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Studio legale D'Antuono Studio legale. Assistenza giudiziale e stragiudiziale per imprese e privati

Lo Studio Legale D'Antuono offre ai propri clienti assistenza legale in ambito giudiziale e stragiudiziale. Lo Studio, attraverso un articolato network di consulenti e corrispondenti, è in grado di offrire ai propri Clienti prestazioni professionali multidisciplinari in ambito legale su tutto il territorio nazionale e all'estero. Le qualificate competenze specialistiche ed il costante aggiornamento professionale consentono allo Studio di individuare e predisporre gli strumenti giuridici idonei alla risoluzione del caso concreto. La totale dedizione alle problematiche del Cliente e l'adeguata valorizzazione delle opportunità esistenti costituiscono i valori fondanti del modus operandi dei professionisti dello Studio.

Formazione, confronto e crescita professionale.Oggi abbiamo partecipato, presso il Teatro Marrucino di Chieti, al conveg...
08/10/2026

Formazione, confronto e crescita professionale.

Oggi abbiamo partecipato, presso il Teatro Marrucino di Chieti, al convegno “Dal primo segnale al risanamento – Una ristrutturazione in 4 atti”, dedicato alla crisi d’impresa e agli strumenti di risanamento aziendale.

Un’importante occasione di approfondimento e confronto sulle opportunità offerte dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, con particolare attenzione alla prevenzione, alla gestione tempestiva delle difficoltà aziendali e alla tutela della continuità d’impresa.

La formazione continua rappresenta un elemento essenziale della nostra attività professionale: aggiornare le competenze, confrontarsi con altri professionisti e approfondire le evoluzioni normative significa offrire alle imprese un’assistenza sempre più qualificata, concreta e orientata alle soluzioni.

Perché affrontare tempestivamente la crisi significa aumentare le possibilità di risanamento.

Studio Legale D’Antuono
Sulmona | Roma

C'è una domanda che gli imprenditori in difficoltà si pongono spesso: chi accetterebbe di prestare denaro a un'azienda i...
29/09/2026

C'è una domanda che gli imprenditori in difficoltà si pongono spesso: chi accetterebbe di prestare denaro a un'azienda in crisi?
La risposta è che lo si può fare più spesso di quanto si pensi, purché a chi presta denaro venga garantita una corsia preferenziale. È la finanza prededucibile: un finanziamento che, se la ristrutturazione non va a buon fine, viene rimborsato prima di tutti gli altri creditori.
Si può ottenere durante la composizione negoziata, in un accordo di ristrutturazione o in un concordato preventivo — e la richiesta può partire già nella fase iniziale, quando la crisi è ancora reversibile.
Possono concederla banche, terzi investitori e gli stessi soci. Per i soci vale però una regola precisa: l'art. 102 CCII riconosce la prededuzione fino all'80% del finanziamento, che diventa integrale quando il finanziatore acquisisce la qualità di socio in esecuzione dell'accordo o del concordato.
Ma non è uno scudo automatico. Serve l'autorizzazione del tribunale, e serve che il finanziamento sia funzionale alla continuità e previsto da un piano credibile. Senza un piano vero, quei soldi restano solo un altro debito.
Se stai valutando come portare risorse nuove in un'impresa in difficoltà, scrivimi in DM.
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31/08/2026

Chiedi le misure protettive e pensi che il problema sia risolto.
Poi scopri che il tribunale deve ancora confermarle.
Le misure protettive sono lo strumento con cui il Codice della crisi congela le iniziative dei creditori mentre si tratta. Nella composizione negoziata l'effetto decorre dalla pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese insieme all'accettazione dell'esperto (art. 18 CCII); negli strumenti di regolazione della crisi, dalla pubblicazione della domanda di accesso (art. 54 CCII). Da quel momento i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari, né acquisire diritti di prelazione non concordati; le prescrizioni restano sospese e le decadenze non si verificano.
Restano fuori i diritti di credito dei lavoratori, esclusi espressamente dall'art. 18, comma 3, CCII. E non sono inibiti i pagamenti: l'impresa continua a gestire e ad adempiere ciò che serve alla continuità.
La protezione ha una durata. Il tribunale la conferma per un periodo che nella composizione negoziata non supera i 120 giorni, prorogabili fino a un massimo di 240, mentre l'art. 8 CCII fissa in dodici mesi la durata complessiva comprensiva di proroghe e rinnovi.
Il limite è questo: le misure proteggono un percorso di risanamento, non un'attesa. Quando emerge che servono solo a rinviare l'inevitabile, vengono revocate. Alla scadenza tutto riprende da dove si era fermato, e ciò che conta è il piano costruito nel frattempo.
Se hai azioni esecutive in corso e trattative che non riesci ad aprire, scrivimi in DM.
Avv. Francesco D'Antuono

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29/08/2026

Ci sono creditori che non rispondono mai.
Nelle trattative private è un muro. In una procedura è un’adesione.
Nel concordato minore (artt. 74-83 CCII) il silenzio dei creditori vale come consenso: chi non comunica nulla all’OCC nel termine assegnato si intende consenziente (art. 79 CCII). Dal decreto di apertura non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali (art. 78 CCII), e il voto contrario del Fisco, se determinante, può essere superato dal tribunale quando la proposta è più conveniente della liquidazione controllata (art. 80, comma 3, CCII).
Ma l’omologazione non chiude nulla. Il piano si esegue, e se il debitore non adempie il concordato può essere revocato. Numeri costruiti su previsioni ottimistiche non sono una proposta: sono un problema rinviato.
Se stai valutando un concordato minore e vuoi capire se la continuità regge sui numeri veri, scrivimi in DM.
Avv. Francesco D’Antuono
imprenditoreminore occ esdebitazione

Ci sono creditori che non rispondono mai. Nelle trattative private è un muro.In una procedura è un'adesione.Il concordat...
28/08/2026

Ci sono creditori che non rispondono mai. Nelle trattative private è un muro.
In una procedura è un'adesione.
Il concordato minore (artt. 74-83 CCII) è lo strumento di chi è sovraindebitato e non è consumatore: il professionista, l'imprenditore minore, l'imprenditore agricolo, la start-up innovativa. Nasce per chi può proseguire l'attività; fuori da quell'ipotesi la proposta è ammessa solo con l'apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l'attivo disponibile (art. 74, comma 2, CCII).
Dal decreto di apertura non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore (art. 78 CCII). Il concordato è poi approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto, e chi non comunica nulla all'OCC nel termine assegnato si intende consenziente (art. 79 CCII). Anche il voto contrario dell'amministrazione finanziaria, se determinante, può essere superato dal tribunale quando la proposta è più conveniente della liquidazione controllata (art. 80, comma 3, CCII).
Un punto che va detto: l'omologazione non chiude nulla. Il piano si esegue, e se il debitore non adempie il concordato può essere revocato. Numeri costruiti su previsioni ottimistiche non sono una proposta: sono un problema rinviato.
Se stai valutando un concordato minore e vuoi capire se la continuità regge sui numeri veri, scrivimi in DM.
Avv. Francesco D'Antuono

Il problema non sono le rate di questo mese.È che non esiste un mese in cui torneranno sostenibili.La ristrutturazione d...
19/08/2026

Il problema non sono le rate di questo mese.
È che non esiste un mese in cui torneranno sostenibili.
La ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII) è l'unica procedura non liquidatoria riservata alla persona fisica che ha assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale. Il piano ha contenuto libero, si costruisce sul reddito realmente disponibile e può prevedere il soddisfacimento anche parziale e differenziato dei crediti, compresi quelli da cessione del quinto (art. 67 CCII). Può inoltre prevedere che il mutuo ipotecario sull'abitazione principale prosegua alle scadenze convenute, se il debitore è in regola con le rate o è autorizzato dal giudice a pagare lo scaduto (art. 67, comma 5, CCII).
Qui non c'è voto dei creditori. L'OCC deve indicare se il finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio, e il creditore che ha colpevolmente aggravato il sovraindebitamento non può presentare osservazioni né reclamo (art. 69 CCII). Se qualcuno contesta la convenienza, il giudice omologa quando la proposta assicura non meno di quanto si otterrebbe dalla liquidazione controllata (art. 70 CCII).
C'è una condizione che non si aggira: non si accede se il sovraindebitamento è stato determinato con colpa grave, malafede o frode. Per questo la relazione dell'OCC sulle cause dell'indebitamento pesa quanto i numeri del piano.
Se stai pagando rate che non reggono più e vuoi capire se il tuo caso è un piano del consumatore, scrivimi in DM.
Avv. Francesco D'Antuono

Quando arriva il curatore, la prima cosa che chiede non è il bilancio.Sono gli atti degli ultimi due anni.Con l’apertura...
17/08/2026

Quando arriva il curatore, la prima cosa che chiede non è il bilancio.

Sono gli atti degli ultimi due anni.

Con l’apertura della liquidazione giudiziale l’imprenditore perde amministrazione e disponibilità del patrimonio. Il curatore prende in consegna scritture e beni e ricostruisce a ritroso le operazioni compiute prima: da quel momento conta solo quello che risulta dai documenti.

Quattro voci si controllano sempre. Gli atti a titolo gratuito dei due anni anteriori sono privi di effetto, senza bisogno di provare la malafede (art. 163 CCII). I rimborsi ai soci dell’anno anteriore sono inefficaci (art. 164 CCII). I pagamenti con mezzi anormali sono revocabili entro un anno, quelli regolari di debiti scaduti entro sei mesi (art. 166 CCII). E per gli atti con il coniuge il periodo sospetto copre tutto il tempo di esercizio dell’impresa (art. 169 CCII).

I termini non decorrono dalla sentenza, ma dal deposito della domanda: rinviare non guadagna tempo, allunga il periodo esaminato. Lo spazio di manovra esiste prima, quando la crisi è ancora gestibile con gli strumenti del Codice.

Se la tua impresa è in difficoltà e vuoi capire dove ti trovi prima che lo stabilisca una procedura, scrivimi in DM.

Avv. Francesco D’Antuono

Il timore che blocca quasi tutti gli imprenditori è sempre lo stesso: “se apro una procedura, la banca mi taglia i fidi”...
15/08/2026

Il timore che blocca quasi tutti gli imprenditori è sempre lo stesso: “se apro una procedura, la banca mi taglia i fidi”.
È la ragione per cui la maggior parte arriva in tribunale troppo tardi, quando il danno è già fatto.
Il Codice della crisi dice qualcosa di diverso: anche le banche devono rispettare regole precise.
Nella composizione negoziata, l’art. 16 CCII vieta a banche e intermediari di sospendere o revocare gli affidamenti per il solo fatto che l’impresa ha avviato le trattative. Ottenute le misure protettive, nessun creditore può risolvere i contratti in corso o anticiparne la scadenza per il solo mancato pagamento di crediti anteriori. E, con l’autorizzazione del tribunale, un’impresa in crisi può ottenere nuova finanza — che in cambio acquisisce la prededuzione.
Il punto delicato è un altro: le procedure non sono tutte uguali. Composizione negoziata, concordato preventivo e accordi di ristrutturazione trattano affidamenti, garanzie, mutui e leasing in modo diverso. Scegliere lo strumento sbagliato può costare proprio i rapporti bancari che si voleva difendere.
La scelta si fa sui contratti, non sulle intenzioni.
Se hai affidamenti in corso e una situazione che si sta deteriorando, scrivimi in DM: la prima cosa che facciamo è leggere i contratti.
Fonte: S. Bonfatti, I finanziamenti bancari nelle procedure di crisi, 2025

25/07/2026

La Regione Abruzzo ha pubblicato il nuovo bando dedicato alla digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese, con una dotazione finanziaria complessiva di 10 milioni di euro.La misura è rivolta alle PMI, alle ditte individuali e ai liberi professionisti iscritti a un albo professionale che i...

Gli strumenti previsti dal 𝐂𝐨𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐂𝐫𝐢𝐬𝐢 𝐝’𝐈𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐚 𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐈𝐧𝐬𝐨𝐥𝐯𝐞𝐧𝐳𝐚, se individuati correttamente e attuati con 𝐫𝐢...
05/06/2026

Gli strumenti previsti dal 𝐂𝐨𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐂𝐫𝐢𝐬𝐢 𝐝’𝐈𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐚 𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐈𝐧𝐬𝐨𝐥𝐯𝐞𝐧𝐳𝐚, se individuati correttamente e attuati con 𝐫𝐢𝐠𝐨𝐫𝐞 𝐭𝐞𝐜𝐧𝐢𝐜𝐨, 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚̀ d’intervento e una solida 𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐢𝐜𝐚 𝐞 𝐢𝐧𝐝𝐮𝐬𝐭𝐫𝐢𝐚𝐥𝐞, possono costituire un’efficace leva di risanamento, consentendo di preservare la 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐢𝐭𝐚̀ 𝐚𝐳𝐢𝐞𝐧𝐝𝐚𝐥𝐞, salvaguardare i livelli occupazionali e tutelare il 𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫𝐞 𝐞𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐜𝐨 e sociale espresso dall’impresa.

È il caso di uno dei complessi termali più rilevanti d'Abruzzo.

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Un importante traguardo è stato raggiunto con l’omologazione del concordato preventivo di Ex Arce Salus S.r.l., proprietaria delle

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