Avv. Francesca R. Passalacqua

Avv. Francesca R. Passalacqua L’Avv. Passalacqua si occupa principalmente di diritto di famiglia, diritto dei minori, unioni civ

04/03/2026
🔴RINUNCIARE A OPPORTUINITA' LAVORATIVE REALISTICHE COMPORTA IL DINIEGO DELL'ASSEGNO DIVORZILE🔴Il giudice del merito è ch...
27/01/2026

🔴RINUNCIARE A OPPORTUINITA' LAVORATIVE REALISTICHE COMPORTA IL DINIEGO DELL'ASSEGNO DIVORZILE🔴

Il giudice del merito è chiamato ad accertare la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente.
Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 7 gennaio 2026, n. 300.
Articolo tratto da Altalex

🔴RISARCIMENTO DANNO ENDOFAMILIARE: CALCOLO BASATO SULLE ESIGENZE AFFETTIVE DEL FIGLIO🔴Il Tribunale di Brindisi sentenza ...
15/01/2026

🔴RISARCIMENTO DANNO ENDOFAMILIARE: CALCOLO BASATO SULLE ESIGENZE AFFETTIVE DEL FIGLIO🔴

Il Tribunale di Brindisi sentenza del 28 novembre 2025 n. 1579, dichiarava il padre dell’attrice responsabile delle lesioni subite da quest’ultima per la mancanza dei rapporti parentali e, per l’effetto, lo condannava al risarcimento del danno nella misura complessiva di 78.000,00 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino all’effettivo soddisfo. il padre, infatti, non solo non aveva mai voluto instaurare alcuna relazione con la figlia, ma non aveva neppure adempiuto agli obblighi economici di mantenimento stabiliti in via giudiziale già in data 28 febbraio 2000. L'assenza paterna era stata, quindi, completa e protratta nel tempo: il genitore non aveva mai incontrato la figlia e non l'ha mai voluta conoscere, neppure fisicamente, tanto che, affermava la madre, se i due si incontrassero per strada non si riconoscerebbero nemmeno. La totale privazione affettiva e materiale attuata dal padre era foriera di un pregiudizio permanente della figlia, che il Tribunale qualifica come, illecito civile, in quanto la condotta tenuta dal padre integra la violazione dei principi fondamentali e dei rapporti etico-sociali in materia di famiglia. Il Tribunale ritiene che nella specie sia stato violato il diritto fondamentale della figlia ad una relazione affettiva equilibrata con entrambi i genitori, ciò che risulta evidente dalle dichiarazioni del convenuto, rimasto contumace, che in sede di interrogatorio formale aveva reso dichiarazioni tali da rivelare una sostanziale inconsapevolezza del ruolo genitoriale. Il Tribunale di Brindisi, per la quantificazione del danno biologico, riteneva congruo utilizzare le tabelle di Milano, ed in particolare il valore massimo di risarcimento previsto per l’ipotesi di perdita parentale, pur ridotto del 50% in quanto trattasi di abbandono, a cui aggiungeva la liquidazione equitativa del danno morale – esistenziale.
Articolo tratto da Altalex

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