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𝗟𝗘 𝗣𝗥𝗢𝗩𝗘 𝗔 𝗗𝗜𝗦𝗖𝗔𝗥𝗜𝗖𝗢 𝗡𝗘𝗟 𝗖𝗔𝗦𝗦𝗘𝗧𝗧𝗢 𝗗𝗘𝗟 𝗣𝗠: 𝗟𝗔 𝗗𝗜𝗙𝗘𝗦𝗔 𝗡𝗢𝗡 𝗣𝗨𝗢̀ 𝗖𝗘𝗥𝗖𝗔𝗥𝗘 𝗖𝗜𝗢̀’ 𝗖𝗛𝗘 𝗡𝗢𝗡 𝗦𝗔 𝗖𝗛𝗘 𝗘𝗦𝗜𝗦𝗧𝗘La sentenza n. 34812/202...
11/10/2026

𝗟𝗘 𝗣𝗥𝗢𝗩𝗘 𝗔 𝗗𝗜𝗦𝗖𝗔𝗥𝗜𝗖𝗢 𝗡𝗘𝗟 𝗖𝗔𝗦𝗦𝗘𝗧𝗧𝗢 𝗗𝗘𝗟 𝗣𝗠: 𝗟𝗔 𝗗𝗜𝗙𝗘𝗦𝗔 𝗡𝗢𝗡 𝗣𝗨𝗢̀ 𝗖𝗘𝗥𝗖𝗔𝗥𝗘 𝗖𝗜𝗢̀’ 𝗖𝗛𝗘 𝗡𝗢𝗡 𝗦𝗔 𝗖𝗛𝗘 𝗘𝗦𝗜𝗦𝗧𝗘

La sentenza n. 34812/2026 della Sesta Sezione penale della Cassazione, depositata il 29 settembre, riporta al centro una questione fondamentale: quali garanzie ha l’imputato quando il pubblico ministero dispone di elementi potenzialmente favorevoli alla sua difesa?

La Corte ha escluso la responsabilità penale dei magistrati Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro per il reato contestato, distinguendo gli obblighi penalmente sanzionati dalla valutazione degli elementi investigativi provenienti da un altro procedimento.

Ma il problema va oltre la responsabilità dei singoli magistrati.
L’art. 358 c.p.p. impone al pubblico ministero di svolgere accertamenti anche a favore dell’indagato. Eppure, quando un elemento favorevole non arriva alla conoscenza della difesa, sorge una domanda inevitabile: come può l’avvocato utilizzarlo se non sa nemmeno che esiste?

È vero, la difesa ha il compito di cercare e produrre le prove a favore del proprio assistito. Ma non si può pretendere che trovi ciò di cui ignora persino l’esistenza.

Secondo la suprema corte Il pubblico ministero è una parte processuale e non è un avvocato privato dell’accusa. Tuttavia è pur sempre un magistrato della Repubblica, chiamato a rispettare i doveri della propria funzione.
Per questo il legislatore dovrebbe introdurre quantomeno un obbligo espresso di informare la difesa quando l’ufficio requirente venga a conoscenza di elementi concretamente rilevanti a discarico, anche se provenienti da un procedimento distinto, prevedendo controlli e rimedi effettivi in caso di violazione.

Non si tratta di trasformare ogni omissione in un reato, ma di impedire che la conoscenza di elementi potenzialmente decisivi dipenda esclusivamente da chi sostiene l’accusa.

In queste condizioni, l’asimmetria è palese. La parità delle armi non può essere soltanto formale. La difesa non può combattere contro l’accusa e, contemporaneamente, contro l’ignoranza delle prove che potrebbero smentirla.

Il Parlamento intervenga: la conoscenza delle prove a discarico deve essere una garanzia effettiva del diritto di difesa, non una possibilità affidata alla discrezionalità dell’accusa.

Avv. Giorgio Marchetti

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