10/01/2024
RICORSO CUMULATIVO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
La riforma Cartabia ha previsto la possibilità per i coniugi che intendono separarsi di abbinare alla domanda di separazione anche quella di divorzio.
La Corte di Cassazione, con ordinanza del 16 ottobre 2023 n. 28727, a seguito di richiesta pregiudiziale del Tribunale di Treviso, ha confermato che tale novità procedurale è in effetti ammissibile: “nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
L'art. 473 -bis.51 - Procedimento su domanda congiunta stabilisce che: “La domanda congiunta relativa ai procedimenti di cui all'artico/o 473-bis.47 - domande di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nonché per quelle di modifica delle relative condizioni - si propone con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'una o dell'altra parte.
Il ricorso è sottoscritto anche dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473- bis.12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Con il ricorso le parti possono anche regolamentare, in tutto o in parte, i loro rapporti patrimoniali.
Se intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, devono farne richiesta nel ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473-bis.13, terzo comma.
A seguito del deposito, il presidente fissa l'udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice relatore e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale esprime il proprio parere entro tre giorni prima della data dell'udienza.
All'udienza il giudice, sentite le parti e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, rimette la causa in decisione. Il giudice può sempre chiedere i chiarimenti necessari e invitare le parti a depositare la documentazione di cui all'articolo 473-bis.12, terzo comma.
Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda. In caso di domanda congiunta inirenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti, il presidente designa il relatore che, acquisito il parere del pubblico ministero, riferisce in camera di consiglio.
Il legislatore, quindi, ha espressamente previsto l'ammissibilità della domanda cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nell'art. 473 -bis.49 c.p.c., con riferimento al giudizio contenzioso (subordinando, come è naturale e giusto che sia, la procedibilità del divorzio al ricorrere dei presupposti indicati dall'art. 3, comma 1, n. 2, lett. b, I. div.), mentre analoga previsione non è stata riportata nell'art. 47 3 -bis.51 c.p.c., norma dedicata al “procedimento su domanda congiunta”, che detta una specifica disciplina relativa a tutti i procedimenti di cui all'art. 473 -bis.47 c.p.c. (e dunque separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di modifica delle relative condizioni), laddove presentati in forma congiunta.
La questione di diritto posta dall'ordinanza del Tribunale di Treviso , nell'ambito di un giudizio instaurato nel maggio 2023, promosso su domanda congiunta dei coniugi, al fine di sentire pronunciare la loro separazione personale alle condizioni concordate e, decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3 della legge n. 898/1970 e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, attiene per l'appunto al problema della cumulabilità, in un simultaneus processus, delle domande di separazione e divorzio, che già ha trovato soluzioni contrastanti nella giurisprudenza di merito che per prima se ne è occupata, come indicato nell'ordinanza del Tribunale di Treviso.
Si è, di contro, osservato, sempre su un piano letterale, che il riferimento, contenuto nel primo comma dell'art. 473 -bis. 51 c.p.c., alla “domanda congiunta relativa ai procedimenti di cui all'art. 473 bis.47”, sarebbe un indizio nel senso dell'ammissibilità del cumulo.
Il P.G. ritiene ammissibile il cumulo delle domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio nel caso di proposizione cumulativa delle stesse domande in via consensuale.
La Corte, ai sensi dell'art.363 bis c.p.c., pronunciando pregiudiziale disposto dal Tribunale di Treviso, con ordinanza del 31 maggio 2023, enuncia il seguente principio di diritto:
“In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio “.