01/07/2026
Con Sentenza del 01.07.2026 il Tribunale di Trapani ha revocato un Decreto Ingiuntivo dell’importo di Euro 14.000,00, accogliendo l’eccezione sollevata dalla difesa di parte opponente, vertente sul ritenuto difetto di legittimazione attiva della Società cessionaria del credito. La Massima: In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora l’opponente contesti specificamente la legittimazione attiva della società opposta che si affermi succeditrice a titolo particolare del creditore originario, grava su quest’ultima (attore in senso sostanziale) l’onere di fornire la prova documentale dell’effettiva titolarità della posizione soggettiva controversa e dell’inclusione dello specifico credito oggetto di causa nell’operazione di cessione. La pubblicazione dell’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 58 T.U.B., assolve a una funzione meramente pubblicitaria e di efficacia (fungendo da strumento equipollente alla notifica al debitore ex art. 1264 c.c.), ma è un adempimento estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa; essa, pertanto, non fornisce di per sé la prova negoziale dell’esistenza, del contenuto del contratto di cessione, né dell’avvenuto trasferimento del singolo credito. Ne consegue che, in caso di contestazione, la banca o la società cessionaria ha l’onere di produrre in giudizio il testo completo del contratto di cessione, il cui oggetto deve essere determinato o quantomeno determinabile ai sensi dell’art. 1346 c.c., contenente una chiara e specifica indicazione del rapporto giuridico ceduto.