Studio De Giorgio - Studio commerciale

Studio De Giorgio - Studio commerciale Studio commerciale e legale specializzato nella consulenza e assistenza in materia aziendale e socie

Lo Studio De Giorgio di Taranto è specializzato in consulenza fiscale, amministrativa e tributaria, garantendo servizi professionali, disponibilità e adeguata competenza nel settore. Lo studio De Giorgio, gestito dal dr. De Giorgio Francesco Paolo, avvocato e dottore commercialista, e dal dr. De Giorgio Umberto, dottore commercialista, si occupa di fornire servizi e attività inerenti al diritto fa

miliare, immobiliare, condominiale, civile, matrimoniale, del lavoro, amministrativo e commerciale, ma anche infortunistica contabilità aziendale automatizzate e consulenze stragiudiziali.

CORONAVIRUS, FASE 2: DOCUMENTO TECNICO INAIL CON LE MISURE DI CONTENIMENTO E PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVOROInvitiamo i...
28/04/2020

CORONAVIRUS, FASE 2: DOCUMENTO TECNICO INAIL CON LE MISURE DI CONTENIMENTO E PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Invitiamo i Sigg.ri Clienti a prendere visione del documento tecnico recentemente elaborato dall’Inail contenente importanti indicazioni sulle misure di contenimento del contagio da nuovo Coronavirus nei luoghi di lavoro in funzione della fase 2 di riapertura delle attività produttive, prevista dal prossimo 4 maggio.
Il documento contiene indicazioni mirate per affrontare la graduale ripresa in sicurezza delle attività produttive e per garantire adeguati livelli di tutela della salute per tutta la popolazione.
Invitiamo inoltre alla visione dell’ELENCO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) VALIDATI DALL’INAIL.

Cordiali saluti.

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-coronavirus-fase-2-documento-tecnico-lavoro-2020.html&tipo=news

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-elenco-dpi-validati-inail-2020.html

24/03/2020

Pubblichiamo una utility per il calcolo dei nuovi termini processuali a seguito della sospensione dal 9 marzo al 15 aprile disposta dall’art. 83 del D.L. 18/2020, c.d. Cura Italia e conforme ai chiarimenti forniti dalla stessa Agenzia Entrate con la Circolare n. 6/E del 23 marzo 2020. Si precisa c...

NOVITÀ DEL DECRETO SULL’EMERGENZA DA COVID-19 (D.L. N. 18/2020 C.D. “CURA ITALIA”)ART. 56  - SOSPENSIONE RATE MUTUI E FI...
19/03/2020

NOVITÀ DEL DECRETO SULL’EMERGENZA DA COVID-19 (D.L. N. 18/2020 C.D. “CURA ITALIA”)
ART. 56 - SOSPENSIONE RATE MUTUI E FINANZIAMENTI - FAC SIMILE MODULO DI RICHIESTA

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, denominato “Cura Italia”, introduce una serie di misure di sostegno economico per le imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Tra di esse segnaliamo la misura prevista dall’art. 56, titolato “Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19” e finalizzato al sostegno della liquidità delle imprese attraverso il sistema bancario.

Il comma 2 dell’art. 56 del Decreto dispone la sospensione delle scadenze in relazione alle esposizioni debitorie non deteriorate nei confronti di banche e di intermediari finanziari.

Della sospensione possono beneficiare, su domanda, microimprese e PMI italiane che al 17 marzo 2020 avevano ottenuto prestiti o linee di credito.

Le misure disposte dal Decreto sono, in sintesi, le seguenti:

a) nessuna revoca fino al 30 settembre 2020 delle aperture di credito esistenti alla data del 29 febbraio 2020, sia per la parte utilizzata che per quella ancora da utilizzare;
b) proroga al 30 settembre 2020 dei contratti per prestiti non rateali con scadenza fino al 30 settembre, senza aggravio di costi per l’intermediario e per l’impresa;
c) sospensione dei pagamenti sino al 30 settembre 2020 per mutui e altri finanziamenti con rimborso rateale, comprese le rate dei canoni di leasing, senza aggravio di costi per l’intermediario e per l’impresa. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato.

Le imprese possono decidere di beneficiare della sospensione anche per la sola quota capitale.

Inoltre durante il periodo di moratoria gli intermediari devono sospendere il computo dei giorni di persistenza dell’eventuale scaduto o sconfinamento.

Per beneficiare della sospensione le imprese devono autocertificare di aver subito, in via temporanea, una carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia.

La sospensione dei pagamenti priva le banche della possibilità di valutare autonomamente se acconsentire o meno a modifiche alle condizioni contrattuali in base alla situazione economico-finanziaria dei debitori.

La moratoria, inoltre, è neutrale rispetto alle qualificazioni degli intermediari sulla qualità del credito, nel senso che non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni, salvo che non sussistano elementi oggettivi nuovi, che inducano gli intermediari a rivedere il giudizio sulla qualità creditizia del debitore durante il periodo di moratoria.

Riguardo alla platea dei beneficiari si ritiene, in attesa di ulteriori chiarimenti, che essa comprenda, oltre alle micro imprese e alle PMI, anche i liberi professionisti e i lavoratori autonomi.

IN SINTESI:
- ambito di applicazione: aperture di credito a revoca, prestiti, mutui, finanziamenti e leasing
- beneficiari: micro imprese, PMI e (salvo conferme) autonomi, NO medie e grandi imprese
- la misura si applica ai soli crediti “non deteriorati”
- la sospensione delle rate NON È AUTOMATICA ma si applica a RICHIESTA (vedi fac-simile allegato)

Lo Studio è a disposizione per chiarimenti e per assistere i Clienti nella richiesta di sospensione.

Studio De Giorgio

15/03/2020

INFORMATIVA CLIENTI - SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DI DOMANI LUNEDI' 16 MARZO 2020

Ancora nessuna traccia del decreto che disporrà la sospensione dei versamenti fiscali e previdenziali in scadenza domani, 16 marzo 2020, annunciato tre giorni fa dall'Agenzia delle Entrate. Per forza di cose il provvedimento dovrà essere necessariamente emanato entro oggi, domenica 15 marzo, per poter essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale domani ed essere, quindi, immediatamente efficace.

Al momento, in mancanza del decreto, dobbiamo "fidarci" del comunicato stampa dell'Agenzia Entrate del 13/03 e considerare i versamenti di domani, a tutti gli effetti, SOSPESI.

Tuttavia sospesi non significa VIETATI, quindi resta comunque la possibilità di versare, sia pure su base volontaria e non obbligatoria. Per tale ragione lo Studio, salvo sorprese, domani 16 marzo 2020 NON TRASMETTERA' alcun modello F24 in automatico. I Sigg.ri Clienti che intendono comunque effettuare i versamenti sono quindi pregati di comunicarlo, entro le ore 11.00 di domani, preferibilmente a mezzo posta elettronica.

Lo Studio è aperto e a disposizione per chiarimenti.

10/03/2020

EMERGENZA CORONAVIRUS - chiarimenti operativi per gli operatori economici

Nell'attuale situazione di incertezza e in attesa di ulteriori sviluppi riteniamo utile riepilogare brevemente le misure urgenti prese dal Governo per contrastare la diffusione del virus Covid-19, con particolare riferimento, tra le tante, a quelle che interessano gli operatori economici, dettagliatamente riportate alle lettere e), g), n), o) ed r) dell'art. 1 del D.P.C.M. 08/03/2020:

a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r);

g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se volti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;

n) sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

o) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;

r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.

Siamo a disposizione per ogni genere di chiarimento.

24/12/2019
25/03/2019

Fra le 320 mila partite Iva che ne usufruiranno c’è un «regalo» per i dipendenti che svolgono anche un lavoro autonomo. Milena Gabanelli e Rita Querzé sul Corriere della Sera

15/03/2019

La produttività del lavoro altro non è, nella sua accezione più comune, che il rapporto tra la variazione del Pil e quella dell’occupazione: cresce

Scadenza al 30 aprile 2019 per le domande di definizione Saldo e stralcio.
01/02/2019

Scadenza al 30 aprile 2019 per le domande di definizione Saldo e stralcio.

Al via il dei carichi affidati all’Agente della riscossione per i contribuenti, (solo ), che versano in una situazione .

Dal 2019 obbligo di revisione dei bilanci per le s.r.l. di piccola dimensione.
24/01/2019

Dal 2019 obbligo di revisione dei bilanci per le s.r.l. di piccola dimensione.

Il Consiglio dei Ministri n. 37 del 10 gennaio 2019 ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo che, in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155, introduce il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza che riforma in modo organico la disciplina delle procedure conco...

23/01/2019

È prevista la responsabilità solidale per l’acquirente che deve attivarsi nel richiedere la regolarizzazione del documento

Indirizzo

Via Dante Alighieri, 298
Taranto
74121

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
14:00 - 18:00
Martedì 09:00 - 13:00
14:00 - 18:00
Mercoledì 09:00 - 13:00
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Giovedì 09:00 - 13:00
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Venerdì 09:00 - 13:00
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Siamo uno Studio commerciale e legale specializzato nella consulenza e assistenza in materia aziendale e societaria, fiscale ed amministrativa.

Svolgendo questa attività da oltre 40 anni abbiamo maturato una lunga e consolidata esperienza professionale e sviluppato un approfondito know how nel campo aziendale e tributario, che ci consentono di assistere, quotidianamente, imprese industriali e commerciali operanti in diversi settori di attività, enti non profit, professionisti e privati.

Disponiamo, inoltre, di competenze interdisciplinari, che ci regalano una visione più ampia delle problematiche che affrontiamo e che ci permettono di analizzare e ricercare soluzioni più complesse ed articolate, nell’interesse dei nostri Clienti.