Avv. Barbara Nincheri - Studio Legale

Avv. Barbara Nincheri - Studio Legale Lo studio legale offre consulenza ed assistenza legale, stragiudiziale e giudiziale in materia civile L'Avv.

Lo studio legale offre consulenza ed assistenza, sia stragiudiziale che giudiziale, prevalentemente in materia civile:
- Risarcimento del danno (da sinistro stradale, per responsabilità di terzi ...)
- Diritto immobiliare (condominio, locazioni, compravendita, usufrutto, servitù, ...)
- Diritto di famiglia (separazione, divorzio, affidamento, interdizione, inabilitazione, amministrazione di sosteg

no...)
- Recupero del credito
- Esecuzioni mobiliari e immobiliari
- Diritto del lavoro e della previdenza sociale con l'appoggio di un legale esperto in materia. Barbara Nincheri è iscritta presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze ed opera come libera professionista in Toscana direttamente su Firenze, Prato, Pistoia e con collaborazioni in ogni altro foro. Presta inoltre la propria attività anche con il gratuito patrocinio. Si riceve su appuntamento telefonando al n. 0553852008 o al cell 3703334661 o scrivendo all'indirizzo mail [email protected]
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Qualora durante la convivenza coniugale la moglie abbia reso un effettivo contributo alla vita familiare e al successo p...
25/08/2026

Qualora durante la convivenza coniugale la moglie abbia reso un effettivo contributo alla vita familiare e al successo professionale del marito, non oggetto di contestazione, la determinazione dell’assegno divorzile può fondarsi su un ragionamento presuntivo, come, nella fattispecie, si desume nella sentenza impugnata, laddove la misura del contributo alla famiglia è stato posto in correlazione con la nascita della terzogenita e dunque con un obbiettivo incremento dei compiti di cura della prole al quale ha fatto seguito la cessazione del rapporto di lavoro, evento questo ritenuto, in assenza di elementi contrari, frutto di una valutazione condivisa tra i coniugi e tale da comportare un sacrificio per la moglie.
https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17523930/sul-quantum-dellassegno-divorzile.html

In tema di provvedimenti relativi ai figli minori, l’affidamento esclusivo e, a maggior ragione, quello c.d. “super escl...
13/07/2026

In tema di provvedimenti relativi ai figli minori, l’affidamento esclusivo e, a maggior ragione, quello c.d. “super esclusivo”, che attribuisce ad un solo genitore anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio, costituiscono deroghe eccezionali al principio di bigenitorialità e richiedono un accertamento rigoroso, fondato su riscontri probatori oggettivi e su una motivazione specifica, della contrarietà dell’affidamento condiviso all’interesse del minore. Quando la misura si traduca, nella sostanza, in una sospensione o ablazione della responsabilità genitoriale dell’altro genitore, è necessario accertare condotte gravemente pregiudizievoli, causalmente rilevanti, e spiegare perché la misura adottata sia proporzionata e concretamente funzionale al superiore interesse del minore, dovendosi altresì motivare sulla coerenza tra l’eventuale mantenimento del collocamento presso il genitore limitato e l’attribuzione all’altro genitore del potere decisionale esclusivo.
https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17523794/affidamento-super-esclusivo-e-sospensione-della-responsabili.html

Le attribuzioni patrimoniali a favore del convivente "more uxorio" effettuate nel corso del rapporto (nella specie, vers...
06/07/2026

Le attribuzioni patrimoniali a favore del convivente "more uxorio" effettuate nel corso del rapporto (nella specie, versamenti di denaro sul conto corrente del convivente) configurano l'adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza, senza che assumano rilievo le eventuali rinunce operate dal convivente - quale quella di trasferirsi all'estero recedendo dal rapporto di lavoro - ancorché suggerite o richieste dall'altro convivente, che abbiano determinato una situazione di precarietà sul piano economico, dal momento che tali dazioni non hanno valenza indennitaria, ma sono espressione della solidarietà tra due persone unite da un legame stabile e duraturo.

https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17523769/i-versamenti-di-denaro-sul-conto-corrente-del-convivente-mor.html

Assegno divorzile: la delega ad operare su conti correnti e dossier titoli formalmente intestati al figlio va valutata q...
18/06/2026

Assegno divorzile: la delega ad operare su conti correnti e dossier titoli formalmente intestati al figlio va valutata quale indice di disponibilità economiche del richiedente. Cass. sez. I civ. ord. 4 giugno 2026, n. 17796

Analogamente a quanto avviene in tema di accertamento delle imposte sui redditi, laddove l'amministrazione finanziaria, nel procedere alla ricostruzione del reddito del contribuente, può legittimamente utilizzare i dati derivanti da movimenti bancari relativi a conti correnti intestati a terzi, purché fornisca in giudizio la prova, anche presuntiva, che detti movimenti bancari siano in realtà attribuibili al contribuente, così, in tema di attribuzione dell’assegno divorzile in favore del coniuge economicamente debole, la delega a operare sui conti correnti e sui dossier titoli intestati al figlio, titolare di un patrimonio mobiliare importante tenuto conto dell’età e dell'epoca di inizio dell'attività lavorativa, fa presumere, in capo al genitore richiedente l’assegno, la titolarità di disponibilità economiche indirettamente allo stesso riconducibili, che concretizzano una situazione del tutto diversa da quella effettivamente dichiarata. L'accertamento sull'effettiva titolarità sostanziale delle somme costituisce apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da congrua e logica motivazione.

https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17523687/assegno-divorzile-la-delega-ad-operare-su-conti-correnti-e-d.html

I figli non sono legittimati ad opporsi alle nozze del padre ritenuto incapace di intendere e di volere. Tribunale di Pa...
13/06/2026

I figli non sono legittimati ad opporsi alle nozze del padre ritenuto incapace di intendere e di volere. Tribunale di Palermo, decr. del 3 giugno 2026

In ragione del fatto che in un ordinamento come il nostro, nel quale il principio di libertà matrimoniale assume crescente centralità, la funzione dell’opposizione preventiva al matrimonio è solo quella di garantire l’ordine matrimoniale impedendo la celebrazione di matrimoni contra legem, e non anche quella di tutelare interessi individuali, non è irragionevole l’esclusione dei figli dal novero dei soggetti legittimati a proporre opposizione al matrimonio, né può accedersi ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 102 c.c. che riconosca anche ad essi la legittimazione ad agire, spettante, in ultima battuta, al Pubblico Ministero.

Vieppiù, il meccanismo di controllo pubblico preventivo previsto dall’art. 102 c.c. è finalizzato a fare valere una causa che osti alla sua celebrazione, in riferimento alle condizioni indicate dagli artt. 84-90 c.c., ovvero a circostanze oggettive e tipizzate, agevolmente verificabili prima della celebrazione a tutela di interessi pubblici o di ordine sociale, non rientrando, tra i predetti impedimenti, cause di nullità o di annullamento che attengano ai vizi della volontà o a incapacità naturali che, per loro natura, possono essere fatte valere solo mediante impugnazione successiva del matrimonio e, come tali, risultano incompatibili con la struttura del controllo preventivo.

https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17523647/i-figli-non-sono-legittimati-ad-opporsi-alle-nozze-del-padre.html

L’assegno unico INPS spetta al genitore collocatario per essere utilizzato nell’esclusivo interesse della prole. Cass. s...
08/06/2026

L’assegno unico INPS spetta al genitore collocatario per essere utilizzato nell’esclusivo interesse della prole. Cass. sez. I civ. ord. 27 maggio 2026, n. 16632

L'art. 6 del D.Lgs. 230/2021, nella parte in cui stabilisce che, in mancanza di accordo tra i genitori del minore, ex coniugi, l'assegno vada attributo a quello affidatario, è espressione di un principio generale che attiene, anzitutto, al rapporto tra gli stessi genitori e l'ente pagatore, senza precludere al giudice che pronunci sulle istanze di affidamento dei figli minori, decidendo, come nella specie, di stabilire un affidamento condiviso, di ripartire l'assegno in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, salvo diverso accordo.

Tale assegno, tuttavia, è definito unico, in quanto finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità.

Pro veritate, se si ha riguardo proprio a tale finalità, è più corretto attribuirlo al genitore collocatario del minore, nell'interesse della prole, trattandosi di quello che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo, nell'ambito di un mandato ex lege, seppure tacito, finalizzato all’utilizzo dell'intera somma nell'esclusivo interesse dei figli.

https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17523643/lassegno-unico-inps-spetta-al-genitore-collocatario-essere-u.html

Semaforo rosso, per il Giudice anche il photored deve essere omologato affinché il verbale sia valido: Prefettura condan...
05/06/2026

Semaforo rosso, per il Giudice anche il photored deve essere omologato affinché il verbale sia valido: Prefettura condannata a oltre 200,00 euro di spese legali e multa annullata. Nuova sentenza del Giudice di Pace di Lecce, che ha accolto il ricorso proposto contro l’ordinanza ingiunzione con cui il Prefetto aveva rigettato un precedente ricorso contro un verbale elevato dal Comune di Melendugno, per il presunto passaggio col semaforo rosso

04/05/2026

Le spese straordinarie non previamente concordate vanno rimborsate se rispondenti all’interesse dei figli. Tribunale di Bologna, sent. 9 aprile 2026

In tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora queste siano sostanzialmente certe e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare, riguardando il preventivo accordo solo quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole; tuttavia, anche per queste ultime, la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha anticipate, alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice del merito valutarne la rispondenza all'interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non collocatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.
Indiscussa la diversità di presupposti e funzioni dell’assegno di mantenimento e dell’assegno divorzile, in pendenza del giudizio di divorzio, i rapporti patrimoniali tra i coniugi continuano ad essere regolati dai provvedimenti emessi nel giudizio di separazione, decorrendo l'assegno divorzile dal passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale, a meno che venga pronunciata sentenza non definitiva sullo "status" ed il giudice ne disponga l'anticipazione alla data della domanda oppure qualora vengano pronunciati provvedimenti temporanei ed urgenti che sostituiscono quelli adottati nel giudizio di separazione.

Nel caso di specie, appare pienamente accoglibile la domanda di restituzione di quanto pagato in eccesso rispetto alla statuizione definitiva sull'assegno di divorzio, il tutto con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza parziale sul vincolo, in considerazione della funzione non meramente alimentare dell'assegno di mantenimento corrisposto in sede di separazione.

https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17523403/le-spese-straordinarie-non-previamente-concordate-vanno-rimb.html

23/04/2026

𝐑𝐈𝐏𝐀𝐑𝐓𝐈𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐏𝐀𝐑𝐈𝐓𝐄𝐓𝐈𝐂𝐀 𝐃𝐄𝐈 𝐓𝐄𝐌𝐏𝐈 𝐃𝐈 𝐏𝐄𝐑𝐌𝐀𝐍𝐄𝐍𝐙𝐀 𝐃𝐄𝐈 𝐅𝐈𝐆𝐋𝐈: 𝐐𝐔𝐀𝐋𝐈 𝐂𝐎𝐍𝐃𝐈𝐙𝐈𝐎𝐍𝐈 𝐋𝐀 𝐑𝐄𝐍𝐃𝐎𝐍𝐎 𝐃𝐀𝐕𝐕𝐄𝐑𝐎 𝐏𝐎𝐒𝐒𝐈𝐁𝐈𝐋𝐄?

Negli ultimi anni il tema della ripartizione paritetica dei tempi di permanenza dei figli dopo la separazione è diventato centrale.

Più che chiedersi se sia “giusto” o “sbagliato”, è utile spostare l’attenzione sui presupposti concreti che possono renderla una scelta davvero adeguata per il benessere del bambino.

Questa modalità organizzativa prevede una suddivisione equilibrata dei tempi tra mamma e papà, ma non può essere ridotta a una semplice questione numerica.

Il punto centrale resta sempre la responsabilità genitoriale.

Responsabilità che non nasce con la separazione, ma che si costruisce nel tempo e si esprime nella capacità di entrambi i genitori di:

➡️ prendersi cura concretamente dei figli

➡️ partecipare alle decisioni educative

➡️ essere presenti nella quotidianità (scuola, salute, relazioni, routine)

Questo, nella vita quotidiana, si traduce in aspetti molto concreti:

➡️ accompagnare e riprendere i figli da scuola in modo condiviso

➡️ partecipare entrambi ai colloqui scolastici e alle scelte educative

➡️ occuparsi in prima persona di compiti, visite mediche, attività extrascolastiche

Non si tratta quindi solo di “dividere il tempo”, ma di condividere concretamente la cura.

Quando questa responsabilità è stata condivisa e praticata già prima, una distribuzione equilibrata dei tempi può rappresentare una soluzione coerente, perché:
✔ il bambino riconosce entrambi i genitori come figure di riferimento attive
✔ esiste una base organizzativa già sperimentata
✔ la comunicazione tra i genitori è sufficientemente funzionale

La collaborazione quotidiana, infatti, non si costruisce improvvisamente al momento della separazione, ma si consolida nel tempo, attraverso una presenza attiva e una partecipazione concreta alla vita dei figli.

In questo senso, una gestione paritetica dei tempi non può essere considerata solo una soluzione “equilibrata” sul piano formale, ma deve poggiare su un equilibrio reale: genitori che sanno occuparsi direttamente dei figli, che riescono a comunicare in modo chiaro e rispettoso e a coordinarsi nelle decisioni quotidiane, anche quando non sono d’accordo.

Quando questi elementi sono presenti, il bambino può beneficiare di una continuità affettiva e relazionale con entrambi i genitori, senza vivere il passaggio tra le due case come una frattura, ma come parte di una quotidianità stabile e prevedibile.

Al contrario, in assenza di questi presupposti o in presenza di elevata conflittualità, è importante interrogarsi su quale assetto possa garantire al minore:
🔸 stabilità
🔸 continuità delle cure
🔸 serenità nelle relazioni

In alcune situazioni, può essere utile avere uno spazio in cui questi aspetti possano essere pensati e costruiti insieme, così da individuare soluzioni realmente sostenibili per tutti, e in particolare per i bambini.

Il criterio guida non è l’equilibrio dei tempi tra gli adulti, ma l’equilibrio emotivo e quotidiano del bambino.

Per questo motivo, ogni scelta relativa all’organizzazione della vita dei figli dopo la separazione dovrebbe essere valutata non in termini astratti o ideologici, ma alla luce della storia familiare concreta, delle capacità dei genitori e, soprattutto, dei bisogni evolutivi dei bambini.

Ogni famiglia ha una storia diversa.
Per questo, più che cercare soluzioni standard, è fondamentale costruire scelte su misura, che tengano conto dei bisogni concreti dei figli e delle reali risorse genitoriali.

💬 Una suddivisione equilibrata dei tempi può funzionare quando si inserisce in una genitorialità già condivisa e responsabile.
La separazione non crea la genitorialità: la mette alla prova.


Il raggiungimento dell’indipendenza economica della figlia maggiorenne non giustifica l’assegnazione della casa familiar...
22/04/2026

Il raggiungimento dell’indipendenza economica della figlia maggiorenne non giustifica l’assegnazione della casa familiare se non previo accertamento delle circostanze concrete da parte del giudice del merito. Cass. sez. I civ. sent. 20 aprile 2026, n. 10301

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