15/12/2025
Il 25 novembre è stato definitivamente approvato dal Parlamento un testo atteso da anni e strenuamente perorato dal Notariato: la modifica di una norma sulla tutela degli eredi legittimari.
Con tale norma (non ancora pubblicata in Gazzetta) si produrranno due importanti e parallele conseguenze: l’eliminazione di un vincolo gravante alcune compravendite immobiliari e la piena disponibilità dei beni immobili ricevute per donazione.
Qual era il problema risolto dalla modifica normativa
Come è noto:
- La libertà del singolo di disporre del proprio patrimonio per via testamentaria è limitata dalla necessità che alcuni soggetti (il coniuge, i discendenti in linea retta e se mancano costoro gli ascendenti: i cosiddetti legittimari) hanno diritto a una quota di tale patrimonio.
- L’asse ereditario si calcola aggiungendo alla massa successoria anche quanto uscito dal patrimonio per effetto di donazioni. Pertanto, è possibile che la quota di legittima risulti lesa dalle disposizioni testamentarie e/o dalle donazioni che il de cuius aveva effettuato in vita.
- Il legittimario, per recuperare o integrare la sua quota, può agire contro le disposizioni testamentarie e/o le donazioni che hanno leso la legittima (azione di riduzione), reclamando le quote di ciascun bene o a loro scelta il controvalore economico.
A questa disciplina, sempre il codice civile ha aggiunto una speciale tutela per il caso in cui l’erede favorito o il donatario abbiano ceduto a terzi l’immobile. Il legittimario danneggiato infatti, sino ad ora, poteva rivolgersi all’acquirente richiedendo il bene e costui può liberarsi pagando l’equivalente (azione di restituzione).
Pertanto, la compravendita dei beni donati portava con sé una situazione di incertezza economica per l’acquirente, che fino alla morte del donante neppure poteva essere sanata da una rinuncia degli aventi diritto.
Con il donante in vita, infatti, ogni accordo tra i potenziali eredi sarebbe illecito, perché la legge considera nulli i contratti che negoziano l’eredità (divieto di patti successori).
La legge ammette sì una dichiarazione di non opposizione alla donazione da parte dei legittimari a favore del donatario: ma la sua efficacia è differita di vent’anni e, se il donante muore prima di tale data, la dichiarazione perde valore.
La nuova norma
La disciplina introdotta dal decreto semplificazioni stabilisce che il donante non possa più agire nei confronti dell’acquirente. La sua tutela pertanto va sviluppata esclusivamente nei rapporti con il donatario.
Più precisamente:
- Il legittimario è tutelato attraverso l’azione di riduzione per il tempo di dieci anni.
- L’azione di riduzione nei confronti di eredi e legatari rimane opponibile all’acquirente del bene donato ma solo se la relativa domanda giudiziale viene trascritta presso i registri immobiliari entro tre anni dall’apertura della successione e prima della trascrizione della compravendita.
Quindi, l’azione di restituzione non potrebbe mai essere esercitata quando non è stata trascritta una domanda giudiziale dell’azione di riduzione, e riguardo alle donazioni non potrà quindi mai essere esercitata se la vendita avviene mentre il donante è in vita.
La disciplina transitoria
La nuova normativa si applicherà a tutte le successioni apertesi o alle donazioni stipulate dopo l’entrata in vigore della legge.
Per quelle antecedenti alla legge una norma di salvaguardia fa salve le azioni di restituzione che seguono domande di riduzione notificate e trascritte nei sei mesi successivi a tale entrata in vigore.
Una rivoluzione?
Dal punto di vista strettamente giuridico, la norma è di certo una profonda rottura. In termini pratici, la prassi aveva tuttavia già adottato una serie di rimedi ridimensionando il problema (polizza fideiussoria; rinuncia all’azione di riduzione; scioglimento consensuale della donazione prima di stipulale la compravendita). In più, l’azione di restituzione non poteva essere esercitata per i casi di donazione indiretta, ad esempio per l’ipotesi in cui un genitore mettesse a disposizione del figlio la somma di denaro per comprare una casa invece di intestargliene una familiare; o anche nel caso del comproprietario che rinuncia alla sua quota invece di donarla.
Un certo alone di sospetto continuava però ad aleggiare sulle transazioni immobiliari e creava disincentivi e rallentamenti, specie in presenza di finanziamenti bancari. Inoltre, le soluzioni rappresentavano comunque un costo per gli interessati.
Alcune critiche della modifica sono incentrate sulla riduzione delle tutele per i legittimari e della loro esposizione a possibili frodi. Gli scenari dipinti appaiono però esageratamente allarmistici. Al di là di questo, in Italia la tutela strettissima dei legittimari e il divieto dei patti successori costituiscono un assetto normativo non più del tutto in linea con i mutamenti dell’istituto familiare e non allineato con il quadro internazionale.