Studio Notaio Giuseppe Levante - Trapani

Studio Notaio Giuseppe Levante - Trapani Studio Notarile Levante,
Trapani, Corso Italia 77, 91100
Tel. 0923-031690 Email [email protected]

Lo studio è in grado di offrire ogni tipo di consulenza in tutti i principali settori dell’attività: immobiliare, societario, del diritto di famiglia e degli atti di ultima volontà ed a causa di morte. Nel settore immobiliare viene offerta una completa consulenza fiscale e giuridica, con particolare riferimento alla redazione dei seguenti atti notarili:
* Atti di trasferimento (compravendite, dona

zioni, permute)
* Atti di costituzione a titolo oneroso di diritti reali di godimento (superficie, uso, usufrutto, servitù, abitazione)
* Atti di rinuncia abdicativa e traslativa
* Atti di divisione
* Atti di costituzione di vincolo e convenzioni urbanistiche
* Contratti preliminari
* Contratti di finanziamento e mutui ipotecari

Nel settore societario, lo studio si occupa della predisposizione dei seguenti atti:
* Costituzione di società di persone e di capitali, comprese le nuove s.r.l. semplificate
* Contratti di cessione e di affitto di aziende
* Modifiche di patti sociali e verbali di modifica di società di capitali
* Scioglimenti con o senza messa in liquidazione
* Costituzioni, modifiche ed estinzioni di imprese familiari

Nel settore del diritto di famiglia, lo studio mette a disposizione la propria professionalità per la predisposizione dei seguenti atti:
* Separazioni dei beni tra coniugi e ricostituzioni della comunione legale
* Costituzioni, modificazioni ed estinzioni di fondi patrimoniali

Nel settore degli atti di ultima volontà ed a causa di morte, lo studio offre la più vasta consulenza possibile per la predisposizione di testamenti olografi e per la redazione di testamenti pubblici, nonché nella redazione dei seguenti atti:
* Accettazioni (con o senza beneficio d’inventario) e rinunce di eredità
* Inventari
* Verbali di pubblicazione di testamenti
* Acquiescenze a testamenti e donazioni
* Predisposizione delle dichiarazioni di successione

Lo studio altresì, oltre a curare, come per legge, l’esecuzione degli adempimenti successivi agli atti ricevuti, presso i competenti uffici (Agenzia delle Entrate, Conservatoria dei RR. II., Catasto, Tribunale, Uffici dello Stato Civile, Registro delle Imprese), è in grado di garantire l’esecuzione delle relative formalità di pubblicità anche per atti e sentenze emanati dall’Autorità Giudiziaria (iscrizioni, svincoli e cancellazioni di ipoteche giudiziali; trascrizioni, svincoli e cancellazioni di pignoramenti e sequestri). L'attività viene svolta dal notaio e dai suoi collaboratori nel più rigoroso rispetto delle norme giuridiche e deontologiche.

02/08/2026

🔐🤖 Usi l’intelligenza artificiale in studio? Allora hai solo tre strade.

Dal 2 agosto 2026 l’AI Act è pienamente operativo. Ma il vero nodo, per un notaio, un avvocato o un commercialista, viene prima: i dati dei clienti coperti da segreto professionale non possono finire ovunque.

Le strade percorribili sono tre. Non ce ne sono altre.

1️⃣ Fornitore con residenza e trattamento dei dati nell’UE, garantito contrattualmente.
Non basta la rassicurazione commerciale sul sito. Serve un accordo sul trattamento dei dati (art. 28 GDPR) che vincoli il fornitore, indichi le regioni di elaborazione, escluda l’uso dei dati per l’addestramento dei modelli e disciplini i sub-responsabili. Se non è scritto nel contratto, non esiste.

2️⃣ Anonimizzazione integrale prima dell’invio.
Attenzione: anonimizzare non significa togliere il nome. Un atto contiene decine di elementi che rendono la persona re-identificabile — dati catastali, importi, date, rapporti familiari. Se il soggetto resta identificabile, siamo di fronte a pseudonimizzazione, e il GDPR continua ad applicarsi per intero.

3️⃣ Modelli eseguiti in locale.
Il dato non lascia mai lo studio. Tecnicamente più impegnativo, giuridicamente inattaccabile.

📌 Chi non rientra in una di queste tre strade non sta usando l’IA in modo prudente. Sta operando fuori norma — con il segreto professionale che risponde anche in sede penale.

⚠️ E il consenso del cliente non è una scorciatoia.

Anche in presenza di una applicazione ferrea della disciplina di cui sopra, il consenso non sana un trattamento eccessivo. La minimizzazione (art. 5, par. 1, lett. c GDPR) è un principio autonomo: si trattano solo i dati necessari, e la firma del cliente non amplia quel perimetro.

Esempio concreto: anche se usi sistemi certificati con residenza dati in UE, inviare a un sistema di IA l’immagine integrale di una carta d’identità — fotografia del volto e firma comprese — quando servono soltanto alcuni campi anagrafici è sproporzionato. Il dato biometrico va oscurato prima dell’invio. E se il sistema effettua riconoscimento facciale, si entra nell’art. 9 GDPR, con un regime ben più severo.

Questo problema si risolve solo se usi IA residenti in locale.

L’innovazione negli studi professionali non è una questione di quale strumento si usa. È una questione di dove finiscono i dati.

🇮🇹 𝗟’𝗜𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮 𝗲̀ 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗮𝗹 𝗺𝗼𝗻𝗱𝗼! 🥇🌍Il nuovo rapporto Business Ready (B-Ready) 2025 della Banca Mondiale colloca il nostro ...
02/08/2026

🇮🇹 𝗟’𝗜𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮 𝗲̀ 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗮𝗹 𝗺𝗼𝗻𝗱𝗼! 🥇🌍

Il nuovo rapporto Business Ready (B-Ready) 2025 della Banca Mondiale colloca il nostro Paese al 1° posto su 101 nazioni 📊🏆 nell’indice che misura l’efficienza e la qualità dei trasferimenti immobiliari 🏠📑

Un risultato che premia un modello fondato non solo sulla rapidità ⚡, ma soprattutto su:

🔒 certezza del diritto
🛡️ sicurezza delle transazioni
⚖️ prevenzione del contenzioso

Un riconoscimento importante che valorizza il Notariato italiano 🇮🇹📚 e il suo contributo nel rafforzare criteri di valutazione più attenti alla qualità e alle garanzie per cittadini e imprese 👨‍👩‍👧‍👦🏢

Un traguardo che conferma il ruolo del notaio come presidio di:
✅ affidabilità
✅ trasparenza
✅ tutela

nel mercato immobiliare 💼🏠

𝗣𝗘𝗥 𝗔𝗣𝗣𝗥𝗢𝗙𝗢𝗡𝗗𝗜𝗥𝗘:
💻 https://bit.ly/4yL9SCj

🌍✨

31/07/2026

💡💡💡Domenica 2 agosto il Regolamento UE 2024/1689 (AI Act) entra nella sua fase di applicazione generale. Una data che riguarda da vicino anche gli studi professionali, perché chiunque utilizzi sistemi di intelligenza artificiale nella propria attività – anche solo strumenti di redazione, ricerca o assistenza clienti – è “deployer” ai sensi del Regolamento.

Cosa scatta concretamente:

📌 Trasparenza (art. 50): chi impiega chatbot o assistenti virtuali nei rapporti con i clienti deve rendere riconoscibile che si sta interagendo con una macchina; i contenuti generati o manipolati dall’IA vanno dichiarati come tali.

📌 Vigilanza e sanzioni: diventa operativa l’architettura di controllo – in Italia AGID e ACN – e si applicano le sanzioni previste dal Regolamento.

📌 Formazione (AI literacy): l’obbligo di alfabetizzazione del personale, già in vigore, va ora documentato con cura: sarà la prima prova di diligenza in caso di verifica.

Cosa invece NON scatta: il Digital Omnibus (Reg. UE 2026/1744) ha rinviato gli obblighi sui sistemi ad alto rischio al 2 dicembre 2027 e al 2 agosto 2028. Tempo prezioso, da usare per prepararsi – non per rinviare.

E la privacy? L’uso dell’IA in studio resta prima di tutto un trattamento di dati personali: servono basi giuridiche corrette, informative aggiornate, verifica dei fornitori e, quando necessario, valutazione d’impatto. Senza dimenticare la legge italiana n. 132/2025, che impone al professionista di informare il cliente sull’impiego di sistemi di IA nell’incarico.

💡
04/07/2026

💡

📑 Autotutela tributaria: i numeri fanno riflettere. Solo il 2,85% degli atti viene annullato.L’autotutela rappresenta un...
02/07/2026

📑 Autotutela tributaria: i numeri fanno riflettere. Solo il 2,85% degli atti viene annullato.

L’autotutela rappresenta uno strumento importante per correggere gli errori dell’Amministrazione finanziaria senza ricorrere al giudice. Tuttavia, i dati contenuti nel Rapporto di verifica dei risultati della gestione 2025 di Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione evidenziano un’efficacia piuttosto limitata.

📊 Nel 2025:
➡️ solo il 2,85% delle istanze di autotutela ha portato all’annullamento dell’atto;
➡️ appena l’1,17% ha determinato una rettifica della maggiore imposta accertata.

Numeri che confermano una realtà ben nota agli operatori del settore: l’autotutela non può essere considerata un’alternativa al ricorso, soprattutto quando il contribuente ha valide ragioni giuridiche da far valere.

⚖️ Attenzione, quindi, ai termini di impugnazione: confidare esclusivamente nell’autotutela può comportare il rischio di perdere definitivamente la possibilità di contestare un accertamento davanti al giudice tributario.

💬 Voi cosa ne pensate?
L’autotutela dovrebbe diventare uno strumento realmente efficace per evitare il contenzioso o, così com’è oggi, rappresenta solo un rimedio eccezionale?

📰 Fonte: Italia Oggi, 2 luglio 2026.
✍️ Articolo di: Giuliano Mandolesi.

20/06/2026

📢 CARTA D'IDENTITÀ CARTACEA: ARRIVA LA PROROGA! 🪪

✅ Buone notizie: le carte d'identità cartacee ancora valide NON scadranno il 3 agosto 2026 come previsto, ma resteranno valide fino alla data di scadenza stampata sul documento. 🗓️

🇮🇹 Potrai continuare a usarle in Italia, negli uffici pubblici, in banca, alla posta e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

✈️ ATTENZIONE però: per viaggiare all'estero la carta cartacea NON sarà più valida dal 3 agosto 2026 (Regolamento UE 2019/1157). Per l'espatrio servirà la Carta d'Identità Elettronica (CIE) o il passaporto. 🛂

📌 Da ricordare:
🔹 Il passaggio alla CIE resta comunque obbligatorio, ma ora puoi gestirlo con più calma
🔹 La CIE si richiede al Comune o sul portale Agenda CIE, fino a 180 giorni prima della scadenza
🔹 Se il documento è scaduto e la CIE non è pronta, il Comune può rilasciare un documento provvisorio

ℹ️ Per qualsiasi dubbio sui tuoi documenti, lo Studio è a disposizione. 👇

18/06/2026

📌 DONAZIONI E SUCCESSIONI: oggi, 18 giugno 2026, scade il termine del periodo transitorio. ⚖️
Con l’art. 44 della Legge 2 dicembre 2025, n. 182 (in vigore dal 18 dicembre 2025) il legislatore ha riscritto gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del Codice Civile, riequilibrando il rapporto tra la tutela dei legittimari e la certezza della circolazione dei beni. 🏠
Il cuore della riforma: la tradizionale azione di restituzione nei confronti dei terzi che hanno acquistato a titolo oneroso dal donatario è superata. La tutela del legittimario leso passa, in larga misura, da reale (riprendersi il bene) a obbligatoria (un credito in denaro). 💶
👉 Attenzione: il criterio non è la data della donazione, ma la data di apertura della successione (cioè la morte del donante):
• successioni aperte dal 18 dicembre 2025 → si applica integralmente la nuova disciplina, anche per donazioni risalenti nel tempo;
• successioni aperte prima del 18 dicembre 2025 → sopravvive il vecchio regime, ma solo a precise condizioni.
⏳ le successioni già aperte prima del 18 dicembre 2025, il vecchio regime (azione di restituzione contro il donatario e i suoi aventi causa) resta applicabile soltanto se, entro oggi 18 giugno 2026, è stata notificata e trascritta:
✅ una domanda di riduzione (con eventuale domanda di restituzione), oppure
✅ un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione.
❗ Il termine è preclusivo. In mancanza di notifica e trascrizione entro oggi, la nuova disciplina si estende anche alle successioni anteriori e l’azione di restituzione non sarà più esperibile.
📂 Una precisazione utile: il termine riguarda solo la notifica e la trascrizione della domanda o dell’opposizione, non la conclusione del giudizio. Chi ha agito in tempo potrà proseguire la causa anche dopo oggi, secondo le regole previgenti.
🎯 L’effetto di sistema: la provenienza donativa cessa di essere quella “provenienza debole” che per anni ha reso difficili vendite e finanziamenti. I beni di origine donativa diventano più stabili e pienamente “bancabili”, con maggiore sicurezza per chi acquista e per chi concede credito. 📈
💬 Hai ricevuto, venduto o stai per acquistare un immobile di provenienza donativa? Ogni situazione va valutata caso per caso: rivolgiti al nostro studio per un controllo puntuale. 🤝

🎓 Oggi ho parlato di Intelligenza Artificiale ai ragazzi della scuola media di Custonaci. 🤖Mi sento spesso rivolgere la ...
22/05/2026

🎓 Oggi ho parlato di Intelligenza Artificiale ai ragazzi della scuola media di Custonaci. 🤖

Mi sento spesso rivolgere la stessa domanda: come mai un notaio parla di IA? 🤔

I notai sono vittime di una fake news che li dipinge come anziani e poco avvezzi all'innovazione. La realtà è esattamente opposta: siamo tra i professionisti tecnologicamente più avanzati d'Italia. 💻

Qualche dato concreto:

✍️ Siamo stati la prima categoria professionale ad adottare la firma digitale di categoria

⛓️ Abbiamo una blockchain notarile proprietaria

🏛️ Disponiamo di Notartel S.p.A., società in house interamente posseduta dal notariato, che gestisce i servizi informatici della categoria

👥 Nell'organigramma del Consiglio Nazionale del Notariato opera la Commissione Informatica, che riunisce i notai più preparati sul tema e ha il compito di formare la categoria sull'innovazione tecnologica. Io faccio parte di questa Commissione.

È in questa cornice che si inserisce l'impegno sociale del notariato: portare nelle scuole, gratuitamente, le competenze che la categoria sviluppa quotidianamente. 📚 Perché la conoscenza, quando riguarda strumenti che cambieranno la vita dei ragazzi, è un bene pubblico. 🌍

Con gli studenti abbiamo affrontato temi importanti: 🧠 cos'è l'IA e da dove viene, la differenza tra lavorare con l'IA e farsi sostituire dall'IA, il 💼 mondo del lavoro che li aspetta, le implicazioni ⚖️ etiche (compresi i recenti casi di rifiuto di contratti militari da parte delle aziende del settore) e l'uso dell'IA nei contesti di guerra.

🙋‍♂️🙋‍♀️ A fine relazione, numerosissime le domande dei ragazzi. Segno che il tema li riguarda da vicino — e che lo sanno.

🙏 Un sentito ringraziamento al Sindaco Fabrizio Fonte, al Circolo Luigi Pirandello e alla Scuola Media di Custonaci per l'invito e l'accoglienza.

13/05/2026

💡⚖️💡

Adempimenti in presenza di oro, lingotti d'oro o monete d'oro in eredità

SUCCESSIONI EREDIATARIE IN CUI SIA PRESENTE ORO DA INVESTIMENTO

Rif. normativi: :Legge 17 gennaio 2000 n.7, modificata con il DECRETO LEGISLATIVO 10 dicembre 2024, n. 211 (in G.U. 02/01/2025, n.1)

In vigore dal 17 gennaio 2025

Per l’oro da investimento ereditato (lingotti e alcune monete d’oro), la normativa italiana prevede un obbligo di dichiarazione all’UIF – Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia – distinto dalla dichiarazione di successione fiscale.

In particolare:

- l’obbligo riguarda l’“oro da investimento” definito dalla legge n. 7/2000:

- lingotti o placchette con purezza ≥ 995 millesimi;

- monete d’oro con purezza ≥ 900 millesimi, coniate dopo il 1800 e con determinate caratteristiche di mercato;

La soglia attuale è di € 10.000 ed in caso di successione, la soglia si valuta sulla quota spettante a ciascun erede.

Non tutto l’oro ereditato rientra automaticamente nell’obbligo:

- normalmente i gioielli usati e gli oggetti preziosi comuni non sono “oro da investimento”;

- invece lingotti, marenghi, Krugerrand, sterline oro, ecc. possono rientrarvi se hanno i requisiti di legge.

Per le operazioni in oro soggette a dichiarazione UIF (compresa la successione mortis causa di lingotti o monete d’oro da investimento oltre soglia), oggi valgono queste regole:

- soglia: € 10.000;

- obbligo anche per operazioni gratuite, quindi anche successione ereditaria;

- obbligato: ciascun erede per la propria quota, se pari o superiore alla soglia.

Termine comunicazione

Il termine “entro la fine del mese successivo a quello in cui è avvenuto il trasferimento di titolarità” va inteso “accettazione dell’eredità” o “presentazione della dichiarazione di successione”. Esempio: Se accetti l’eredità o presenti la dichiarazione il 10 maggio, hai tempo fino al 30 giugno per fare la comunicazione all’UIF. Tuttavia mancano chiarimenti espressi dell’UIF sul punto.

La trasmissione avviene telematicamente tramite il portale Infostat-UIF.

Dal sito UIF

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS in materia di dichiarazioni oro UIF

(…)

A7. Per il trasferimento di oro a seguito di successione ereditaria, chi è il soggetto tenuto alla dichiarazione? In caso di successione mortis causa è tenuto alla dichiarazione il soggetto che succede nella titolarità dell’oro. Pertanto, la qualità di dichiarante è attribuita agli eredi, ciascuno pro quota sempre che questa sia pari o superiore alla soglia di legge di 12.500 euro, mentre controparte dell’operazione è il de cuius.

(…)

A9. Quali sono le operazioni in oro comprese nell'obbligo di dichiarazione previsto dall'art. 1, comma 2, della Legge? Devono essere dichiarati alla UIF: a) gli atti di disposizione sull’oro, come la compravendita, il prestito d'uso, il conferimento in garanzia, il trasferimento a titolo di donazione o successione mortis causa e qualsiasi altra operazione non finanziaria in oro; b) le operazioni finanziarie in oro, qualora queste comportino la consegna materiale del metallo, (per es.: consegna materiale di oro nello svolgimento di servizi di investimento); 7 c) il trasferimento di oro al seguito da o verso l'estero, (cfr. anche FAQ n. A10). Restano ferme le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 1672/2018 e le relative disposizioni attuative a livello nazionale.

(…)

A13. Le operazioni aventi a oggetto gioielli o oro usato o rottami d’oro sono soggette all’obbligo dichiarativo? Il c.d. “oro da gioielleria” a uso ornamentale, in condizioni di nuovo o di usato da lavorare e/o riparare, ma anche in condizioni di “rottame” o “rifiuto”, da destinare a fusione per ricavarne altro oro di tipo diverso da quello “da investimento” o “ad uso prevalentemente industriale” non rientra nel campo di applicazione della Legge 7/2000. Invece, dovrà essere oggetto di dichiarazione alla UIF l’operazione che abbia a oggetto gioielli, rottami o oro usato destinati alla fusione per ricavarne oro “da investimento” o “ad uso prevalentemente industriale”. In questo caso, la dichiarazione sarà inviata dal cedente quando la richiamata destinazione dell’oro risulti dalle fatture o da altra documentazione inerente alla cessione; l’obbligo dichiarativo spetterà, invece, al cessionario laddove questi sia il solo ad avere disponibilità della documentazione da cui sia possibile desumere natura e destinazione dell’oro. Cionondimeno, qualora parte dell’operazione sia una banca o un operatore professionale in oro, spetta a essi l’obbligo

(…)

B24. Per il trasferimento di oro a seguito di successione ereditaria, qual è la data dell’operazione da indicare nella dichiarazione? Attualmente, non vi è un’espressa previsione normativa in merito; si ritiene comunque che la data da indicare sia quella in cui si è aperta la successione. o dichiarativo.

(…)

Sanzioni

La disciplina sanzionatoria è stata modificata dal d.lgs. 211/2024. Per omessa dichiarazione, dichiarazione tardiva o incompleta delle operazioni in oro sono previste sanzioni amministrative pecuniarie molto elevate, parametrate al valore dell’operazione. In particolare, la sanzione ordinaria è: dal 10% al 40% del valore dell’operazione non dichiarata.

Nei casi di importi particolarmente elevati o violazioni gravi/reiterate possono esserci aggravamenti.

È inoltre possibile, in linea generale, regolarizzare spontaneamente la violazione prima dell’accertamento mediante ravvedimento operoso, con riduzione della sanzione.

08/05/2026

Indirizzo

Corso Italia 77
Trapani
91100

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
16:00 - 19:30
Martedì 09:00 - 13:00
16:00 - 19:30
Mercoledì 09:00 - 13:00
16:00 - 19:30
Giovedì 09:00 - 13:00
16:00 - 19:30
Venerdì 09:00 - 13:00
16:00 - 19:30

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