Studio legale Avv. Marco Subiaco

Studio legale Avv. Marco Subiaco Avvocato Marco Subiaco esperto in diritto civile, commerciale, bancario, societario, penale e societario

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10/02/2026

ROTTAMAZIONE QUINQUIES – LEGGE DI BILANCIO 2026, L. N. 199/2025

La domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies, introdotta dalla legge di bilancio 2026, prevede la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione da gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Sarà ora possibile pagare in un'unica soluzione o in un massimo di 54 rate bimestrali in 9 anni, di pari ammontare, con la rata che non potrà essere inferiore all'importo minimo di 100 euro.
La scadenza della prima o unica rata è fissata al 31 luglio 2026 e la richiesta deve essere trasmessa in via telematica entro il 30 aprile.

Consente di versare il solo importo del debito residuo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da corrispondere gli interessi e le sanzioni inclusi negli stessi carichi, gli interessi di mora, le cosiddette «sanzioni civili», accessorie ai crediti di natura previdenziale, e l'aggio. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative irrogate per violazioni al codice della strada dalle competenti amministrazioni dello Stato non sono, invece, da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese le «maggiorazioni»), nonché quelle dovute a titolo di aggio.

02/02/2026

CODICE DELLA STRADA – ART. 187 C.D.S., D. Lgs. 285/1992
La Consulta si esprime sull’assunzione di sostanze stupefacenti alla guida: "Punibile solo se si crea pericolo"
Sent. Corte Costituzionale n. 10 del 29 gennaio 2026

La stretta sulla guida sotto l’effetto di droga operata nel 2024 dall’articolo 187 del Codice della Strada non è illegittima purché venga interpretata nel senso che possa essere punito solo chi si sia messo al volante, dopo l’assunzione di stupefacenti, in condizioni tali da creare un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.
Secondo i giudici di merito che si sono rivolti alla Consulta (hanno aderito anche l’Unione delle camere penali italiane e l’Associazione italiana dei professori di diritto penale), la nuova formulazione consentirebbe di punire chiunque abbia assunto stupefacenti in qualsiasi momento anteriore alla guida: in ipotesi, anche giorni, settimane o mesi prima. Essa pertanto produrrebbe risultati irragionevoli e sproporzionati, incriminando anche condotte del tutto inoffensive rispetto alla sicurezza della circolazione stradale; non consentirebbe di individuare con precisione l’area delle condotte punibili; e determinerebbe irragionevoli disparità di trattamento rispetto, tra l’altro, alla disciplina del reato di guida sotto l’influenza dell’alcol.
La Corte non ha condiviso queste censure, ritenendo infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, sottolineando la necessità di una “interpretazione restrittiva della nuova norma in conformità ai principi costituzionali di proporzionalità e offensività, oltre che alla stessa finalità perseguita dal legislatore, al fine di restringere l’area della rilevanza penale ai soli casi in cui la limitazione della libertà di guidare un veicolo risulti effettivamente necessaria per tutelare i beni della vita, dell’integrità fisica e dello stesso patrimonio di tutti gli altri utenti della strada”.
In conclusione, la Corte Costituzionale, con sent. 10/2026, riteneva non fondate le questioni sollevate, a condizione che le disposizioni censurate vengano interpretate nel senso che, ai fini della responsabilità penale dell’agente, si dimostri che la condotta ascrittagli ha creato un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.

26/01/2026

Assicurazioni e oblio oncologico: stop definitivo alle domande su tumori e storia clinica dei clienti.
PROVVEDIMENTO N. 169, 15 gennaio 2026, IVASS

Questo il principio contenuto nel provvedimento n. 169 del 15 gennaio 2026 dell'Ivass, che dà attuazione all'articolo 2, comma 7, della legge n. 193/2023, relativa alla tutela contro le discriminazioni delle persone guarite da patologie oncologiche.
La legge del 2023 ha stabilito che assicurazioni, banche, datori di lavoro e autorità pubbliche non possono discriminare persone che siano state affette da tumore e che risultino guarite, cioè prive di recidive trascorsi 10 o 5 anni, a seconda del tipo di patologia, dall'ultimo trattamento. I soggetti obbligati non devono quindi raccogliere tali informazioni, e, se già ne sono in possesso, non possono utilizzarle; inoltre devono informare gli interessati sui loro diritti e provvedere alla cancellazione dei dati una volta decorso il termine previsto per l'oblio oncologico.
In applicazione delle nuove regole, al momento della stipulazione del contratto di assicurazione, i distributori sono tenuti a fornire l'informativa sul diritto all'oblio oncologico; tale informativa deve essere resa anche in sede di rinnovo del contratto, nei casi in cui non sia stata fornita in precedenza oppure siano nuovamente richiesti dati sanitari.

Le norme specificano inoltre che, qualora informazioni su pregresse patologie oncologiche siano già state acquisite, esse non possono essere utilizzate, né nella fase precontrattuale per determinare le condizioni della copertura (come limitazioni o esclusioni, misura del premio o altri elementi economici), né durante l'esecuzione del contratto, ad esempio per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità, contestare la validità del rapporto assicurativo o stabilire l'ammontare della prestazione dovuta.

20/01/2026

PENALE – SOSTANZE STUPEFACENTI
Coltivazione domestica di cannabis: reato o uso personale?
Cass. pen., sez. IV, ud. 24 giugno 2025 (dep. 8 ottobre 2025), n. 33193

La quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, in linea con quanto già affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 12348/2019, ha ribadito che il reato di coltivazione di stupefacenti si configura a prescindere dalla quantità di principio attivo ricavabile, purché le piante coltivate siano del tipo botanico previsto dalla normativa e siano in grado di produrre sostanza stupefacente. Tuttavia, non assume rilievo penale la coltivazione che avvenga in ambito domestico, con tecniche rudimentali, un numero esiguo di piante e un prodotto destinato al solo uso personale, senza indici di inserimento nel mercato illecito.
La Corte richiama anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 360/1995, secondo cui la coltivazione di piante da cui si possono ricavare sostanze stupefacenti è penalmente illecita in base al principio di offensività, che rende rilevante penalmente una condotta se idonea a mettere in pericolo un bene giuridico come la salute pubblica. Pertanto, la coltivazione di cannabis, indipendentemente dalle intenzioni del coltivatore, è considerata potenzialmente pericolosa quando aumenta la disponibilità di sostanza stupefacente, favorendo spaccio e consumo e accrescendo il rischio per la collettività.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva escluso la natura domestica della coltivazione, rilevando la presenza di 15 piante di cannabis dislocate in diversi vani, un bilancino di precisione e precedenti penali specifici dell’imputato. Quest’ultimo aveva presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che la coltivazione fosse di lieve entità e destinata all’uso personale, chiedendo attenuanti e la sostituzione della pena detentiva.
Tuttavia, la Cassazione ha confermato la valutazione di offensività della condotta, richiamando la giurisprudenza che limita l’esclusione della rilevanza penale alle sole coltivazioni minime destinate all’uso personale. In assenza di elementi favorevoli, il ricorso è stato respinto, così come le richieste di attenuanti e sostituzione della pena, in considerazione della quantità delle piante, delle modalità della coltivazione e dei precedenti dell’imputato.

21/10/2025

Nullo il sequestro probatorio dello smartphone senza motivazione specifica
Cass. pen., sez. VI, ud. 1 ottobre 2025 (dep. 15 ottobre 2025), n. 33849

La Cassazione ha annullato senza rinvio il decreto di sequestro probatorio disposto nei confronti di un minore indagato per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90. Il provvedimento era carente di motivazione e non conforme ai principi di proporzionalità e specificità richiesti per il sequestro di dispositivi informatici, imponendo la restituzione dei beni e dei dati digitali acquisiti.

Il Collegio ha ribadito che il sequestro probatorio non può avere finalità esplorative e che la motivazione deve indicare con precisione esigenze probatorie e perimetri di ricerca, anche in relazione alla tutela dei diritti fondamentali dell'indagato.
Nel caso esaminato dalla Corte, oggetto del sequestro probatorio era uno smartphone e una somma di denaro disposto nei confronti di un minore indagato per fatti di stupefacenti ex art. 73 d.P.R. 309/1990, nonché la successiva ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva confermato il vincolo reale sul dispositivo digitale.
La Cassazione ha accolto il ricorso difensivo evidenziando come la motivazione dei provvedimenti impugnati fosse meramente apparente: «si afferma soltanto che si tratta di ‘strumento utilizzabile per la commissione del delitto per cui si procede' ... non individuando le esigenze probatorie poste a base del vincolo reale» e «non risulta enunciata in modo specifico ... la finalità probatoria del sequestro».
Sottolineato il consolidato orientamento secondo cui il sequestro di dati informatici deve essere sorretto da rigorosa motivazione, la Corte richiama la giurisprudenza interna e della Corte EDU: «un accesso e una captazione massiccia e indiscriminata di dati e documenti si pongono in contrasto con il principio di proporzionalità e con lo stesso art. 8 della Convenzione».
Il Collegio ha infine ribadito che il Tribunale del riesame non può supplire alle carenze motivazionali del decreto del PM, essendo quest'ultimo il solo titolare del potere d'indagine. In caso di annullamento del sequestro, vanno restituiti non solo i supporti materiali ma anche le copie integrate dei dati estrapolati, a tutela della riservatezza e dei diritti fondamentali dell'indagato.

30/09/2025

Sicurezza stradale: Salvini firma il decreto sull'Alcolock

"L'alcolock è un sistema che impedisce l'avvio del veicolo se il guidatore non supera un test dell'alito. Il motore si accenderà solo se il livello di alcol risulterà pari a zero. L'obiettivo principale è scoraggiare la guida in stato di ebbrezza e aumentare la sicurezza stradale. Il nuovo Codice della Strada rende obbligatoria l'installazione dell'alcolock per i conducenti già sanzionati per aver guidato con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, configurandosi come una misura chiave per i recidivi, che potranno condurre solo veicoli a bordo dei quali risulti installato tale dispositivo.
Ogni alcolock dovrà rispondere alla norma europea EN 50436 sugli etilometri, dovrà essere omologato ai sensi del regolamento UNECE n. 10 e dovrà riportare marchio del fabbricante, tipo, numero di serie, versione del software, validità della taratura, marcatura dell’omologazione e marchio CE. Ogni produttore dovrà allegare a ciascun dispositivo le istruzioni di installazione e di uso e manutenzione con l’elenco dei modelli di veicoli sui quali potrà essere installato o, al contrario, non potrà esserlo.

Il decreto stabilisce che l'alcolock può essere installato su diverse categorie di veicoli adibiti al trasporto sia di persone che di merci. Sono previsti obblighi specifici per i produttori, che dovranno fornire istruzioni dettagliate per installazione, uso e manutenzione. Gli installatori autorizzati avranno un ruolo cruciale, dovendo applicare un sigillo speciale per prevenire qualsiasi tentativo di manomissione.

In caso di controlli su strada, il conducente dovrà esibire l'originale della dichiarazione di installazione e il certificato di taratura valido del dispositivo.

L'installazione dell'alcolock non richiederà un aggiornamento del documento unico di circolazione. Il MIT pubblicherà sul sito www.ilportaledellautomobilista.it l'elenco degli installatori autorizzati e dei modelli di veicoli compatibili con ogni tipo di alcolock."

01/09/2025

Compossesso, astensione dall’uso e usucapione del bene in comproprietà

«Il comproprietario di un bene pro indiviso che intende avere usucapito il bene deve dimostrare come e quando ha spogliato gli altri comproprietari del loro compossesso nonché individuare e dimostrare l’atto volitivo esteriorizzato in un comportamento incompatibile del compossesso altrui».
Trib. Marsala, sent., 1 aprile 2025, n. 188

Nella sentenza in esame punto centrale della questione è il diritto di proprietà affermato dagli attori, di un vano scala e di un androne sito al piano terra di un immobile. Più nel dettaglio affermavano di esserne proprietari e di averlo acquisito a titolo originario per effetto dell'usucapione in quanto lo avevano posseduto, in modo esclusivo, da circa 30 anni.
Appurato il compossesso tra attori e convenuti dei “siti” oggetto di causa, si è concluso che in tema di compossesso non basta il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno o solo di alcuni compossessori per ritenere un atto “ai fini dell'usucapione”, potendo tale stato di fatto essere ricondotto ad un atteggiamento di “mera tolleranza” da parte degli altri compossessori. I convenuti comproprietari non avevano utilizzato tali spazi, ma è altresì vero che non è sufficiente l'elemento dirimente il fatto secondo cui questi si siano astenuti dall'uso della cosa comune, occorrendo invece che l'invocato esercizio di tale diritto esclusivo sul bene da parte del comproprietario usucapente (affermato dagli attori) sia idoneo ad escludere il possesso degli altri comproprietari.
In conclusione, il Tribunale di Marsala ha accertato la comproprietà del vano scala e dell'androne dell'immobile e dichiarato legittimo l'operato dei convenuti non integrando le loro azioni turbative e/o molestie, rigettando tutte le altre domande.

Il Tribunale, inoltre, ha sottolineato che ai fini della decorrenza del termine per usucapire occorre la sussistenza di un elemento qualificato ovvero un atto, un comportamento compiuto da parte di uno dei comproprietari, che realizzi l'impossibilità assoluta degli altri partecipanti alla proprietà di proseguire un rapporto materiale con il bene e tale comportamento deve denotare inequivocabilmente l'intenzione di possedere in maniera esclusiva e totalitaria.
La conseguenza è che ove si crea un “ragionevole dubbio” sul significato dell'atto materiale, non inizia a decorrere il termine per l'usucapione se non sia stata comunicata la volontà gli altri partecipanti e la volontà di possedere deve comunque manifestarsi in modo inequivoco.
In tema di compossesso non basta il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno o solo di alcuni compossessori per ritenere un atto “ai fini dell'usucapione”, potendo tale stato di fatto essere ricondotto ad un atteggiamento di “mera tolleranza” da parte degli altri compossessori (specie se sono parenti e familiari di chi invoca l'usucapione).

27/08/2025

CONSULTA: INCOSTITUZIONALE ESCLUDERE I SINGLE DALLE ADOZIONI INTERNAZIONALI
Corte Cost., sent., 21 marzo 2025, n. 33

Anche le persone singole possono adottare minori stranieri in situazioni di abbandono
La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 29-bis, comma 1, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui «non include le persone singole fra coloro che possono adottare un minore straniero residente all’estero».

L'esclusione delle persone singole dall'adozione internazionale contrasta con gli articoli 2 e 117, primo comma, della Costituzione in relazione all'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
È quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 33/2025.
Secondo i Giudici, la disciplina dichiarata illegittima limitava eccessivamente l'interesse dell'aspirante genitore a intraprendere l'adozione, quale istituto fondato sul principio di solidarietà sociale a tutela del minore.
L'interesse a diventare genitori, pur non attribuendo una pretesa a adottare, rientra nella sfera di autodeterminazione individuale e deve essere valutato, insieme agli interessi primari del minore, «nel giudizio sulla non irragionevolezza e non sproporzione delle scelte operate dal legislatore».
La Corte ha quindi ritenuto che le persone singole sono, in astratto, idonee ad assicurare «un ambiente stabile e armonioso» a un minore in stato di abbandono, fermo restando che spetta poi al giudice accertare in concreto l'idoneità affettiva dell'aspirante genitore e la sua capacità di educare, istruire e mantenere il minore, nonché della rete familiare di supporto dell'aspirante genitore. Nonostante le garanzie offerte per la protezione del minore, la Corte ha sottolineato che il divieto assoluto per le persone singole di adottare potrebbe «riflettersi negativamente sulla stessa effettività del diritto del minore a essere accolto in un ambiente familiare stabile e armonioso», specialmente nell'attuale contesto giuridico-sociale caratterizzato da una sensibile riduzione delle domande di adozione.

FATTURE FALSE, L'ASSOLUZIONE DELL'EMITTENTE SALVA CHI LE USALa sentenza 20673/2023 della Cassazione afferma che è necess...
22/07/2025

FATTURE FALSE, L'ASSOLUZIONE DELL'EMITTENTE SALVA CHI LE USA
La sentenza 20673/2023 della Cassazione afferma che è necessario salvaguardare il principio di non contraddittorietà ed evitare il contrasto sugli stessi fatti storici

"Non può essere condannato l’utilizzatore di fatture relative ad operazioni inesistenti, se l’emittente dei documenti è stato assolto con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste. È necessario, infatti, salvaguardare il principio di non contraddittorietà ed evitare il contrasto su medesimi fatti storici. Ad affermarlo è la Cassazione con la sentenza 20673/2023.
La Corte di appello confermava la pena inflitta al legale rappresentante di una società per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di una fattura per operazioni ritenute inesistenti (articolo 2 del Dlgs 74/2000).
L’imputato ricorreva per Cassazione lamentando, tra i diversi motivi, che il giudice territoriale aveva solo parzialmente valutato l’esito del parallelo processo penale svolto nei confronti dell’emittente la citata fattura.
In particolare, chi aveva emesso il documento era stato assolto con la formula perché il fatto non sussiste, in quanto in base agli elementi di prova l’operazione sottostante era stata considerata reale in termini sia oggettivi sia soggettivi.
Tale pronuncia era diventata altresì definitiva e l’imputato ne chiedeva l’inserimento nel proprio processo in base all’articolo 238 bis del Codice di procedura penale.
Secondo tale norma le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato e devono essere valutate (a norma degli articoli 187 e 192 comma 3).Pur trattandosi di autonomi giudizi sono comunque relativi ad un medesimo fatto storico – ossia l’esistenza delle operazioni sottostanti la fattura oggetto dell’imputazione – e pertanto il giudice del diverso procedimento è tenuto a motivare espressamente circa le ragioni per le quali è pervenuto a diverse conclusioni."

07/07/2025

FAMIGLIA – DIVORZIO
Tutela dell’immagine dei minori: chiusura del profilo Facebook per uso improprio e senza consenso materno - Tribunale di Foggia, sent. n. 242/2024

Nell'ambito di un procedimento di divorzio, il Tribunale di Foggia, dichiarava la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre a causa delle condotte pregiudizievoli per i minori, tra le quali, per ciò che qui interessa, aver aperto, senza il consenso della madre, delle pagine Facebook intestate ai minori inerendovi le loro immagini e facendone un uso sconveniente.
Detto pregiudizio, ritenuto dal Tribunale insito nella diffusione dell'immagine dei minori sui social senza necessità di ulteriori accertamenti, integra una violazione della loro privacy, per porre rimedio alla quale, in accoglimento della domanda materna di immediata inibitoria ex art. 709-ter c.p.c., è stata ordinata al padre la rimozione da Facebook delle immagini ritraenti i minori, l'oscuramento e la chiusura dei profili aperti dal medesimo a nome dei figli (infra14enni) e dallo stesso utilizzati direttamente, nonostante l'opposizione della madre.
A motivo della propria decisione, il Tribunale ha richiamato i principi giuridici nazionali e sovranazionali violati dal comportamento pregiudizievole del padre (e così: l'art.10 c.c. sulla tutela dell'immagine, ecc.) in ragione dei quali, per il trattamento dei dati personali (che comprendono anche l'immagine) del minore infra14enne, è necessario il consenso dei genitori che sul medesimo esercitano la responsabilità genitoriale.
Il Tribunale ha aderito all'orientamento giurisprudenziale maggioritario (ex multis: Tribunale Rieti 7.3.2019, Tribunale Mantova 19.09.2017, Tribunale Roma 23.12.2017) che richiede il consenso espresso di entrambi i genitori alla pubblicazione delle immagini dei figli.
Nella pronuncia, il Tribunale non solo ha acclarato che il semplice inserimento di foto dei minori sui social costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole, determinando la diffusione di immagini degli stessi fra un numero indeterminato di persone, ma ha accertato come, anche in concreto, la condotta posta in essere dal padre risulti pregiudizievole per i figli, ove si consideri che il genitore oltre ad aver effettuato l'accesso a gruppi di incontri, ha creato un forte disagio ai minori stessi nel loro ambiente scolastico, ove sono divenuti oggetto di scherno.

02/07/2025

PENALE – SOSTANZE STUPEFACENTI
Corte Cost., sent., 1 luglio 2025, n. 90
È incostituzionale l’esclusione del reato di spaccio di lieve entità dalla messa alla prova

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 168-bis c.p., nella parte in cui non consente la sospensione del procedimento con messa alla prova per il reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, qualificato di lieve entità, previsto dall’articolo 73, comma 5, del Testo unico stupefacenti.

La Corte Costituzionale interviene sulle conseguenze applicative dell'innalzamento della pena per il reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti di lieve entità, disciplinato dall'art. 73, comma 5, del Testo unico stupefacenti. Tale modifica, introdotta dal decreto-legge n. 123/2023, ha elevato il massimo edittale della pena da quattro a cinque anni di reclusione, superando così il limite previsto dall'art. 168 bis c.p. per l'ammissione alla sospensione del procedimento con messa alla prova.
La questione di legittimità costituzionale, sollevata dai Tribunali di Padova e Bolzano, ha evidenziato come la preclusione dell'accesso all'istituto della messa alla prova per il piccolo spaccio, rispetto ad altre fattispecie più gravi come l'istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti, determini una irragionevole disparità di trattamento e contrasti con il principio rieducativo della pena. Il ragionamento dei giudici remittenti si fonda su due direttrici: da un lato, la mancata possibilità per l'imputato di accedere a un percorso riabilitativo e riparatorio; dall'altro, la discriminazione rispetto ad altri reati in materia di stupefacenti, puniti più gravemente, ma ammessi alla prova.
La Corte Costituzionale, limitatamente all'art. 168 bis c.p., primo comma, ha riconosciuto l'irragionevolezza della disciplina vigente che preclude la messa alla prova per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del Testo unico stupefacenti, sottolineando come questa esclusione produca una evidente disparità rispetto all'accesso consentito per l'istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti, reato di maggiore gravità.
Il Giudice delle leggi ha ritenuto che la ratio della messa alla prova – istituto caratterizzato da una funzione sia premiale che risocializzante e volto anche alla deflazione giudiziaria – venga frustrata da tale preclusione, soprattutto nei casi di reati minori e facilmente accertabili. L'intervento dei Giudici ristabilisce la coerenza della scala di gravità delle fattispecie in materia di stupefacenti, permettendo l'accesso alla messa alla prova anche per il piccolo spaccio e garantendo così il rispetto del principio di uguaglianza sostanziale sancito dall'art. 3 della Costituzione, nonché l'effettività della finalità rieducativa della pena.

27/06/2025

A che titolo risponde la società di trasporti per le violazioni commesse dal proprio dipendente?
Cass. civ., sez. II, ord., 25 gennaio 2025, n. 1802

La vicenda giunta in Cassazione riguardava una violazione del Codice della Strada: in particolare, la Polizia Stradale di Lucca elevava nei confronti di una società di trasporti verbale di contestazione in ordine alla violazione dell'art. 179, c. 2, del Codice della Strada dal momento che un suo dipendente aveva circolato dalle 6:18 alle 8:08 senza avere inserito la carta tachigrafa nel tachigrafo digitale.
La società proponeva allora opposizione innanzi al Giudice di Pace, deducendo che il conducente non era riuscito ad inserire la scheda e, per via dell'anomalia tecnica, aveva compilato la scrittura manuale sostitutiva. L'opposizione non veniva, tuttavia, accolta dal Giudice di Pace, né in appello dal Tribunale.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi, ha innanzitutto ricordato che secondo l'art. 179, c. 2, Codice della Strada, nella versione ratione temporis applicabile, chiunque circoli con un veicolo privo di cronotachigrafo, oppure con un veicolo che ha un cronotachigrafo non conforme alle norme o non funzionante, o non inserisca il foglio di registrazione o la scheda del conducente, è soggetto a una sanzione amministrativa che va da € 849 a € 3.396.
In caso di violazione delle norme sui cronotachigrafi, l'art. 174, c.4, del Codice della Strada richiama le normative europee, per cui le violazioni del Regolamento CE n. 561/2006 sia in materia di tutela di lavoratori addetto all'autotrasporto, sia in materia di sicurezza stradale, rilevano come infrazioni del Codice della Strada, con la conseguente applicabilità della relativa disciplina.
I Giudici hanno, poi, continuato precisando che il citato art. 174 del Codice della Strada, in attuazione di quanto stabilito dal suddetto Regolamento, prevede per i datori di lavoro dei conducenti, sia una responsabilità per fatto proprio derivante dall'inadempimento degli obblighi gravanti direttamente sugli stessi, sia una responsabilità solidale per le violazioni commesse dai propri dipendenti.

Indirizzo

Via Rodi N. 35
Senigallia
60019

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 19:00

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