Studio Legale Avv. Gennaro Savino

Studio Legale Avv. Gennaro Savino Studio legale dritto civile e penale

07/02/2025

Famiglia, minori e successioni
L’allontanamento dalla casa coniugale può sempre costituire motivo di addebito della separazione?

L'allontanamento dalla casa familiare, integrando la violazione del dovere di coabitazione, è fortemente pregnante come motivo di addebito a condizione che abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, salvo che la convivenza fosse già in quel momento intollerabile. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 28 gennaio 2025, n. 2007.
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi:
Cass. civ., n. 11032/2024
Cass. civ., n. 25966/2016
Difformi:
Non si rilevano precedenti in materia
Fatti di causa
Il Tribunale pronunciava la separazione dei coniugi, rigettando le reciproche domande di addebito.
La Corte di Appello rigettava l'appello principale del marito e accoglieva l'appello incidentale della moglie, ritenendo che la separazione fosse da addebitare a reiterate condotte offensive e maltrattanti nei confronti della moglie, tali da costituire violenze fisiche e verbali di un coniuge ai danni dell'altro. In particolare, il giudice di appello accertava che la convivenza fosse già deteriorata a partire dal periodo 2012 - 2013, valorizzando un carteggio mail risalente al periodo 2013 - 2014, ascrivendo al comportamento del marito l'intenzione della moglie di allontanarsi periodicamente dal marito con la figlia.
La sentenza impugnata ha, di converso, ritenuto non provato l'addebito della separazione alla moglie, fondato sul dedotto intento della madre di allontanare la figlia dal padre e dalla casa coniugale, né ha tenuto conto di una successiva crisi della coppia, intervenuta nel periodo 2019 - 2020, per effetto di una relazione extraconiugale intrattenuta dal marito.
Propone ricorso per cassazione il marito.
Decisione
Il ricorrente osserva che la sentenza impugnata avrebbe valorizzato comportamenti estrapolati da conversazioni avvenute nel periodo 2012 - 2015, laddove la crisi coniugale si sarebbe, invece, manifestata solo nel 2019. In particolare, la moglie avrebbe imposto al marito di rimanere nella casa coniugale, laddove lei si sarebbe trasferita a Torino con la figlia, per tornarvi durante i fine settimana. I comportamenti assunti da parte ricorrente sarebbero, quindi, da inquadrare in una relazione di coppia caratterizzata, per circa un decennio, dalla decisione della moglie di allontanarsi periodicamente dalla casa coniugale. Deduce, pertanto, che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente considerato assolto da parte della moglie l'onere di comprovare l'esistenza del nesso di causalità tra comportamento del ricorrente e intollerabilità della convivenza.
Inoltre, la sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare che i comportamenti oggetto di valutazione erano successivi all'allontanamento della moglie dalla casa coniugale e alla interruzione della convivenza coniugale. Parte ricorrente osserva che sin dal 2009 la presenza del coniuge nella casa coniugale si era fatta via via più saltuaria, sicché - trattandosi di violazione del dovere di coabitazione - sarebbe essa stessa circostanza idonea e decisiva a determinare l'addebito della separazione alla moglie.
Secondo la Cassazione i due motivi sopra evidenziati sono inammissibili, poiché non sono incentrati su una erronea ripartizione dell'onere della prova, bensì su una revisione della valutazione delle prove, preclusa in sede di legittimità, in un ambito familiare in cui la convivenza ha vissuto (come risulta dalla sentenza impugnata) tre distinte fasi di criticità, rispettivamente nel periodo 2008/2009, nel periodo 2012/2014 e, infine, nel periodo 2019/2020.
La sentenza impugnata ha valorizzato in termini causali, ai fini dell'intollerabilità della convivenza, la seconda fase di criticità, incentrata sul clima di tensione e di ripetute offese che si era generato per effetto di comportamenti ascrivibili al marito nel periodo 2012 -2014.
Di converso, il giudice di appello ha escluso che avesse incidenza causale il comportamento posto in essere dalla moglie di iscrivere la figlia a una scuola a Torino nel periodo 2008/2009, così allontanando la figlia dalla casa coniugale, circostanza che, secondo il ricorrente, avrebbe comportato l'allontanamento dalla casa coniugale di moglie e figlia e la violazione dei doveri di assistenza morale e materiale fra i coniugi. Nella specie, il giudice di appello ha escluso che l'allontanamento della figlia dalla casa coniugale sia avvenuto senza il consenso del padre, atteso il periodico ritorno di moglie e figlia e atteso il contributo dato dalla moglie al marito nel 2017 al pagamento delle spese della casa coniugale. Ha, infine, ritenuto il giudice di appello di trascurare, come elemento causale idoneo a rendere intollerabile la convivenza, la relazione extraconiugale intrattenuta dal marito nel periodo 2019/2020, così ritenendo che l'intollerabilità della convivenza fosse causalmente da ricollegare al secondo ed esteso momento di crisi coniugale.
Secondo la giurisprudenza della Cassazione, l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è fortemente pregnante come motivo di addebito a condizione che abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, salvo che la convivenza fosse già in quel momento intollerabile. Nel caso di specie l’efficacia causale dell’allontanamento è stata esclusa dal giudice di appello, in quanto questo è stato concordato tra i coniugi e risultava di carattere non definitivo. Inoltre, è stata esclusa l'efficacia causale della relazione extraconiugale del marito intrattenuta successivamente.
Tali valutazioni rientrano nel potere-dovere del giudice di selezionare gli elementi di prova rilevanti, valutazioni che, a loro volta, incidono sul giudizio di efficienza causale di intollerabilità della convivenza, giudizio fondato pertanto su valutazioni in fatto incensurabili in sede di legittimità.
In conclusione la Cassazione ha confermato che l’allontanamento della moglie non ha avuto efficacia causale sulla crisi coniugale, escludendo l’addebito nei suoi confronti. Di contro, ha ribadito che la crisi coniugale è stata determinata dal comportamento del marito tra il 2012 e il 2014.

17/05/2022

Violazione dei doveri genitoriali

Padre assente: il figlio ha diritto al risarcimento dei danni fin dalla nascita.
La violazione dei doveri genitoriali non trova la sua sanzione, necessariamente e soltanto, nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, ma comporta che la relativa violazione, nell'ipotesi in cui provochi la lesione di diritti costituzionalmente protetti, può integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell'art. 2059 c.c., che possono essere liquidati anche attraverso il ricorso alla valutazione equitativa “pura”. Lo stabilisce il Cassazione civile, sez. III, sentenza 12 maggio 2022, n. 15148.
Giurisprudenza di riferimento: Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud.22/03/2022) 12/05/2022, n. 15148.

07/02/2022

Danno da vacanza rovinata

Dei danni da vacanza rovinata, di regola, non risponde l’agenzia di viaggi

L'intermediario di viaggi (o venditore che dir si voglia, o "agenzia di viaggi") risponde delle obbligazioni tipiche di un mandatario o venditore: ad es., scegliere con oculatezza l'organizzatore, trasmettere tempestivamente le prenotazioni, incassare il prezzo o restituirlo in caso di annullamento. L'intermediario, invece, non è responsabile degli inadempimenti dell'organizzatore o della non rispondenza dei servizi effettivamente offerti a quelli promessi e pubblicizzati, a meno che il viaggiatore o il turista non dimostri che l'intermediario, tenuto conto della natura degli inadempimenti lamentati, conosceva o avrebbe dovuto conoscere, facendo uso della diligenza da lui esigibile in base all'attività esercitata (art. 1176, comma 2, c.c.), l'inaffidabilità del tour operator cui si era rivolto, oppure la non rispondenza alla realtà delle prestazioni da quello promesse e pubblicizzate. É quanto stabilito dalla Cassazione civile con ordinanza 2 febbraio 2022, n. 3150.

05/01/2022

Reati contro l’amministrazione della giustizia
Rivelazione indebita di notizie segrete su un procedimento penale: la Cassazione fa chiarezza
In tema di reati contro l’amministrazione della giustizia, il reato previsto e punito dall’art. 379-bis, c.p., prima ipotesi (che sanziona “chiunque rivela indebitamente notizie segrete concernenti un procedimento penale, da lui apprese per avere partecipato o assistito ad un atto del procedimento stesso”), trova applicazione esclusivamente nei confronti delle persone che, in assenza delle relative qualifiche funzionali di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, non sono già tenute all'obbligo del segreto di cui all'art. 329 c.p.p., la cui violazione trova sanzione nell'art. 326 c.p.; partecipazione ed assistenza attengono alle fasi di formazione o di messa in esecuzione dell'atto processuale - promanante tanto dall'autorità giudiziaria o da suoi delegati ed ausiliari quanto dal difensore nell'ambito delle indagini difensive - ma non a quelle della ricezione dell'atto stesso o di soggezione ai relativi effetti (Cassazione penale, Sez. VI, sentenza 28 dicembre 2021, n. 47210).

13/11/2021

Reati contro il patrimonio
Rapina con arma giocattolo: per l’aggravante i segni identificativi non devono essere visibili
Per configurare l'aggravante dell'uso dell'arma nel delitto di rapina è sufficiente il ricorso ad una arma "giocattolo" che non sia immediatamente riconoscibile come tale, sussistendo tale circostanza quando l'azione minatoria risulta aggravata dal ricorso ad uno strumento che "appare" come un'arma da sparo. Ne consegue che la sussistenza dell'aggravante dipende non solo dalla oggettiva assenza sull'oggetto dei segni dell'arma da gioco (tappo rosso e similari), ma anche dal fatto che tali segni non sono visibili e riconoscibili dalla vittima, donde l'accertamento della riconoscibilità dell'arma come un oggetto da gioco deve essere effettuato valutando sia le circostanze ambientali "oggettive" che incidono sulla visibilità dei segni del giocattolo (tappo rosso e similari), sia la percezione "soggettiva" che la vittima ha avuto di quei segni (Cassazione penale, Sez. II, sentenza 2 novembre 2021, n. 39253).

04/10/2021

Reati edilizi
Penalmente irrilevante la realizzazione di un dehor con pannelli trasparenti in PVC anziché in vetro
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui il tribunale in primo ed unico grado aveva condannato il titolare di un esercizio pubblico per il reato di inosservanza delle disposizioni del Regolamento edilizio comunale per aver realizzato le tamponature perimetrali di un dehor esterno destinato ad accogliere i clienti del locale, attesa la non conformità della struttura alla normativa regolamentare, che non ammetteva tamponature in materiale diverso dal vetro trattandosi di dehor chiuso, la Corte di Cassazione penale, Sez. III, con la sentenza 30 settembre 2021, n. 35804 – nell’accogliere la tesi difensiva secondo cui il reato non poteva ritenersi configurabile – ha, invece, affermato il principio secondo cui, a prescindere dal fatto che le norme regolamentari in questione appaiono per vero concernere al più proprio il decoro urbano, più che l'attività edilizia in sé in relazione a dette esigenze, la posa in opera di pannelli trasparenti in pvc in luogo del vetro non appare connotata da alcuna concreta offensività penalmente rilevante, quand'anche si ritenesse che l'intervento non fosse compreso nell'ambito dell'edilizia libera, una volta autorizzata l'installazione organizzata dello spazio esterno del pubblico esercizio, ossia appunto del dehor.

17/09/2021

Reati contro la p.a.
Abuso d’ufficio: colpevole il p.u. che non si astiene da un concorso cui partecipa il nipote vincitore
di Alessio Scarcella - Consigliere della Corte Suprema di Cassazione
In tema di abuso d’ufficio, anche a seguito dell’entrata in vigore della riforma attuata con il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con mod. dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 - che ha ristretto l'ambito applicativo del reato di cui all'art. 323 c.p., richiedendo l'inosservanza di "specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità" – continua ad integrare tale reato la condotta di abuso che si realizza mediante la violazione dell'obbligo di astensione (Cassazione penale, Sez. VI, sentenza 8 settembre 2021, n. 33240).

26/07/2021

Reati contro l’inviolabilità del domicilio
Accesso abusivo ad un sistema informatico: se non finalizzato ad acquisire informazioni riservate è reato?
di Alessio Scarcella - Consigliere della Corte Suprema di Cassazione
In tema di reati contro l’inviolabilità del domicilio, l’accesso ad un sistema informatico è da considerarsi abusivo e, in quanto tale, riveste rilevanza penale, solo ove sia ontologicamente inibito perché incompatibile con le mansioni del dipendente, circostanza che ricorre, da un lato, quando si ritiene che vi sia stata l’obiettiva violazione delle condizioni e dei limiti risultanti dalle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne l'accesso, compiuta nella consapevolezza di porre in essere una volontaria intromissione nel sistema in violazione delle regole imposte dal "dominus loci", e dall'altro che l'attività asseritamente abusiva abbia avuto ad oggetto un atto proprio del dipendente, compiuto nell'esercizio di una legittima prerogativa (Cassazione penale, Sez. V, sentenza 12 luglio 2021, n. 26530).

08/06/2021

È reato non versare l’assegno di mantenimento ai figli minori nati fuori dal matrimonio
di Alessio Scarcella - Consigliere della Corte Suprema di Cassazione
In tema di reati contro la famiglia, il delitto di omesso versamento dell'assegno periodico per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione dei figli, previsto dall'art. 570-bis c.p., è configurabile anche in caso di violazione degli obblighi di natura patrimoniale stabiliti nei confronti di figli minori nati da genitori non legati da vincolo formale di matrimonio, dato che, in relazione ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, va riconosciuta una continuità normativa tra la fattispecie prevista dall'art. 3 della L. 8 febbraio 2006, n. 54 e quella prevista dal predetto art. 570-bis c.p. (Cassazione penale, Sez. VI, sentenza 25 maggio 2021, n. 20721).

22/05/2021

Cerchio quasi chiuso a meno di un anno dal grave episodio, da quel «quattordici contro uno» avvenuto con inaudita violenza e scandito da minacce di morte - «Ora ti uccidiamo» - nella piazza centrale di Bisceglie. Era il 2 giugno 2020 quando avvenne l'episodio in cui un 16enne tranese fu

21/05/2021

Processo penale
Gli sms e le conversazioni whatsapp hanno natura di prova documentale
La Cassazione penale, Sez. V, con la sentenza 6 maggio 2021, n. 17552 si inserisce nel solco dell’orientamento giurisprudenziale di legittimità che si è consolidato negli ultimi anni in tema di natura “documentale” ai sensi dell’art. 234 c.p.p. dei messaggi e delle chat whatsapp prodotte nel contesto di un processo penale, anche attraverso semplice screenshot. E ciò in quanto la captazione di messaggi e chat rappresenta una forma di documentazione di una conversazione ex post e non in corso e quindi sfugge alla disciplina delle intercettazioni o delle semplici registrazioni e ha valore di prova documentale.

Indirizzo

Trani
76125

Orario di apertura

Lunedì 17:00 - 20:00
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