Avv. Simona Grossi

Avv. Simona Grossi Pagina di informazione giuridica. Professionista delegato alle operazioni di vendita forzata nelle procedure esecutive.

Avvocato con consolidata esperienza nel diritto civile, focalizzato nel recupero crediti e nelle esecuzioni mobiliari e immobiliari. Pagina di informazione giuridica

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01/09/2026

31/08/2026 - L'accordo di mediazione che accerta l'usucapione deve essere sottoscritto dalle parti e autenticato da un pubblico ufficiale (notaio) per poter essere trascritto nei registri immobiliari. Il riconoscimento giudiziale delle firme non può sostituire l'autentica notarile.: Con verbale di conciliazione del 21 gennaio 2026 avanti all’Organismo di Mediazione del Foro di Trani, quattro fratelli hanno riconosciuto che il fratello Tizio aveva posseduto, animo domini, senza contestazione alcuna, a far data dall’inizio dell’annata agraria 1994 - 1995 un fondo rustico sito in agro di Corato. Il fratello Tizio agiva nei confronti degli altri avanti al Tribunale di Trani chiedendo di accertare e dichiarare che le firme apposte dai fratelli convenuti sull’accordo conciliativo appartenessero agli stessi e per l’effetto esonerare il Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità al riguardo, con totale compensazione delle spese del procedimento. I convenuti si costituivano aderendo alle conclusioni del ricorrente e chiedendo accogliere le richieste formulate dall’attore.
La domanda viene ritenuta infondata per difetto di interesse.
Dopo aver richiamato gli artt. 5 e 12 D.lgs 28/2010 riformato, il tribunale rileva che i fratelli hanno compiuto uno degli atti previsti dall’art. 2643 c.c. e precisamente, un accordo di mediazione che accerta l'usucapione (punto 12 bis) ma ai fini della trascrizione, la sottoscrizione apposta dalle parti deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L’attore Tizio ha convenuto in giudizio i germani per sentire giudizialmente riconosciute le sottoscrizioni, anziché rivolgersi ad un notaio per l’autentica delle firme apposte alla scrittura privata di accertamento di avvenuta usucapione. L’azione proposta è funzionale a sostituire l’autentica notarile con un riconoscimento giudiziale della sottoscrizione in funzione della successiva trascrizione dell’accordo. Il tribunale ritiene che la normativa prevista dal D.lgs. 28/2020 prevalga sull’art. 2657 c.c. che stabilisce che la trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, in forza del principio di specialità (richiamando Corte d’appello Bari, n. 1863/2025).
Il giudice rileva inoltre che nella fattispecie non è stato effettuato né un controllo giudiziario sull'effettiva sussistenza dei presupposti dell'usucapione a garanzia dei terzi (tale non potendo essere intese le dichiarazioni rese dalle parti in udienza) né la verifica della conformità dei beni rispetto ai dati catastali. °

29/08/2026

Cassata la decisione del merito che aveva gravato la parte richiedente il risarcimento di un (non esigibile) onere di «dettagliata e specifica allegazione dell’an e del quantum del danno lamentato»...

28/08/2026

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27/08/2026

Cassazione (24754/2026) sulla possibilità per il giudice fallimentare di pronunciarsi sull'abusiva concessione di credito della banca.

27/08/2026

Ne deriva che, per un verso, il diritto del proprietario al ristoro del danno sorge in ogni momento e che, per altro verso, il giudicato emesso sulla pretesa risarcitoria copre soltanto i pregiudizi maturati nell’arco temporale dedotto in giudizio...

25/08/2026

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25/08/2026

24/08/2026 - In caso di mancato esperimento della mediazione obbligatoria, il giudice d’appello deve dichiarare la nullità della sentenza e rimettere le parti in termini per svolgere la mediazione: Con atto di citazione Tizio conveniva in giudizio la società Alfa avanti al Tribunale di Lecce, per sentire accertare la nullità della clausola contrattuale relativa alla pattuizione degli interessi contenuta nel contratto di finanziamento con cessione del quinto della pensione. Si costituiva la convenuta eccependo in via preliminare l’improcedibilità della domanda ex art. 5, co. I-bis del D.lgs. 28/10 e, nel merito, contestando la domanda dell’attore. La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale e CTU contabile e il tribunale accoglieva la domanda accertando la nullità della clausola relativa agli interessi con condanna della società convenuta al pagamento della somma di € 6.347,18 oltre interessi e spese legali. Il tribunale rigettava l’eccezione di improcedibilità in quanto alla prima udienza la convenuta nulla aveva rilevato.
Avverso la predetta sentenza la società Alfa proponeva appello sulla base di due motivi e Tizio si costituiva chiedendone il rigetto. L’appellante si duoleva che il giudice di prime cure avesse disatteso l’eccezione di improcedibilità che era stata sollevata sin nella comparsa di costituzione.
Il motivo viene ritenuto fondato. La corte d’appello, sulla base dell’art. art. 5 co. I-Bis D.lvo n. 28/10, rileva che l’improcedibilità può essere rilevata anche prima di tale udienza, vale a dire anche con la comparsa di costituzione e risposta. Ed è quello che è avvenuto nella fattispecie: la convenuta all’udienza di prima comparizione si è riportata alla comparsa insistendo nelle istanze ivi formulate e con ciò quindi richiamando anche l’eccezione preliminare. Pertanto, il giudice, a fronte della tempestiva eccezione sollevata dalla convenuta e rilevato il mancato esperimento della mediazione da parte dell’attore, avrebbe dovuto assegnare alle parti termine per la mediazione nei termini di cui agli artt. 5 e 6 D.lvo n. 28/10. Ciò non è avvenuto, motivo per il quale il giudice è incorso in un errore in procedendo.
L’errore, tuttavia, non consente una declaratoria di improcedibilità della domanda da parte della corte.
Richiamando il precedente Cassazione n. 28695/2023 (https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/l-ottenimento-di-un-provvedimento-di-sequestro-giudiziario-in-una-delle-materie-in-cui-e-obbligatorio-esperire-il-tentativo-di-mediazione-non-esonera-1334.aspx ) la corte ne applica il principio di diritto “[…] il giudice d’appello, dichiarata la nullità della sentenza, non potendo disporre la rimessione al primo giudice, è tenuto ad assegnare alle parti il dovuto termine per la presentazione della domanda di mediazione, per poi accertare se la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta e trattare la causa nel merito, ovvero, in mancanza, dichiarare l’improcedibilità della domanda giudiziale”.
La sentenza impugnata viene dunque dichiarata nulla con remissione in termini e con separata ordinanza dispone il proseguo del giudizio di appello.°

23/08/2026
22/08/2026

L'ordine cautelare di ripristino delle parti comuni deve essere eseguito anche in presenza di morosità interne o verifiche edilizie prive di atti impeditivi documentati.

22/08/2026

Il Collegio ha precisato che non può essere irrogata alcuna sanzione processuale a carico della parte per la mancata immediata reazione all’eccezione avversaria, ove il giudice non abbia previamente esercitato il potere-dovere di attivare il meccanismo di sanatoria...

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