Studio Legale Gori Ravagli e associati

Studio Legale Gori Ravagli e associati Gori Ravagli & associati è il frutto della passione di un gruppo di giovani avvocati, Dennis Gori, Fabrizio Ravagli, Donatella Amadori e Stefania Venturi.

Gori Ravagli & Associati nasce dall’obiettivo di creare uno Studio Legale di alta qualità dedicato all’attività giudiziale ed alla consulenza legale con una particolare attenzione alle realtà economiche attive nell’area geografica dove l’attività dei professionisti si è saldamente radicata da quasi 20 anni. Gli avvocati si impegnano a fornire, in modo efficiente ed in tempi ristretti, soluzioni in

novative pratiche e sempre estremamente attente alle esigenze commerciali dei clienti stessi. Alla connotazione locale e d’immediata accessibilità per gli operatori economici della zona, lo Studio unisce una dimensione di competenza tecnica e relazionale di caratura assolutamente nazionale ed internazionale. In numerose occasioni, infatti, stretti collaboratori dello studio hanno seguito in prima persona l’espansione internazionale di aziende del territorio. Ciò ha permesso di costruire, nel corso degli anni, una rete di relazioni professionali di altissimo standing in grado di coprire tutto il panorama delle problematiche legali e tributarie che le imprese domestiche si trovano ad affrontare quando operano sul mercato americano, tedesco, francese ed inglese.

IL PAZIENTE DIGITALE TRA CONSENSO INFORMATO, DIRITTO DI CURA E “DOTTOR GOOGLE”Quando il diritto di scegliere le cure inc...
29/06/2026

IL PAZIENTE DIGITALE TRA CONSENSO INFORMATO, DIRITTO DI CURA E “DOTTOR GOOGLE”
Quando il diritto di scegliere le cure incontra il limite delle buone pratiche mediche
Il tema del rapporto tra paziente, medico e scelta delle cure è oggi sempre più attuale. Internet ha trasformato profondamente il modo in cui le persone si avvicinano alla salute: molti pazienti arrivano alla visita già informati, ma talvolta anche disorientati, suggestionati o convinti di avere già una diagnosi.
L’autodiagnosi non è un fenomeno nuovo. Un tempo si consultavano enciclopedie mediche; oggi si interroga Google. La differenza è nella quantità, nella velocità e nella spesso scarsa affidabilità delle informazioni disponibili online.
Il rischio è che il paziente non si limiti a cercare informazioni, ma arrivi dal medico con una diagnosi già costruita e, talvolta, con una terapia già scelta. Da qui nasce una domanda giuridica centrale: il paziente ha diritto di scegliere le cure?
Il diritto di scegliere esiste, ma non è assoluto
La risposta è sì, ma con un limite decisivo.
L’art. 1, comma 6, della legge n. 219/2017 stabilisce che il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari alla legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali. Di fronte a tali richieste, il medico non ha obblighi professionali.
Il principio è chiaro: il paziente può rifiutare le cure, ma non può pretendere cure inappropriate.
Questa distinzione è fondamentale.
L’art. 32 della Costituzione tutela il diritto di non essere obbligati a un determinato trattamento sanitario se non nei casi previsti dalla legge. Ma tale norma riguarda il rifiuto delle cure, non la pretesa positiva di ottenere qualsiasi trattamento desiderato.
In termini pratici: il medico non può costringere il paziente ad accettare una cura appropriata, ma il paziente non può imporre al medico una cura inappropriata.
Rifiuto parziale e scelta delle cure
La legge n. 219/2017 riconosce anche il diritto del paziente di rifiutare, in tutto o in parte, un accertamento diagnostico o un trattamento sanitario indicato dal medico.
Qui nasce il problema più delicato: quando il paziente accetta solo una parte della terapia e rifiuta il resto, siamo davanti a un legittimo rifiuto parziale o a una scelta impropria delle cure?
La linea di confine sta nel limite fissato dalla legge: la volontà del paziente non può tradursi nella pretesa di trattamenti contrari a legge, deontologia o buone pratiche.
In altre parole, il paziente può dire “questo non lo voglio”, ma non sempre può dire “voglio essere curato solo così”, se quella modalità di cura non è clinicamente corretta.
Il medico davanti alla richiesta del paziente
Per evitare responsabilità, il medico deve porsi alcune domande essenziali.
Prima domanda: ciò che il paziente chiede è davvero una cura?
Non ogni richiesta rivolta a un medico ha natura terapeutica. Se un paziente chiede un intervento privo di giustificazione clinica, o addirittura lesivo della propria integrità fisica, il medico non deve assecondarlo. Deve invece valutare se vi siano profili patologici diversi, anche di natura psichiatrica.
Seconda domanda: esiste davvero una malattia da trattare?
Non ogni disagio, fatica o sofferenza esistenziale corrisponde a una patologia suscettibile di trattamento farmacologico. Il medico deve distinguere tra malattia, sintomo, disagio e semplice richiesta di potenziamento o prestazione.
Terza domanda: il trattamento richiesto è conforme a legge, deontologia e buone pratiche?
Se la risposta è negativa, il medico non deve prescriverlo solo per compiacere il paziente. Anche il codice di deontologia medica stabilisce che il medico non deve acconsentire a richieste prescrittive prive di adeguata giustificazione clinica.
Diverso è il caso in cui la richiesta del paziente si collochi all’interno di opzioni terapeutiche ammissibili. In alcune situazioni, infatti, le linee guida lasciano spazio a più percorsi clinici. In questi casi la preferenza del paziente può e deve essere valorizzata nell’ambito dell’alleanza terapeutica.
Quando il medico accetta condizioni rischiose
Vi sono casi particolarmente complessi, come quelli in cui il paziente accetta un trattamento ma rifiuta una componente essenziale dello stesso.
L’esempio classico è quello del paziente testimone di Geova che accetta un intervento chirurgico ma rifiuta l’eventuale trasfusione di sangue.
Se il medico accetta di procedere a quelle condizioni, deve poi rispettare la volontà espressa dal paziente, anche quando sopravvenga un pericolo grave. In caso contrario può ledere il diritto all’autodeterminazione terapeutica.
Resta però un profilo problematico: se dall’adesione a condizioni contrarie alle buone pratiche derivano morte o lesioni, possono astrattamente emergere profili di responsabilità penale o disciplinare.
Per questo il consenso informato non può essere trattato come una semplice formalità burocratica.
Informazione, comunicazione e intelligenza artificiale
Il medico ha sempre l’obbligo di fornire al paziente un’informazione completa su diagnosi, prognosi, benefici, rischi, alternative terapeutiche e conseguenze dell’eventuale rifiuto.
Oggi, a questo obbligo si aggiunge anche il dovere di informare il paziente sull’eventuale uso dell’intelligenza artificiale in ambito sanitario, la quale resta comunque uno strumento di supporto e non sostituisce la decisione del medico.
Ma l’informazione non riguarda solo il contenuto. Riguarda anche il modo in cui viene comunicata.
Il paziente che arriva alla visita dopo essersi perso tra ricerche online, forum, sintomi e diagnosi improbabili ha spesso bisogno non solo di dati corretti, ma anche di ascolto, chiarezza e contenimento emotivo.
In questo il medico conserva un ruolo insostituibile. Google può fornire contenuti, ma non può costruire una relazione di cura.
Il paziente digitale e la responsabilità di informarsi bene
Anche il paziente deve fare la propria parte.
Informarsi è legittimo. Cercare di capire la propria condizione è comprensibile. Ma trasformare la ricerca online in autodiagnosi, o peggio in autoprescrizione, può essere pericoloso.
Internet può generare un sovraccarico informativo, amplificare l’ansia, alimentare fake news e favorire quella che viene definita “cybercondria”: la ricerca compulsiva di informazioni sanitarie spinta dalla paura della malattia.
Il percorso diagnostico, invece, richiede anamnesi, visita, competenza clinica, esami, interpretazione dei dati e conoscenza personale del paziente.
Il “dottor Google” non conosce la storia clinica, la persona, il contesto, le fragilità e le priorità del paziente.
Conclusione
Il paziente ha diritto di essere informato, ascoltato e coinvolto nelle decisioni di cura.
Ha anche diritto di rifiutare, in tutto o in parte, i trattamenti proposti.
Non ha però diritto di pretendere qualsiasi cura desideri, soprattutto quando quella cura sia contraria alla legge, alla deontologia medica o alle buone pratiche clinico-assistenziali.
La vera sfida non è sostituire il medico con la tecnologia, ma usare l’informazione digitale senza distruggere la relazione di cura.
Perché curarsi non significa soltanto ricevere una prestazione sanitaria. Significa costruire, insieme al medico, una decisione consapevole, ragionevole e umanamente sostenibile.

Dennis Gori

OCCUPAZIONE ABUSIVA E STATO DI NECESSITÀ: QUANDO IL DIRITTO ALLA SALUTE PUÒ PREVALEREIl Tribunale di Milano apre a una l...
29/06/2026

OCCUPAZIONE ABUSIVA E STATO DI NECESSITÀ: QUANDO IL DIRITTO ALLA SALUTE PUÒ PREVALERE
Il Tribunale di Milano apre a una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 54 c.p.
Con la sentenza n. 6775 del 16 giugno 2025, il Tribunale di Milano affronta un tema destinato a far discutere: può essere esclusa la responsabilità penale di chi occupa abusivamente un immobile quando tale condotta rappresenta l’unico mezzo per salvaguardare la propria salute?
La risposta del Tribunale è positiva, ma soltanto in presenza di circostanze del tutto eccezionali.
Il caso
L’imputata aveva occupato senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica nel 2014.
Non si trattava, però, di una comune occupazione abusiva.
La donna era affetta da una gravissima forma di sclerosi multipla progressiva, era invalida al 100%, necessitava di assistenza continua e aveva progressivamente perso qualsiasi autonomia personale.
Prima dell’occupazione aveva tentato la strada legale, chiedendo l’assegnazione urgente di un alloggio pubblico in deroga, ma senza ottenere alcuna risposta dall’amministrazione.
Il reato sussiste…
Il Tribunale afferma chiaramente che il reato previsto dall’art. 633 c.p. è pienamente integrato.
L’imputata era consapevole di occupare un immobile che non le era stato assegnato e lo aveva fatto con l’intenzione di stabilirvisi.
Sotto questo profilo, quindi, non vi sono dubbi né sull’elemento materiale né sul dolo richiesto dalla norma.
…ma opera lo stato di necessità
La parte innovativa della decisione riguarda l’applicazione dell’art. 54 c.p.
Secondo il Tribunale, la donna ha agito per evitare un pericolo attuale di grave danno alla propria persona.
Il pericolo non derivava semplicemente dalla mancanza di una casa, ma dall’impossibilità di ricevere l’assistenza indispensabile per una patologia altamente invalidante.
L’occupazione rappresentava l’unica soluzione concretamente disponibile dopo il fallimento di ogni tentativo di ottenere un’abitazione attraverso i canali ordinari.
In queste condizioni, il fatto è stato ritenuto scriminato dallo stato di necessità.
Salute e abitazione: un rapporto inscindibile
Uno degli aspetti più interessanti della sentenza riguarda il collegamento tra diritto alla salute e diritto all’abitazione.
Il Tribunale non afferma che esista un diritto a occupare immobili pubblici.
Sostiene invece che, in casi eccezionali, l’assenza di un’abitazione adeguata può mettere direttamente in pericolo il diritto costituzionale alla salute.
L’alloggio, quindi, assume rilievo non come bene autonomo, ma come condizione indispensabile per garantire cure, assistenza e dignità della persona.
Il pericolo “attuale” non significa necessariamente “immediato”
La pronuncia affronta anche un tema molto dibattuto nella giurisprudenza.
Tradizionalmente alcune decisioni hanno ritenuto che lo stato di necessità non possa operare quando il bisogno abitativo sia stabile e destinato a protrarsi nel tempo.
Il Tribunale di Milano propone invece una lettura più aderente alla realtà.
Un pericolo può essere attuale anche se perdura nel tempo.
Ciò che conta è che continui concretamente a esistere nel momento in cui il soggetto agisce e che non vi siano alternative lecite idonee a evitarlo.
Nel caso esaminato, la malattia della donna era permanente e progressiva, ma proprio per questo il rischio per la salute rimaneva costantemente attuale.
Il collegamento con la Corte costituzionale
La decisione si inserisce nel solco della sentenza n. 28 del 2024 della Corte costituzionale.
In quell’occasione la Consulta aveva chiarito che, nei procedimenti per occupazione abusiva, il giudice deve sempre verificare in concreto se ricorrano i presupposti dello stato di necessità, soprattutto quando la condotta sia finalizzata a soddisfare un bisogno abitativo essenziale.
Il Tribunale di Milano sviluppa tale impostazione, dimostrando come l’art. 54 c.p. possa trovare applicazione anche nei reati di invasione di edifici quando il pericolo per la salute sia reale, attuale e inevitabile.
Alcune riflessioni
La sentenza non introduce alcuna legittimazione generale delle occupazioni abusive.
Al contrario, ribadisce che il reato esiste e che solo circostanze assolutamente straordinarie possono escluderne la punibilità.
La decisione valorizza un principio fondamentale del diritto penale: la risposta sanzionatoria deve confrontarsi con la concreta situazione umana dell’autore del fatto.
Quando la persona non dispone di reali alternative e la condotta costituisce l’unico mezzo per evitare un grave pregiudizio alla salute, il giudice è chiamato a verificare con particolare attenzione la ricorrenza dello stato di necessità.
Si tratta di una pronuncia che conferma un orientamento interpretativo sempre più attento alla tutela dei diritti fondamentali, senza mettere in discussione la funzione di tutela del patrimonio pubblico, ma imponendo un rigoroso bilanciamento tra i valori costituzionali coinvolti.

Dennis Gori

VIOLENZA SESSUALE: CONSENSO O DISSENSO? IL VERO NODO DELLA RIFORMALa riforma del reato di violenza sessuale si è fermata...
29/06/2026

VIOLENZA SESSUALE: CONSENSO O DISSENSO? IL VERO NODO DELLA RIFORMA
La riforma del reato di violenza sessuale si è fermata davanti a un bivio fondamentale: punire l’atto sessuale compiuto senza il consenso della persona oppure quello realizzato contro la sua volontà.
La Camera dei deputati aveva scelto di introdurre il riferimento al “consenso libero e attuale”. Al Senato, però, sono emerse perplessità che hanno rallentato il percorso della riforma.
Il modello fondato sul consenso appare, sul piano dei principi, il più coerente con la tutela della libertà sessuale. Afferma infatti un concetto semplice ma essenziale: la sfera sessuale appartiene esclusivamente alla persona e nessuno può accedervi senza una sua libera adesione.
Tuttavia, questo approccio presenta anche un problema pratico. Nel processo penale il giudizio rischia di concentrarsi quasi esclusivamente sulla ricostruzione della volontà della persona offesa, elemento che non sempre si manifesta in modo chiaro, esplicito o facilmente accertabile.
Il modello costruito sul dissenso presenta criticità ancora maggiori. Rimane infatti ancorato alla tradizionale logica della costrizione, come se la violazione della libertà sessuale esistesse soltanto quando la vittima abbia manifestato una resistenza percepibile. Una simile impostazione finisce per trasferire sulla persona offesa l’onere di opporsi, anche ripetutamente, a comportamenti indesiderati.
Il problema, dunque, non è soltanto politico o culturale. È anche tecnico.
Il legislatore deve certamente trasmettere un messaggio chiaro alla collettività, ma deve soprattutto costruire una norma che consenta a giudici e pubblici ministeri di individuare con precisione quando una condotta diventa penalmente rilevante.
La violenza sessuale rappresenta infatti un fenomeno complesso, nel quale si intrecciano corpo, volontà, relazione, contesto e prova processuale.
Per questo motivo, né il semplice riferimento alla costrizione né la sola formula dell’assenza di consenso sembrano, da sole, pienamente soddisfacenti.
L’offesa consiste certamente nella mancanza di un consenso libero, ma questo concetto deve essere tradotto in termini giuridicamente verificabili. Occorre immaginare il consenso come espressione dello spazio di autodeterminazione sessuale della persona.
L’interazione sessuale diventa illecita quando qualcuno invade quello spazio senza una reale autorizzazione dell’altro, trattandolo come un corpo disponibile anziché come una persona che partecipa liberamente alla relazione.
Forse proprio qui dovrebbe collocarsi il futuro della riforma.
Più che limitarsi a contrapporre consenso e dissenso, la legge potrebbe descrivere in modo più preciso quando un’interazione sessuale evolve in una lesione della libertà sessuale, valorizzando la dinamica della relazione, il contesto, l’assenza di una partecipazione libera e la prosecuzione dell’azione nonostante tale assenza.
In altre parole, la norma dovrebbe ragionare meno per formule astratte e più per sequenze relazionali, rappresentando il percorso attraverso cui un rapporto tra persone si trasforma in una violazione della loro autonomia sessuale.
È una sfida anche linguistica. Il diritto è chiamato a rinnovare il proprio modo di descrivere le relazioni umane, adottando categorie più aderenti alla realtà e capaci di offrire, allo stesso tempo, certezza giuridica e piena tutela della libertà sessuale.
Solo così la legge potrà dare concreta forma al diritto di ciascuno all’autodeterminazione, evitando di ridurlo tanto a un consenso invisibile quanto a un dissenso necessariamente espresso con forza.
Dennis Gori

08/06/2026

DISABILITÀ ALLA NASCITA: IL GIUDICE ESCLUDE IL RISARCIMENTO PER IL “NON NATO SANO”.

Il Tribunale di Bari (sentenza, 2 Aprile 2026, n. 20899 ha stabilito che, nel diritto italiano, non esiste un vero e proprio “diritto a non nascere se non sani”. Di conseguenza, la nascita di un bambino con disabilità non può essere considerata, di per sé, un danno risarcibile attribuibile al medico per una diagnosi mancata durante la gravidanza.
Secondo la sentenza, il punto centrale è questo: per parlare di risarcimento serve un danno giuridico concreto, cioè un peggioramento della situazione della persona rispetto a quella in cui si sarebbe trovata senza l’errore. Nel caso della mancata diagnosi di una malformazione non causata dal medico, però, l’alternativa non sarebbe la nascita di un bambino sano, ma la non nascita, ipotesi che dipenderebbe da una possibile scelta abortiva della madre.
Il Tribunale osserva anche che non si può considerare la “non vita” come un bene giuridico. In altre parole, non è possibile dire che il bambino sia stato danneggiato dal fatto di essere nato, perché la vita resta il bene fondamentale tutelato dall’ordinamento, anche quando è segnata da disabilità o malformazioni.
Per rafforzare questo ragionamento, i giudici richiamano anche il tema del suicidio: come non esiste un diritto a essere privati della vita contro la propria volontà, così non si può costruire un diritto a non nascere. L’idea di fondo è che il diritto protegga anzitutto la vita, non la sua negazione.
In sintesi, la sentenza esclude che la nascita di un bambino disabile possa essere qualificata come danno risarcibile solo perché una diagnosi prenatale non è stata fatta o non ha consentito di interrompere la gravidanza. Per il Tribunale, la vita del nato non può essere trattata come un pregiudizio, nemmeno se sarà accompagnata da una condizione di disabilità.

Fabrizio Ravagli

GARLASCO E IL LIMITE DEL PROCESSO INDIZIARIO: QUANDO IL RAGIONEVOLE DUBBIO TORNA A FARE PAURAIl caso Garlasco, a distanz...
11/05/2026

GARLASCO E IL LIMITE DEL PROCESSO INDIZIARIO: QUANDO IL RAGIONEVOLE DUBBIO TORNA A FARE PAURA

Il caso Garlasco, a distanza di quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, continua a rappresentare uno dei più complessi esempi di processo interamente fondato su indizi. E le recenti iniziative investigative della Procura di Pavia stanno inevitabilmente riaprendo una domanda che, in realtà, nel diritto penale dovrebbe essere centrale sin dall’inizio: il principio del “ragionevole dubbio” è stato davvero superato?
Al di là del clamore mediatico, la vicenda offre uno spunto molto più ampio e delicato, che riguarda il funzionamento stesso della giustizia penale italiana, soprattutto nei procedimenti costruiti non su prove dirette ma su elementi indiziari.
Nel nostro ordinamento la prova rappresenta un elemento dimostrativo diretto del fatto. Un filmato, una confessione attendibile, una traccia inequivocabile. Diverso è il discorso dell’indizio, che per sua natura non dimostra direttamente il fatto, ma consente di ricostruirlo attraverso un ragionamento logico.
Ed è proprio qui che il sistema processuale diventa estremamente delicato.
L’art. 192 c.p.p. stabilisce che gli indizi possono fondare una condanna soltanto se siano gravi, precisi e concordanti. Non basta quindi il semplice sospetto, né una ricostruzione “probabile”. Occorre che gli elementi raccolti convergano verso un’unica soluzione logicamente sostenibile, escludendo spiegazioni alternative razionali.
A questo principio si collega poi la regola dell’“oltre ogni ragionevole dubbio”, introdotta espressamente nell’art. 533 c.p.p. ma già ricavabile dai principi costituzionali di presunzione di innocenza. Il significato è molto chiaro: non è sufficiente che l’imputato sia probabilmente colpevole; occorre che la responsabilità emerga con un grado di certezza processuale tale da rendere non plausibili ricostruzioni differenti.
Ed è proprio questo il punto che oggi torna al centro del dibattito.
Il procedimento a carico di Alberto Stasi è stato caratterizzato da assoluzioni, annullamenti, nuovi giudizi e infine da una condanna definitiva fondata su una valutazione complessiva del quadro indiziario. La Cassazione, nel tempo, aveva censurato soprattutto il metodo con cui i giudici di merito avevano analizzato gli indizi, ritenendo che non potessero essere valutati isolatamente ma nel loro insieme.
Nel giudizio conclusosi con la condanna, il peso attribuito agli elementi indiziari è stato ritenuto sufficiente a superare il ragionevole dubbio: il percorso all’interno della scena del crimine, le impronte, gli orari compatibili, alcuni comportamenti ritenuti anomali, il tema dell’alibi e ulteriori risultanze tecniche hanno portato i giudici a ritenere che le ipotesi alternative non avessero consistenza concreta.
Tuttavia, l’apertura di una nuova indagine nei confronti di un soggetto diverso, e soprattutto non contestato come concorrente nel reato, inevitabilmente riaccende interrogativi molto seri.
Perché se oggi l’ipotesi investigativa dovesse davvero orientarsi verso un autore differente, il problema non riguarderebbe soltanto eventuali errori investigativi. La questione diventerebbe molto più profonda e investirebbe direttamente il criterio di valutazione del materiale indiziario e il modo in cui viene concretamente applicato il principio del ragionevole dubbio.
Il punto centrale è che nei processi indiziari il rischio di sovrapporre il convincimento personale alla certezza processuale è sempre molto elevato. Il giudice, naturalmente, forma il proprio libero convincimento, ma tale convincimento deve poggiare su un percorso logico capace di escludere razionalmente soluzioni alternative. Non basta che una ricostruzione appaia più convincente di un’altra.
Ed è qui che il caso Garlasco continua a dividere.
Da un lato vi è una sentenza definitiva estremamente articolata e tecnicamente motivata; dall’altro vi sono criticità investigative riconosciute nel corso degli anni, mutamenti di prospettiva e nuove piste che rischiano di incrinare la percezione stessa di quella certezza processuale che dovrebbe sorreggere una condanna definitiva.
Va anche ricordato che la Corte di cassazione non è giudice del fatto. La Suprema Corte non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito, salvo evidenti vizi logici o giuridici della motivazione. Questo significa che una sentenza può essere formalmente corretta sotto il profilo tecnico e motivazionale pur continuando a lasciare aperti interrogativi sul piano sostanziale.
In casi come questo emerge allora tutta la fragilità del processo indiziario: il confine tra certezza e probabilità può diventare estremamente sottile, soprattutto quando il procedimento si sviluppa in un contesto di enorme pressione mediatica e sociale.
Ed è probabilmente proprio questo l’aspetto che oggi colpisce maggiormente l’opinione pubblica: non tanto il singolo errore investigativo, quanto il timore che la verità processuale possa non coincidere pienamente con quella storica.
Qualunque sarà l’esito delle nuove indagini, il caso Garlasco resterà comunque una riflessione importante sui limiti dell’accertamento penale, sul valore degli indizi e sulla necessità che il principio del ragionevole dubbio venga applicato in modo rigoroso, soprattutto quando in gioco vi è la libertà personale di un individuo.
Dennis Gori

29/04/2026

ASSEGNO DIVORZILE E IMPOSTE: UN CHIARIMENTO UTILE

Negli ultimi giorni è intervenuto un nuovo orientamento della giurisprudenza di legittimità su un tema pratico molto rilevante: il trattamento fiscale delle somme collegate all’assegno divorzile.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 9452/2026, respingendo la posizione dell'Agenzia delle entrate, ha affrontato il caso di un contribuente al quale era stata contestata la deducibilità di importi versati all’ex coniuge a copertura del carico fiscale gravante sull’assegno. L’amministrazione finanziaria riteneva tali somme estranee all’assegno divorzile, qualificandole come pattuizioni autonome e quindi non deducibili.
Il contribuente ha impugnato l’atto impositivo e la questione è arrivata fino alla Suprema Corte, dopo i gradi di merito.
La decisione si è posta in linea con un orientamento sostanzialistico: quando le somme corrisposte sono strettamente collegate all’assegno divorzile e ne rappresentano una componente funzionale (in quanto destinate a compensarne l’impatto fiscale), esse possono essere considerate fiscalmente rilevanti ai fini della deduzione.
Un elemento decisivo nella vicenda è stato il richiamo a precedenti giudizi tra le stesse parti, relativi ad annualità diverse, che avevano già affrontato e risolto la medesima questione. Questo ha portato la Corte a valorizzare il principio del giudicato, ritenendo non più discutibile il tema.
Il risultato è stato il rigetto della posizione dell’Amministrazione finanziaria e la conferma della legittimità della deduzione, con conseguenze anche sul piano delle spese processuali.
Dal punto di vista operativo, il principio che emerge è chiaro: nei rapporti tra ex coniugi, occorre guardare alla sostanza economica degli accordi. Se il versamento è strutturalmente collegato all’assegno divorzile, anche sotto il profilo fiscale può seguirne il medesimo regime.
Questo orientamento rafforza l’importanza di redigere accordi chiari e coerenti, soprattutto quando si prevedono meccanismi di compensazione fiscale.
Per valutare l’impatto concreto su casi specifici o per verificare la corretta impostazione degli accordi, è opportuno analizzare attentamente la documentazione e la struttura delle pattuizioni adottate.

29/04/2026

PATERNITÀ ATTIVA: PRESENZA, RESPONSABILITÀ E RUOLO EDUCATIVO
Negli ultimi anni il tema della paternità sta assumendo un rilievo sempre più centrale, non solo sul piano familiare ma anche sociale e culturale. Il modello tradizionale del padre distante è ormai superato, ma la transizione verso una figura realmente presente e consapevole appare ancora incompleta.
Diversi studi evidenziano come una presenza paterna attiva fin dalle prime fasi della vita dei figli produca effetti positivi significativi: migliora l’equilibrio familiare, riduce comportamenti problematici nei minori e favorisce una crescita più armonica. Tuttavia, nel contesto italiano, questo cambiamento procede con lentezza, anche per la mancanza di adeguati strumenti di supporto e politiche familiari efficaci.
La paternità oggi richiede un equilibrio delicato: non si tratta più di esercitare autorità in senso rigido, ma neppure di rinunciare al proprio ruolo educativo. Il rischio attuale è quello di una genitorialità sbilanciata verso un eccesso di permissività, dove i confini si fanno incerti e il ruolo dell’adulto viene progressivamente indebolito. In realtà, i figli hanno bisogno di punti di riferimento chiari, di regole coerenti e di una guida che sappia coniugare affetto e responsabilità.
Fondamentale è anche il tema dell’alleanza genitoriale. Anche nei contesti di separazione, i genitori restano chiamati a collaborare nel superiore interesse dei figli. Non si tratta di uniformarsi, ma di integrare le differenze in una gestione condivisa, capace di garantire stabilità e continuità educativa.
Sul piano giuridico, si registra un’evoluzione significativa verso modelli che valorizzano il ruolo di entrambi i genitori. L’orientamento più recente tende a superare automatismi legati alla prevalenza materna, riconoscendo l’importanza di una presenza equilibrata e responsabile di entrambi, sempre nel rispetto dell’interesse del minore.
Un altro aspetto spesso trascurato riguarda il coinvolgimento emotivo del padre già nelle fasi iniziali della vita del bambino. La relazione si costruisce fin dall’inizio, anche attraverso la comunicazione, la presenza e la condivisione dei momenti quotidiani. La qualità di questo legame incide profondamente sullo sviluppo affettivo e relazionale del figlio.
In questo contesto, emerge con chiarezza come la paternità non sia solo una funzione, ma una responsabilità complessa che richiede consapevolezza, continuità e impegno. Non basta esserci formalmente: è necessario esserci realmente, nella quotidianità, nelle scelte e nei momenti di crescita.
Investire su una paternità più presente e responsabile significa investire sulla qualità delle relazioni familiari e, più in generale, sul benessere della società.

Indirizzo

Vicolo Gregorini, 2
Savignano Sul Rubicone
47039

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 12:30
15:30 - 19:30
Martedì 09:00 - 12:30
15:30 - 19:30
Mercoledì 09:00 - 12:30
15:30 - 19:30
Giovedì 09:00 - 12:30
15:30 - 19:30
Venerdì 09:00 - 12:30
15:30 - 19:30

Telefono

+390541945365

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Studio Legale Gori Ravagli e associati pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Scelte rapide

Condividi