Studio legale Avv. Giuseppe Carpino

Studio legale Avv. Giuseppe Carpino Lo studio fornisce consulenza ed assistenza legale e stragiudiziale a privati e imprese

🔴 Separazione con addebito – Prova – Dichiarazioni della parte onerata - Non contestazione – Provvedimenti relativi ai f...
03/09/2026

🔴 Separazione con addebito – Prova – Dichiarazioni della parte onerata - Non contestazione – Provvedimenti relativi ai figli 🔴

In tema di addebito della separazione, non costituiscono di per sé prova delle violazioni addebitate le dichiarazioni della parte soggetta all'onere di cui all'art. 2697 c.c. né una lettera sottoscritta da tale parte e dal suo avvocato e inviata alla controparte prima del giudizio.
Peraltro, operando, il principio di non contestazione, solo in relazione alla condotta e alla linea difensiva effettivamente tenuta dalla parte costituitasi in giudizio, l'omessa risposta del marito alla lettera sottoscritta dalla moglie e dal suo avvocato è di per sé priva di valore probatorio, tanto più qualora nel corso del processo il marito abbia negato di aver "cacciato di casa" la moglie e abbia invece affermato che è stata la moglie a lasciare la casa familiare per poi non farvi più ritorno.
Le domande relative ad una diversa regolamentazione dei tempi di permanenza del minore presso il padre, sollecitando provvedimenti nell’interesse dei figli, vertono in materia di diritti indisponibili, e, come tali, non sono soggette a decadenza o preclusioni mentre il giudice potrebbe decidere anche ex officio.

Cass. civ. 30 agosto 2026, n. 24849.

🔴 Separazione con addebito – Prova – Dichiarazioni della parte onerata - Non contestazione – Provvedimenti relativi ai figli 🔴 In tema di addebito della separazione, non costituiscono di per sé prova delle violazioni addebitate le dichiarazioni della parte soggetta all'onere di cui all'...

🔴 Dimissioni di fatto: se il CCNL non disciplina espressamente l’istituto, si applica il termine legale di 15 giorni di ...
02/09/2026

🔴 Dimissioni di fatto: se il CCNL non disciplina espressamente l’istituto, si applica il termine legale di 15 giorni di assenza ingiustificata. Lo ha stabilito la Corte d’Appello di Bologna con la sentenza n. 508/2026, in merito al caso di un lavoratore rimasto assente per 14 giorni senza copertura medica 🔴

Nel caso in questione, il datore di lavoro aveva interpretato l’assenza come manifestazione della volontà di dimettersi e comunicato all’Ispettorato la risoluzione del rapporto.

Per i giudici, tuttavia, una breve assenza costituisce un comportamento ambiguo dal quale non può ricavarsi una presunzione assoluta di volontà dimissoria. In mancanza di una clausola collettiva specificamente dedicata alle dimissioni di fatto, non è possibile applicare per analogia il termine di quattro giorni previsto dal CCNL per il licenziamento disciplinare dovuto ad assenza ingiustificata.

Soltanto una disciplina collettiva ad hoc, che stabilisca termini “sufficientemente ampi”, può derogare al termine sussidiario previsto dalla legge.

Dal momento però che il CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizione non contiene disposizioni in materia e la procedura era stata attivata dopo appena 14 giorni, la Corte d’Appello ha confermato l’illegittimità della comunicazione datoriale, la prosecuzione del rapporto e il risarcimento delle retribuzioni non corrisposte fino alla riammissione in servizio.

🔴 Dimissioni di fatto: se il CCNL non disciplina espressamente l’istituto, si applica il termine legale di 15 giorni di assenza ingiustificata. Lo ha stabilito la Corte d’Appello di Bologna con la sentenza n. 508/2026, in merito al caso di un lavoratore rimasto assente per 14 giorni senza cop...

🔴 Sicurezza sul lavoro: procedure e istruzioni non bastano se il rischio può essere eliminato con dispositivi tecnici 🔴C...
01/09/2026

🔴 Sicurezza sul lavoro: procedure e istruzioni non bastano se il rischio può essere eliminato con dispositivi tecnici 🔴

Con la sentenza del 24 luglio 2026, il Tribunale di Reggio Emilia ribadisce che il datore di lavoro risponde dell’infortunio quando mantiene in uso un macchinario privo di un presidio automatico di sicurezza idoneo a prevenire anche l’errore umano.

La condotta imprudente del lavoratore non interrompe il nesso causale se rientra nelle mansioni svolte e rappresenta proprio uno dei rischi che la normativa antinfortunistica mira a prevenire.

Può concorrere nella responsabilità anche il costruttore che abbia immesso sul mercato e certificato come conforme un macchinario privo dei necessari dispositivi di sicurezza.

Datore di lavoro e costruttore rispondono solidalmente nei confronti dei danneggiati, ferma la graduazione delle rispettive responsabilità nei rapporti interni.

🔴 Sicurezza sul lavoro: procedure e istruzioni non bastano se il rischio può essere eliminato con dispositivi tecnici 🔴 Con la sentenza del 24 luglio 2026, il Tribunale di Reggio Emilia ribadisce che il datore di lavoro risponde dell’infortunio quando mantiene in uso un macchinario privo di...

🔴 Assegno divorzile e quota di TFR 🔴In tema di assegno divorzile, il giudizio comparativo richiesto dall’art. 5, comma 6...
29/08/2026

🔴 Assegno divorzile e quota di TFR 🔴

In tema di assegno divorzile, il giudizio comparativo richiesto dall’art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970, secondo i principi enunciati da Cass., Sez. Un., n. 18287 del 2018, deve essere condotto alla luce delle effettive condizioni economico-patrimoniali delle parti e può fondarsi anche su elementi presuntivi e risultanze istruttorie idonei a dimostrare l’inattendibilità dei redditi formalmente dichiarati, ove il giudice di merito accerti lo svolgimento di attività lavorativa remunerata non dichiarata e l’assenza di un effettivo squilibrio riconducibile alle scelte di vita familiare.
Ne consegue che è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, l’accertamento con cui il giudice di merito escluda tanto la componente assistenziale quanto quella perequativo-compensativa dell’assegno, ove il richiedente non provi l’inadeguatezza dei mezzi, il sacrificio di aspettative professionali o un contributo apprezzabile e non compensato alla formazione del patrimonio familiare o dell’altro coniuge.
Il diritto alla quota del trattamento di fine rapporto dell’ex coniuge, previsto dall’art. 12-bis l. n. 898 del 1970, presuppone inoltre la titolarità dell’assegno divorzile; pertanto, in difetto di tale presupposto, la relativa domanda non può essere esaminata ed è correttamente dichiarata assorbita o rigettata.

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 27 agosto 2026 n. 24798.

🔴 Assegno divorzile e quota di TFR 🔴 In tema di assegno divorzile, il giudizio comparativo richiesto dall’art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970, secondo i principi enunciati da Cass., Sez. Un., n. 18287 del 2018, deve essere condotto alla luce delle effettive condizioni economico-patrimoniali ...

🔴 Assegno divorzile e irrilevanza della riduzione volontaria della capacità reddituale 🔴In tema di assegno divorzile, la...
29/08/2026

🔴 Assegno divorzile e irrilevanza della riduzione volontaria della capacità reddituale 🔴

In tema di assegno divorzile, la funzione perequativo-compensativa, fondata sul principio di solidarietà post-coniugale, giustifica il riconoscimento del contributo quando lo squilibrio economico tra gli ex coniugi sia causalmente riconducibile alle scelte condivise di organizzazione della vita familiare, che abbiano comportato per il coniuge richiedente il sacrificio di concrete aspettative professionali e reddituali, anche accertabile in via presuntiva. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge o vizio motivazionale, miri a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito.
In materia di mantenimento dei figli minori, la determinazione del contributo deve avvenire secondo il criterio di proporzionalità di cui all’art. 337-ter, comma 4, c.c., avuto riguardo alle esigenze attuali della prole, al tenore di vita goduto, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alle risorse economiche di entrambi e alla valenza economica dei compiti di cura.
Non integra una sopravvenuta e incolpevole diminuzione della capacità contributiva la rinuncia volontaria del genitore obbligato al compenso connesso a una carica societaria, ove permangano la qualità di socio, il ruolo gestionale e la percezione di utili.

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 26 agosto 2026 n. 24782.

🔴 Assegno divorzile e irrilevanza della riduzione volontaria della capacità reddituale 🔴 In tema di assegno divorzile, la funzione perequativo-compensativa, fondata sul principio di solidarietà post-coniugale, giustifica il riconoscimento del contributo quando lo squilibrio economico tra gli...

🔴 Amministrazione di sostegno — presupposti — principio di necessità e proporzionalità — minima limitazione della capaci...
24/08/2026

🔴 Amministrazione di sostegno — presupposti — principio di necessità e proporzionalità — minima limitazione della capacità di agire — volontà della persona — fragilità sociale — rete di supporto 🔴

Il Giudice tutelare deve dichiarare non luogo a provvedere sulla segnalazione di apertura dell’amministrazione di sostegno quando l’intervento coordinato di soggetti pubblici e privati abbia già consentito il superamento della situazione di fragilità che aveva giustificato l’apertura del procedimento, e la persona, con il sostegno del Servizio sociale, abbia autonomamente provveduto alla cura di sé e alla gestione dei propri interessi: in tale ipotesi, l’adozione della misura civilistica non solo non migliorerebbe le condizioni di vita della persona, ma potrebbe compromettere l’equilibrio già raggiunto attraverso un percorso di gradualità assistenziale rispettoso della sua autodeterminazione.

Tribunale di Cagliari, Prima Sezione, Ufficio del Giudice Tutelare, decreto 7 luglio 2026, n. R.G. 1529/2026.

🔴 Amministrazione di sostegno — presupposti — principio di necessità e proporzionalità — minima limitazione della capacità di agire — volontà della persona — fragilità sociale — rete di supporto 🔴 Il Giudice tutelare deve dichiarare non luogo a provvedere sulla segnalazione di...

🔴 Interdizione - Amministrazione di sostegno - Abituale infermità di mente - Disturbo delirante cronico - Decadimento co...
24/08/2026

🔴 Interdizione - Amministrazione di sostegno - Abituale infermità di mente - Disturbo delirante cronico - Decadimento cognitivo - Rifiuto delle cure - Terapia psichiatrica depot - Trattamento sanitario obbligatorio - Tutela della persona fragile
🔴

In tema di misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, l’interdizione, dopo la riforma introdotta dalla l. n. 6 del 2004, conserva carattere residuale e può essere pronunciata solo quando, avuto riguardo alle condizioni concrete dell’interessato, alla natura degli atti da compiere e all’effettiva esigenza di tutela, l’amministrazione di sostegno risulti inidonea ad assicurare adeguata protezione. Ne consegue che il rifiuto, da parte della persona affetta da disturbo psichiatrico e decadimento cognitivo lieve-medio, di sottoporsi alla terapia prescritta non integra, di per sé, ragione sufficiente per dichiararne l’interdizione, ove la misura non consenta comunque al tutore di imporre coattivamente il trattamento sanitario e non siano documentate iniziative specifiche, quali richieste di TSO o istanze al giudice tutelare per l’eventuale rimodulazione dei poteri dell’amministratore di sostegno.

Tribunale Viterbo, sentenza 3 luglio 2026 n. 470.

🔴 Interdizione - Amministrazione di sostegno - Abituale infermità di mente - Disturbo delirante cronico - Decadimento cognitivo - Rifiuto delle cure - Terapia psichiatrica depot - Trattamento sanitario obbligatorio - Tutela della persona fragile 🔴 In tema di misure di protezione delle persone...

🔴 Amministrazione di sostegno — presupposti — principio di necessità e proporzionalità — minima limitazione della capaci...
23/08/2026

🔴 Amministrazione di sostegno — presupposti — principio di necessità e proporzionalità — minima limitazione della capacità di agire — volontà della persona 🔴

Il Giudice tutelare deve dichiarare non luogo a provvedere sulla segnalazione di apertura dell’amministrazione di sostegno quando l’intervento coordinato di soggetti pubblici e privati abbia già consentito il superamento della situazione di fragilità che aveva giustificato l’apertura del procedimento, e la persona, con il sostegno del Servizio sociale, abbia autonomamente provveduto alla cura di sé e alla gestione dei propri interessi: in tale ipotesi, l’adozione della misura civilistica non solo non migliorerebbe le condizioni di vita della persona, ma potrebbe compromettere l’equilibrio già raggiunto attraverso un percorso di gradualità assistenziale rispettoso della sua autodeterminazione.

Tribunale di Cagliari, Prima Sezione, Ufficio del Giudice Tutelare, decreto 7 luglio 2026, n. R.G. 1529/2026.

🔴 Amministrazione di sostegno — presupposti — principio di necessità e proporzionalità — minima limitazione della capacità di agire — volontà della persona 🔴 Il Giudice tutelare deve dichiarare non luogo a provvedere sulla segnalazione di apertura dell’amministrazione di sostegno...

🔴 Illecito endofamiliare - Danno da perdita di rapporto parentale – Procreazione 🔴L'obbligo dei genitori di mantenere i ...
23/08/2026

🔴 Illecito endofamiliare - Danno da perdita di rapporto parentale – Procreazione 🔴

L'obbligo dei genitori di mantenere i figli sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsivoglia domanda, così determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore.

Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, Ordinanza 5 agosto 2026, n. 24449.

🔴 Illecito endofamiliare - Danno da perdita di rapporto parentale – Procreazione 🔴 L'obbligo dei genitori di mantenere i figli sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsivoglia domanda, così determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione...

🔴 Uno Stato Ue può indagare su una frode connessa a un matrimonio fittizio e accertarne l’esistenza anche dopo l’acquist...
16/08/2026

🔴 Uno Stato Ue può indagare su una frode connessa a un matrimonio fittizio e accertarne l’esistenza anche dopo l’acquisto della sua cittadinanza da parte dell’interessato? 🔴

L’art. 35 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, dev’essere interpretato nel senso che: esso consente alle autorità competenti di uno Stato membro di indagare e, se del caso, determinare o concludere che una persona, precedentemente titolare di un diritto derivato di circolare e soggiornare ai sensi della direttiva 2004/38, ha commesso una frode o un abuso di diritto, anche se tale persona ha acquistato la cittadinanza di tale Stato membro e, alla data dell’indagine, il suo soggiorno in detto Stato membro non è più fondato su detta direttiva.

CGUE, Sez. II, Sent., 4 giugno 2026, C.560/24.

🔴 Uno Stato Ue può indagare su una frode connessa a un matrimonio fittizio e accertarne l’esistenza anche dopo l’acquisto della sua cittadinanza da parte dell’interessato? 🔴 L’art. 35 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al di...

Indirizzo

Viale S. Panagia 136/C
Syracuse
96100

Orario di apertura

Lunedì 16:30 - 20:30
Mercoledì 16:30 - 20:30
Venerdì 16:30 - 20:30

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Studio legale Avv. Giuseppe Carpino pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a Studio legale Avv. Giuseppe Carpino:

Scelte rapide

Condividi