28/02/2025
“In materia di condominio negli edifici, ex art. 1135 c.c., l'assemblea può deliberare a maggioranza su tutto ciò che riguarda le spese d'interesse comune e, quindi, anche sulle transazioni che a tali spese afferiscano, essendo necessario il consenso unanime dei condomini, ex art. 1108, comma 3, c.c., solo quando la transazione abbia ad oggetto i diritti reali comuni.
In tal senso è chiaro il disposto dell'art. 1108, comma 3, c.c., applicabile al condominio in virtù del rinvio ex art. 1139 c.c., che, espressamente, richiede il consenso di tutti i comunisti e, quindi, di tutti i condomini, per gli atti di alienazione del fondo comune, o di costituzione su di esso di diritti reali o per le locazioni ultranovennali, alle quali ben può essere assimilata la concessione in uso esclusivo a tempo indeterminato, ove a tale concessione voglia conferirsi natura obbligatoria e non reale, consenso richiesto, conseguentemente, anche per la transazione che abbia ad oggetto i beni comuni, potendo essa annoverarsi, in forza dei suoi elementi costitutivi, le reciproche concessioni, fra i negozi a carattere dispositivo”
Riferimento: Corte d'Appello Firenze, Sez. I, 24/04/2020, n. 857; si veda Tribunale Roma, Sez. V, Sentenza, 29/10/2019, n. 20812; Cassazione civile sez. VI, 13/04/2016, n.7201; Cassazione civile sez. II, 16/01/2014, n.821; Cass. civ., Sez. II, 24/02/2006, n. 4258; Tribunale Salerno, Sez. I, Sentenza, 28/09/2011, n. 1896; Tribunale Napoli, 19/11/1994; .