05/03/2024
La Cassazione, con sentenza n.14576/2004, ha chiarito che il balcone che sporge dalla facciata (il cosiddetto balcone aggettante) è considerato una pertinenza dell’appartamento, come anche la parte sottostante chiamata “cielino”. Ciò significa che entrambi fanno parte dell’unità abitativa di cui sono il prolungamento e appartengono al relativo proprietario. È dunque quest’ultimo il soggetto responsabile sia della manutenzione che di eventuali danni procurati a terzi.
Pertanto tutte le volte in cui c’è da rifare il balcone, la spesa compete al titolare dell’appartamento che su di esso si affaccia, non importa se si tratti della parte superiore o di quella sottostante, ossia il sottobalcone ...
la giurisprudenza ritiene che, in assenza di intervento, l’amministratore condominiale avrà l’obbligo di agire per garantire la sicurezza di tutti, condomini e terzi (Cass. sent. n. 7040/2020). In che modo? Ricorrendo in via d’urgenza al giudice affinché condanni il proprietario a eseguire le opere immediatamente. Non potrebbe però effettuare il condominio e tantomeno l’amministratore, trattandosi di beni di proprietà privata. L’eventuale delibera sarebbe pertanto nulla e non solo non potrebbe essere mai attuata, ma è passibile di impugnazione senza limiti di tempo.
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