07/02/2025
Famiglia, minori e successioni
L’allontanamento dalla casa coniugale può sempre costituire motivo di addebito della separazione?
L'allontanamento dalla casa familiare, integrando la violazione del dovere di coabitazione, è fortemente pregnante come motivo di addebito a condizione che abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, salvo che la convivenza fosse già in quel momento intollerabile. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 28 gennaio 2025, n. 2007.
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi:
Cass. civ., n. 11032/2024
Cass. civ., n. 25966/2016
Difformi:
Non si rilevano precedenti in materia
Fatti di causa
Il Tribunale pronunciava la separazione dei coniugi, rigettando le reciproche domande di addebito.
La Corte di Appello rigettava l'appello principale del marito e accoglieva l'appello incidentale della moglie, ritenendo che la separazione fosse da addebitare a reiterate condotte offensive e maltrattanti nei confronti della moglie, tali da costituire violenze fisiche e verbali di un coniuge ai danni dell'altro. In particolare, il giudice di appello accertava che la convivenza fosse già deteriorata a partire dal periodo 2012 - 2013, valorizzando un carteggio mail risalente al periodo 2013 - 2014, ascrivendo al comportamento del marito l'intenzione della moglie di allontanarsi periodicamente dal marito con la figlia.
La sentenza impugnata ha, di converso, ritenuto non provato l'addebito della separazione alla moglie, fondato sul dedotto intento della madre di allontanare la figlia dal padre e dalla casa coniugale, né ha tenuto conto di una successiva crisi della coppia, intervenuta nel periodo 2019 - 2020, per effetto di una relazione extraconiugale intrattenuta dal marito.
Propone ricorso per cassazione il marito.
Decisione
Il ricorrente osserva che la sentenza impugnata avrebbe valorizzato comportamenti estrapolati da conversazioni avvenute nel periodo 2012 - 2015, laddove la crisi coniugale si sarebbe, invece, manifestata solo nel 2019. In particolare, la moglie avrebbe imposto al marito di rimanere nella casa coniugale, laddove lei si sarebbe trasferita a Torino con la figlia, per tornarvi durante i fine settimana. I comportamenti assunti da parte ricorrente sarebbero, quindi, da inquadrare in una relazione di coppia caratterizzata, per circa un decennio, dalla decisione della moglie di allontanarsi periodicamente dalla casa coniugale. Deduce, pertanto, che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente considerato assolto da parte della moglie l'onere di comprovare l'esistenza del nesso di causalità tra comportamento del ricorrente e intollerabilità della convivenza.
Inoltre, la sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare che i comportamenti oggetto di valutazione erano successivi all'allontanamento della moglie dalla casa coniugale e alla interruzione della convivenza coniugale. Parte ricorrente osserva che sin dal 2009 la presenza del coniuge nella casa coniugale si era fatta via via più saltuaria, sicché - trattandosi di violazione del dovere di coabitazione - sarebbe essa stessa circostanza idonea e decisiva a determinare l'addebito della separazione alla moglie.
Secondo la Cassazione i due motivi sopra evidenziati sono inammissibili, poiché non sono incentrati su una erronea ripartizione dell'onere della prova, bensì su una revisione della valutazione delle prove, preclusa in sede di legittimità, in un ambito familiare in cui la convivenza ha vissuto (come risulta dalla sentenza impugnata) tre distinte fasi di criticità, rispettivamente nel periodo 2008/2009, nel periodo 2012/2014 e, infine, nel periodo 2019/2020.
La sentenza impugnata ha valorizzato in termini causali, ai fini dell'intollerabilità della convivenza, la seconda fase di criticità, incentrata sul clima di tensione e di ripetute offese che si era generato per effetto di comportamenti ascrivibili al marito nel periodo 2012 -2014.
Di converso, il giudice di appello ha escluso che avesse incidenza causale il comportamento posto in essere dalla moglie di iscrivere la figlia a una scuola a Torino nel periodo 2008/2009, così allontanando la figlia dalla casa coniugale, circostanza che, secondo il ricorrente, avrebbe comportato l'allontanamento dalla casa coniugale di moglie e figlia e la violazione dei doveri di assistenza morale e materiale fra i coniugi. Nella specie, il giudice di appello ha escluso che l'allontanamento della figlia dalla casa coniugale sia avvenuto senza il consenso del padre, atteso il periodico ritorno di moglie e figlia e atteso il contributo dato dalla moglie al marito nel 2017 al pagamento delle spese della casa coniugale. Ha, infine, ritenuto il giudice di appello di trascurare, come elemento causale idoneo a rendere intollerabile la convivenza, la relazione extraconiugale intrattenuta dal marito nel periodo 2019/2020, così ritenendo che l'intollerabilità della convivenza fosse causalmente da ricollegare al secondo ed esteso momento di crisi coniugale.
Secondo la giurisprudenza della Cassazione, l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è fortemente pregnante come motivo di addebito a condizione che abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, salvo che la convivenza fosse già in quel momento intollerabile. Nel caso di specie l’efficacia causale dell’allontanamento è stata esclusa dal giudice di appello, in quanto questo è stato concordato tra i coniugi e risultava di carattere non definitivo. Inoltre, è stata esclusa l'efficacia causale della relazione extraconiugale del marito intrattenuta successivamente.
Tali valutazioni rientrano nel potere-dovere del giudice di selezionare gli elementi di prova rilevanti, valutazioni che, a loro volta, incidono sul giudizio di efficienza causale di intollerabilità della convivenza, giudizio fondato pertanto su valutazioni in fatto incensurabili in sede di legittimità.
In conclusione la Cassazione ha confermato che l’allontanamento della moglie non ha avuto efficacia causale sulla crisi coniugale, escludendo l’addebito nei suoi confronti. Di contro, ha ribadito che la crisi coniugale è stata determinata dal comportamento del marito tra il 2012 e il 2014.