29/08/2026
Ci sono creditori che non rispondono mai.
Nelle trattative private è un muro. In una procedura è un’adesione.
Nel concordato minore (artt. 74-83 CCII) il silenzio dei creditori vale come consenso: chi non comunica nulla all’OCC nel termine assegnato si intende consenziente (art. 79 CCII). Dal decreto di apertura non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali (art. 78 CCII), e il voto contrario del Fisco, se determinante, può essere superato dal tribunale quando la proposta è più conveniente della liquidazione controllata (art. 80, comma 3, CCII).
Ma l’omologazione non chiude nulla. Il piano si esegue, e se il debitore non adempie il concordato può essere revocato. Numeri costruiti su previsioni ottimistiche non sono una proposta: sono un problema rinviato.
Se stai valutando un concordato minore e vuoi capire se la continuità regge sui numeri veri, scrivimi in DM.
Avv. Francesco D’Antuono
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