Studio Legale Senis Avvocato Roberto Senis Avvocato Valentina Senis

  • Casa
  • Italia
  • Senorbì
  • Studio Legale Senis Avvocato Roberto Senis Avvocato Valentina Senis

Studio Legale Senis  Avvocato Roberto Senis  Avvocato Valentina Senis Si occupa di vari settori del diritto civile e penale.

lo studio legale Senis, situato a Senorbì nella via Don Orione 8/a e a Villacidro nella via Porrino 63, opera con rigore ed indipendenza per offrire un servizio a 360° al cittadino ed alle imprese.

TESTAMENTO OLOGRAFO. COSA È E PERCHE CONVIENE Il testamento olografo è una forma testamentaria disciplinata dall’art. 60...
23/03/2025

TESTAMENTO OLOGRAFO. COSA È E PERCHE CONVIENE

Il testamento olografo è una forma testamentaria disciplinata dall’art. 602 del codice civile.

Deve essere interamente ed esclusivamente scritto a mano, datato e sottoscritto dal testatore che non è obbligato ad avvalersi di un notaio per la sua redazione e conservazione.

È la forma più semplice ed economica, con cui una persona capace di intende e volere può disporre dei suoi averi per il periodo successivo alla propria morte nella più assoluta autonomia e riservatezza, senza l’intervento di altre persone o l’assistenza di un professionista e senza dover adottare sofisticati mezzi di redazione.

Non essendo necessaria l’assistenza tecnica del notaio per le fasi di elaborazione e conservazione del documento, il testatore deve agire in autonomia ma nel rispetto di regole e formalità necessarie, perché le sue determinazioni siano validamente espresse e successivamente eseguibili.

Per scrivere un testamento olografo la legge prevede tre requisiti essenziali per la validità: l’autografia, la datazione in relazione al momento in cui il documento viene perfezionato, e la sottoscrizione sempre e solo per mano del testatore.

Per autografia s’intende la necessità di scrivere il testamento di proprio pugno, senza utilizzare mezzi meccanici o elettronici o ricorrere alla sostituzione e collaborazione di altre persone
Il requisito dell’autografia da al testamento, su un piano strettamente giuridico, l’autenticità del documento, quindi la certezza sulla sua provenienza in relazione alla volontà in esso espressa.

Pertanto non è nemmeno consentito che il testatore, ipoteticamente anziano e tremante, si lasci guidare la mano da quella di un familiare o di un caro amico. In questo caso il testamento non può ritenersi autentico.

Al testamento olografo deve anche essere apposta una data che non lasci incertezze sulla collocazione temporale dell’atto, ossia sul momento in cui esso viene scritto e firmato.

Il testamento olografo deve essere sottoscritto dal testatore, che in tal modo attesta la propria identità e paternità del documento senza alcuna possibilità di equivoco, firmandosi con nome e cognome

GLI SCREENSHOT SU WHATSAPP FANNO PIENA PROVA IN UN PROCESSOLa Corte di Cassazione ha stabilito che messaggi scambiati su...
18/03/2025

GLI SCREENSHOT SU WHATSAPP FANNO PIENA PROVA IN UN PROCESSO

La Corte di Cassazione ha stabilito che messaggi scambiati su WhatsApp possono essere utilizzati come prove documentali nel processo civile, salvo contestazione di autenticità.

Le conversazioni su WhatsApp e gli screenshot di questi messaggi potranno essere utilizzate come prove documentali nei procedimenti civili. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza numero 1254 del 2025.

Con questa sentenza, la Corte di Cassazione ha riconosciuto che i messaggi WhatsApp e gli SMS conservati nella memoria di un telefono cellulare possono essere utilizzati come prove documentali nel processo civile, salvo contestazione di autenticità. Tali conversazioni potranno essere acquisibili anche tramite semplici screenshot. Tuttavia per essere validi fonti di prova le conversazioni di Whastapp dovranno identificare l'interlocutore in una persona specifica e non ci dovranno essere manipolazioni di alcun tipo.

La sentenza in questione aveva inizio da una disputa tra un privato cittadino e una ditta di serramenti. Il cliente privato aveva corrisposto all’azienda solo un terzo della cifra pattuita. L’azienda, dal canto suo, aveva richiesto il pagamento totale. Inizialmente il Tribunale aveva accolto la posizione del cliente a la Corte d'Appello aveva ribaltato questo risultato. A confermare invece la tesi della ditta è stato proprio lo screenshot di un messaggio WhatsApp della chat tra la ditta e il cliente che confermava l'importo riportato nella fattura emessa, con il saldo totale al termine dei lavori.

STUPEFACENTI e NUOVO CODICE DELLA STRADA. Dubbi di costituzionalità sull'art. 187 c.d.s.La norma che punisce chiunque ab...
15/12/2024

STUPEFACENTI e NUOVO CODICE DELLA STRADA. Dubbi di costituzionalità sull'art. 187 c.d.s.

La norma che punisce chiunque abbia assunto droghe anche se perfettamente lucido al volante potrebbe essere dichiarata incostituzionale.

Un consumatore di stupefacenti che si mette al volante in base al nuovo Codice della Strada entrato in vigore il 14 dicembre sarà punito con la sospensione della patente e successiva revoca di fronte a un semplice test anti-droga positivo, anche se l’assunzione è avvenuta molto tempo prima e il guidatore, al momento del controllo, è perfettamente in grado di guidare.

Si tratta di una stretta contro la droga a 360 gradi e non solo contro la droga alla guida. Per questo - secondo alcuni giuristi - la norma potrebbe risultare anticostituzionale. Così com’è scritta, infatti, punirebbe un comportamento che non ha nulla a che vedere con la sicurezza stradale, introducendo un divieto generalizzato all’utilizzo di sostanze stupefacenti. Ma per fare ciò si dovrebbe modificare il relativo testo unico, non il Codice della Strada. Bisogna infatti ricordare che nel nostro Paese l’assunzione di droghe ad uso personale non è un reato, ma un semplice illecito amministrativo: con la nuova normativa diventerebbe reato anche se oggettivamente non rappresenta un pericolo per la sicurezza stradale.

SEPARAZIONE TRA I CONIUGI: con chi staranno i bambini?Sempre più spesso capita di avere a che fare con donne terrorizzat...
15/12/2024

SEPARAZIONE TRA I CONIUGI: con chi staranno i bambini?

Sempre più spesso capita di avere a che fare con donne terrorizzate dal fatto che il marito o il compagno possa portar loro via i figli.

Occorre chiarire subito che bambini non vengono “portati via”.
La separazione dei genitori non è infatti un allontanamento dei figli dalla madre, a cui i bambini non possono essere “portati via”, tranne in alcuni casi che sono residuali, oltre che molto particolari.

La “minaccia” rivolta spesso dagli uomini alle proprie compagne non ha alcun fondamento giuridico. Per tranquillizzare tutte le mamme è bene sapere che la legge, in presenza di figli, tutela i figli e la loro sana ed equilibrata crescita psico educativa. Nessun bambino pertanto potrà essere strappato alla mamma per "assegnarlo" al papà, salvo casi limite in vui la mamma non è giudicata "idonea" a crescere il proprio figliolo in ragione di una comprovata incapacità genitoriale.

Quando parliamo di affidamento ci riferiamo alla potestà genitoriale, cioè alla capacità di gestire ed educare i propri bambini: solitamente l’affidamento dei figli viene condiviso da entrambi i genitori, e fanno eccezione solo ipotesi molto rare in cui la capacità genitoriale di uno dei due è compromessa.

Il collocamento invece è il luogo dove i bambini vivono, e può essere prevalente, paritetico o alternato.

Nell’ipotesi di collocamento prevalente il bambino vive prevalentemente con un genitore (solitamente la madre), mentre nel caso di collocamento paritetico si alternano uguali periodi di tempo in cui i figli stanno con la madre o con il padre presso le loro differenti abitazioni.

Questa ultima opzione è sempre più frequente e richiesta, e permette ai bambini di sviluppare il miglior rapporto possibile con entrambi i genitori.

Sia la mamma che il papà hanno, infatti, lo stesso diritto a vivere la quotidianità dei propri figli, tanto è vero che anche nell’ipotesi di collocamento prevalente il genitore collocatario deve sempre impegnarsi per garantire il diritto di visita dell’altro genitore.

⚠️⚠️ 📵🚭 ATTENZIONE- IL NUOVO CODICE DELLA STRADA E’ LEGGE - IN VIGORE DAL 14 DICEMBRE 2024 Il nuovo Codice della strada ...
12/12/2024

⚠️⚠️ 📵🚭 ATTENZIONE- IL NUOVO CODICE DELLA STRADA E’ LEGGE - IN VIGORE DAL 14 DICEMBRE 2024

Il nuovo Codice della strada in vigore dal 14 dicembre 2024 non ammette alcuna tolleranza per chi fa uso di alcol, stupefacenti o per chi usa il telefono alla guida.

Ecco le novità più importanti introdotte dal nuovo Codice:
- abbandono di animali (articolo 2) - revoca o sospensione della patente per chi abbandona gli animali in strada. Si rischiano anche fino a sette anni di carcere se questo causa un incidente con morti o feriti;
- sospensione breve della patente di guida (articolo 4) - viene introdotta la sanzione accessoria della sospensione corta della patente di guida: da 7 a 15 giorni, elevati a 30 giorni in caso di incidente, per alcune infrazioni delle norme del codice della strada, tra cui:
* circolazione contromano;
* passaggio con il rosso;
* mancato utilizzo del casco e delle cinture di sicurezza (quando prescritti);
* utilizzo di dispositivi elettronici alla guida
- inasprimento delle sanzioni per eccesso di velocità - multe da 173 a 694 euro per chi supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità. Se la violazione avviene all'interno di un centro abitato e per almeno due volte nell'arco dell'anno, la sanzione sale fra i 220 e gli 880 euro con sospensione della patente da 15 a 30 giorni;
- telefonini al volante (articolo 4) - chi guida usando smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi rischia una multa tra 250 e 1.000 euro, con sospensione automatica della patente per una settimana se si hanno almeno 10 punti. La sospensione sale a 15 giorni se i punti sono più bassi. In caso di recidiva, la multa può raggiungere 1.400 euro, la sospensione arriva a tre mesi e si perdono da 8 a 10 punti.
- riduzione dell’età per il conseguimento della patente per guidare veicoli adibiti al trasporto di persone (articolo 9) - cala a 18 anni il limite di età minima per guidare veicoli del trasporto di persone per i quali è richiesta la patente D o DE, per servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 km se il conducente è in possesso di una CQC conseguita a seguito di un corso ordinario di 280 ore. Ridotta a 20 anni, per poter guidare tali veicoli, senza limiti di percorrenza e di tipologia di servizio, e a 18 anni se i veicoli sono senza passeggeri. Per i minibus (patenti D1 e D1E, fino a 16 passeggeri), il limite scende a 18 anni con una CQC conseguita tramite corso iniziale ordinario di 280 ore.
- accertamento delle violazioni con dispositivi automatici (articolo 10) - il regime di accertamento da remoto viene ampliato, includendo nuove tipologie di infrazioni rilevabili. Vengono inoltre introdotti divieti per il cumulo delle sanzioni;
- campagne di richiamo di sicurezza dei veicoli (articolo 12) - è stato introdotto un nuovo elenco telematico dei veicoli oggetto delle campagne di richiamo e nuovi adempimenti a carico dei costruttori;
- circolazione delle moto 125 cc sulle autostrade per maggiorenni (articolo 16) - i motocicli di cilindrata non inferiore a 120 centimetri cubici se a motore termico (di potenza non inferiore a 6 kW se a motore elettrico) potranno circolare sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali se condotti da maggiorenni;
- introduzione della “safety car” (articolo 20) - viene introdotta la possibilità di utilizzare veicoli degli organi di polizia stradale, per regolare il traffico su strade con corsie indipendenti o separate da spartitraffico, disciplinandone l’attività;
- cartelli per contrastare il contromano e obbligo di tenere la destra per i veicoli pesanti (articolo 22) - è prevista l'installazione di specifici cartelli per contrastare l’imbocco in contromano delle strade. Nei tratti autostradali con divieto di sorpasso per i veicoli pesanti, questi devono utilizzare esclusivamente la corsia più vicina al margine destro della carreggiata, salvo diversa indicazione;
- disciplina della sosta e della circolazione urbana (articoli 24 e 27) - per i veicoli dotati di contrassegno per disabili sarà gratuità la sosta sulle "strisce blu". Vengono invece inasprite le sanzioni per la sosta illecita sugli spazi riservati agli invalidi, con nuovi criteri per la limitazione della circolazione urbana;
- autovelox: se si ricevono più multe nello stesso tratto stradale, entro un'ora e sotto la competenza dello stesso ente, si applica una sola sanzione: la più grave, aumentata di un terzo.

🍷 Guida in stato di ebbrezza

- Se il tasso alcolemico è compreso tra 0,5 e 0,8 g/l, la multa va da 573 a 2.170 euro, con sospensione della patente da 3 a 6 mesi.
- Se il tasso alcolemico è compreso tra 0,8 e 1,5 g/l, si applica sia una sanzione detentiva che pecuniaria, e la sospensione della patente varia da 6 mesi a un anno.
- Se il tasso alcolemico supera 1,5 g/l, sono previste sia pena detentiva che pecuniaria, con sospensione della patente da 1 a 2 anni.

Se il tasso alcolemico supera 0,8 g/l, la patente verrà contrassegnata con i codici unionali 68 ("niente alcool") e/o 69 ("solo veicoli con alcolock") per 2-3 anni. Questo comporta il divieto assoluto di assumere alcol alla guida o l'obbligo di utilizzare veicoli dotati di alcolock, dispositivi che bloccano l'avvio del motore in caso di presenza di alcol nell'alito. Le sanzioni aumentano di un terzo se si guida in stato di ebbrezza con tali restrizioni, e raddoppiano in caso di manomissione dell'alcolock o dei suoi sigilli.

Il dispositivo alcolock, chiamato anche ignition interlock device (IID) oppure breath alcohol ignition interlock device (BAIID), sarà obbligatorio in presenza dei codici unionali 68 o 69 e dovrà essere installato a spese del conducente. Questo strumento impedisce l'avvio del veicolo se rileva un tasso alcolemico positivo, verificabile attraverso un test del respiro.

🚷 Guida sotto l'effetto di stupefacenti

Chi viene trovato alla guida sotto l'effetto di droghe non è ammessa nessuna tolleranza. Non importa se non si è in uno stato di alterazione psico-fisica, ma sarà sufficiente risultare positivo al test per far scattare la revoca della patente e la sospensione di tre anni. Queste sanzioni non si applicano ai consumatori di cannabis terapeutica.

🔞 Le regole per i neopatentati

Nessuna tolleranza per i neopatentati. Niente tasso alcolemico per i primi tre anni mentre si è al volante. In caso contrario si applica una decurtazione di 10 punti. Anche per loro vale la regola dell'alcolock per i recidivi.
Salirà inoltre da uno a tre anni il divieto di guida delle auto "potenti" (ma solo per chi prende la patente dopo l'ok della legge), ma si allenta la soglia della potenza. Non potranno quindi guidare autoveicoli con potenza superiore a 75kW/t e autovetture con potenza massima di 105 kW/t (l'attuale codice prevede il limite a 55 kW/t per gli autoveicoli in generale e a 70kw/h per le autovetture).
Bici e monopattini
Norme più restrittive per la circolazione dei veicoli della micromobilità elettrica. Per i monopattini elettrici vengono introdotti gli obblighi di targa, copertura assicurativa e casco, limitandone la circolazione esclusivamente alle strade urbane con limiti di velocità non superiori a 50 km/h.

Occhio di riguardo per i ciclisti fruitori delle strade pubbliche: oltre al potenziamento delle piste ciclabili, è stato introdotto l'obbligo per gli automobilisti di rispettare una distanza minima di un metro e mezzo durante il sorpasso di una bicicletta.

⚠️⚠️ ATTENZIONE- IL NUOVO CODICE DELLA STRADA E’ LEGGE - IN VIGORE DAL 14 DICEMBRE 2024 Il nuovo Codice della strada in ...
12/12/2024

⚠️⚠️ ATTENZIONE- IL NUOVO CODICE DELLA STRADA E’ LEGGE - IN VIGORE DAL 14 DICEMBRE 2024

Il nuovo Codice della strada in vigore dal 14 dicembre 2024 non ammette alcuna tolleranza per chi fa uso di alcol, stupefacenti o per chi usa il telefono alla guida.

🛃Guida in stato di ebbrezza

- Se il tasso alcolemico è compreso tra 0,5 e 0,8 g/l, la multa va da 573 a 2.170 euro, con sospensione della patente da 3 a 6 mesi.
- Se il tasso alcolemico è compreso tra 0,8 e 1,5 g/l, si applica sia una sanzione detentiva che pecuniaria, e la sospensione della patente varia da 6 mesi a un anno.
- Se il tasso alcolemico supera 1,5 g/l, sono previste sia pena detentiva che pecuniaria, con sospensione della patente da 1 a 2 anni.

Se il tasso alcolemico supera 0,8 g/l, la patente verrà contrassegnata con i codici unionali 68 ("niente alcool") e/o 69 ("solo veicoli con alcolock") per 2-3 anni. Questo comporta il divieto assoluto di assumere alcol alla guida o l'obbligo di utilizzare veicoli dotati di alcolock, dispositivi che bloccano l'avvio del motore in caso di presenza di alcol nell'alito. Le sanzioni aumentano di un terzo se si guida in stato di ebbrezza con tali restrizioni, e raddoppiano in caso di manomissione dell'alcolock o dei suoi sigilli.

Il dispositivo alcolock, chiamato anche ignition interlock device (IID) oppure breath alcohol ignition interlock device (BAIID), sarà obbligatorio in presenza dei codici unionali 68 o 69 e dovrà essere installato a spese del conducente. Questo strumento impedisce l'avvio del veicolo se rileva un tasso alcolemico positivo, verificabile attraverso un test del respiro.

Guida sotto l'effetto di stupefacenti

Chi viene trovato alla guida sotto l'effetto di droghe non è ammessa nessuna tolleranza. Non importa se non si è in uno stato di alterazione psico-fisica, ma sarà sufficiente risultare positivo al test per far scattare la revoca della patente e la sospensione di tre anni. Queste sanzioni non si applicano ai consumatori di cannabis terapeutica.

18/10/2024

✅️ Il dipendente trascorre col disabile solo parte dei permessi 104? L'eventuale licenziamento non è legittimo

L’assistenza al parente disabile prevista dalla Legge 104/92 va intesa in senso ampio. E’ quanto ha stabilito la Cassazione il 7 ottobre 2024 con ordinanza n. 26417 della Sezione Lavoro. Il dipendente può esercitare l’assistenza attraverso attività non strettamente legate alla presenza fisica del lavoratore accanto al familiare, potendo includere tutte quelle azioni che rispondono al soddisfacimento delle esigenze quotidiane del disabile.
La Cassazione, con la pronuncia in commento, riafferma l’importanza di interpretare in modo ampio il concetto di assistenza ai sensi della legge n. 104/1992, tutelando il diritto del lavoratore a fruire dei permessi per le reali esigenze del familiare disabile, anche quando queste si svolgano al di fuori del domicilio dello stesso.

La legge 104/1992 concede al lavoratore dei permessi retribuiti per assistere familiari disabili, garantendo protezione e sostegno a coloro che affrontano queste difficoltà familiari. Qualora si verifichi un abuso di tali permessi, ad esempio se il dipendente li utilizza per finalità personali estranee all’assistenza, tale condotta costituisce una violazione dei principi di correttezza e buona fede. L’abuso può essere inquadrato come inadempimento grave ai sensi dell’art. 2119 c.c., e pertanto, nei casi accertati, può giustificare il licenziamento per giusta causa.

🫂SEPARARSI SENZA ODIARSIIL RUOLO DELL'AVVOCATO PER AFFRONTARE LA SEPARAZIONE CON EQUILIBRIO E DIGNITÀPubblico un belliss...
10/01/2024

🫂SEPARARSI SENZA ODIARSI
IL RUOLO DELL'AVVOCATO PER AFFRONTARE LA SEPARAZIONE CON EQUILIBRIO E DIGNITÀ

Pubblico un bellissimo articolo di Roberto Cataldi - Avvocato e autore di saggi che condivido sotto ogni aspetto.

🫂SEPARARSI SENZA ODIARSIIL RUOLO DELL'AVVOCATO PER AFFRONTARE LA SEPARAZIONE CON EQUILIBRIO E DIGNITÀPubblico un belliss...
10/01/2024

🫂SEPARARSI SENZA ODIARSI
IL RUOLO DELL'AVVOCATO PER AFFRONTARE LA SEPARAZIONE CON EQUILIBRIO E DIGNITÀ

Pubblico un bellissimo articolo di Roberto Cataldi - Avvocato e autore di saggi che condivido sotto ogni aspetto.

RICORSO CUMULATIVO DI SEPARAZIONE E DIVORZIOLa riforma Cartabia ha previsto la possibilità per i coniugi che intendono s...
10/01/2024

RICORSO CUMULATIVO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

La riforma Cartabia ha previsto la possibilità per i coniugi che intendono separarsi di abbinare alla domanda di separazione anche quella di divorzio.
La Corte di Cassazione, con ordinanza del 16 ottobre 2023 n. 28727, a seguito di richiesta pregiudiziale del Tribunale di Treviso, ha confermato che tale novità procedurale è in effetti ammissibile: “nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.

L'art. 473 -bis.51 - Procedimento su domanda congiunta stabilisce che: “La domanda congiunta relativa ai procedimenti di cui all'artico/o 473-bis.47 - domande di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nonché per quelle di modifica delle relative condizioni - si propone con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'una o dell'altra parte.
Il ricorso è sottoscritto anche dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473- bis.12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Con il ricorso le parti possono anche regolamentare, in tutto o in parte, i loro rapporti patrimoniali.
Se intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, devono farne richiesta nel ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473-bis.13, terzo comma.
A seguito del deposito, il presidente fissa l'udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice relatore e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale esprime il proprio parere entro tre giorni prima della data dell'udienza.
All'udienza il giudice, sentite le parti e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, rimette la causa in decisione. Il giudice può sempre chiedere i chiarimenti necessari e invitare le parti a depositare la documentazione di cui all'articolo 473-bis.12, terzo comma.
Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda. In caso di domanda congiunta inirenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti, il presidente designa il relatore che, acquisito il parere del pubblico ministero, riferisce in camera di consiglio.

Il legislatore, quindi, ha espressamente previsto l'ammissibilità della domanda cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nell'art. 473 -bis.49 c.p.c., con riferimento al giudizio contenzioso (subordinando, come è naturale e giusto che sia, la procedibilità del divorzio al ricorrere dei presupposti indicati dall'art. 3, comma 1, n. 2, lett. b, I. div.), mentre analoga previsione non è stata riportata nell'art. 47 3 -bis.51 c.p.c., norma dedicata al “procedimento su domanda congiunta”, che detta una specifica disciplina relativa a tutti i procedimenti di cui all'art. 473 -bis.47 c.p.c. (e dunque separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di modifica delle relative condizioni), laddove presentati in forma congiunta.

La questione di diritto posta dall'ordinanza del Tribunale di Treviso , nell'ambito di un giudizio instaurato nel maggio 2023, promosso su domanda congiunta dei coniugi, al fine di sentire pronunciare la loro separazione personale alle condizioni concordate e, decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3 della legge n. 898/1970 e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, attiene per l'appunto al problema della cumulabilità, in un simultaneus processus, delle domande di separazione e divorzio, che già ha trovato soluzioni contrastanti nella giurisprudenza di merito che per prima se ne è occupata, come indicato nell'ordinanza del Tribunale di Treviso.
Si è, di contro, osservato, sempre su un piano letterale, che il riferimento, contenuto nel primo comma dell'art. 473 -bis. 51 c.p.c., alla “domanda congiunta relativa ai procedimenti di cui all'art. 473 bis.47”, sarebbe un indizio nel senso dell'ammissibilità del cumulo.
Il P.G. ritiene ammissibile il cumulo delle domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio nel caso di proposizione cumulativa delle stesse domande in via consensuale.
La Corte, ai sensi dell'art.363 bis c.p.c., pronunciando pregiudiziale disposto dal Tribunale di Treviso, con ordinanza del 31 maggio 2023, enuncia il seguente principio di diritto:

“In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio “.

Indirizzo

Via Don Orione 8a
Senorbì
09040

Orario di apertura

Lunedì 17:00 - 20:00
Martedì 17:00 - 20:00
Mercoledì 17:00 - 20:00
Giovedì 17:00 - 20:00
Venerdì 17:00 - 20:00

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Studio Legale Senis Avvocato Roberto Senis Avvocato Valentina Senis pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a Studio Legale Senis Avvocato Roberto Senis Avvocato Valentina Senis:

Condividi