07/10/2026
Le accise .... "accidono" l'agricoltura italiana,
Avv. Giovanni Tropiano
cassazionista
Avv. Maria Laura Tropiano
cassazionista
Avv. Carlo Carmelo Tropiano
studio legale
specializzazioni: civile, penale, amministrativo, lavoro
Le accise .... "accidono" l'agricoltura italiana,
Ma, gli agricoltori che piangono, si disperano e falliscono ..... ?
Non vuole essere difesa o condanna, ma, la legge è legge!
Brocardi.it
Fonti > Codice Penale > LIBRO PRIMO > Titolo III > Capo I > Articolo 52
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Articolo 52 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
[Aggiornato al 02/06/2026]
Difesa legittima
Dispositivo dell'art. 52 Codice Penale
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere(1) un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale(2) di un'offesa ingiusta(3), sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa(4) [55].
Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità:
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione(5).
Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone(6).
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Note
(1) In merito al problema della "fuga" in rapporto con la legittima difesa, ovvero se si possa applicare tale causa di giustificazione al soggetto che poteva evitare l'offesa fuggendo, la dottrina prevalente risponde positivamente quando, in base al criterio del bilanciamento degli interessi, la fuga esporrebbe i beni personali (es.: pericolo di infarto per il cardiopatico) o di terzi (es.: rischio di investire i passanti con una fuga in macchina) a lesioni uguali o superiori alla lesione che provocherebbe all'aggressore difendendosi.
Si ricordi poi che la difesa può riguardare anche quella di un diritto altrui, addirittura di uno sconosciuto (cd difesa altruistica).
(2) Posto che il pericolo deve essere attuale, la dottrina prevalente ha poi individuato un ulteriore possibile requisito, specificando che la legittima difesa è ammissibile anche nel caso di pericolo volontariamente causato, contrariamente a quanto ritiene la giurisprudenza.
S ricordi poi che la legittima difesa trova applicazione, qui senza contrasti, nel caso in cui da un proprio comportamento nasca un pericolo più grave di quello preventivato (si pensi al soggetto che, partecipando ad una rissa (v. 588) senza armi o strumenti contundenti, si veda poi minacciato da un coltello e sia costretto per difendersi a farne uso a sua volta).
(3) A riguardo dell'espressione "offesa ingiusta", la giurisprudenza ha parlato di "torto" e di "evento dannoso", prescindendo da considerazioni strettamente giuridiche, come del resto parte della dottrina, la quale ritiene che debba considerarsi l'offesa non come "contra ius", bensì contraria alle valutazioni sociali di giustizia che sono alla base dell' ordinamento giuridico.
(4) In merito alla valutazione della proprozionalità tra difesa e offesa, si ritiene, prevalentemente, che debbano essere considerati sia il rapporto tra mezzi difensivi e mezzi offensivi, sia la relazione male minacciato-male inflitto, in aderenza al principio del bilanciamento degli interessi. Quindi, la proporzionalità sarà presente in quei casi in cui il male provocato dall'aggredito risulta essere inferiore, uguale o superiore, in modo tollerabile, a quello subito e dovrà essere valutata attraverso un giudizio ex ante.
Si ricordi poi che è configurabile una legittima difesa putativa (v. 59 4), ovvero quella esercitata a fronte di una la situazione di pericolo che non esiste obiettivamente, ma è supposta erroneamente dall'agente a causa di un erroneo apprezzamento dei fatti. Affinché possa trovare applicazione tale tipologia di legittima difesa è però necessario che l'erroneo convincimento abbia un fondamento obbiettivo. Per chiarire, non è punibile il proprietario di una gioielleria che, ritenendo reale un tentativo di rapina a mano armata simulato, reagisca uccidendo l'apparente aggressore.
(5) Tale comma è stato inserito dalla le. 13 febbraio 2006, n.59 (art. 1), relativamente ai casi di violazione di domicilio cui all'art. 614 del c.p., comma 1 e 2, cui vengono assimilate le violazione di quei luoghi in cui viene esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale. Il legislatore, in questi casi, ha previsto una presunzione assoluta di proporzione fra difesa e offesa,che opera in presenza di alcuni requisiti: il soggetto che ha posto in essere la legittima difesa aveva il diritto di trovarsi in quel luogo, l'incolumità della persona fosse in pericolo, la legittima difesa è stata attuata attraverso un'arma o un altro strumento di coercizione legittimamente detenuto. Qualora tutte queste condizioni siano presenti la presunzione opera automaticamente, se invece manca anche una queste la presunzione non ha luogo, ma sarà comunque possibile accertare la proporzione fra mezzi di difesa e di offesa.
(6) Tale disposizione è stata modificata dall'art. 1 comma 1 lett. a) della L. 26 aprile 2019 n. 36.
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Ratio Legis
Alla base della legittima difesa come causa di giustificazione vi è il principio del c.d. bilanciamento degli interessi, che fa prevalere l'esigenza di tutelare l'interesse di chi venga ingiustamente aggredito, rispetto all'interesse dell'aggressore.
Brocardi
“Adgreditus non habet staderam in manu”
L'aggredito non ha una bilancia in mano
“Commodus discessus”
Ritirata comoda
“Vim vi defendere omnes leges omniaque iura permittunt”
Tutte le leggi, e tutti i diritti, consentono di difendersi dalla violenza con la violenza
“Vim vi repellere licet”
È lecito respingere la violenza con la violenza
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Spiegazione dell'art. 52 Codice Penale
Le norme sulle cause di giustificazione descrivono situazioni eccezionali in cui un fatto che normalmente costituirebbe reato non viene punito, in quanto l'ordinamento permette o esige quel comportamento.
Tale meccanismo di esclusione della risposta punitiva statale deriva dalla considerazione per cui esiste un interesse prevalente alla base della non punibilità del soggetto, come avviene nelle scriminanti dell'esercizio del diritto, della legittima difesa, dell'uso legittimo delle armi e dello stato di necessità, in cui si opera un bilanciamento degli interessi contrapposti, oppure un interesse mancante, come nella scriminante del consenso dell'avente diritto, dove viene meno l'interesse punitivo dello Stato per effetto della rinuncia del titolare alla conservazione del proprio bene.
A fondamento della scriminante in oggetto sta il fatto che l'ordinamento reputa prevalente l'interesse dell'aggredito rispetto all'aggressore che ponga in essere una situazione di pericolo ingiusta.
L'offesa ingiusta va intesa come ogni aggressione ingiustificata contro un diritto proprio o altrui, la quale non deve coincidere per forza con i concetti di dolo o colpa, potendo essa provenire anche da una persona non imputabile (persona affetta da vizio totale di mente).
L'oggetto dell'aggressione può essere qualunque diritto, sia personale che patrimoniale, che altrui, come nel caso del soccorso difensivo.
Il pericolo deve essere attuale, nel senso che deve essere imminente e persistente e quindi la scriminante non opera quando l'aggressione sia già cessata.
La necessità di difendersi sussiste quando il pericolo non possa essere altrimenti evitato, ad esempio sostituendo la difesa con una reazione meno dannosa, oppure in caso di commodus discessus, quando cioè l'aggredito abbia concretamente la possibilità di fuggire semplicemente dalla situazione pericolosa.
Ai fine della proporzionalità della reazione difensiva, va valutato il complesso della situazione aggressiva e di quella difensiva, tenendo in considerazione i mezzi utilizzati da entrambe le parti, i beni giuridici contrapposti, il livello di ingiustizia perpetrato, l'effettiva inevitabilità della reazione, l'incolpevolezza dell'aggredito (che non deve aver provocato la minaccia), il tempo ed il luogo dell'azione e non da ultimo il valore esistenziale che il bene minacciato assume per l'aggredito.
Per quanto concerne la legittima difesa domiciliare, ai fine dell'operatività della scriminante la norma sancisce la sussistenza della proporzionalità di cui sopra qualora la persona legittimamente presente nel domicilio privato utilizzi un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
la propria o altrui incolumità;
i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione.
Un vivace dibattito sia giurisprudenziale che dottrinale ha comunque escluso la sussistenza automatica del requisito della proporzionalità, ed il giudice dovrà affidarsi ai parametri sopra delineati al fine di valutare se l'aggredito abbia reagito in maniera legittima o meno. Sarà dunque la pubblica accusa a dover dimostrare l'inesistenza della proporzionalità e non l'aggredito.
///SPIEGAZIONE ESTESA
L’autotutela privata è generalmente vietata dall’ordinamento giuridico penale.
Tuttavia, l’articolo in commento costituisce un residuo di quella forma di autotutela, volta a respingere un’aggressione ingiusta ad un pericolo attuale, sulla scorta del principio vim vi repellere licet.
Nonostante ciò, proprio perché la tutela dei diritto è rimessa dall’ordinamento giuridico alla forza pubblica, per evitare il rischio che i privati ricorrano tra di loro alla “ragion fattasi”, tale scriminante è condizionata, ai fini della sua operatività, a tutta una serie di requisiti essenziali ed indefettibili.
Tali presupposti si possono così riassumere:
Innanzitutto, è necessario che esista una aggressione “ingiusta”, intendendosi con tale espressione quella aggressione che, nel ledere l’altrui diritto, non è in alcun modo autorizzata dall’ordinamento giuridico.
In secondo luogo, la reazione della vittima deve essere “legittima”, ovvero necessaria ed inevitabile e non sostituibile con altra meno gravosa e che possa comunque condurre alla salvezza o alla tutela del diritto esposto a pericolo di aggressione. Per quanto attiene, per la persona offesa, alla possibilità di “fuga”, la giurisprudenza ritiene che essa escluda la invocabilità della legittima difesa allorquando sia configurabile e praticabile un commodus discessus, ovvero un modo diverso ma comunque risolutivo di mettere in salvo i propri diritti. Purtuttavia, sarà sempre necessario operare un doveroso bilanciamento degli interessi, grazie al quale è possibile comprendere che la vittima non sarà costretta a fuggire quando anche la fuga potrebbe creargli pregiudizio, esponendo i suoi beni personali a rischi ancora maggiori di quelli derivanti da una legittima reazione
Il pericolo a cui viene esposto il bene, che ovviamente non deve essere stato cagionato volontariamente dalla vittima, deve essere “attuale”, ovvero porsi necessitato dall’imminenza dell’offesa, alla quale è necessario reagire in modo pronto e sollecito. Per questo motivo, la dottrina esclude la possibilità di porre in essere una “difesa anticipata“ o comunque “preventiva”, che si ponga come una tutela non richiesta dall’imminenza del pericolo, ma determinata da una volontà del soggetto di proteggersi per il potenziale e futuro rischio di vedere il suo diritto esposto a pericolo. Il sacrificio della sfera giuridica dell’aggressore non sarebbe infatti giustificato alla luce di una reazione non necessitata nell’immediato, per non essersi ancora verificato un pericolo incombente o comunque perdurante che ponga in pericolo i diritti della persona offesa. Pur essendo la involontarietà del pericolo requisito per l’applicazione della scriminante in oggetto, la giurisprudenza ha affermato che c’è compatibilità tra la legittima difesa e l’attenuante della provocazione, allorquando il provocato abbia una reazione eccessiva in seguito all’offesa altrui. Allo stesso modo, si ritiene in modo abbastanza pacifico, sia in dottrina che in giurisprudenza, che la causa di giustificazione della legittima difesa sia compatibile con il reato della rissa, nel momento in cui ci sia la reazione di alcuno dei partecipanti alla rissa del tutto sproporzionata ed imprevedibile rispetto all’offesa subita, costituendo quindi un’azione autonoma e svincolata dai presupposti della rissa stessa. Altra parte della giurisprudenza, diversamente opinando, ha viceversa ritenuto che l’attenuante della provocazione sia del tutto incompatibile con l’istituto della legittima difesa, poiché è da notare che chi provoca, si pone volontariamente nella condizione di esporsi ad una situazione di pericolo che, per definizione, può esporre ad esiti imprevedibili a anche più gravi di quanto immaginato dal provocatore. In altre parole, chi si pone volontariamente in una situazione di pericolo, che può configurarsi in una sfida o in altre competizioni per loro natura aggressive e violente, accetta in qualche modo i rischi che da queste situazioni derivano, più o meno imprevedibili, e che comunque devono essere stati preventivamente “accettati” da colui che invoca la legittima difesa, non bastando l’esposizione a potenziali comportamenti aggressivi di altre persone, se non si è in prima persona animati da volontà di aggressione.
Infine, altro requisito indispensabile ai fini dell’applicabilità della scriminante della legittima difesa è quello della proporzionalità tra l’offesa e la difesa. Questo, che è forse il requisito di più difficile apprezzamento in sede processuale, deve essere svolto secondo una valutazione “ex ante”, che tenga conto principalmente di due circostanze: i mezzi utilizzati da parte dell’aggressore, e quelli a disposizione dell’aggredito per difendersi; i beni giuridici in conflitto.
Operare tali valutazioni e tale bilanciamento,è tutt’altro che banale.
Tale difficoltà è tanto maggiore quando i beni in conflitto si presentino come eterogenei, essendo in tal caso ancora più difficile valutare se sussista il requisito della proporzione, a meno che uno dei due beni giuridici non si presenti come enormemente più importante, e quindi sicuramente maggiormente tutelato, rispetto all’altro.
Con legge n. 59 del 2006 è stata introdotta un’importante e sostanziale riforma dell'istituto della legittima difesa, frutto delle pressione dell’opinione pubblica, con la finalità di rendere più esteso il campo di applicazione della scriminante in oggetto.
In particolare, la novella ha introdotto una “presunzione di proporzionalità” della difesa, che, come si è visto, deve di regola essere accertata dal giudice caso per caso, allorquando “nei casi previsti dall’art. 614, primo e secondo comma [...] taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere a) la propria o l’altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione”.
Come si può notare dalla lettura della disposizione, viene inserita una affermazione di sussistenza della proporzionalità ex lege, tra la reazione attuata attraverso l’utilizzo di un’arma e l’aggressione contra legem.
Ciò non toglie, ovviamente, che tutti gli altri presupposti della legittima difesa, debbano comunque essere autonomamente accertati, non potendosi operare alcuna presunzione di sussistenza dei requisiti della aggressione ingiusta, della legittima reazione e della attualità ed involontarietà del pericolo.
Come è facile immaginare, tale riforma è stata oggetto di moltissime polemiche, sia di carattere politico che tecnico-giuridico. Per quanto attiene in particolare a queste ultime, è stato affermato che la novella non ha sostanzialmente modificato i termini di applicazione della legittima difesa, consentendo una indiscriminata reazione al soggetto che violi il domicilio e la privacy altrui introducendosi in un luogo di privata dimora.
Infatti, ha affermato espressamente la giurisprudenza, pur essendo mutato il concetto di proporzionalità che, in determinati specifici casi si presume, sarà comunque necessario svolgere una attenta verifica della sussistenza dell’attualità del pericolo e della legittimità della reazione, intendendosi in particolare la necessità inevitabile ed insuperabile di ricorrere all’utilizzo dell’arma. Se non dovessero sussistere gli altri ordinari requisiti della legittima difesa, sarà inutile una qualunque indagine in merito al requisito della proporzionalità.
Inoltre, appare evidente che il legislatore non abbia inteso, pur inserendo la presunzione di proporzionalità, eliminare la necessità di effettuare un concreto bilanciamento tra gli interessi in rilievo. Questo significa che l’uso dell’arma è sì consentito, ma diventerà ugualmente illegittimo nel momento in cui viene perpetrato anche nel caso di desistenza dell’aggressore.
Si è discusso in merito all’equiparazione, ai fini dell’applicazione del secondo comma dell’art. 52, dell’abitacolo di un’autovettura ad un “luogo di privata dimora” ex art. 614, concludendosi in senso negativo, poiché l’automobile, pur garantendo la privacy del guidatore, non consente allo stesso di svolgervi atti di vita domestica, come accadrebbe invece all’interno di una abitazione.
Infine, un accenno merita l’ulteriore riforma della legittima difesa, operata con legge 26 aprile 2019 n. 36, che è intervenuta a modificare l’ultimo comma dell’art. 52.
A tal riguardo, la disposizione oggi prevede che “nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone”.
Tale disposizione è stata modificata, ancora una volta sulla scorta di considerazioni dettate dalla situazione di emergenza sociale che ha agitato l’opinione pubblica, al fine di ridurre il margine discrezionale del magistrato che si determini ad applicare al fatto di reato la causa di giustificazione della legittima difesa.
Ciò significa, in altri termini, che il legislatore ha inteso in qualche modo creare una presunzione assoluta e invincibile di sussistenza della legittima difesa allorquando l’atto aggressivo venga posto in essere per respingere appunto una intrusione posta in essere “con violenza o minaccia di uso di armi o altri mezzi di coazione fisica”.
Tale disposizione va letta in combinato disposto con quanto previsto dal secondo comma dell’art. 55, il quale prevede che “nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5) ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”.
La disposizione, così come formulata, ha generato fin dalla sua introduzione numerose critiche da parte della dottrina, e della giurisprudenza, la quale si vedrebbe svuotata, se si applicasse letteralmente la norma, del potere discrezionale che è tipico e coessenziale alla sua funzione
Anche la nozione di “grave turbamento” denota un grave deficit di determinatezza. Tali espressioni vaghe e polisense, infatti, stridono apertamente con il principio di legalità, previsto dall’art. 1 del c.p. e, ancora prima, dall’art. 25 Cost., in virtù dei quali il consociato deve essere posto nella condizione di comprendere esattamente le disposizioni penali, in modo da potersi determinare in modo autonomo alla eventuale commissione del fatto di reato.
Tale presunzione legale di sussistenza della legittima difesa è apparsa ai primi commentatori della riforma eccessivamente rigida, e per questo con tutta probabilità esposta a censure di legittimità costituzionale. Infatti, c’è un preciso rango tra beni costituzionali che va rispettato, a prescindere dalle discrezionali intenzioni del legislatore. In particolare, tale bilanciamento tra beni giuridici in conflitto si renderà tanto più necessario quando si tratterà di confrontare il bene della vita dell’aggressore con i diritti patrimoniali dell’offeso.
Tuttavia, al giudice ordinario, se non vuole proseguire sulla via già consolidata della “lettura costituzionalmente conforme” della norma sulla legittima difesa, non resterà che sollevare una questione di legittimità costituzionale dell'art. 52 c.p.
///FINE SPIEGAZIONE ESTESA
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Massime relative all'art. 52 Codice Penale
Cass. pen. n. 30608/2024
In tema di legittima difesa putativa, l'errore scusabile che può determinare il riconoscimento della scriminante deve trovare adeguata giustificazione in una situazione concreta ed obiettiva che, seppure malamente rappresentata o compresa, abbia indotto l'agente a convincersi di essere esposto al pericolo attuale di un'offesa ingiusta.
(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 30608 del 5 luglio 2024)
Cass. pen. n. 21577/2024
In tema di legittima difesa, la volontaria determinazione di una situazione di pericolo che poteva essere evitata allontanandosi senza pregiudizio e disonore osta alla configurabilità della causa di giustificazione, che opera solo quando l'agente è costretto a reagire al "pericolo attuale di un'offesa ingiusta", e non anche quando egli stesso ha dato "ab initio" causa alla specifica situazione pericolosa o l'ha, comunque, affrontata, accettando il rischio di subirne gli effetti. (Fattispecie relativa ad omicidio commesso da chi, dopo un primo incontro con due soggetti per chiarire questioni relative ad un traffico di stupefacenti, si era presentato poco dopo ad un nuovo appuntamento con gli stessi armato di pi***la con il colpo in canna, in quanto consapevole del pericolo che l'incontro potesse degenerare in azioni violente, nella quale la Corte ha ritenuto insussistente la scriminante ed irrilevante che i primi colpi fossero stati esplosi non dall'imputato, ma dalla vittima).
(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 21577 del 20 febbraio 2024)
Cass. pen. n. 6401/2024
Il concetto di "finalità di difesa preventiva",è del tutto estraneo alla previsione del codice penale di cui all'art. 52, che scandisce ben altri presupposti ai fini della configurazione della scriminante "legittima difesa".
(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 6401 del 23 gennaio 2024)
Cass. pen. n. 3399/2023
Non sussiste l'eccesso colposo nella legittima difesa, ma trova applicazione l'anzidetta scriminante, nel caso in cui un gruppo di tifosi, travisati e armati di strumenti contundenti, colpiscano il parabrezza e il finestrino di un'autovettura il cui conducente, per difendere l'incolumità propria e dei passeggeri, nel tentativo sottrarsi all'agguato, involontariamente investa, con una manovra in violazione di norme del codice della strada, due aggressori, posto che l'accertamento di eventuali profili di colpa dev'essere effettuato, a fronte dell'inosservanza di norme cautelari "rigide", tenendo conto delle peculiarità del caso concreto, dell'esigibilità del rispetto delle prescrizioni cautelari e dello specifico settore che le norme violate disciplinano.
(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 3399 del 19 dicembre 2023)
Cass. pen. n. 41552/2023
In tema di legittima difesa, sussiste l'eccesso colposo nel caso in cui l'agente, minacciato da un pericolo attuale di un'offesa che, se non tempestivamente neutralizzata, sfocerebbe nella lesione del diritto, abbia difeso il bene oggetto della minaccia debordando, per errore determinato da colpa, dai limiti della necessaria proporzione tra difesa e offesa. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che ricorresse l'eccesso colposo in un caso in cui l'imputato aveva colpito ripetutamente con colpi di machete, anche al capo, l'aggressore, che, a sua volta, gli aveva sferrato un pugno al volto facendolo cadere a terra).
(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 41552 del 13 giugno 2023)
Cass. pen. n. 4529/2022
In tema di scriminanti, il rapporto di proporzione tra difesa e offesa, previsto dalla c.d. legittima difesa (art. 52 c.p.), "sussiste sempre", in presenza delle seguenti condizioni: l'aggressore ha violato il domicilio (rendendosi responsabile del reato di cui all'art. 614 c.p.) e l'aggredito, ivi legittimamente presente, usa un'arma legittimamente detenuta o un altro mezzo idoneo al fine di difendere la propria o l'altrui incolumità ovvero i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione.
(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 4529 del 10 novembre 2022)
Cass. pen. n. 23977/2022
La fattispecie scriminante della legittima difesa, risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 26 aprile 2019, n. 36, postula, quali requisiti aggiuntivi rispetto a quello della proporzione, di cui all'art. 52, comma primo, cod. pen., la commissione di una violazione di domicilio da parte dell'aggressore, la presenza legittima dell'agente nei luoghi dell'illecita intrusione predatoria o dell'illecito intrattenimento e uno specifico "animus defendendi", per cui alla finalità difensiva deve necessariamente corrispondere, sul piano oggettivo, il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, non altrimenti neutralizzabile se non con la condotta difensiva effettivamente attuata.
(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 23977 del 12 aprile 2022)
Cass. pen. n. 22587/2022
Non è integra il delitto di rissa la condotta di colui che, aggredito da altre persone, reagisca difendendosi. (In motivazione, la Corte ha precisato che in tal caso l'aggredito non è punibile ai sensi dell'art. 52 cod. pen., mentre gli aggressori, non trovandosi al cospetto di un corrissante, non rispondono del delitto di rissa, ma delle conseguenze penali previste per gli atti di violenza posti in essere).
(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 22587 del 2 febbraio 2022)
Cass. pen. n. 34345/2020
In tema di legittima difesa, lo stato di grave turbamento, che funge da presupposto, in alternativa alla minorata difesa, per l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 55, comma secondo, cod. pen, come introdotto dalla legge 26 aprile 2019, n. 36, richiede che esso sia prodotto dalla situazione di pericolo in atto, rendendo, di conseguenza, irrilevanti stati d'animo che abbiano cause preesistenti o diverse e necessario, invece, da parte del giudice, un esame di tutti gli elementi della situazione di specie, per accertare se la concretezza e gravità del pericolo in atto possa avere ingenerato un turbamento così grave da rendere inesigibile quella razionale valutazione sull'eccesso di difesa che costituisce oggetto del rimprovero mosso a titolo di colpa. (Nella specie la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di condanna dell'imputato che, intervenuto in una normale lite tra madre e figlio, aveva cagionato lesioni personali alla donna, essendosi escluso che da tale lite potesse essere derivato nel soggetto agente un turbamento nei termini richiesti dalla norma).
(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 34345 del 10 novembre 2020)
Cass. pen. n. 33112/2020
In tema di rissa, è configurabile la legittima difesa in uno scontro tra gruppi contrapposti solo quando coloro che si difendono si pongono in una posizione passiva, limitandosi a parare i colpi degli avversari o dandosi alla fuga, così da far venir meno l'intento aggressivo, e non quando la difesa si esplica attivamente (nella specie, tentando di sferrare calci e pugni agli oppositori).
(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 33112 del 8 ottobre 2020)
Cass. pen. n. 37430/2020
In caso di sentenza di condanna pronunciata prima dell'entrata in vigore di una modifica legislativa che introduca una nuova scriminante od ampli la sfera di operatività di una scriminante già esistente, rientra tra le attribuzioni del giudice dell'esecuzione il potere di verificare la ricorrenza dei presupposti al fine dell'applicazione retroattiva della scriminante ai sensi dell'art. 2, comma secondo, cod. pen., ma non quello di revocare detta sentenza ex art. 673 cod. proc. pen., non versandosi in ipotesi di "abolitio criminis" derivante da abrogazione o da dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice. (Fattispecie in tema di cd. legittima difesa domiciliare, di cui all'art. 52, comma quarto, cod. pen., introdotto dalla legge 28 aprile 2019, n. 36, con riferimento alla quale la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca di una sentenza di condanna per il delitto di omicidio doloso).
(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 37430 del 30 settembre 2020)
Cass. pen. n. 32414/2020
Ai fini della configurabilità dell'esimente della legittima difesa, il requisito della proporzione tra offesa e difesa deve essere valutato con giudizio "ex ante", ponendo a confronto i mezzi usati e quelli a disposizione dell'aggredito nonché i beni giuridici, personali o patrimoniali in conflitto, con la conseguenza che tale proporzione viene comunque meno nel caso di beni eterogenei in conflitto, quando la consistenza dell'interesse leso, quale la vita e l'incolumità della persona, sia enormemente più rilevante, sul piano della gerarchia dei valori costituzionali e di quelli penalmente protetti, dell'interesse patrimoniale difeso. (Nella specie la Corte ha escluso la sussistenza dell'esimente in relazione alla condotta dell'imputato che aveva reagito al tentativo di sottrazione di un dispositivo elettronico dall'abitacolo della sua autovettura chiudendo più volte lo sportello sul petto, sulla spalla e sulla mano della vittima).
(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 32414 del 24 settembre 2020)
Cass. pen. n. 22040/2020
In tema di cause di giustificazione, la mera indicazione di una situazione astrattamente riconducibile all'applicazione di un'esimente, non accompagnata dall'allegazione di precisi elementi idonei ad orientare l'accertamento del giudice, non può legittimare la pronuncia assolutoria ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. risolvendosi il dubbio sull'esistenza dell'esimente nell'assoluta mancanza di prova al riguardo. (Fattispecie in tema di rissa in cui la Corte ha ritenuto inidonea a giustificare l'applicazione della esimente della legittima difesa la mera indicazione della natura difensiva della condotta violenta, senza specifiche allegazioni circa la sussistenza di un pericolo attuale per la propria incolumità fisica, tale da rendere necessitata e priva di alternative la prospettata reazione all'offesa altrui).
(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 22040 del 21 febbraio 2020)
Cass. pen. n. 21794/2020
La fattispecie scriminante della legittima difesa, risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 26 aprile 2019 n. 36, postula quali requisiti aggiuntivi rispetto a quello della proporzione, di cui al primo comma dell'art. 52 cod. pen., la commissione di una violazione di domicilio da parte dell'aggressore; la presenza legittima dell'agente nei luoghi dell'illecita intrusione predatoria o dell'illecito intrattenimento e uno specifico "animus defendendi", per cui alla finalità difensiva deve necessariamente corrispondere, sul piano oggettivo, il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, non altrimenti neutralizzabile se non con la condotta difensiva effettivamente attuata. (In applicazione del principio, la Suprema Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva escluso la legittima difesa nella condotta dell'imputato che, constatata l'intrusione nel proprio domicilio commerciale in orario di chiusura mentre si trovava nella soprastante abitazione, aveva prelevato la pi***la legittimamente detenuta, raggiunto il negozio ed esploso due colpi in aria, tre colpi all'indirizzo della autovettura dei malviventi mettendola fuori uso, alcuni colpi contro l'ingresso del negozio e all'indirizzo del soggetto che ne era uscito).
(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 21794 del 20 febbraio 2020)
Cass. pen. n. 14161/2020
In caso di sentenza di condanna pronunciata prima dell'entrata in vigore di una modifica legislativa che introduca una nuova scriminante od ampli la sfera di operatività di una scriminante già esistente, rientra tra le attribuzioni del giudice dell'esecuzione il potere di verificare la ricorrenza dei presupposti - purché specificamente allegati dall'istante - per l'applicazione retroattiva della scriminante ai sensi dell'art. 2, comma secondo, cod. pen., ma non quello di revocare detta sentenza ex art. 673 cod. proc. pen., non versandosi in ipotesi di "abolitio criminis" derivante da abrogazione o da dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice. (Fattispecie in tema di cd. legittima difesa domiciliare, di cui all'art. 52, comma quarto, cod. pen., introdotto dalla legge 26 aprile 2019, n. 36, con riferimento alla quale la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca di una sentenza irrevocabile di condanna per il delitto di tentato omicidio, rilevando, tra l'altro, che il ricorrente non aveva dedotto gli elementi circostanziali idonei ad integrare l'invocata scriminante). (Cfr. C. Cost. n. 96 del 1996). (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CUNEO, 11/07/2019)
(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 14161 del 20 febbraio 2020)
Cass. pen. n. 13191/2020
In tema di legittima difesa cd. domiciliare, l'uso di un'arma, legittimamente detenuta, costituisce una reazione sempre proporzionata nei confronti di chi si sia illecitamente introdotto, o illecitamente si trattenga, all'interno del domicilio o dei luoghi a questo equiparati, a condizione che il pericolo di offesa sia attuale; che l'impiego dell'arma sia, in concreto, necessario a difendere l'incolumità, propria o altrui, ovvero i beni presenti in tali luoghi; che non siano praticabili condotte alternative lecite o meno lesive e che, con riferimento, in particolare, alle aggressioni a beni, ricorra altresì un pericolo di aggressione personale. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'inserimento dell'avverbio "sempre", ad opera della legge 26 aprile 2019, n. 36, nell'art. 52, comma secondo, cod. pen. non ha il significato di porre una presunzione assoluta di proporzionalità della difesa armata all'offesa perpetrata nel domicilio o in luoghi equiparati, ma semplicemente di rafforzare la presunzione di proporzione già prevista dalla norma a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 13 febbraio 2006, n. 59). (Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 28/02/2019)
(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 13191 del 15 gennaio 2020)
Cass. pen. n. 49883/2019
In tema di legittima difesa, lo stato di grave turbamento, che funge da presupposto, in alternativa alla minorata difesa, per l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 55, comma secondo, cod. pen, come introdotto dalla legge n. 36 del 2019, richiede che esso sia prodotto dalla situazione di pericolo in atto, rendendo, di conseguenza, irrilevanti stati d'animo che abbiano cause preesistenti o diverse e necessario, invece, da parte del giudice un esame di tutti gli elementi della situazione di specie, per accertare se la concretezza e gravità del pericolo in atto possa avere ingenerato un turbamento così grave da rendere inesigibile quella razionale valutazione sull'eccesso di difesa che costituisce oggetto del rimprovero mosso a titolo di colpa. (In motivazione, la Corte ha altresì indicato quali utili parametri, per la valutazione del turbamento, la maggiore o minore lucidità e freddezza che hanno contraddistinto l'azione difensiva).
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In tema di legittima difesa, l'uso di un'arma, legittimamente detenuta, rappresenta reazione sempre proporzionata nei confronti di chi si sia illecitamente introdotto, o illecitamente si trattenga, all'interno del domicilio o dei luoghi a questo equiparati a patto che il pericolo dell'offesa ad un diritto personale o patrimoniale sia attuale e che l'impiego dell'arma sia concretamente necessario a difendere l'incolumità propria o altrui, ovvero anche soltanto i beni ove ricorra un pericolo di aggressione personale. (In motivazione la Corte ha, in fattispecie di utilizzazione di un'arma contro un soggetto che, pur trovandosi all'interno di luoghi equiparati al domicilio, non stava tenendo una condotta da cui potesse ravvisarsi l'attualità del pericolo e la necessità della difesa, precisato che l'inserimento, ad opera della legge n. 36 del 2019, nell'art. 52, comma secondo, cod. pen., dell'avverbio "sempre", ha avuto il mero significato di rafforzare la presunzione di proporzione già prevista dalla norma).
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In tema di legittima difesa, la causa di non punibilità prevista dall'art. 55, comma secondo, cod. pen., come introdotto dalla legge n. 36 del 2019, per chi abbia agito in condizioni di minorata difesa o in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto, è configurabile quando l'azione difensiva illecita, ascrivibile a titolo di eccesso colposo, sia determinata dall'intento di salvaguardare la propria o altrui incolumità o, nel caso di cui all'art. 52, comma secondo, lett. b), cod. pen., sia comunque ipotizzabile il pericolo di aggressione personale.
(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 49883 del 10 dicembre 2019)
Cass. pen. n. 40414/2019
La scriminante della legittima difesa presunta, disciplinata dall'art. 52 cod. pen., come modificato dalla legge 26 aprile 2019 n. 36, non consente un'indiscriminata reazione contro colui che si introduca fraudolentemente nella dimora altrui, ma postula che l'intrusione sia avvenuta con violenza o con minaccia dell'uso di armi o di altri strumenti di coazione fisica, così da essere percepita dall'agente come un'aggressione, anche solo potenziale, alla propria o altrui incolumità, atteso che solo quando l'azione sia connotata da tali note modali può presumersi il rapporto di proporzione con la reazione.
(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 40414 del 2 ottobre 2019)
Cass. pen. n. 36143/2019
Nel caso di aggressioni reciproche, può essere riconosciuta ad uno dei contendenti l'esimente della legittima difesa quando, sussistendo gli altri presupposti di legge, questi abbia reagito ad un'azione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia ad un'offesa che, per essere diversa e più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta. (Fattispecie relativa alla degenerazione di un acceso diverbio tra automobilisti, nella quale il giudice territoriale aveva omesso di valutare che l'imputato aveva aggredito con una mazza di baseball la persona offesa soltanto per difendere la moglie, dopo che questa, intervenuta per separare i litiganti, era stata colpita con dei pugni dall'avversario).
(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 36143 del 16 agosto 2019)
Cass. pen. n. 33191/2019
La causa di giustificazione prevista dall'art. 52, comma secondo, cod. pen., così come modificato dall'art. 1, legge 13 febbraio 2006, n. 59, non consente un'indiscriminata reazione nei confronti del soggetto che si introduca fraudolentemente nella dimora altrui, ma presuppone un attacco, o quantomeno il pericolo di un'aggressione, all'altrui sfera domestica e alle persone che in essa si trovano. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità della cd. legittima difesa domiciliare in relazione alle lesioni procurate dal ricorrente ad un vicino, che si era introdotto nel balcone prospiciente la sua abitazione, senza alcuna intenzione aggressiva e al solo fine di raggiungere il balcone della propria abitazione, alla quale era momentaneamente precluso l'accesso attraverso la porta di ingresso).
(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 33191 del 23 luglio 2019)
Cass. pen. n. 25810/2019
Ai fini della sussistenza della scriminante di cui all'art. 52 cod. pen., non è necessario che l'offesa da cui scaturisce la necessità della difesa abbia già cominciato a realizzarsi, essendo sufficiente il pericolo attuale – nel senso di pericolo in corso o comunque imminente – di detta offesa, il quale ben può essere integrato anche da una semplice minaccia. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata per aver escluso la ricorrenza della scriminante sulla base della considerazione che era stato l'imputato a dare avvio al contatto fisico con l'aggressore, il quale, sino a quel momento, si era limitato soltanto a minacciarlo).
(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 25810 del 11 giugno 2019)
Cass. pen. n. 44011/2017
La causa di giustificazione prevista dall'art. 52, comma secondo, cod. pen., modificato dall'art. 1 legge 13 febbraio 2006 n. 59 non opera nell'ipotesi di trattenimento del soggetto passivo del reato all'interno di un esercizio commerciale, non rilevando siffatta condotta ai fini dell'integrazione della violazione di domicilio ove non vi sia stata espressa manifestazione della volontà contraria da parte del titolare dello "ius excludendi alios". (Fattispecie nella quale l'imputato si era introdotto all'interno di un bar, in assenza di volontà contraria del titolare dello "ius excludendi").
(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 44011 del 25 settembre 2017)
Cass. pen. n. 31598/2017
Non sussiste il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni se l'agente usa violenza sulle cose per difendere il diritto di possesso in presenza di un atto di spoglio, a condizione che tale reazione venga posta in essere nell'immediatezza dell'azione lesiva del diritto e per difendersi da un pericolo grave e imminente alla propria o altrui persona (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso la configurabilità Non sussiste il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni se l'agente usa violenza sulle cose per difendere il diritto di possesso in presenza di un atto di spoglio, a condizione che tale reazione venga posta in essere nell'immediatezza dell'azione lesiva del diritto e per difendersi da un pericolo grave e imminente alla propria o altrui persona (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso la configurabilità del reato, essendo accertato che la condotta contestata all'imputata – la quale aveva approfittato della momentanea assenza della coinquilina per chiudere dall'interno la porta dell'abitazione - era stata commessa al fine di conseguire l'auto-reintegrazione nel possesso dell'appartamento a seguito di uno spoglio arbitrario e che tale reazione era stata attuata quando ancora era in corso lo spoglio). del reato, essendo accertato che la condotta contestata all'imputata – la quale aveva approfittato della momentanea assenza della coinquilina per chiudere dall'interno la porta dell'abitazione - era stata commessa al fine di conseguire l'auto-reintegrazione nel possesso dell'appartamento a seguito di uno spoglio arbitrario e che tale reazione era stata attuata quando ancora era in corso lo spoglio).
(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 31598 del 27 giugno 2017)
Cass. pen. n. 49615/2016
La causa di giustificazione della legittima difesa (art. 52 cod. pen.) è applicabile anche nell'ipotesi di detenzione abusiva di armi, sussistendone i presupposti di operatività e cioè previo accertamento che, al momento in cui fu conseguita la disponibilità dell'arma, fosse sussistente ed attuale un pericolo grave ed imminente e che pertanto, attese le circostanze ed il contesto, la detenzione dell'arma potesse ritenersi giustificata. (Fattispecie di omicidio commesso per eccesso colposo nell'esercizio della legittima difesa, nella quale la S.C. ha ritenuto illegittimo il riconoscimento della scriminante per il delitto di cui agli artt. 10, 12, 14 legge n. 497 del 1974, non avendo il giudice di merito verificato se l'imputato avesse conseguito la detenzione dell'arma nella immediatezza della sua utilizzazione o già da epoca precedente e, nel secondo caso, se tale detenzione fosse ricollegabile ad una situazione di pericolo coeva al conseguimento della disponibilità dell'arma e protrattasi per tutto il periodo di detenzione della stessa, ovvero fosse sostanzialmente riconducibile all'inserimento dell'imputato in un contesto di tipo delinquenziale).
(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 49615 del 23 novembre 2016)
Cass. pen. n. 3148/2014
Il riconoscimento o l'esclusione della legittima difesa, reale o putativa, e dell'eccesso colposo nella stessa costituiscono un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità quando gli elementi di prova siano stati puntualmente accertati e logicamente valutati dal giudice di merito.
(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 3148 del 23 gennaio 2014)
Cass. pen. n. 691/2014
La causa di giustificazione prevista dall'art. 52, comma secondo, cod. pen., così come modificato dall'art. 1 della legge 13 febbraio 2006, n. 59, non consente un'indiscriminata reazione nei confronti del soggetto che si introduca fraudolentemente nella dimora altrui ma presuppone un pericolo attuale per l'incolumità fisica dell'aggredito o di altri. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità della scriminante per essersi l'aggressore introdotto non nell'abitazione ma in altro fabbricato in costruzione ad essa attiguo, sempre di proprietà dell'aggredito, dal quale, tuttavia, non sarebbe stato possibile raggiungere con immediatezza la casa di quest'ultimo).
(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 691 del 10 gennaio 2014)
Cass. pen. n. 19375/2013
In tema di legittima difesa, la presunzione di proporzionalità a favore della reazione di difesa in luoghi di domicilio o ad esso equiparabili, prevista dal comma secondo dell'art. 52 cod. pen, come modificato dalla L. n. 59 del 2006, non opera con riguardo a condotte compiute nell'abitacolo di una autovettura, trattandosi di spazio privo dei requisiti minimi necessari per potervi soggiornare per un apprezzabile periodo di tempo e nel quale non si compiono atti caratteristici della vita domestica. (Fattispecie nella quale l'imputato, che dall'autovettura aveva colpito mortalmente alcuni aggressori con un'arma da fuoco, è stato ritenuto responsabile del reato di omicidio colposo plurimo per aver ecceduto i limiti della legittima difesa).
(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 19375 del 6 maggio 2013)
Cass. pen. n. 13370/2013
L'accertamento relativo alla scriminante della legittima difesa reale o putativa e dell'eccesso colposo deve essere effettuato con un giudizio "ex ante" calato all'interno delle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie da esaminare, secondo una valutazione di carattere relativo e non assoluto ed astratto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, cui spetta esaminare, oltre che le modalità del singolo episodio in se considerato, anche tutti gli elementi fattuali antecedenti all'azione che possano aver avuto concreta incidenza sull'insorgenza dell'erroneo convincimento di dover difendere sé o altri da un'ingiusta aggressione, senza tuttavia che possano considerarsi sufficienti gli stati d'animo e i timori personali.
(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 13370 del 21 marzo 2013)
Cass. pen. n. 2654/2012
La determinazione volontaria dello stato di pericolo esclude la configurabilità della legittima difesa non per la mancanza del requisito dell'ingiustizia dell'offesa, ma per difetto del requisito della necessità della difesa.
(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 2654 del 23 gennaio 2012)
Cass. pen. n. 25608/2011
In tema di legittima difesa (art. 52 c.p.), è regola di esperienza che colui che è reiteratamente aggredito reagisce come può, secondo la concitazione del momento, e non è tenuto a calibrare l'intensità della reazione, finalizzata ad indurre la cessazione della avversa condotta lesiva, salva l'ipotesi di eventuale manifesta sproporzione della reazione.(In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di merito ha escluso la sussistenza dell'esimente di cui all'art. 52 c.p. nei confronti dell'imputato - pur dando atto che, quest'ultimo, in qualità di medico si era recato in casa della parte offesa, a sua volta condannata per lesioni in danno dell'attuale ricorrente, ed era stata da quest'ultima aggredita per ben due volte - omettendo di riconoscere alla reazione del medico, aggredito nell'esercizio di funzioni di pubblico ufficiale, natura di azione difensiva).
(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 25608 del 27 giugno 2011)
Cass. pen. n. 11610/2011
La presunzione di proporzionalità della reazione difensiva armata in caso di violazione di domicilio, prevista dal secondo comma dell'art. 52 c.p., opera anche nell'ipotesi di legittima difesa putativa incolpevole.
(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 11610 del 23 marzo 2011)
Cass. pen. n. 5761/2011
La causa di giustificazione della legittima difesa (art. 52 c.p.) è applicabile anche nell'ipotesi di detenzione abusiva di armi., sussistendone i presupposti di operatività e cioè previo accertamento della effettiva sussistenza e dell'attualità del pericolo e ulteriormente verificando se, avuto riguardo alle circostanze ed al contesto, la detenzione dell'arma, ancorché abusiva, appaia giustificata.
(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 5761 del 15 febbraio 2011)
Cass. pen. n. 6591/2010
L'attualità del pericolo richiesta per la configurabilità della scriminante della legittima difesa implica un effettivo, preciso contegno del soggetto antagonista, prodromico di una determinata offesa ingiusta, la quale si prospetti come concreta e imminente, così da rendere necessaria l'immediata reazione difensiva, sicché resta estranea all'area di applicazione della scriminante ogni ipotesi di difesa preventiva o anticipata.
(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 6591 del 18 febbraio 2010)
Cass. pen. n. 4890/2009
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