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🫂 RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE 🫂Chi può richiederlo e chi sono i familiari per i quali il cittadino straniero può avanzare...
19/09/2024

🫂 RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE 🫂

Chi può richiederlo e chi sono i familiari per i quali il cittadino straniero può avanzare domanda?
Il cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, attraverso l’espletamento della procedura di ricongiungimento familiare, di essere raggiunto in Italia dai suoi parenti più stretti al fine di riunire la sua famiglia.
L’art. 28 del D.Lgs. 286/98 (Testo Unico sull’Immigrazione) riconosce infatti il diritto a mantenere o a riacquistare l’unità familiare agli stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno con durata non inferiore ad un anno rilasciato per lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o familiari.
Il cittadino straniero può richiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari (art. 29 del Testo Unico):
-coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
-figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il proprio consenso. Sono equiparati ai figli i minori adottati, affidati o sottoposti a tutela;
-figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
-genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultra sessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.
È inoltre consentito l’ingresso, per ricongiungimento al figlio minore già regolarmente soggiornante in Italia con l’altro genitore, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito previsti dalla procedura per il ricongiungimento (art. 29, comma 5, d.lgs. 286/1998).
NB: non è permesso invece richiedere il ricongiungimento familiare per fratelli/sorelle.
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Qual è il discrimen tra la fattispecie di cui all’art. 393 c.p. e quella di cui all’art. 629 c.p.?A seguito di un import...
30/05/2024

Qual è il discrimen tra la fattispecie di cui all’art. 393 c.p. e quella di cui all’art. 629 c.p.?
A seguito di un importante pronuncia delle Sezioni Unite SSUU 29541/2020 si è arrivati alla conclusione di tre importanti punti, fondamentali per meglio comprendere le differenze tra le due fattispecie:
1) I reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni hanno natura di reato proprio non esclusivo;
2) Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all’elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie;
3) Il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui il terzo si limiti ad offrire un contributo alla pretesa di chi abusa delle proprie ragioni senza perseguire alcuna diversa e ulteriore finalità.
L’esercizio arbitrario delle proprie ragioni di cui all’art. 393 c.p. punisce chiunque dinnanzi alla lesione di un proprio diritto e potendo ricorrere al giudice, decida di porre in essere una condotta violenta e minacciosa nei confronti di altri.
La possibilità di ricorrere al giudice è uno dei presupposti di tale reato, in quanto il soggetto agente deve trovarsi nella possibilità di poter ricorrere al giudice e consapevolmente invece decida di farsi giustizia da sé.
Diversa cosa invece l’art. 629 c.p, il quale punisce chiunque utilizzando sempre due presupposti di cui all’art 393 c.p., ovvero la violenza o la minaccia, costringa taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.
La differenza tra le due fattispecie è inoltre da notare in termini di pena, infatti il reato di estorsione di cui all’art 629 c.p. appare essere più gravoso da un punto di vista di pena da irrogare nei confronti del soggetto agente.
Qui la violenza e la minaccia devono essere dirette a coartare la volontà della vittima affinchè questa compia un atto di disposizione patrimoniale, rimanendo indifferenti le modalità con cui questa due condotte si realizzano. Il profitto non è da considerarsi esclusivamente con un’accezione economica o patrimoniale, ma anche come un diverso vantaggio, mentre il danno deve essere esclusivamente di natura patrimoniale. Qui la violenza e la minaccia devono essere dirette a coartare la volontà della vittima affinchè questa compia un atto di disposizione patrimoniale, rimanendo indifferenti le modalità con cui questa due condotte si realizzano. Il profitto non è da considerarsi esclusivamente con un’accezione economica o patrimoniale, ma anche come un diverso vantaggio, mentre il danno deve essere esclusivamente di natura patrimoniale.

Discrimen tra art. 648 c.p. Ed art. 712 c.p.Il bene giuridico protetto dalla fattispecie di cui all’art. 648 c.p. non è ...
23/03/2024

Discrimen tra art. 648 c.p. Ed art. 712 c.p.
Il bene giuridico protetto dalla fattispecie di cui all’art. 648 c.p. non è pacifico e la stessa collocazione del delitto tra i reati contro il patrimonio mediante frode è stata criticata. Secondo la dottrina tradizionale è un reato plurioffensivo poiché tutela oltre al patrimonio, l’amministrazione della giustizia. La dottrina maggioritaria sostiene, invece, che dalla ricettazione discende solo una lesione degli interessi patrimoniali. Storicamente presupposto del reato de quo è che il denaro o la cosa oggetto della condotta siano di provenienza delittuosa. Qualunque delitto colposo o doloso ( anche tentato) può costituire la base della ricettazione. Quanto al significato da attribuire alla provenienza delittuosa la prevalente giurisprudenza ne accoglie una nozione lata ascrivendovi oltre ai proventi anche tutto quanto è servito per commettere il delitto presupposto considerando sufficiente persino una provenienza mediata. Il d.lgs 8 novembre 2021 n.195 ha modificato l’art 648 c.p. estendendo la ricettazione anche alle cose provenienti da reato colposo e da contravvenzione. Secondo l’ opinione prevalente non è necessario che il delitto sia già stato accertato con sentenza definitiva potendo la sua esistenza essere accertata incidentalmente.
Bisogna a questo punto argomentare circa la distinzione tra ricettazione ed incauto acquisto, oltre a configurare la ricettazione un delitto e l’incauto acquisto una contravvenzione vi sono importanti differenze tra le due fattispecie.
La principale è l’elemento psicologico del reato: il discrimen tra il reato di ricettazione e l’acquisto di cose di sospetta provenienza risiede nel diverso grado di adesione psichica al fatto, più inteso nel dolo eventuale della ricettazione che non nel semplice sospetto dell’incauto acquisto. Il dolo della ricettazione, integrato non solo dalla certezza dell’illiceità della res, ma anche dalla consapevole accettazione di tale concreta possibilità, si pone ad un livello di maggiore adesione alla fattispecie tipica rispetto al semplice sospetto, il quale, invece, potendo suscitare nel soggetto agente un atteggiamento di mera disattenzione o noncuranza, costituisce elemento tipico dell’incauto acquisto. Così a tal proposito si è pronunciata la giurisprudenza di merito.
Si comprende, dunque, come il reato ex art 648 c.p. possa essere sorretto solo dal mero dolo eventuale, con la precisazione che a differenza della figura contravvenzionale di cui all’art 712 c.p. è richiesto un quid pluris rispetto al mero sospetto, inoltre a differenza della ricettazione nell’incauto acquisto il cd reato presupposto è riferibile anche alle contravvenzione, non fornendo l’art 712 c.p. alcun riferimento ai soli delitti come invece accade in relazione alla ricettazione.
È il caso di Caio, antiquario ed esperto di oggetti antichi e preziosi, che acquista un oggetto di un famoso artista del passato ad un prezzo irrisorio rispetto al reale valore di mercato e che lo stesso, avrebbe potuto ben accorgersi non fosse congruo alla vendita dell’oggetto de quo. Completando l’acquisto, pertanto, ha posto in essere la condotta tipica configurante la fattispecie di cui all’art. 648 c.p. E non la meno grave contravvenzione di cui all’art. 712 c.p. In quanto proprio le sue conoscenze riguardo il mercato degli oggetti di valore avrebbe potuto fargli comprendere che lo stesso fosse di provenienza illecita. Pertanto Caio ponendo in essere tale condotta ha fatto desumere che avrebbe acquistato l’oggetto a qualunque costo, nell’incauto acquisto invece avrebbe dovuto accorgersi della non congruità del prezzo utilizzando l’ordinaria diligenza.

20/03/2024

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