Avv. Laura Megale

Avv. Laura Megale Lo studio vanta esperienza nel diritto di famiglia, occupandosi di separazioni, divorzi e minori.

02/09/2026

Assegno Unico al 100% al genitore collocatario, quando incide sul mantenimento

Nei giudizi di separazione e divorzio, l’assegnazione integrale dell’Assegno Unico Universale (AUU) al genitore presso cui i figli sono prevalentemente collocati è pienamente legittima, anche in regime di affidamento condiviso. Tuttavia, il giudice non può ignorare tale attribuzione: il beneficio economico incassato in via esclusiva da un genitore deve essere obbligatoriamente soppesato per quantificare il contributo al mantenimento posto a carico dell’altro genitore.

A stabilirlo è la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione che fa chiarezza sul delicato bilanciamento tra l’assegno perequativo tradizionale e la nuova misura di sostegno al reddito familiare (Corte di Cassazione, I civile, ordinanza 23 luglio 2026, n. 23982).

Il caso in esame
La complessa vicenda processuale ruota attorno alla fine del matrimonio di una coppia con due figli minori. A seguito della crisi coniugale, la madre si era trasferita a Bologna con i bambini, mentre il padre era rimasto in Puglia. La situazione era degenerata in una forte conflittualità: il padre accusava la ex moglie di comportamenti ostruzionistici per impedirgli di vedere i figli, mentre a sua volta rifiutava di partecipare ai percorsi di sostegno genitoriale disposti dai servizi sociali.

La Corte d’Appello di Bari, confermando l’impianto del Tribunale, aveva disposto un percorso graduale di visite “protette” da tenersi inizialmente a Bologna, rigettando le richieste paterne di sanzionare la madre ex art. 709-ter c.p.c.

Sul fronte economico, i giudici di merito avevano ridotto l’assegno di mantenimento a carico dell’uomo (da circa 926 euro a 700 euro mensili) in virtù della nascita di una nuova figlia avuta da un’altra relazione, stabilendo al contempo che l’Assegno Unico Universale fosse percepito al 100% dalla madre.

Il padre ricorreva in Cassazione, lamentando sia le modalità “penalizzanti” delle visite in campo neutro, sia l’ingiustizia economica della decisione: l’incasso esclusivo dell’AUU da parte della madre, a suo dire, vanificava del tutto la seppur minima riduzione dell’assegno di mantenimento concessagli.

La decisione della Cassazione
Gli Ermellini hanno accolto il ricorso dell’uomo limitatamente ai profili economici, dettando principi di grande rilevanza pratica per i giudizi di famiglia.

1. Visite e sanzioni: prevale l’interesse del minore
La Cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi di ricorso riguardanti il diritto di visita e la mancata sanzione alla madre. La Suprema Corte ha ribadito che il giudice di merito, nel fissare le modalità di incontro (nel caso specifico, incontri in ambiente neutro a Bologna), agisce nell’esclusivo interesse morale e materiale dei minori, operando un bilanciamento incensurabile in sede di legittimità se ben motivato. È stata inoltre respinta la doglianza sul mancato ascolto del figlio minore di dodici anni: l‘audizione dell’infradodicenne non è un obbligo automatico, a meno che non venga presentata un’istanza specifica che ne dimostri l’effettiva capacità di discernimento e maturità.

2. Mantenimento e Assegno Unico: vasi comunicanti
Il cuore dell’ordinanza riguarda l’interazione tra Assegno Unico e mantenimento. La Cassazione chiarisce un primo punto fermo: è legittimo attribuire l’intero Assegno Unico al genitore collocatario anche se c’è affidamento condiviso. Questo perché le spese ordinarie della vita quotidiana gravano prevalentemente sul genitore con cui i figli coabitano.

Tuttavia, il ragionamento della Corte d’Appello è risultato monco. Secondo la Cassazione, il giudice deve esplicitare in che misura il beneficio dell’AUU incide sulle tasche dei genitori. Se al padre viene sottratta la sua quota (il 50%) dell’Assegno Unico a vantaggio della madre, tale perdita economica deve essere valutata nel calcolo complessivo. Nel caso specifico, la riduzione del mantenimento accordata al padre (circa 226 euro in meno) rischiava di essere solo apparente, venendo di fatto “azzerata” dalla contemporanea perdita della sua quota di Assegno Unico. Il giudice di rinvio dovrà quindi ricalcolare l’assegno perequativo tenendo conto di questo travaso di ricchezza.

Il principio di diritto
“In tema di mantenimento della prole, è legittima l’attribuzione integrale dell’Assegno Unico Universale al genitore collocatario, sul quale gravano prevalentemente le spese ordinarie. Tuttavia, il giudice di merito, in ossequio al principio di proporzionalità di cui all’art. 337-ter c.c., è tenuto a valutare e ad esplicitare in motivazione l’incidenza di tale beneficio economico ai fini della determinazione finale del contributo al mantenimento posto a carico dell’altro genitore, al fine di evitare che la perdita della quota dell’Assegno Unico vanifichi di fatto le eventuali riduzioni del contributo disposte per la sopravvenienza di nuovi oneri familiari.”
Fonte: responsabilecivile.it
Avv. Sabrina Caporale

02/09/2026

Affidamento esclusivo rafforzato o ''super esclusivo'': differenze con il regime di affidamento esclusivo
Nell’affidamento super esclusivo anche le decisioni di maggior importanza vengono assunte solo dal genitore affidatario senza il coinvolgimento dell’altro genitore.

Al fine di inquadrare correttamente la differenza di cui oggi tratteremo, occorre partire dalla preliminare disamina dei dettati normativi di cui agli artt. 337 quater e 337 quinquies c.c..

Ed invero, ai sensi dell’art. 337 quater, comma 1 c.c. “ Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.

Ed ancora, ai sensi dell’art. 337 quinquies, comma 1 c.c. “ I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo”.

Già dalla lettura delle disposizioni di cui sopra, non v’è chi non veda come la palese inidoneità di uno dei genitori ad esercitare la propria responsabilità genitoriale sui figli, in quanto pregiudizievole per gli stessi, giustifichi una limitazione del rapporto con il genitore escluso dall’affidamento.

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Ed invero, in materia di affidamento dei figli minori, l’individuazione del genitore più idoneo va effettuata sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull’apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente che è in grado di offrire al minore.

Tale giudizio va formulato in base ad elementi concreti relativi al modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti ed alle rispettive capacità di relazione affettiva; l’eventuale pronuncia di affidamento esclusivo, pertanto, “dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero sulla manifesta carenza dell’altro”. (Cassazione Civile, 26.06.2018, n. 16738)

Occorre infatti ricordare a noi stessi che, nel disporre l’affidamento esclusivo, il Giudicante avrà esclusivo riguardo all’interesse psico-fisico dei minori, al fine di evitare situazioni dannose o disagevoli agli stessi.

La Corte di Cassazione, pronunciandosi in materia di affidamento dei figli minori, conferma l’orientamento, secondo cui il Giudice deve privilegiare “…quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore”.

A tal fine, gli Ermellini dettano, in via generale, il principio cardine di tutta la normativa in esame, secondo la quale l’individuazione del genitore affidatario e/o collocatario deve avvenire in base ad “…un giudizio sulla capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, basato su elementi concreti, quali … la capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull’apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente che è in grado di offrire al minore”. (
Cassazione Civile, ordinanza n. 28244, 24 settembre 2019).

Sul punto, di particolare pregio appare l’orientamento della Suprema Corte di Cassazione la quale ha stabilito che l’affido esclusivo è legittimato avuto riguardo… omissis … alla totale anaffettività di uno dei genitori nei confronti del figlio, a causa di comportamenti del genitore, disinteressato alle esigenze del figlio, tali da pregiudicare il suo corretto sviluppo, come nel caso di assenza di incontri tra il genitore e il figlio nel lungo periodo. (
Cass. Civ., Sez. I, sent. 17 gennaio 2017, n. 977)”.

Ciò in quanto, tali condotte da parte del genitore nei confronti del figlio possono causare uno squilibrio psicologico nel minore, provocandogli un disagio esistenziale e sociale, inficiando quindi il suo sereno sviluppo psico-fisico.

Volendo adesso procedere all’analisi dell’istituto dell’affidamento esclusivo rafforzato, occorre preliminarmente evidenziare che tale istituto, di elaborazione giurisprudenziale, è un sistema alternativo alla privazione della responsabilità genitoriale del genitore non affidatario che trova la sua fonte normativa nell’articolo 337-quater c.c.

A differenza dell’affidamento esclusivo, dove l’esercizio della responsabilità genitoriale è preclusa al genitore affidatario ma le decisioni di maggior importanza per i figli continuano ad essere prese in comune dai genitori, nell’affidamento super esclusivo anche le decisioni di maggior importanza vengono assunte solo dal genitore affidatario senza il coinvolgimento dell’altro.

Utilizzato in prima applicazione dai giudici di primo grado, tale regime trova ingresso nel nostro ordinamento al tertium non datur fra i regimi ordinari di affidamento condiviso ed affidamento esclusivo. In una sorta di graduazione ascendente della “gravità” del provvedimento adottabile, il regime dell’affidamento c.d. super esclusivo si colloca al gradino più elevato di tutela ed insieme di residualità.

Sul punto di particolare importanza è l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 29999/2020 dove per l’appunto viene definito tale affidamento come sistema alternativo alla privazione della responsabilità genitoriale del genitore non affidatario.

L’affido super esclusivo viene dunque deciso solo nei casi più gravi, in cui il genitore è totalmente inadeguato a svolgere il proprio ruolo, avendo riguardo all’interesse del minore ad avere un solo centro decisionale - ma tempestivo e funzionante - piuttosto che quello alla bigenitorialità, in considerazione, fra l’altro, del totale disinteresse del genitore agli affari inerenti i propri figli.
Fonte: Altalex
Ennio Moneti - Avvocato

02/09/2026

Tragedia di ROMA: CAMMINO chiede tutele reali per i soggetti vulnerabili e l’immediato sblocco della legge sui caregiver familiari

Roma, 2 settembre 2026 – CAMMINO – Camera Nazionale Avvocati per le persone, per i minorenni e per le famiglie) esprime profondo cordoglio e sgomento per la drammatica vicenda avvenuta nel quartiere Pietralata a Roma, dove un intero nucleo familiare è arrivato a togliersi la vita a causa del peso insostenibile legato alla gestione della grave disabilità della figlia di soli 5 anni, come si apprende dalla stampa.

Come avvocati familiaristi quotidianamente impegnati nella tutela dei diritti delle persone, dei minorenni e dei soggetti fragili, non possiamo considerare questa tragedia un mero fatto di cronaca nera. Si tratta del drammatico epilogo di un vuoto di tutele normative e sociali che stringe nella solitudine i nuclei familiari più esposti. Il diritto alla salute, all’assistenza e alla dignità personale, costituzionalmente garantiti, non può essere lasciato all’esclusivo e totalizzante carico dei familiari, fino a consumarne le esistenze.

La solitudine di queste famiglie è un fallimento sociale che non possiamo più tollerare. Rivolgiamo un appello urgente e accorato al Parlamento affinché venga immediatamente calendarizzato e approvato il disegno di legge sui caregiver familiari. Chiediamo che il testo base venga esaminato, ove possibile migliorato e quindi convertito rapidamente in legge per dare finalmente un riconoscimento giuridico, adeguate tutele previdenziali e altrettanto dignitosi e concreti sostegni economici e assistenziali a chi si prende cura dei propri cari, evitando che la disperazione diventi l’unica via d’uscita percepita come praticabile. I bambini con disabilità e quanti si prendono cura di loro sono persone “con dignità, risorse e sogni che hanno diritto ad essere trattate con rispetto e chiedono di poter diventare parte attiva delle società che le accolgono” (Leone XIV, Lett. enc., Magnifica humanitas, n. 81)

Il 2 settembre 1990 entrava in vigore la Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, un passaggio fond...
02/09/2026

Il 2 settembre 1990 entrava in vigore la Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, un passaggio fondamentale nel riconoscimento dei bambini e dei ragazzi come persone titolari di diritti.

Sono trascorsi 36 anni da quella data molto è stato fatto ma la strada è ancora lunga.

Corte d'Appello di Milano: sentenza del 13/07/2026
01/09/2026

Corte d'Appello di Milano: sentenza del 13/07/2026

Per la Corte d'appello di Milano, senza figli minori la casa familiare non spetta al coniuge più debole: la difficoltà economica non giustifica l'occupazione senza titolo.

31/08/2026

La cointestazione di un conto corrente bancario attribuisce a ciascun intestatario, nei rapporti interni, ai sensi dell’art. 1298, comma 2, c.c., la contitolarità per parti uguali del saldo attivo del conto medesimo, salva la prova che le somme versate siano di esclusiva pertinenza di uno dei cor...

31/08/2026

Secondo la Cassazione vengono a mancare le due componenti del trattamento economico, quella assistenziale e quella perequativo-compensativa

31/08/2026

Corte Suprema di Cassazione – Prima Sezione Civile – n. 23946 del 23 luglio 2026

Le spese straordinarie per figli maggiorenni non autosufficienti economicamente sono dovute se rispondenti al loro interesse, anche se non previamente concordate.


La Corte di Cassazione ha affermato che le spese straordinarie per cure mediche o istruzione sono da considerarsi imponderabili, eppure dovute, ove corrispondenti all’interesse preminente del figlio che sia maggiorenne, ma non ancora autosufficiente economicamente.
Dunque, non rileva il preventivo accordo tra i due genitori per legittimare la richiesta di rimborso al genitore non collocatario: ciò che conta è che le spese siano state sostenute nel preminente interesse del figlio e nell’ambito del mantenimento del tenore di vita assicuratogli dai genitori durante il matrimonio.
La Corte Suprema sottolinea che secondo la più recente e ormai consolidata giurisprudenza “il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l’altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (come ad esempio, le spese scolastiche, spese mediche ordinarie)”.
Il preventivo accordo è necessario “solo per quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita della prole”.
Aggiunge la Cassazione che “anche per queste ultime, la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute alla ripetizione della quota di spettanza dell’altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all’interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare”.

Precedenti di interesse:
Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 14564 del 25-05-2023;
Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 2467 del 08-02-2016

Fonte: Aiaf

A cura dell’Avv. Gianna Manferto

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