09/10/2026
🔴 Vitalizio assistenziale: verifica patrimoniale dell’alea e priorità del relictum nella reintegrazione della legittima 🔴
Nel contratto atipico di mantenimento o vitalizio assistenziale, l’alea, da accertarsi con riguardo al momento della conclusione, postula la comparazione, secondo dati omogenei, tra la capitalizzazione della rendita reale del bene trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche complessivamente dovute dal vitaliziante, avuto riguardo alla prevedibile durata della vita e alle esigenze assistenziali del vitaliziato; la natura personale delle prestazioni di cura e assistenza non ne esclude la necessaria valutabilità economica. È, pertanto, nulla per difetto di alea la pattuizione ove risulti una originaria, palese sproporzione tra le prestazioni, ovvero quando l’età o una malattia, per natura e gravità , rendano estremamente probabile un rapido esito letale; è meramente apparente la motivazione che affermi l’equilibrio contrattuale senza compiere tale comparazione.
In tema di successione necessaria, l’art. 553 c.c., espressione di un principio generale applicabile anche al concorso tra legittimari, impone di reintegrare prioritariamente la quota di riserva mediante la rimodulazione delle quote ab intestato sul relictum; le donazioni possono essere ridotte, ai sensi dell’art. 555 c.c., soltanto per l’eventuale insufficienza residua dei beni relitti.
Cass. Civ., Sez. II, sent. 29 settembre 2026 n. 25952.
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