24/04/2020
L’ordinanza n. 26 del 6 Aprile 2020 della Regione Toscana in tema di misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 in materia di utilizzo di mascherine entrate in vigore il 20 aprile 2020 prevede
Fermi restando in vigore i divieti concernenti gli spostamenti delle persone, possibili solo per motivi di necessità o comprovate esigenze lavorative, l’ordinanza ha reso obbligatorio – in via precauzionale - l’utilizzo delle mascherine chirurgiche monouso, secondo modalità che garantiscano un rafforzamento delle misure di tutela della salute dei singoli e delle collettività, tenuto conto del fattore di rischio nei vari contesti.
Alla luce di tale ordinanza risulta pertanto obbligatorio indossare la mascherina nelle seguenti circostanze:
- in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, in presenza di più persone, oltre che nei mezzi di trasporto pubblico locale, nei servizi non di linea taxi e noleggio con conducente;
- in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, quando, in presenza di più persone, è obbligatorio il mantenimento della distanza sociale.
Pertanto l’obbligo vige in tutti i luoghi chiusi, accessibili al pubblico, in presenza di più persone (supermercati, tabaccherie, banca...); sui mezzi del trasporto pubblico locale (autobus, tramvia, treni, taxi e vetture a noleggio con conducente); negli spazi all’aperto frequentati da più persone in cui è obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza (es. mercati alimentari rionali).
Tuttavia sono previste delle eccezioni : l’obbligo di indossare la mascherina, infatti, non si applica ai bambini di età inferiore ai 6 anni e alle persone che non tollerino l’utilizzo delle mascherine a causa di particolari condizioni psicofisiche attestate da una certificazione medica.
In questi casi restano comunque in vigore le altre limitazioni, come il distanziamento sociale di almeno 1,8 metri.
L’ordinanza regionale della Toscana prevede che chi non rispetterà l’obbligo potrà incorrere nelle seguenti sanzioni amministrative:
400 euro se viene pagata entro 60 giorni dalla contestazione/notifica del verbale;
280 euro se pagata entro 30 giorni) dalla contestazione/notifica del verbale.
Se la violazione è commessa su un veicolo, come bus o taxi, la sanzione è aumentata di un terzo.