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Revoca della casa coniugale: revisione dell’assegno divorzile?L'assegnazione della casa familiare, in caso di divorzio o...
01/07/2022

Revoca della casa coniugale: revisione dell’assegno divorzile?

L'assegnazione della casa familiare, in caso di divorzio o separazione, è prevista a tutela dell'interesse prioritario dei figli (minorenni e/o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi col genitore affidatario) a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo tale da garantire la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali (Cass., Sez. I, 12/10/2018, n. 25604; Cass., Sez. VI, 7/02/2018, n. 3015).

A tale provvedimento risulta estranea qualsiasi valutazione inerente alla regolamentazione dei rapporti economici tra i genitori, i quali, ai sensi dell'art. 337-sexies c.c., comma 1, secondo periodo, vengono in considerazione soltanto in via consequenziale, una volta adottata la relativa decisione, ai fini dell'eventuale riequilibrio in favore del coniuge che, in quanto proprietario o comproprietario dell'immobile, subisca una limitazione delle proprie facoltà di godimento e disposizione, per effetto dell'imposizione del predetto vincolo; tale riequilibrio non ha peraltro carattere automatico, presupponendo una valutazione, da compiersi caso per caso, dell'incidenza della predetta limitazione sulla situazione economica complessiva di chi la sopporta e del vantaggio indirettamente arrecato al coniuge con cui i figli convivono, corrispondente al risparmio della spesa necessaria per procurarsi un'autonoma sistemazione abitativa.

Come l'assegnazione della casa familiare non comporta necessariamente una riduzione dell'assegno dovuto al coniuge beneficiario, così la revoca della stessa non giustifica l'automatico riconoscimento di un maggiore importo.

Sulla base di tale principi, la Cassazione ha rigettato il ricorso di Francesca (nome immaginario) avverso la sentenza della Corte d'appello, nella parte in cui, pur avendo confermato la revoca dell'assegnazione della casa familiare, disposta dal Tribunale, non ha previsto un corrispondente aumento dell'assegno divorzile riconosciuto alla ricorrente, la cui liquidazione, aggiunge la S.C., in quanto fondata su una valutazione complessiva della situazione economica delle parti, nell'ambito della quale è stato attribuito opportunamente rilievo anche all'indisponibilità di risorse adeguate da parte di Francesca, consente di ritenere che la Corte territoriale abbia tenuto conto delle esigenze di vita di quest'ultima, ivi compresa quella di procurarsi un alloggio a proprie spese, in conseguenza del venir meno della gratuita disponibilità della casa familiare.

Cass. civ. Sez. I, Ord., 24-06-2022, n. 20452

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24/01/2022

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20/12/2021

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Assegno mantenimento: l'attitudine al lavoro in concreto; diploma estetista; precedenti esperienze lavorative; figlia po...
08/11/2021

Assegno mantenimento: l'attitudine al lavoro in concreto; diploma estetista; precedenti esperienze lavorative; figlia portatrice handicap

In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche.

Deve quindi escludersi che il giudice del merito, investito della relativa questione, possa accogliere la domanda di contribuzione del coniuge cui non è addebitabile la separazione, dando semplicemente atto del mancato svolgimento, da parte dello stesso, di un'attività lavorativa: tanto più che in materia vige il principio per cui l'onere della prova del diritto al mantenimento, in seguito a separazione personale incombe su chi il mantenimento richieda.

Sulla base di tale principio di diritto, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un marito avverso la sent. della Corte d’appello di Napoli, la quale, pur correttamente escludendo la rilevanza che, ai fini della decisione circa l'assegno di mantenimento, assume la generica attitudine al lavoro del coniuge cui non è addebitabile la separazione, ha mancato di verificare se, in concreto, esistesse la possibilità, da parte della moglie separata, di intraprendere una tale attività; la Corte si è infatti limitata a constatare l'assenza di riscontri quanto allo svolgimento, da parte della donna di un lavoro retribuito. In tal modo, essa ha disatteso il principio sopra richiamato.

La Corte d’appello, continua la Cassazione, avrebbe dovuto invece verificare se le cure prestate dalla controricorrente alla figlia fossero compatibili con lo svolgimento, da parte della prima, di una qualche occupazione lavorativa e se sulla concreta possibilità di svolgere un'attività retribuita spiegasse incidenza il conseguimento del diploma di estetista e l'esecuzione, in passato, di prestazioni a domicilio.

Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 13/04/2021) 06-09-2021, n. 24049

25/09/2021

ASSEGNO DIVORZILE: PARAMETRO

All'assegno di divorzio deve attribuirsi una funzione assistenziale, compensativa e perequativa.

Ai fini del riconoscimento dell'assegno, si deve adottare un criterio composito che, tenuto conto delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all'età dell'avente diritto.

Tale parametro si fonda sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo.

Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale.

Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., 22-09-2021, n. 25635

Audizione del minore di anni 12: obbligatoria, pena nullità della sentenzaL‘audizione del minore infradodicenne, capace ...
03/03/2021

Audizione del minore di anni 12: obbligatoria, pena nullità della sentenza

L‘audizione del minore infradodicenne, capace di discernimento, costituisce adempimento previsto a pena di nullità, in relazione al quale incombe sul giudice un obbligo di specifica e circostanziata motivazione – tanto più necessaria quanto più l’età del minore si approssima a quella dei 12 anni, oltre la quale subentra l’obbligo legale dell’ascolto – non solo se ritenga il minore infradodicenne incapace di discernimento ovvero l’esame manifestamente superfluo o in contrasto con l’interesse del minore, ma anche qualora il giudice opti, in luogo dell’ascolto diretto, per un ascolto effettuato nel corso di indagini peritali o demandato ad un esperto al di fuori di detto incarico, atteso che l’ascolto diretto del giudice dà spazio alla partecipazione attiva del minore al procedimento che lo riguarda, mentre la consulenza è indagine che prende in considerazione una serie di fattori quali, in primo luogo, la personalità, la capacità di accudimento e di educazione dei genitori, la relazione in essere con il figlio.

Costituisce, pertanto violazione del principio del contraddittorio e dei principi del giusto processo il mancato ascolto che non sia sorretto da espressa motivazione sull’assenza di discernimento che ne può giustificare l’omissione, in quanto il minore è portatore di interessi contrapposti e diversi da quelli del genitore, in sede di affidamento e diritto di visita e, per tale profilo, è qualificabile come parte in senso sostanziale (S.U., 21/10/2009, n. 22238; Cass., 26/03/2015, n. 6129; Cass., 07/05/2019, n. 12018; Cass., 30/07/2020, n. 16410).

Nel caso di specie, la Corte territoriale – senza, peraltro, addurre specifici motivi per i quali l’audizione della minore fosse da considerarsi pregiudizievole per la stessa, poichè, in ipotesi, portatrice di eventuali disturbi della personalità che ne sconsigliavano l’esame, o perchè in concreto suggestionata o suggestionabile, ovvero pressata o condizionata dall’uno o dall’altro genitore, o per altre plausibili e concrete ragioni, e senza escluderne in alcun modo la capacità di discernimento – si è limitata a generiche considerazioni circa la situazione conflittuale tra le parti, ed alla necessità per la medesima di prendere posizione a favore dell’uno o dell’altro genitore.

Così operando, il giudice di appello ha mostrato di non considerare affatto che non è certo questa la finalità essenziale dell’audizione, essendo tale adempimento finalizzato, per contro, a garantire il diritto del minore di rappresentare al giudice le proprie considerazioni e le proprie esigenze in ordine alle modalità dell’affidamento.

Cass. civ. Sez. I, Ord., 25-01-2021, n. 1474

Indirizzo

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Siena
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