29/06/2026
IL PAZIENTE DIGITALE TRA CONSENSO INFORMATO, DIRITTO DI CURA E “DOTTOR GOOGLE”
Quando il diritto di scegliere le cure incontra il limite delle buone pratiche mediche
Il tema del rapporto tra paziente, medico e scelta delle cure è oggi sempre più attuale. Internet ha trasformato profondamente il modo in cui le persone si avvicinano alla salute: molti pazienti arrivano alla visita già informati, ma talvolta anche disorientati, suggestionati o convinti di avere già una diagnosi.
L’autodiagnosi non è un fenomeno nuovo. Un tempo si consultavano enciclopedie mediche; oggi si interroga Google. La differenza è nella quantità, nella velocità e nella spesso scarsa affidabilità delle informazioni disponibili online.
Il rischio è che il paziente non si limiti a cercare informazioni, ma arrivi dal medico con una diagnosi già costruita e, talvolta, con una terapia già scelta. Da qui nasce una domanda giuridica centrale: il paziente ha diritto di scegliere le cure?
Il diritto di scegliere esiste, ma non è assoluto
La risposta è sì, ma con un limite decisivo.
L’art. 1, comma 6, della legge n. 219/2017 stabilisce che il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari alla legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali. Di fronte a tali richieste, il medico non ha obblighi professionali.
Il principio è chiaro: il paziente può rifiutare le cure, ma non può pretendere cure inappropriate.
Questa distinzione è fondamentale.
L’art. 32 della Costituzione tutela il diritto di non essere obbligati a un determinato trattamento sanitario se non nei casi previsti dalla legge. Ma tale norma riguarda il rifiuto delle cure, non la pretesa positiva di ottenere qualsiasi trattamento desiderato.
In termini pratici: il medico non può costringere il paziente ad accettare una cura appropriata, ma il paziente non può imporre al medico una cura inappropriata.
Rifiuto parziale e scelta delle cure
La legge n. 219/2017 riconosce anche il diritto del paziente di rifiutare, in tutto o in parte, un accertamento diagnostico o un trattamento sanitario indicato dal medico.
Qui nasce il problema più delicato: quando il paziente accetta solo una parte della terapia e rifiuta il resto, siamo davanti a un legittimo rifiuto parziale o a una scelta impropria delle cure?
La linea di confine sta nel limite fissato dalla legge: la volontà del paziente non può tradursi nella pretesa di trattamenti contrari a legge, deontologia o buone pratiche.
In altre parole, il paziente può dire “questo non lo voglio”, ma non sempre può dire “voglio essere curato solo così”, se quella modalità di cura non è clinicamente corretta.
Il medico davanti alla richiesta del paziente
Per evitare responsabilità, il medico deve porsi alcune domande essenziali.
Prima domanda: ciò che il paziente chiede è davvero una cura?
Non ogni richiesta rivolta a un medico ha natura terapeutica. Se un paziente chiede un intervento privo di giustificazione clinica, o addirittura lesivo della propria integrità fisica, il medico non deve assecondarlo. Deve invece valutare se vi siano profili patologici diversi, anche di natura psichiatrica.
Seconda domanda: esiste davvero una malattia da trattare?
Non ogni disagio, fatica o sofferenza esistenziale corrisponde a una patologia suscettibile di trattamento farmacologico. Il medico deve distinguere tra malattia, sintomo, disagio e semplice richiesta di potenziamento o prestazione.
Terza domanda: il trattamento richiesto è conforme a legge, deontologia e buone pratiche?
Se la risposta è negativa, il medico non deve prescriverlo solo per compiacere il paziente. Anche il codice di deontologia medica stabilisce che il medico non deve acconsentire a richieste prescrittive prive di adeguata giustificazione clinica.
Diverso è il caso in cui la richiesta del paziente si collochi all’interno di opzioni terapeutiche ammissibili. In alcune situazioni, infatti, le linee guida lasciano spazio a più percorsi clinici. In questi casi la preferenza del paziente può e deve essere valorizzata nell’ambito dell’alleanza terapeutica.
Quando il medico accetta condizioni rischiose
Vi sono casi particolarmente complessi, come quelli in cui il paziente accetta un trattamento ma rifiuta una componente essenziale dello stesso.
L’esempio classico è quello del paziente testimone di Geova che accetta un intervento chirurgico ma rifiuta l’eventuale trasfusione di sangue.
Se il medico accetta di procedere a quelle condizioni, deve poi rispettare la volontà espressa dal paziente, anche quando sopravvenga un pericolo grave. In caso contrario può ledere il diritto all’autodeterminazione terapeutica.
Resta però un profilo problematico: se dall’adesione a condizioni contrarie alle buone pratiche derivano morte o lesioni, possono astrattamente emergere profili di responsabilità penale o disciplinare.
Per questo il consenso informato non può essere trattato come una semplice formalità burocratica.
Informazione, comunicazione e intelligenza artificiale
Il medico ha sempre l’obbligo di fornire al paziente un’informazione completa su diagnosi, prognosi, benefici, rischi, alternative terapeutiche e conseguenze dell’eventuale rifiuto.
Oggi, a questo obbligo si aggiunge anche il dovere di informare il paziente sull’eventuale uso dell’intelligenza artificiale in ambito sanitario, la quale resta comunque uno strumento di supporto e non sostituisce la decisione del medico.
Ma l’informazione non riguarda solo il contenuto. Riguarda anche il modo in cui viene comunicata.
Il paziente che arriva alla visita dopo essersi perso tra ricerche online, forum, sintomi e diagnosi improbabili ha spesso bisogno non solo di dati corretti, ma anche di ascolto, chiarezza e contenimento emotivo.
In questo il medico conserva un ruolo insostituibile. Google può fornire contenuti, ma non può costruire una relazione di cura.
Il paziente digitale e la responsabilità di informarsi bene
Anche il paziente deve fare la propria parte.
Informarsi è legittimo. Cercare di capire la propria condizione è comprensibile. Ma trasformare la ricerca online in autodiagnosi, o peggio in autoprescrizione, può essere pericoloso.
Internet può generare un sovraccarico informativo, amplificare l’ansia, alimentare fake news e favorire quella che viene definita “cybercondria”: la ricerca compulsiva di informazioni sanitarie spinta dalla paura della malattia.
Il percorso diagnostico, invece, richiede anamnesi, visita, competenza clinica, esami, interpretazione dei dati e conoscenza personale del paziente.
Il “dottor Google” non conosce la storia clinica, la persona, il contesto, le fragilità e le priorità del paziente.
Conclusione
Il paziente ha diritto di essere informato, ascoltato e coinvolto nelle decisioni di cura.
Ha anche diritto di rifiutare, in tutto o in parte, i trattamenti proposti.
Non ha però diritto di pretendere qualsiasi cura desideri, soprattutto quando quella cura sia contraria alla legge, alla deontologia medica o alle buone pratiche clinico-assistenziali.
La vera sfida non è sostituire il medico con la tecnologia, ma usare l’informazione digitale senza distruggere la relazione di cura.
Perché curarsi non significa soltanto ricevere una prestazione sanitaria. Significa costruire, insieme al medico, una decisione consapevole, ragionevole e umanamente sostenibile.
Dennis Gori