19/02/2025
🔴VIOLENZA SESSUALE ANCHE SE LA VOLONTA' DELLA VITTIMA NON E' ANNULLATA🔴
La Cassazione ha ritenuto integrato il reato di violenza sessuale anche nel caso in cui il rapporto sessuale è stato consumato approfittando dello stato di prostrazione, angoscia o diminuita resistenza in cui la vittima è ridotta.
Nella vicenda in esame, veniva in rilievo la fattispecie di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis c.p., che l'imputato aveva perpetrato a danno della propria moglie.
Passando all'esame delle modalità di esternazione del consenso della vittima nell'ambito dei reati sessuali, la Corte ha in primo luogo ripercorso la ricostruzione dei fatti di causa. A tal proposito, la Corte ha evidenziato che la donna aveva deciso di dormire separata dal marito per evitare i rapporti sessuali con lui. Nonostante ciò, il marito, durante la notte, si introduceva in camera della moglie, dove lei dormiva con i figli, e insisteva per dei rapporti sessuali; rispetto a tali richieste "la donna gli manifestava il suo dissenso ma l'imputato insisteva e la donna per evitare di farlo adirare e di svegliare i figli acconsentiva ai rapporti sessuali. La donna non urlava in quanto avrebbe coinvolto nei fatti i figli che dormivano".
Posto il suddetto quadro fattuale, la Suprema Corte ha ripercorso e condiviso la costante giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto, con cui è stato affermato che "In tema di reati sessuali, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 609-bis cod. pen. non si richiede che la violenza sia tale da annullare la volontà del soggetto passivo, ma che tale volontà risulti coartata dalla condotta dell'agente; né è necessario che l'uso della violenza o della minaccia sia contestuale al rapporto sessuale per tutto il tempo, dall'inizio sino al congiungimento, essendo sufficiente che il rapporto non voluto sia consumato anche solo approfittando dello stato di prostrazione, angoscia o diminuita resistenza in cui la vittima è ridotta". Articolo tratto da Studio Cataldi