Studio Legale Avv. Tiziana Barillà

Studio Legale Avv. Tiziana Barillà Informazioni di contatto, mappa e indicazioni stradali, modulo di contatto, orari di apertura, servizi, valutazioni, foto, video e annunci di Studio Legale Avv. Tiziana Barillà, Avvocato e studio legale, Via Antonio Genovesi, 2, Turin.

https://www.instagram.com/p/DXHeYKZiP9m/?igsh=a3JwZmVyY3hvOHN6La gelosia è un sentimento umano profondo, spesso legato a...
14/04/2026

https://www.instagram.com/p/DXHeYKZiP9m/?igsh=a3JwZmVyY3hvOHN6

La gelosia è un sentimento umano profondo, spesso legato alla sfera più intima delle relazioni affettive. Ma quando la gelosia sfocia in condotte offensive che ledono la reputazione altrui, il confine con il reato diventa molto sottile. Il nostro ordinamento penale prevede infatti il reato di diffamazione (art. 595 c.p.), che punisce chiunque, comunicando con più persone in assenza del soggetto offeso, ne offenda la reputazione. Se la gelosia appartiene alla sfera affettiva, l'invidia è il sentimento che si manifesta tipicamente negli ambienti professionali, lavorativi e di concorrenza (e non solo). Quando un collega ha più successo, quando un competitor è più apprezzato, quando un professionista riceve riconoscimenti che riteniamo ingiusti, la tentazione di screditarlo può diventare forte. Ma anche l'invidia, come la gelosia, non legittima mai la lesione della reputazione altrui.
Il delitto di diffamazione si perfeziona quando ricorrono tre elementi fondamentali:
1. L'offesa alla reputazione: l'attribuzione di un fatto o di un giudizio idoneo a ledere la considerazione sociale di una persona
2. La comunicazione con più persone: l'offesa deve essere propagata a un numero minimo di due persone
3. L'assenza della persona offesa: il soggetto leso non deve essere presente né in grado di difendersi immediatamente
Le pene previste variano in base alle modalità della condotta:
• Reclusione fino a un anno o multa per la diffamazione semplice
• Reclusione fino a due anni se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato
• Reclusione da sei mesi a tre anni se commessa con la stampa o altro mezzo di pubblicità (social network, blog, ecc.)

Hai mai subito diffamazioni legate all’invidia / gelosia? scrivimi, insieme valuteremo la strategia difensiva: civile o penale.

Credo fermamente che le persone debbano assumersi la responsabilità dei propri deliri nocivi della rispettabile posizione e decoro altrui!

Avv. Tiziana Barillà

Oggi parliamo delle   (Dichiarazioni Anticipate di Trattamento).Prima di procedere con una brevissima analisi della norm...
07/04/2026

Oggi parliamo delle (Dichiarazioni Anticipate di Trattamento).

Prima di procedere con una brevissima analisi della normativa, occorre soffermarsi sulla loro ratio.

Le DAT sono volte a tutelare il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione ( di cui agli artt. 2, 13, 32 Cost. e artt. 1, 2, 3 Carta diritti UE), garantendo il rispetto della volontà della persona anche in condizioni di futura incapacità.

Le DAT, disciplinate dalla legge 22 dicembre 2017, n. 219, sono lo strumento con cui ogni persona maggiorenne e capace può esprimere anticipatamente le proprie volontà su trattamenti sanitari, accertamenti diagnostici e scelte terapeutiche in previsione di futura incapacità di autodeterminarsi.

Consentono anche di nominare un fiduciario che rappresenti il disponente nelle relazioni con medici e strutture sanitarie.

Per esprimersi occorrono i seguenti requisiti:
• Maggiore età
• Capacità di intendere e di volere
• Acquisizione di adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle scelte.

La forma di redazione può essere:
1. Atto pubblico
2. Scrittura privata autenticata
3. Scrittura privata consegnata all'ufficio stato civile o alle strutture sanitarie

Delle forme alternative sono previste allorquando le condizioni fisiche del disponente non consentano l’uso della scrittura, tali forme sono: la videoregistrazione o dispositivi che consentano di comunicare.

Le dat non sono soggette nessun obbligo di registrazione, imposta di bollo, tributi.

Le DAT sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento con le stesse forme della redazione. In caso di emergenza/urgenza: revoca verbale raccolta da medico con videoregistrazione in presenza di due testimoni.

Parliamo del cosiddetto “fiduciario” prescelto:
• Deve essere maggiorenne e capace
• Accetta con sottoscrizione delle DAT o atto successivo
• Riceve copia delle DAT
• Può rinunciare; può essere revocato in qualsiasi momento senza motivazione.

Le DAT comunque restano valide anche in assenza di fiduciario (eventuale nomina di amministratore di sostegno dal giudice tutelare).

Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, ma può disattenderle in accordo con il fiduciario quando:
• Appaiano palesemente incongrue
• Non corrispondano alla condizione clinica attuale
• Sussistano terapie nuove non prevedibili che offrano concrete possibilità di miglioramento
In caso di conflitto medico-fiduciario si può procedere con ricorso al giudice tutelare.

Ed ora? Cosa farete? Ovviamente è sempre bene richiedere l’assistenza/ consulenza di un professionista.

Ohhhh 🥳L'evoluzione di una nazione si misura dal modo in cui abbraccia la vita, anche nelle sue forme più fragili ed inn...
18/03/2026

Ohhhh 🥳

L'evoluzione di una nazione si misura dal modo in cui abbraccia la vita, anche nelle sue forme più fragili ed innocenti. L'Italia, terra di passione e diritto, ci invita a riflettere su questo cammino verso la civiltà.

E il TAR, custode della legalità, ci ricorda che ogni passo verso la giustizia è un passo verso il cuore della nostra umanità!

Grande TAR!!

DA UN MIO POST DEL 2018, sempre attuale! Per la festa della Donna Vi auguro un valore oramai raro: la Dignità !La dignit...
08/03/2026

DA UN MIO POST DEL 2018, sempre attuale!

Per la festa della Donna Vi auguro un valore oramai raro: la Dignità !
La dignità di non controllare il " suo" ultimo accesso su WhatsApp!
La dignità di non concedere ulteriori possibilità a chi non ha saputo rispettarvi e vi ha ripetutamente tradite.
La dignità di troncare un rapporto sentimentale che non è fondato sull'Amore ma bensì solo sulla convenienza (di qualsiasi tipo).
La dignità di non serbare troppo odio e rancore nei confronti soggetti che non vi amano perché questi sentimenti dilaniano voi e la vostra energia.
L'umiltà di riconoscere la verità : a certe persone non aggradate abbastanza.
Non esistono uomini indecisi o affetti dalla sindrome di Peter Pan, esistono uomini ai quali, semplicemente, non piacete abbastanza.
Un po' di dignità e umiltà, Donne, quelle con la D maiuscola.
Non è possibile che dopo anni di lotte femminili ci siano ancora :
1. donne che richiedono dei rituali di magia rossa (nera) pur di tenere legati a se uomini che non sono interessati a loro;
2. donne con la sindrome di Penelope in perenne attesa che Ulisse ritorni dopo aver trombato mezzo universo femminile (o maschile);
3. donne che chiamano "troie" le loro avversarie, care mie, non lo sono, probabilmente, non sanno neppure della vostra esistenza e se lo sanno non sono comunque Vostre amiche ..... ;
4. donne con la sindrome di Candy Candy, la crocerossina che cura tutti sperando di essere amata ed, invece, rimarrà solo fregata!
5. donne che richiedono assegni di mantenimento invece di lavorare (sia lodato il caso Berlusconi che sta ponendo fine al "matrimonio-polizza a vita"), gli errori non si possono far pagare ad oltranza;
6. donne che pensano che i figli siano solo loro perché li hanno partoriti, nulla di più deleterio, sappiatelo !
L'elenco potrebbe continuare ma, poi, qualcuno potrebbe dire che sono polemica, pertanto, sebbene abbia i miei ragionevoli motivi per esserlo, per concludere, oggi e per gli ulteriori 364 giorni Vi auguro di sapere voltarvi con eleganza dalla vita di chi non vi apprezza!

04/03/2026

Quali sono i modi per separarsi legalmente in Italia?
Analizziamoli brevemente.

Il primo è costituito dalla separazione giudiziale che può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Il giudice, pronunciando la separazione, può dichiarare, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
La giurisprudenza ha chiarito che l'intollerabilità della convivenza costituisce un fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile anche alla condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, configurandosi un vero e proprio diritto potestativo alla separazione (cfr. Tribunale civile Milano sentenza n. 9402 del 16 luglio 2014).

Il secondo è rappresentato dalla separazione consensuale per il tramite di ricorso congiunto in Tribunale. Questa forma di separazione presuppone un accordo tra i coniugi sulle condizioni della separazione stessa.

Accanto alle forme tradizionali, il legislatore ha introdotto due modalità alternative di separazione:

La negoziazione assistita da avvocati: consente ai coniugi di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale con l'assistenza di almeno un avvocato per parte.

La separazione davanti all'ufficiale dello stato civile, introdotta dall'articolo 12 del decreto legge n. 132 del 2014, permette ai coniugi di concludere, innanzi al sindaco quale ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione personale. Questa procedura non si applica in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti. L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.

È importante sottolineare che tutte queste forme di separazione producono effetti giuridici rilevanti, tra cui lo scioglimento della comunione legale dei beni (come previsto dall'articolo 191 del codice civile) e costituiscono il presupposto necessario per poter successivamente chiedere il divorzio, decorsi i termini previsti dalla legge sul divorzio: dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione giudiziale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.

Lawyer & law firm

Cari Gentili Lettori (come scriverebbe Lady Whistledown),più persone mi hanno posto le seguenti domande:1. A cosa ho dir...
19/02/2026

Cari Gentili Lettori (come scriverebbe Lady Whistledown),
più persone mi hanno posto le seguenti domande:
1. A cosa ho diritto nell’ipotesi in cui ho acquistato un corso on line e/o in presenza e poi, quest’ultimo, non viene erogato per causa esclusiva e personale dell’insegnante?
2. Configura il reato di truffa quando una scuola organizza corsi di formazione di qualsiasi natura e, abitualmente, dopo averli venduti, non li eroga?
La questione, cari gentili lettori, tocca due profili giuridici distinti ma interconnessi: il diritto civile alla restituzione del prezzo per mancata erogazione (inadempimento contrattuale) e la possibile configurazione del reato di truffa in caso di comportamento abituale.
In particolare, si osserva dal punto di vista prettamente civilistico, che quando una scuola (o qualsivoglia associazione o personaggio) organizza corsi di formazione di qualsivoglia natura e poi non li eroga, i partecipanti hanno certamente diritto alla restituzione del prezzo corrisposto, alle soglie del 2026, lo scrivente difensore afferma con assoluta certezza che è un principio assodato normativamente.
Vi sottopongo, ad abundantiam come direbbero i latini, anche una interessante pronuncia del Tribunale di Benevento, sentenza n. 1764 del 2024, ha stabilito che "in tema di inadempimento contrattuale relativo a corsi di formazione, la responsabilità del soggetto che riceve il pagamento per l'iscrizione al corso è di natura contrattuale e non extracontrattuale. Una volta provata l'esistenza del rapporto contrattuale mediante la documentazione dell'avvenuto pagamento e l'inadempimento consistente nella fraudolenza del corso e nell'inidoneità dei titoli rilasciati, sorge il diritto alla restituzione della prestazione ai sensi degli artt. 1218 e 1223 c.c., oltre al risarcimento del maggior danno".
Oltre tutto, particolarmente significativa è la pronuncia del Tribunale di Taranto, sentenza n. 2037 del 2024, che ha precisato come "costituisce inadempimento contrattuale la prestazione tardivamente offerta che risulti inutile rispetto al fine contrattuale espressamente pattuito”.
Ora, cari gentili lettori, ho esaminato i profili eventualmente penalistici della vicenda ovvero:
la possibile configurazione del reato di truffa.
Quando una scuola è avvezza al comportamento di organizzare corsi senza erogarli, può certamente configurarsi il reato di truffa previsto dall'art. 640 del Codice Penale, che punisce "chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno".
Ma vi è di più, cari gentili lettori che siete arrivati fino a qui, particolarmente rilevante è la pronuncia della Corte d'Appello Penale di Napoli, sentenza n. 1304 del 2013, che ha precisato come "integra il reato di truffa, e non un mero inadempimento contrattuale, il comportamento di chi, mediante false rappresentazioni sulla valenza legale e sulle opportunità lavorative offerte da un corso di formazione, induce le vittime alla stipula del contratto e al conseguente esborso di denaro, atteso che tale condotta rileva come vizio genetico del consenso contrattuale e non come inadempimento funzionale dello stesso".
Vediamo un po’ gli elementi costitutivi della truffa nel settore formativo.
Per la configurazione del reato di truffa nel settore della formazione, la giurisprudenza ha individuato alcuni elementi caratterizzanti:
1. Artifici e raggiri: La Cassazione Penale, Sez. II, sentenza n. 18367 del 2014, ha chiarito che "il delitto si consuma al momento della stipulazione del contratto quando l'induzione in errore della vittima avviene mediante artifici e raggiri posti in essere nella fase precedente o contestuale alla sottoscrizione, quali rassicurazioni verbali mendaci volte a superare le perplessità della persona offesa e ad indurla a contrattare per prestazioni in realtà inesistenti".
2. Comportamento abituale: La Cassazione Penale, Sez. II, sentenza n. 25551 del 2024, ha evidenziato che "l'esclusione della particolare tenuità del fatto trova fondamento nell'abitualità della condotta criminosa, desumibile dalla contestazione di più reati di truffa commessi in continuazione per un apprezzabile periodo di tempo in modo seriale".
3. Dolo specifico: Il Tribunale di Catania, sentenza n. 588 del 2025, ha precisato che "la condotta dell'ente che taccia la mancanza di autorizzazione e diffonda informazioni idonee a far credere nella regolarità e completezza del percorso formativo integra dolo omissivo ai sensi dell'art. 1439 c.c., configurandosi come malizia o astuzia volta a realizzare l'inganno".
In questo contesto, la distinzione tra inadempimento contrattuale e truffa si fonda sulla presenza di artifici o raggiri che viziano ab origine il consenso contrattuale, evidenziando la consapevole volontà di ingannare i corsisti per conseguire un ingiusto profitto. E come sempre, cari lettori, la verità emerge dalle pieghe del diritto con la stessa eleganza con cui Lady Whistledown svela i segreti della società londinese.

Avv. Tiziana Barillà – giurista per la verità

È vietata la riproduzione senza citare la fonte, è ammessa la condivisione citando lo scrivente difensore: Avv. Tiziana Barillà, cell. 342.5175586, con studio in Torino, Via Genovesi 2.

14/02/2026

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di avviare la mediazione obbligatoria grava sul creditore opposto, in quanto attore in senso sostanziale.

Se il creditore non attiva la procedura nei termini fissati dal giudice, la domanda monitoria è improcedibile e il decreto ingiuntivo deve essere revocato, anche nel caso in cui il creditore sia rimasto contumace.

Lo ha ribadito il Tribunale di Viterbo, sent. n. 741/2025, applicando l’art. 5-bis D.Lgs. 28/2010, che ha recepito l’orientamento delle Sezioni Unite (Cass. n. 19596/2020).

La contumacia del creditore non sposta l’onere sull’opponente: la mediazione è condizione di procedibilità della pretesa sostanziale, e l’inerzia del titolare del credito comporta la definitiva caducazione del titolo monitorio.

Nei procedimenti soggetti a mediazione obbligatoria (come contratti bancari e fideiussioni), il creditore che non avvia la mediazione perde il decreto ingiuntivo.

Leggi la sentenza completa: https://www.concilialex.it/organismo-mediazione/normative/giurisprudenza-conciliazione-e-mediazione/

01/02/2026
❤️
06/12/2025

❤️

Camillo 💔 è molto triste…non siamo ancora riusciti ad acquistare tutti i libri necessari per il nostro progetto in oncoematologia pediatrica di Modena e Catanzaro. Tra poco è Natale 🎄 ed il nostro asinello lettore deve portare la sorpresa a questi bambini. Chi ci aiuta? ‼️Aiutateci 🫶🏻♥️

Ci sono bambini che, anche tra aghi e flebo, continuano a sognare. 💛
Con un libro tra le mani, trovano un rifugio, una carezza, un piccolo viaggio lontano dalla paura. ✨

Quest’anno vogliamo portare la magia dei libri nei reparti di oncologia pediatrica di Modena e Catanzaro, insieme a Camillo, il nostro dolce asinello che l’anno scorso ha portato sorrisi a Parma. 🐴💫

Puoi aiutarci anche tu a regalare sogni, una pagina alla volta.🌈

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💛 Oppure sostienici con una donazione:
IBAN: IT37Z0515665490CC0170007533
Causale: Donazione oncoematologia – Progetto Natale 🎄

Ogni storia, ogni gesto, ogni pagina può accendere un sorriso.
E a volte, un sorriso vale più di tutto. 💫

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