco verso i trust interni è ormai una leggenda e non sussiste più alcun dubbio sulla loro legittimità
b. Il regime fiscale delle successioni in Italia ha una tassazione del tutto disallineata con quella degli altri paesi industriali, anche europei: alle aliquote già basse si aggiunge ora questo ulteriore benefit rivolto al trust, che crea una rilevante disparità con le successioni comuni.
È ragionevole prevedere che entrambi questi fattori possano dunque essere in futuro rivisti al ribasso dal legislatore. Questo è dunque il momento ottimale per le pianificazioni successorie.
c. L’obiettivo del vantaggio fiscale non deve abbinarsi alla tentazione di afferrare lo strumento-trust e poi svuotarlo di contenuto, mediante una sua regolamentazione inappropriata. Accade che, correndo dietro al miraggio di un’impossibile protezione patrimoniale in pendenza di debiti, alcuni facciano conto su pseudo-trust che si collocano nell’intersezione tra il ridicolo e il criminale. A maggior ragione in presenza di un simile vantaggio fiscale, giustamente l’agenzia delle entrate vigilerà sulle situazioni in cui il regolamento e/o la gestione rivelino che il trust è un’effimera e inconsistente schermatura.

Sarà dunque necessario scegliere con oculatezza l’esperto dal quale farsi guidare e abbinare l’opportunità del risparmio fiscale al raggiungimento di uno dei tanti obiettivi reali e preziosi che questo duttile strumento, concepito creativamente e con serietà, è in grado di raggiungere.

15/12/2025

Il 25 novembre è stato definitivamente approvato dal Parlamento un testo atteso da anni e strenuamente perorato dal Notariato: la modifica di una norma sulla tutela degli eredi legittimari.

Con tale norma (non ancora pubblicata in Gazzetta) si produrranno due importanti e parallele conseguenze: l’eliminazione di un vincolo gravante alcune compravendite immobiliari e la piena disponibilità dei beni immobili ricevute per donazione.

Qual era il problema risolto dalla modifica normativa

Come è noto:

- La libertà del singolo di disporre del proprio patrimonio per via testamentaria è limitata dalla necessità che alcuni soggetti (il coniuge, i discendenti in linea retta e se mancano costoro gli ascendenti: i cosiddetti legittimari) hanno diritto a una quota di tale patrimonio.

- L’asse ereditario si calcola aggiungendo alla massa successoria anche quanto uscito dal patrimonio per effetto di donazioni. Pertanto, è possibile che la quota di legittima risulti lesa dalle disposizioni testamentarie e/o dalle donazioni che il de cuius aveva effettuato in vita.

- Il legittimario, per recuperare o integrare la sua quota, può agire contro le disposizioni testamentarie e/o le donazioni che hanno leso la legittima (azione di riduzione), reclamando le quote di ciascun bene o a loro scelta il controvalore economico.

A questa disciplina, sempre il codice civile ha aggiunto una speciale tutela per il caso in cui l’erede favorito o il donatario abbiano ceduto a terzi l’immobile. Il legittimario danneggiato infatti, sino ad ora, poteva rivolgersi all’acquirente richiedendo il bene e costui può liberarsi pagando l’equivalente (azione di restituzione).

Pertanto, la compravendita dei beni donati portava con sé una situazione di incertezza economica per l’acquirente, che fino alla morte del donante neppure poteva essere sanata da una rinuncia degli aventi diritto.

Con il donante in vita, infatti, ogni accordo tra i potenziali eredi sarebbe illecito, perché la legge considera nulli i contratti che negoziano l’eredità (divieto di patti successori).

La legge ammette sì una dichiarazione di non opposizione alla donazione da parte dei legittimari a favore del donatario: ma la sua efficacia è differita di vent’anni e, se il donante muore prima di tale data, la dichiarazione perde valore.

La nuova norma

La disciplina introdotta dal decreto semplificazioni stabilisce che il donante non possa più agire nei confronti dell’acquirente. La sua tutela pertanto va sviluppata esclusivamente nei rapporti con il donatario.

Più precisamente:

- Il legittimario è tutelato attraverso l’azione di riduzione per il tempo di dieci anni.

- L’azione di riduzione nei confronti di eredi e legatari rimane opponibile all’acquirente del bene donato ma solo se la relativa domanda giudiziale viene trascritta presso i registri immobiliari entro tre anni dall’apertura della successione e prima della trascrizione della compravendita.

Quindi, l’azione di restituzione non potrebbe mai essere esercitata quando non è stata trascritta una domanda giudiziale dell’azione di riduzione, e riguardo alle donazioni non potrà quindi mai essere esercitata se la vendita avviene mentre il donante è in vita.

La disciplina transitoria

La nuova normativa si applicherà a tutte le successioni apertesi o alle donazioni stipulate dopo l’entrata in vigore della legge.

Per quelle antecedenti alla legge una norma di salvaguardia fa salve le azioni di restituzione che seguono domande di riduzione notificate e trascritte nei sei mesi successivi a tale entrata in vigore.

Una rivoluzione?

Dal punto di vista strettamente giuridico, la norma è di certo una profonda rottura. In termini pratici, la prassi aveva tuttavia già adottato una serie di rimedi ridimensionando il problema (polizza fideiussoria; rinuncia all’azione di riduzione; scioglimento consensuale della donazione prima di stipulale la compravendita). In più, l’azione di restituzione non poteva essere esercitata per i casi di donazione indiretta, ad esempio per l’ipotesi in cui un genitore mettesse a disposizione del figlio la somma di denaro per comprare una casa invece di intestargliene una familiare; o anche nel caso del comproprietario che rinuncia alla sua quota invece di donarla.

Un certo alone di sospetto continuava però ad aleggiare sulle transazioni immobiliari e creava disincentivi e rallentamenti, specie in presenza di finanziamenti bancari. Inoltre, le soluzioni rappresentavano comunque un costo per gli interessati.

Alcune critiche della modifica sono incentrate sulla riduzione delle tutele per i legittimari e della loro esposizione a possibili frodi. Gli scenari dipinti appaiono però esageratamente allarmistici. Al di là di questo, in Italia la tutela strettissima dei legittimari e il divieto dei patti successori costituiscono un assetto normativo non più del tutto in linea con i mutamenti dell’istituto familiare e non allineato con il quadro internazionale.

Indirizzo

Piazza Lagrange 1
Turin
10123

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15:00 - 18:30
Martedì 08:30 - 12:30
15:00 - 18:30
Mercoledì 08:30 - 12:30
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Giovedì 08:30 - 12:30
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Venerdì 08:30 - 12:30
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