Studio legale avv. Filippelli/ Loffredo

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04/09/2026

Lasciare stabilmente l’auto nello stesso posto può integrare una molestia possessoria.

Non è la semplice sosta a essere illecita, ma il modo in cui viene utilizzato lo spazio.

Il Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia, R.G. n. 279/2026, ha esaminato il caso di un veicolo lasciato per anni nella medesima posizione all’interno di un’area destinata a parcheggio.

La presenza stabile dell’auto, in uno spazio di dimensioni ridotte, rendeva più difficoltose le manovre e limitava concretamente il godimento dell’area da parte degli altri utilizzatori.

Il Tribunale ha quindi qualificato la condotta come molestia del possesso ai sensi dell’art. 1170 c.c., evidenziando che l’area non veniva più utilizzata come normale parcheggio, ma di fatto come deposito permanente del veicolo.

Neppure l’eventuale natura comune dell’area rende legittima una simile occupazione: l’art. 1102 c.c. consente infatti a ciascun partecipante di servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne parimenti uso.

📌 In sintesi: lasciare l’auto sempre nello stesso punto non è automaticamente vietato, ma può diventarlo quando la sosta, per durata e modalità, si traduce in un’occupazione stabile che comprime concretamente il diritto degli altri.

⚖️ Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Ischia, R.G. n. 279/2026.

17/07/2026

Corte d’Appello di Salerno, Sez. II Civile, sentenza n. 579 del 18 maggio 2026.

La Corte ha affermato che una delibera assembleare che attribuisce ad alcuni condomini il controllo materiale dell’accesso a un’area comune destinata a parcheggio, senza garantire agli altri un’effettiva possibilità di pari godimento, incide sui diritti individuali sulle cose comuni ed è pertanto nulla.

⚠️ Il contenuto del video ha finalità esclusivamente informativa e divulgativa e non costituisce consulenza legale. Ogni caso concreto richiede una valutazione specifica.

24/06/2026

Accesso alla documentazione condominiale: quali sono i limiti?

06/05/2026

ATTENZIONE IN CONDOMINIO 🚨

Cambiare una ringhiera o installare parapetti in vetro non è sempre una scelta libera del singolo proprietario.

⚖️ Il Tribunale di Nola, con la sentenza n. 1589/2026, ha chiarito che anche elementi come ringhiere, parapetti e infissi possono incidere sul decoro architettonico dell’edificio.

Se la modifica altera l’armonia estetica del fabbricato, può essere considerata illegittima.

📌 Non conta solo che il materiale sia “più moderno”.
Conta l’effetto sull’immagine complessiva del condominio.

20/04/2026

❌ Multa al condominio per rifiuti sbagliati? Non è così semplice.

Il Comune NON può sanzionare automaticamente il condominio solo perché il mastello è assegnato all’edificio.

👉 Serve individuare il responsabile
👉 La responsabilità è personale (art. 3 L. 689/81)
👉 La solidarietà (art. 6) vale solo in casi specifici

📌 Tribunale di Caltanissetta, sent. 329/2026: multa annullata!

15/04/2026

Un minore cade sulle scale condominiali: il gradino si sgretola sotto il piede.

Il condominio viene condannato a risarcire i danni.

La decisione è interessante perché chiarisce un punto spesso frainteso:
il referto di pronto soccorso non prova la dinamica del sinistro, ma attesta soltanto le dichiarazioni rese al medico.

La responsabilità del condominio, quale custode delle parti comuni, sussiste quando risulta provato il nesso causale tra le condizioni della cosa e l’evento dannoso, in assenza di prova del caso fortuito.

Nel caso concreto, testimonianze e riscontri oggettivi hanno prevalso su una generica indicazione contenuta nel referto.

Principio affermato dalla Corte di Appello di Napoli sentenza n. 2342 del 27 marzo 2026.

10/04/2026

Parcheggio nel cortile condominiale: basta la maggioranza?

La risposta è no, non sempre.

Una recente pronuncia del Tribunale di Nocera Inferiore sentenza n. 764/2026 ha chiarito che la destinazione del cortile a parcheggio, specie se lo spazio è limitato, può risultare illegittima.

Se l’utilizzo come parcheggio:

altera la destinazione originaria del bene
oppure impedisce agli altri condomini un uso paritario
la delibera assembleare è nulla, anche se approvata a maggioranza.

Il principio deriva dall’Art. 1102 Codice Civile:
l’uso della cosa comune non può comprimere il diritto degli altri partecipanti.

👉 In questi casi, è necessaria l’unanimità #⚖️

Indirizzo

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Orario di apertura

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