24/03/2023
APPELLO AI FIDEIUSSORI OMNIBUS
𝐋’𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚̀ 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐜𝐥𝐚𝐮𝐬𝐨𝐥𝐚 “𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐞𝐜𝐜𝐞𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢” 𝐞̀ 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐨𝐬𝐜𝐫𝐢𝐭𝐭𝐚 𝐚𝐢 𝐫𝐚𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢 𝐠𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭𝐢𝐭𝐢 𝐞 𝐧𝐨𝐧 𝐥𝐢𝐦𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐝𝐢𝐫𝐢𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐟𝐢𝐝𝐞𝐢𝐮𝐬𝐬𝐨𝐫𝐞 𝐝𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞𝐬𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐥𝐞 𝐢𝐧𝐯𝐚𝐥𝐢𝐝𝐢𝐭𝐚̀ 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐫𝐚𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐠𝐚𝐫𝐚𝐧𝐳𝐢𝐚.
Dopo la illuminante sentenza della 𝐂𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐝’𝐀𝐩𝐩𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐝𝐢 𝐍𝐚𝐩𝐨𝐥𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝟖 𝐟𝐞𝐛𝐛𝐫𝐚𝐢𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟑, 𝐏𝐫𝐞𝐬. 𝐅𝐮𝐬𝐢𝐥𝐥𝐨, 𝐄𝐬𝐭. 𝐀𝐦𝐨𝐫𝐨𝐬𝐨 (che conferma la precedente letterata sentenza del 𝟏𝟑 𝐥𝐮𝐠𝐥𝐢𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟐, 𝐏𝐫𝐞𝐬. 𝐃’𝐀𝐯𝐢𝐧𝐨, 𝐑𝐞𝐥. 𝐀𝐦𝐨𝐫𝐨𝐬𝐨) e la sentenza della 𝐂𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐃’𝐀𝐩𝐩𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐝𝐢 𝐀𝐧𝐜𝐨𝐧𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝟏𝟐 𝐥𝐮𝐠𝐥𝐢𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟐, adesso anche la 𝐂𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐝’𝐀𝐩𝐩𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐝𝐢 𝐑𝐨𝐦𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝟐𝟖 𝐟𝐞𝐛𝐛𝐫𝐚𝐢𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟑 esclude che le fideiussioni 𝑜𝑚𝑛𝑖𝑏𝑢𝑠 conformi allo schema ABI del 2003 possano essere qualificate come contratti autonomi di garanzia (motivando anche sul contenuto delle clausole nn. 6 e 8 dello schema ABI).
In ogni caso, a mio modesto avviso, quand’anche la fideiussione contenga la clausola “senza eccezioni”, nei contenziosi andrebbe opportunamente enfatizzato che tale limitazione è - letteralmente e semanticamente - dalle parti circoscritta ai soli rapporti bancari oggetto di garanzia (donde il 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒 𝑒𝑡 𝑟𝑒𝑝𝑒𝑡𝑒), ma NON alle invalidità inficianti direttamente il contratto di fideiussione medesimo - come la nullità (parziale) conseguente alla violazione anticoncorrenziale che inficia, appunto, le clausole della fideiussione.
Detto in altre parole, l’eccezione di nullità (parziale) della fideiussione per violazione della normativa antitrust non può essere impedita dalla clausola “senza eccezioni”, che viene pattuita solo in riferimento alle eventuali invalidità dei singoli rapporti bancari cui la fideiussione inerisce.
Fatte tali premesse, va da sé che la causa che inficia la validità - e/o che provoca la decadenza ex art. 1957 c.c. - della garanzia, è prodromica e assorbente e non può che travolgere la clausola “senza eccezioni” (e il connesso 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒 𝑒𝑡 𝑟𝑒𝑝𝑒𝑡𝑒), la cui operatività – al pari delle altre singole clausole della garanzia – in tanto sussiste in quanto il contratto fideiussorio sia valido ed efficace; diversamente, dando, cioè, precedenza alla operatività della singola clausola rispetto alla validità/efficacia del negozio che la contiene, avremmo – sempre a mio opinabilissimo avviso – una indebita inversione logica e metodologica.
Taluna giurisprudenza, che va assolutamente enfatizzata, ha messo correttamente in rilievo la circoscritta operatività della clausola “senza eccezioni”.
Il 𝐓𝐫𝐢𝐛𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞𝐝𝐢 𝐋𝐮𝐜𝐜𝐚, 𝐬𝐞𝐧𝐭𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐧. 𝟔𝟑𝟗 𝐝𝐞𝐥 𝟐𝟏 𝐠𝐢𝐮𝐠𝐧𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟐, 𝐄𝐬𝐭. 𝐂𝐚𝐩𝐨𝐳𝐳𝐢, nell’escludere la natura autonoma della fideiussione 𝑜𝑚𝑛𝑖𝑏𝑢𝑠 ABI 2003, conclude asserendo che “𝐼𝑛𝑜𝑙𝑡𝑟𝑒, 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑡𝑎𝑛𝑑𝑜𝑠𝑖 𝑑𝑖 𝑒𝑐𝑐𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑎𝑙 𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑧𝑖𝑎 𝑒 𝑛𝑜𝑛 𝑎𝑙 𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑜, 𝑒𝑠𝑠𝑎 𝑝𝑢𝑜̀ 𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑒 𝑜𝑝𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑎𝑙 𝑓𝑖𝑑𝑒𝑖𝑢𝑠𝑠𝑜𝑟𝑒”.
La sopra citata 𝐂𝐃𝐀 𝐝𝐢 𝐀𝐧𝐜𝐨𝐧𝐚, asserisce che “𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 “𝑛𝑒𝑙𝑙’𝑎𝑚𝑏𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑡𝑜 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑜 𝑑𝑖 𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑧𝑖𝑎”, 𝑣𝑖 𝑠𝑖𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎̀ “𝑑𝑖 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑟 𝑓𝑎𝑟 𝑣𝑎𝑙𝑒𝑟𝑒 𝑒𝑐𝑐𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑖𝑛 𝑚𝑒𝑟𝑖𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑖𝑛 𝑢𝑠𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑑𝑖 𝑐𝑎𝑠𝑖, 𝑡𝑟𝑎 𝑐𝑢𝑖 𝑞𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎̀ 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑠𝑡𝑒𝑠𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑧𝑖𝑎 (𝑐𝑓𝑟. 𝐶𝑎𝑠𝑠. 𝐶𝑖𝑣., 𝑆𝑒𝑧. 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑒, 𝑛. 3947/2010; 𝐶𝑎𝑠𝑠. 𝐶𝑖𝑣. 𝑛. 5044/2009; 𝐶𝑎𝑠𝑠. 𝐶𝑖𝑣. 𝑛. 26262/2007)” e fra le quali sarebbe irragionevole escludere le nullità derivanti dalla violazione della normativa anticoncorrenziale.
In estrema sintesi, la clausola "senza eccezioni" non potrebbe mai negare al garante il diritto di eccepire la nullità della deroga ex art. 1957 c.c. e la conseguente decadenza per il vano decorso - laddove ricorra - del riviviscente termine semestrale ivi normato.