ASPPI - Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari Signa

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ASPPI - Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari Signa Gestione della proprietà immobiliare.

Associazione a tutela della proprietà immobiliare, che riunisce tutti coloro che vogliono che venga tutelato il diritto di proprietà nella piena valorizzazione della funzione sociale che a questa viene attribuita. L'associazione vuole non solo offrire una serie di servizi ai propri associati, legati alla gestione della proprietà immobiliare, garantendo un 'assistenza in materia legale, tecnica, tr

ibutaria, amministrativa, contrattuale, sindacale ed, in generale, in ogni ambito ove risulti coinvolto il diritto di proprietà immobiliare, ma vuole soprattutto essere il riferimento e l'interlocutore principale nei confronti delle Autorità e delle Istituzioni, per discutere di tutte le problematiche legate al mondo della casa e dell'abitare. Fra gli impegni più importanti c'è quello di confrontarsi non solo a livello locale, su temi come il piano del traffico, l'inquinamento, le barriere architettoniche, la pressione fiscale sugli immobili oltre ad affrontare il tema del degrado e dell'immigrazione, fattori che comunque incidono pesantemente sia sul valore degli immobili che sulla loro qualità abitativa, per intervenire anche mediante azioni mirate alla tutela del territorio e del conteso urbano. Per potere operare nel modo più ampio possibile ASPPI ha scelto anche la collaborazione e la sottoscrizione di protocolli di intesa con associazioni che hanno le stesse finalità, partecipando ad accordi che riguardano i temi connessi alla proprietà immobiliare, e a negoziazioni in cui sottoscrive intese utili a garantire e migliorare il diritto dei propri associati. Presso la sua sede sono attive numerose consulenze che possono aiutare gli iscritti a risolvere tutte le problematiche legate all'abitare, sia in casa che in condominio, fornendo informazioni e aggiornamenti riguardanti leggi decreti e norme in materia di sicurezza, impiantistica, ascensori, contratti di manutenzione, affitti e canoni, gestione di colf e badanti, amministrazione condominiale, e consulenze immobiliari per compravendite e locazioni. E' quindi un'assistenza all'associato a 360°, ed oltre a offrire sostegno in qualunque ambito a chi sia titolare di un diritto di proprietà su un bene immobile, l'associazione ha fra i suoi numerosi scopi anche quello di sostenere i proprietari nella loro veste di consumatori. Fra i compiti dell'associazione c'è anche quello di agire presso gli organi di governo, sia quelli nazionali che quelli locali, affinché siano promulgate norme e leggi a tutela della proprietà, e di operare affinché l'opinione pubblica sia sensibilizzata sui temi connessi al diritto di proprietà immobiliare, anche mediante interventi mirati di informazione. In tempi brevi l'associazione mira ad integrarsi in maniera sempre più stabile nelle diverse realtà territoriali, creando una rete di legami e collaborazioni con altre entità anche avvalendosi dell' appoggio, su cui può contare fin dalla sua nascita, di altra organizzazione già capillarmente presente sul territorio nazionale.

27/09/2021

👉Contributo a fondo perduto per la riduzione degli affitti: termine per l'invio dell'istanza

👉Entro il 06/10/2021 i locatori interessati possono richiedere il contributo a fondo perduto pari al 50% dell’ammontare complessivo delle riduzioni dei canoni di locazione degli immobili a uso abitativo.

Commento del testo della Legge di Bilancio dal punto di vista dei proprietari immobiliari
23/01/2021

Commento del testo della Legge di Bilancio dal punto di vista dei proprietari immobiliari

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22/01/2021

La norma del Decreto Milleproroghe che porta al 30 giugno il blocco delle esecuzioni degli sfratti per morosità è ingiusta e dannosa.

22/01/2021

BLOCCO DEGLI SFRATTI: I PROPRIETARI DICONO NO! Il D.L. 31/12/2020 n. 183 “Decreto Milleproroghe” conferma il blocco dell’esecuzione degli sfratti per morosità fino al 30/06/2021. A disporlo è il comma 13, dell’art. 13, del testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31/12/20. Il citato artic...

13/01/2021

Il contributo a fondo perduto per riduzione canoni di locazione

Per il solo anno 2021 al locatore di un immobile adibito ad uso abitativo, che riduce l’importo
del contratto di locazione, è riconosciuto un contributo a fondo perduto.
È richiesto che l’immobile sia situato in un comune ad alta tensione abitativa e costituisca
l’abitazione principale del locatario.
Questa è la disposizione dell’articolo 1, commi da 381 a 384 della Legge di bilancio
2021 (Legge 178/2020 pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 46/L della Gazzetta Ufficiale
n. 322 del 30.12.2020).
L'elenco dei comuni considerati ad alta "tensione abitativa" dovrebbe essere quello indicato
nella Delibera CIPE n. 87 del 13.11.2003 pubblicata sulla G.U. n. 40 del 18 febbraio 2004.
Il contributo spetta fino al 50 per cento della riduzione del canone, ed entro il limite massimo
di 1.200 euro per ciascun locatore, nel limite delle risorse destinate.
La conversione in legge del D.L. 137/2020 (L. 176/2020 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.
319 del 24.12.2020) ha introdotto l’articolo 9-quater, che prevede l’istituzione del Fondo per
la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali.
Si fa riferimento al contributo a fondo perduto riconosciuto per l’anno 2021, al locatore di
immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca
l'abitazione principale del locatario, che riduce il canone del contratto di locazione in essere
alla data del 29 ottobre 2020 (questa data non è riportata nella Legge di bilancio).
Per tali finalità è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti un fondo denominato "Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità
immobiliari residenziali", con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021.
Ai fini del riconoscimento del contributo, il locatore comunica, in via telematica, all’Agenzia delle entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione.

Ricordiamo che l’articolo 19 D.L. 133/2014 stabilisce che “La registrazione dell’atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere è esente dalle imposte di registro e di bollo”.

A partire dal 1° settembre 2020 per comunicare la rinegoziazione del canone dovrà essere utilizzato esclusivamente il modello RLI “richiesta di registrazione e adempimenti successivi contratti di locazione e affitto di immobili”.

Un apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, individuerà:

le modalità di attuazione e
la percentuale di riduzione del canone di locazione mediante riparto proporzionale in relazione alle domande presentate, ai fini del rispetto del limite di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2021, nonché
le modalità di monitoraggio delle comunicazioni.
Il provvedimento è atteso entro 60 giorni dal 1° gennaio 2021 quindi entro il 2 marzo 2021.

In base ai limiti indicati nel caso di riduzione del canone per l’intero anno 2021, è riconosciuto, ad ogni locatore, un contributo fino ad un massimo di 100 euro mensili per una riduzione del canone pari a 200 euro al mese.

La riduzione del canone di locazione potrebbe anche essere limitata ad alcuni mesi: ad esempio, per 4 mesi, la riduzione di 600 euro mensili darebbe diritto allo stesso contributo massimo di 1.200 euro (sempre nei limiti delle risorse disponibili).

Infine, l’articolo 10-bis D.L. 137/2020 prevede la detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all’emergenza Covid-19.

I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.

Le disposizioni si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe.

Fonte: Euroconference news

20/12/2020
08/09/2020

E' stato pubblicato il modello per la richiesta dei crediti di imposta sulla locazione degli immobili relativo al canone di locazione del mese di Marzo, Aprile e Maggio 2020. Il credito di imposta è pari al 60% del canone di locazione (a condizione che il canone stesso sia stato pagato) comprensivo...

14/11/2019

Grande interesse sta suscitando la norma contenuta nell'attuale art. 23 della bozza di legge di Bilancio, nota come bonus facciate. Si tratta di un'idea mutuata da esperienze francesi, volta a...

Indirizzo

Via Dei Colli 238/f
Signa
50058

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
Martedì 09:00 - 13:00
Mercoledì 09:00 - 13:00
Giovedì 09:00 - 13:00
Venerdì 09:00 - 13:00

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