Avv. Laura Megale

Avv. Laura Megale Lo studio vanta esperienza nel diritto di famiglia, occupandosi di separazioni, divorzi e minori.

03/06/2026

Assegno divorzile: per la Cassazione il rifiuto ingiustificato di un'offerta di lavoro è fatto sopravvenuto che legittima la revisione dell'assegno.

03/06/2026

Inammissibile il ricorso per cassazione contro il reclamo su provvedimenti temporanei solo economici nel giudizio di divorzio

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 28 maggio 2026 n. 16662 – Pres. Giusti, Rel. Caiazzo

In tema di procedimenti familiari, ai sensi dell’art. 473-bis.24, comma 5, c.p.c., è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso in sede di reclamo contro misure temporanee e urgenti nel giudizio di divorzio quando le statuizioni abbiano contenuto esclusivamente economico-patrimoniale, come quelle relative all’assegno divorzile provvisorio, non incidendo esse in modo sostanziale sulla responsabilità genitoriale, sull’affidamento, sulla collocazione dei minori o sull’affidamento a terzi; il criterio selettivo della ricorribilità va infatti individuato nel contenuto sostanziale della decisione reclamata e non nella mera natura formale del provvedimento.

Nel corso del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale di Bologna aveva revocato ogni obbligo economico del marito verso l’ex moglie, escludendo allo stato i presupposti assistenziali dell’assegno divorzile. La Corte d’appello di Bologna, in sede di reclamo, ha invece riconosciuto la persistente rilevanza dello squilibrio economico tra le parti, la lunga durata della convivenza e il contributo della moglie alla vita familiare e relazionale della coppia, disponendo a carico dell’ex marito un assegno mensile di euro 1.400,00. Avverso tale ordinanza il marito ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi motivazionali, violazione delle regole sull’onere della prova e falsa applicazione dei criteri per l’assegno divorzile. La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, poiché il provvedimento reclamato aveva natura meramente economica e, pertanto, non rientrava tra quelli immediatamente ricorribili in sede di legittimità ai sensi dell’art. 473-bis.24 c.p.c.

03/06/2026

Assegno divorzile, sì alla revoca in caso di ingiustificato rifiuto di un’offerta di lavoro 25 maggio 2026 25 maggio 2026 News Regionale - Sicilia , La Cassazione, mediante ordinanza n. 15650/26 dello scorso 22 maggio, ha confermato la revoca dell’assegno divorzile nei confronti di una donna, r...

03/06/2026

Cassazione Penale, Sez. VI, 15 settembre 2025 (ud. 26 giugno 2025), n. 30780
Presidente De Amicis, Relatore Paternò Raddusa

La Corte di Cassazione ha affermato che integrano gli elementi costitutivi del reato di maltrattamenti le condotte di reiterata denigrazione (cd. “body-shaming”) messe in atto da un padre nei confronti della figlia adolescente, tali da arrecarle un clima di vita svilente e umiliante perché riguardanti un tema – l’aspetto esteriore di un soggetto in piena pubertà – rispetto al quale la fragile sensibilità del soggetto passivo funge da chiave di lettura inequivoca dell’intensità delle sofferenze patite dalla persona offesa allorquando le frasi offensive, oltre che gratuite, abbiano contenuti di estrema gravità rispetto al fisiologico percorso di crescita della minore, perché manifestazione di un evidente disprezzo, ancor più sentito in ragione della provenienza paterna delle stesse.

03/06/2026

Cass. civile ord. 12140 del 30/4/2026
L’incidenza dell’assegnazione della casa sul mantenimento del figlio dovuto dall’ex

In tema di mantenimento dei figli, l’assegnazione della casa familiare incide sulla quantificazione dell’assegno poiché costituisce un’utilità economicamente valutabile, corrispondente di regola al risparmio del canone locativo, della quale il giudice deve tener conto nell’applicazione del principio di proporzionalità ex art. 337-ter c.c. Pertanto, ove il genitore assegnatario goda dell’immobile senza oneri locativi, tale vantaggio economico deve essere considerato nella determinazione del contributo dovuto dall’altro genitore, anche in presenza di collocamento paritetico del minore.

Sintesi della vicenda
La Corte d’Appello di Venezia aveva confermato un assetto di collocamento sostanzialmente paritetico del minore, aumentando tuttavia il contributo paterno al mantenimento sino ad euro 700 mensili, valorizzando la maggiore capacità reddituale del padre e le cresciute esigenze del figlio adolescente. Il padre proponeva ricorso per cassazione lamentando, tra l’altro, che il giudice di merito non avesse considerato l’incidenza economica dell’assegnazione della casa familiare alla madre. La Suprema Corte ha accolto il motivo, ribadendo che il godimento della casa familiare rappresenta un’utilità patrimoniale suscettibile di valutazione economica e deve essere computato ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento, soprattutto quando il collocamento del minore sia paritetico e il genitore assegnatario benefici dell’immobile senza sostenere costi

28/05/2026

Assegnazione della casa all’ex coniuge e il mutuo: quando puoi chiedere la modifica delle condizioni di separazione

Nelle separazioni conflittuali accade molto più spesso di quanto si creda: la casa resta intestata a uno dei coniugi, ma viene assegnata all’altro insieme ai figli.
Il risultato è una situazione economicamente pesante: chi paga il mutuo o sostiene le spese dell’immobile si trova, di fatto, escluso dal bene.

Molti pensano che questa situazione sia definitiva. Non è così.

Le condizioni della separazione possono essere modificate quando cambiano le circostanze che avevano giustificato l’assegnazione della casa familiare.

Assegnazione della casa familiare: cosa significa davvero
L’assegnazione della casa familiare non nasce per “premiare” uno dei coniugi.
La funzione principale è tutelare i figli minori o economicamente non autosufficienti, garantendo loro continuità abitativa e stabilità.

Per questo motivo, il giudice assegna normalmente la casa al genitore collocatario prevalente.

Tuttavia, nella pratica, questa decisione produce spesso effetti economici molto incisivi:

-il proprietario continua a pagare il mutuo;

-resta obbligato per molte spese;

-perde la disponibilità dell’immobile;

-incontra enormi difficoltà nella vendita;

-subisce una forte compressione del valore economico del bene.

La situazione diventa ancora più critica quando passano gli anni e le condizioni originarie cambiano radicalmente.

Le condizioni di separazione possono essere modificate
La legge consente di chiedere la revisione delle condizioni di separazione o divorzio quando sopravvengono fatti nuovi rilevanti.

Non basta però un semplice disagio economico o un malcontento personale.

Serve dimostrare un mutamento concreto, stabile e significativo rispetto alla situazione esistente al momento del provvedimento originario.

Nel tema della casa familiare, i casi più frequenti sono: figli diventati economicamente autosufficienti, trasferimento stabile dei figli altrove, nuova convivenza dell’ex coniuge assegnatario, cessazione dell’effettiva abitazione nella casa, grave squilibrio economico sopravvenuto, impossibilità oggettiva di sostenere il mutuo.

In presenza di queste circostanze, il coniuge proprietario può chiedere al tribunale la revoca o la modifica dell’assegnazione della casa.

Quando l’assegnazione della casa può cessare
Uno degli errori più comuni è credere che l’assegnazione della casa duri automaticamente fino alla maggiore età dei figli.

Non è così.

Il diritto può cessare quando vengono meno i presupposti che lo giustificano.

Ad esempio, la giurisprudenza considera rilevanti: l’autosufficienza economica del figlio, l’abbandono stabile dell’immobile, la formazione di un nuovo nucleo familiare da parte dell’assegnatario, l’utilizzo della casa in modo non coerente con la sua funzione familiare.

In questi casi, il proprietario può agire giudizialmente per ottenere la restituzione dell’immobile.

Naturalmente, ogni situazione deve essere valutata concretamente.
I tribunali tendono a verificare con particolare attenzione l’interesse effettivo dei figli e la reale stabilità dei cambiamenti allegati.

Il problema dell’assegnazione della casa familiare con mutuo: chi deve pagarlo?
Un altro punto estremamente conflittuale riguarda il mutuo.

Molti proprietari continuano per anni a pagare rate relative a una casa che non possono utilizzare.

Dal punto di vista giuridico, però, l’obbligo verso la banca resta autonomo rispetto all’assegnazione della casa familiare.

Questo significa che la banca può pretendere il pagamento dal mutuatario intestatario e che l’assegnazione della casa non elimina il debito.

Tuttavia, il peso economico del mutuo può diventare un elemento rilevante nella richiesta di revisione delle condizioni economiche della separazione.

In alcuni casi, il tribunale può rivalutare l’assegno di mantenimento e la ripartizione delle spese, oltre all’equilibrio complessivo degli obblighi economici tra le parti.

Nuova convivenza dell’ex coniuge: cosa cambia
Uno dei temi più delicati riguarda la nuova convivenza del coniuge assegnatario.

La formazione di una nuova famiglia può incidere sull’assegnazione della casa, ma non determina automaticamente la perdita del diritto.

Occorre verificare se la convivenza sia stabile, se i figli continuino a vivere nell’immobile e se la casa conservi ancora la funzione originaria di ambiente familiare dei minori.

La giurisprudenza più recente tende a privilegiare una valutazione concreta dell’interesse dei figli, evitando automatismi.

Per questo motivo, chi intende chiedere la revoca dell’assegnazione deve costruire una prova solida e documentata.

Vendere una casa assegnata con mutuo è possibile?
Sì, ma con forti limitazioni pratiche.

La casa assegnata può essere venduta anche senza il consenso dell’ex coniuge se appartiene esclusivamente al proprietario. Tuttavia, il diritto di assegnazione opponibile rende l’immobile molto meno appetibile sul mercato.

In pratica, chi acquista potrebbe dover rispettare il diritto di abitazione dell’assegnatario per anni.

Questo comporta quasi sempre una drastica riduzione del valore commerciale e una certa difficoltà di vendita.

Anche questo elemento può assumere rilievo nella valutazione di un’eventuale revisione delle condizioni.

Quando conviene agire
Non tutte le situazioni giustificano una richiesta di modifica quando la casa assegnata è gravata da un mutuo.

Molte domande vengono rigettate perché fondate soltanto su un disagio soggettivo o su cambiamenti marginali.

Prima di agire è necessario verificare quali fatti nuovi siano realmente dimostrabili e quali prove documentali siano disponibili.

Le prove assumono un ruolo decisivo: documentazione reddituale, residenza effettiva, condizioni lavorative dei figli, eventuali nuove convivenze e situazione patrimoniale complessiva.

Conclusioni
La casa familiare assegnata all’ex coniuge può diventare, negli anni, un vincolo economico estremamente gravoso per il proprietario.

Ma le condizioni di separazione non sono immutabili.

Quando cambiano le circostanze che avevano giustificato l’assegnazione, è possibile chiedere al tribunale una revisione del provvedimento.

Ogni caso, però, richiede un’analisi tecnica molto rigorosa: nei procedimenti familiari, le decisioni dipendono sempre dall’equilibrio tra diritti patrimoniali dei genitori e tutela concreta dei figli.

Fonte: AVV. PIERGIORGIO RINALDI

Diritto della Famiglia e della Persona

28/05/2026

Filiazione naturale: il diritto ai singoli ratei dell’assegno vitalizio è soggetto a prescrizione quinquennale.

Cass. civ., Sez. II, Sent., 22/05/2026, n. 15833

E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 580 c.c., con riferimento agli artt. 2, 3, 30, comma terzo, Cost., 1, 21 e 22 della Carta di Nizza, per disparità di trattamento tra coloro che acquisiscono la status di figlio naturale riconosciuto e i figli non riconoscibili, per essere ai primi riconosciuto il diritto a concorrere senza limitazioni nella successione dei genitori, mentre ai figli non riconoscibili esclusivamente la rendita vitalizia senza instaurare un rapporto di parentela con i parenti del de cuius agli effetti successori.

La circostanza che l'assegno ex art. 580 c.c. non garantisca pari diritti successori rispetto ai figli riconosciuti non elimina il fatto che non è preclusa la possibilità di conseguire, nei confronti del genitore biologico, i medesimi diritti successori che competono agli altri aventi titolo, previa acquisizione dello status di figlio del de cuius.

La ratio dell'art. 580 c.c. resta allora, proprio in questa ipotesi, quella di assicurare, in via eccezionale e derogatoria, una tutela patrimoniale successoria sui generis, ossia un diritto di credito nei confronti dell'eredità del genitore biologico, senza attribuire la qualità di erede (con gli obblighi che essa comporta), né lo status di figlio ai soggetti sprovvisti di un titolo di stato di filiazione nei confronti del de cuius.

Pro veritate, l'art. 580 c.c., attribuendo al figlio non riconoscibile un assegno vitalizio "pari all'ammontare della rendita" della quota che sarebbe spettata in caso di filiazione dichiarata o riconosciuta, ossia una somma di denaro che non ha natura alimentare, il cui il riferimento alla quota ereditaria funge da mero parametro di quantificazione, configura un legato ex lege di un credito pecuniario che, per sua natura, non è suscettibile di automatica rivalutazione. Peraltro, mentre l'azione di accertamento del rapporto procreativo è imprescrittibile al pari di ogni altra azione di accertamento, è soggetto a prescrizione il diritto ai singoli ratei, quali prestazioni periodiche che maturano di anno in anno e che sono sottoposte alla prescrizione quinquennale.

Il differimento del decorso della prescrizione riguarda i diritti che presuppongono l'accertamento dello status di figlio con pronuncia costitutiva passata in giudicato, non se sia richiesto l'accertamento incidentale del rapporto procreativo, potendo l'interessato liberamente esercitare il diritto senza dover prima ottenere una pronuncia costitutiva dello status passata in giudicato.

Solo per i diritti fondati su un fatto costitutivo quale lo status di figlio, la prescrizione non inizia a decorrere prima che detto status sia definitivamente acquisito, mentre la prescrizione di ciascun rateo decorre, perciò, dall'apertura della successione o dalla nascita, se successiva.

Rif. Leg. Artt. 580, 2935 c.c.; Artt. 2, 3, 30, comma terzo, Cost., 1, 21 e 22 della Carta di Nizza.

28/05/2026

Mancato rispetto del Protocollo sulle spese straordinarie: precetto nullo ed inefficace.

Il mancato rispetto del Protocollo delle Spese straordinarie richiamato negli accordi tra i genitori e/o nelle sentenze dei Giudici di merito impedisce la formazione del credito esecutivo e tutela il principio di cooperazione tra genitori separati, che non può essere eluso attraverso iniziative unilaterali suscettibili di ricadute economiche sull’altro genitore. Ne consegue che il precetto relativo a spese straordinarie non concordate è nullo ed inefficace.

Lo stabilisce il Tribunale di Bari con sentenza n. 2614 del 28 aprile 2026, all’esito di una vicenda prendeva avvio dall’opposizione proposta dal marito avverso il precetto notificatogli dalla moglie, con cui gli veniva richiesto il pagamento di € 1.801,39 per spese straordinarie sostenute per la figlia relative alla patente di guida, all’iscrizione al test di medicina e a un corso preparatorio, spese sostenute in forza del decreto di omologa della separazione consensuale del 2018. L’uomo lamentava l’omessa notifica del titolo esecutivo in uno con il precetto, l’inesistenza del credito della donna e la compensazione con un controcredito superiore. La donna, costituitasi nel procedimento di opposizione, eccepiva preliminarmente l’incompetenza per valore del Tribunale, sostenendo che la controversia dovesse essere devoluta al Giudice di Pace.

Il giudice adito, in punto procedura, respingeva tale eccezione osservando che la contestazione relativa alla mancata notifica del titolo integrasse un’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., per la quale la competenza è funzionalmente attribuita al Tribunale “a prescindere dall’entità del credito precettato”, come già affermato nella precedente ordinanza del 6 febbraio 2024 e in linea con la giurisprudenza di legittimità che esclude ogni competenza del giudice di pace in materia esecutiva.

Passando al merito, il Tribunale rilevava che il decreto di omologa della separazione del 6 novembre 2018 era stato notificato all’opponente insieme al precetto. L’argomento secondo cui tale decreto non sarebbe stato più un valido titolo esecutivo, perché superato dall’ordinanza presidenziale del 24 dicembre 2021 pronunciata in sede di divorzio, veniva respinto evidenziando che quest’ultima avesse inciso esclusivamente sull’affido della figlia, divenuta maggiorenne, mentre “tutte le altre previsioni regolanti lo stato separativo” erano state confermate. Pertanto, gli obblighi economici paterni erano rimasti invariati conservando il decreto di omologa piena efficacia esecutiva.

La parte più interessante della sentenza riguarda però l’opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., che il Tribunale accoglieva integralmente.

In particolare, il credito precettato riguardava il 50% delle spese straordinarie sostenute per la figlia relative alla patente di guida, all’iscrizione al test di medicina e a un corso preparatorio. L’accordo di separazione rinviava espressamente al Protocollo d’intesa del 16 novembre 2017 del Tribunale di Bari, che distingue tra spese straordinarie che richiedono sempre il previo consenso dell’altro genitore e spese per le quali tale consenso è solo auspicabile. Tra quelle che richiedono consenso rientrano proprio le spese oggetto del precetto. Il giudice osservava che la madre avrebbe dovuto comunicare per iscritto tali spese al padre, attendendo il termine di dieci giorni previsto dal protocollo per consentirgli di manifestare eventuale dissenso. Poiché la parte opposta non aveva provato né di aver richiesto il consenso né che questo si sia formato tacitamente, il Tribunale concludeva che il credito non era esigibile e che il precetto era nullo e inefficace. L’accoglimento di tale motivo rende superfluo l’esame dell’eccezione di compensazione, che mirava unicamente a paralizzare l’azione esecutiva.

La decisione si chiude con la compensazione integrale delle spese, giustificata dalla reciproca soccombenza: da un lato il rigetto dell’opposizione agli atti esecutivi, dall’altro l’accoglimento dell’opposizione a precetto.

Secondo il Tribunale, infatti, il mancato rispetto delle regole procedurali interne all’accordo di separazione impedisce la formazione del credito esecutivo e tutela il principio di cooperazione tra genitori separati, che non può essere eluso attraverso iniziative unilaterali suscettibili di ricadute economiche sull’altro genitore.

Fonte: Studio Legale Di Nella
A cura dell’Avv. Alice Di Lallo

28/05/2026

Per il Tribunale di Napoli: l'assegno di mantenimento dei figli, avendo natura alimentare, non può essere compensato con altri crediti, nemmeno se liquidi ed esigibili.

28/05/2026

Mantenimento negato e assenza affettiva: la Cassazione conferma il doppio reato,concorso tra art. 570, comma 1, e 570-bis c.p.

Cass. pen. Sez. VI, Sent. n. 13509 14 aprile 2026 – Barbara Nardulli
Maggio 13, 2026

La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 13509 del 14 aprile 2026 ha ribadito che il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento e il disinteresse affettivo verso i figli minori integrano due reati distinti, configurabili in concorso tra loro.
Nel caso esaminato, il ricorrente era stato condannato sia per la violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570, primo comma, c.p., sia per il reato di cui all’art. 570-bis c.p., avendo omesso per anni il versamento dell’assegno di mantenimento e mantenuto rapporti quasi inesistenti con le
figlie.
La difesa sosteneva che vi fosse una duplicazione sanzionatoria, invocando il principio di assorbimento tra le due fattispecie. La Suprema Corte ha però escluso tale possibilità, chiarendo che le norme tutelano beni giuridici differenti.
L’art. 570-bis c.p. riguarda esclusivamente l’inadempimento degli obblighi economici stabiliti dal giudice civile, mentre l’art. 570, primo comma, c.p. ha una portata più ampia e sanziona anche la violazione dei doveri morali e relazionali del genitore nei confronti dei figli.
Secondo la Cassazione, infatti, l’obbligo di assistenza non si esaurisce nel mantenimento economico, ma comprende anche presenza, cura e partecipazione alla vita affettiva dei minori.
Respinto anche il motivo relativo all’assenza di dolo. Il ricorrente attribuiva il deterioramento del rapporto con le figlie all’atteggiamento ostruzionistico dell’ex coniuge, già condannata per aver ostacolato il diritto di visita. Tuttavia, la Corte ha ritenuto decisivi la protratta irreperibilità del padre e gli scarsissimi contatti mantenuti nel tempo.
La pronuncia conferma così l’orientamento secondo cui l’abbandono affettivo e relazionale del genitore costituisce autonoma violazione penalmente rilevante, distinta dal mero inadempimento economico.
In conclusione, il genitore che viene meno sia agli obblighi di mantenimento sia ai doveri di presenza, cura e vicinanza affettiva nei confronti del figlio può rispondere di due distinti reati: uno economico e uno legato all’assistenza morale e familiare.

di Paolo Cendon
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Indirizzo

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Sora
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