Studio Legale Gori Ravagli e associati

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Studio Legale Gori Ravagli e associati Gori Ravagli & associati è il frutto della passione di un gruppo di giovani avvocati, Dennis Gori, Fabrizio Ravagli, Donatella Amadori e Stefania Venturi.

Gori Ravagli & Associati nasce dall’obiettivo di creare uno Studio Legale di alta qualità dedicato all’attività giudiziale ed alla consulenza legale con una particolare attenzione alle realtà economiche attive nell’area geografica dove l’attività dei professionisti si è saldamente radicata da quasi 20 anni. Gli avvocati si impegnano a fornire, in modo efficiente ed in tempi ristretti, soluzioni innovative pratiche e sempre estremamente attente alle esigenze commerciali dei clienti stessi. Alla connotazione locale e d’immediata accessibilità per gli operatori economici della zona, lo Studio unisce una dimensione di competenza tecnica e relazionale di caratura assolutamente nazionale ed internazionale. In numerose occasioni, infatti, stretti collaboratori dello studio hanno seguito in prima persona l’espansione internazionale di aziende del territorio. Ciò ha permesso di costruire, nel corso degli anni, una rete di relazioni professionali di altissimo standing in grado di coprire tutto il panorama delle problematiche legali e tributarie che le imprese domestiche si trovano ad affrontare quando operano sul mercato americano, tedesco, francese ed inglese.

09/10/2026

UN REATO ESTINTO PUÒ ANCORA PESARE SULLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE?
Il fatto che un precedente reato sia stato dichiarato estinto non significa necessariamente che quel precedente diventi irrilevante quando il giudice deve decidere se concedere la sospensione condizionale della pena.
È questo, in sintesi, il principio affermato dalla Cassazione penale con la sentenza n. 33833/2026.
Il caso riguardava un imputato che, in appello, aveva ottenuto una riduzione della pena al di sotto dei due anni. La recidiva inizialmente contestata era infatti venuta meno perché il precedente reato era stato dichiarato estinto a seguito dell’esito positivo della messa alla prova.
A quel punto la difesa aveva chiesto la concessione della sospensione condizionale della pena, sostenendo che il precedente, ormai estinto, non potesse più essere utilizzato a danno dell’imputato.
La Cassazione ha però distinto due piani.
Da un lato, il reato estinto non può continuare a produrre quegli effetti penali che la legge collega formalmente alla precedente condanna. Dall’altro, però, resta il fatto storico: la condotta concretamente tenuta dall’imputato può ancora essere presa in considerazione dal giudice quando deve valutarne la personalità e, soprattutto, formulare la prognosi richiesta per concedere la sospensione condizionale.
Nel caso esaminato, quindi, il precedente non è stato utilizzato come ostacolo automatico alla concessione del beneficio. Il giudice ha invece valorizzato la condotta pregressa, insieme agli altri elementi disponibili, ritenendola significativa di una possibile tendenza dell’imputato a reiterare reati in materia di stupefacenti.
La distinzione è importante.
L’estinzione del reato elimina gli effetti penali che la legge ricollega al precedente, ma non cancella il fatto storico. Quel fatto può quindi continuare a essere valutato, insieme agli altri elementi del caso concreto, ai fini del giudizio prognostico sulla futura condotta dell’imputato.
La Cassazione ha così escluso che vi fosse contrasto con la sentenza n. 36/2026 della Corte costituzionale: ciò che non è consentito è trasformare automaticamente una precedente condanna, quando siano intervenuti determinati effetti estintivi o riabilitativi, in una causa legale ostativa al beneficio. Diverso è consentire al giudice di considerare la vicenda concreta nell'ambito di una valutazione complessiva sulla personalità dell'imputato.
In termini pratici, dunque, reato estinto non significa fatto “cancellato” dalla storia giudiziaria della persona: il precedente può perdere la propria efficacia penale diretta, ma la condotta materiale può ancora assumere rilievo nella valutazione discrezionale necessaria per decidere sulla sospensione condizionale della pena.

09/10/2026

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA: IL DOLO DI EVASIONE NON PUÒ ESSERE PRESUNTO DALLA SEMPLICE UTILIZZAZIONE DI FATTURE FALSE
Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 31782 del 24 agosto 2026
La Suprema Corte torna a pronunciarsi sul dolo specifico richiesto per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, chiarendo i limiti dell'accertamento dell'elemento soggettivo e il rilievo delle condotte riparatorie ai fini della particolare tenuità del fatto.
Il caso: fatture inesistenti e finalità evasiva
Con la sentenza n. 31782/2026, la Terza Sezione penale della Corte di Cassazione affronta una questione di particolare interesse nell'ambito dei reati tributari: la possibilità di desumere il dolo specifico di evasione dalla mera registrazione contabile e dal successivo utilizzo in dichiarazione di fatture relative a operazioni inesistenti.
La vicenda riguarda una contestazione formulata ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 74/2000, fattispecie che punisce la dichiarazione fraudolenta realizzata attraverso l'utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
La Corte di Cassazione censura il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito, evidenziando la necessità di distinguere la consapevolezza dell'inesistenza delle operazioni documentate dalla specifica finalità di evasione fiscale.
Si tratta di una distinzione fondamentale, poiché la dimostrazione dell'elemento materiale del reato non esaurisce l'accertamento dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice.
Il principio: il dolo specifico richiede un autonomo accertamento
Il passaggio più significativo della pronuncia riguarda proprio la prova del dolo di evasione.
Secondo la ricostruzione della decisione, la semplice annotazione in contabilità di una fattura per operazioni inesistenti e il suo utilizzo nella dichiarazione fiscale non costituiscono, da soli, prova sufficiente della specifica finalità evasiva.
Tali circostanze rappresentano infatti elementi caratteristici della condotta materiale prevista dall'art. 2 del D.Lgs. 74/2000 e non possono automaticamente dimostrare anche la sussistenza dell'elemento psicologico.
La finalità di evasione deve essere oggetto di un accertamento autonomo, fondato su elementi concreti e su una valutazione complessiva delle circostanze del caso.
La Cassazione richiama, dunque, l'esigenza di evitare automatismi probatori che finirebbero per sovrapporre il piano oggettivo della condotta a quello soggettivo della responsabilità penale.
La consapevolezza della falsità della fattura non equivale, automaticamente, alla prova del dolo specifico di evasione.
Il ruolo delle condotte successive al fatto
Un ulteriore profilo di interesse riguarda la rilevanza attribuita al comportamento tenuto dal contribuente successivamente alla commissione del fatto.
Nel caso esaminato, l'imputato aveva intrapreso un percorso di regolarizzazione della propria posizione fiscale, aderendo al procedimento di accertamento ed effettuando pagamenti parziali del debito tributario.
Secondo la Cassazione, tali circostanze non erano state adeguatamente considerate dai giudici di appello.
Pur non comportando automaticamente l'esclusione della responsabilità penale, le condotte successive possono assumere rilievo nella valutazione complessiva della vicenda e devono essere esaminate secondo la loro concreta portata.
La pronuncia richiama così l'importanza di una motivazione che tenga conto non soltanto delle modalità di realizzazione del fatto, ma anche degli ulteriori elementi rilevanti ai fini della decisione.
Particolare tenuità del fatto: rilevano anche i pagamenti parziali
La sentenza affronta inoltre il tema dell'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis c.p.
Sul punto, la Corte valorizza il disposto dell'art. 13, comma 3-ter, del D.Lgs. 74/2000, con particolare riferimento alla rilevanza delle condotte riparatorie e dei percorsi di estinzione del debito tributario.
L'aspetto significativo è rappresentato dalla necessità di considerare, nella valutazione della tenuità dell'offesa, anche l'effettivo andamento di un piano di rateizzazione e l'entità del debito residuo.
Il pagamento integrale del debito non costituisce, quindi, l'unico elemento da prendere in considerazione: anche i versamenti parziali e il concreto percorso di regolarizzazione possono assumere rilievo nella valutazione giudiziale.
Ciò non significa che la rateizzazione determini automaticamente l'applicazione dell'art. 131-bis c.p.
Il giudice resta tenuto a verificare la sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge, motivando tuttavia in modo adeguato anche sulla condotta successiva dell'imputato.
La decisione della Cassazione
Alla luce delle carenze motivazionali riscontrate, la Suprema Corte dispone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Il giudice del rinvio dovrà procedere a una nuova valutazione della sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2 del D.Lgs. 74/2000.
Soltanto in caso di conferma della responsabilità penale dovrà essere nuovamente affrontata la questione relativa all'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Le implicazioni operative per professionisti e contribuenti
La pronuncia offre indicazioni rilevanti tanto sul piano dell'accertamento della responsabilità penale quanto su quello delle strategie difensive.
In particolare, emerge l'importanza di ricostruire il contesto complessivo nel quale si colloca l'utilizzazione della documentazione fiscale contestata, senza limitare l'indagine alla sola esistenza delle fatture e alla loro contabilizzazione.
Sotto il profilo difensivo, assume rilievo l'individuazione di elementi concreti idonei a incidere sulla ricostruzione della finalità evasiva.
Parallelamente, i comportamenti di regolarizzazione fiscale, i pagamenti effettuati e l'eventuale adesione a procedure di definizione del debito tributario possono costituire elementi significativi nella valutazione della particolare tenuità del fatto.
La sentenza conferma, pertanto, la centralità di un accertamento individualizzato della responsabilità, fondato su una motivazione puntuale e sulla considerazione delle specifiche circostanze della vicenda.
In conclusione
La dichiarazione fraudolenta non può essere ricostruita attraverso automatismi che facciano coincidere la condotta materiale con la prova del dolo specifico di evasione.
È questo il principio di maggiore interesse che emerge dalla sentenza n. 31782/2026.
La Cassazione ribadisce la necessità di un'autonoma verifica della finalità evasiva, distinguendola dalla mera consapevolezza dell'inesistenza delle operazioni fatturate.
Allo stesso tempo, la decisione valorizza il ruolo delle condotte riparatorie e dei percorsi di regolarizzazione del debito tributario nella valutazione della particolare tenuità del fatto.
Ne deriva un'indicazione di particolare rilievo per la prassi professionale: la responsabilità penale tributaria richiede un accertamento concreto e motivato, nel quale tanto l'elemento soggettivo quanto il comportamento successivo dell'imputato devono essere valutati senza presunzioni automatiche.

IMPUTABILITÀ DEI MINORI: DAVVERO UN AUTOMATISMO RENDE LA SOCIETÀ PIÙ SICURA?Il disegno di legge che interviene sull’impu...
01/09/2026

IMPUTABILITÀ DEI MINORI: DAVVERO UN AUTOMATISMO RENDE LA SOCIETÀ PIÙ SICURA?
Il disegno di legge che interviene sull’imputabilità dei minori, introducendo una presunzione della capacità di intendere e di volere per chi abbia compiuto quattordici anni, apre una questione che merita attenzione.
Parte della dottrina ha espresso preoccupazione per la modifica dell’art. 98 del codice penale e dell’art. 9 del D.P.R. n. 448/1988. Una preoccupazione che, a mio avviso, tocca il punto centrale del problema: possiamo davvero valutare la responsabilità di un ragazzo di quattordici o quindici anni attraverso una presunzione?
Il tema non è stabilire se un minorenne debba rispondere delle proprie azioni. È evidente che anche un adolescente debba essere responsabilizzato quando commette un reato.
La questione è un’altra: capire come debba esserlo.
La giustizia penale minorile nasce proprio dalla consapevolezza che un adolescente non può essere considerato semplicemente un adulto più giovane. A quell’età maturità, capacità di comprendere pienamente le conseguenze delle proprie azioni, ambiente familiare, percorso scolastico, condizioni sociali e caratteristiche personali possono essere profondamente diversi da ragazzo a ragazzo.
È per questo che la valutazione individuale non rappresenta una concessione o una forma di indulgenza. È uno degli elementi essenziali del sistema.
Anche la Corte costituzionale ha più volte posto l’accento sulla necessità di una risposta individualizzata, attenta alla personalità del minore, alle sue esigenze educative e alla finalità rieducativa della pena.
Introdurre un automatismo rischia invece di spostare il punto di partenza: non verificare se quel determinato ragazzo fosse effettivamente capace di comprendere il significato e le conseguenze della propria condotta, ma presumere che lo fosse semplicemente perché aveva già compiuto quattordici anni.
Ed è proprio questo passaggio che merita, secondo me, una riflessione seria.
Responsabilizzare non significa necessariamente punire di più. Significa trovare una risposta capace di incidere davvero sul comportamento del minore.
La sicurezza della collettività è certamente un’esigenza primaria. Ma proprio per questo occorre domandarsi quali strumenti siano realmente in grado di ridurre la devianza e soprattutto di evitare che un ragazzo torni a commettere reati.
La risposta non può essere affidata soltanto al processo penale.
Servono prevenzione, famiglie sostenute quando sono in difficoltà, scuole in grado di intercettare il disagio, servizi sociali presenti sul territorio e una giustizia minorile che disponga degli strumenti e delle risorse necessari per costruire percorsi educativi e di recupero concreti.
Perché dietro la parola “minore” non esiste una categoria astratta. Esiste ogni volta un ragazzo diverso, con una storia diversa, un livello di maturità diverso e possibilità di recupero diverse.
Riconoscere questa differenza non significa negare la responsabilità.
Significa, al contrario, attribuire una responsabilità proporzionata alla persona che abbiamo davanti, senza rinunciare alla funzione educativa che caratterizza la giustizia minorile.
E credo che proprio qui si trovi il punto più importante: una giustizia capace di recuperare un adolescente non tutela soltanto quel ragazzo. Tutela anche la società nella quale quel ragazzo tornerà a vivere.

CONVIVENZA PREMATRIMONIALE E ASSEGNO DIVORZILE: QUANTO CONTANO LE SCELTE FATTE PER LA FAMIGLIA?Quando si parla di assegn...
01/09/2026

CONVIVENZA PREMATRIMONIALE E ASSEGNO DIVORZILE: QUANTO CONTANO LE SCELTE FATTE PER LA FAMIGLIA?
Quando si parla di assegno divorzile, uno degli aspetti più delicati riguarda la ricostruzione di ciò che è realmente accaduto durante la vita di coppia.
Chi si è occupato prevalentemente dei figli? Chi ha sacrificato o interrotto il proprio percorso professionale? E soprattutto: come si dimostra, magari a distanza di molti anni, che determinate scelte sono state compiute nell’interesse della famiglia e condivise tra i coniugi?
Su questo tema è interessante un recente principio espresso dalla Corte di Cassazione.
Il contributo alla famiglia non si misura soltanto con il reddito
Nel caso esaminato, durante la vita coniugale la moglie aveva dato un contributo effettivo alla famiglia e anche al successo professionale del marito.
Un elemento importante era rappresentato dalla nascita della terza figlia. Con l’aumento degli impegni di cura, la donna aveva successivamente cessato di lavorare.
Il punto interessante è che, in assenza di elementi contrari, questa successione di eventi può assumere rilievo anche sul piano probatorio.
Non è sempre necessario, infatti, avere un documento nel quale i coniugi abbiano formalizzato una scelta del tipo: “tu smetti di lavorare e ti occupi maggiormente dei figli mentre io proseguo la mia carriera”.
La realtà familiare, evidentemente, non funziona così.
Molte decisioni vengono prese nel corso degli anni senza essere messe per iscritto. Ed è proprio per questo che, secondo la Cassazione, il giudice può ricostruirle anche attraverso un ragionamento presuntivo, partendo dalle circostanze concrete emerse nel processo.
La rinuncia al lavoro può rappresentare un sacrificio rilevante
Nel caso esaminato, la cessazione dell’attività lavorativa della moglie è stata collegata all’incremento dei compiti di cura conseguente alla nascita della terza figlia.
In mancanza di elementi di segno contrario, tale scelta è stata considerata frutto di una valutazione condivisa tra i coniugi e idonea a rappresentare un sacrificio professionale per la donna.
Questo passaggio, a mio avviso, è particolarmente importante.
Nelle cause di divorzio non possiamo guardare soltanto alla fotografia economica del momento in cui la coppia si separa definitivamente.
Bisogna ricostruire anche il percorso che ha portato a quella situazione.
Se uno dei coniugi ha potuto dedicarsi maggiormente alla propria professione anche perché l’altro ha assunto una parte più consistente dei compiti familiari e di cura dei figli, questo contributo può assumere rilievo nella valutazione dell’assegno divorzile.
Come si prova una scelta familiare fatta molti anni prima?
È probabilmente questo l’aspetto più concreto della decisione.
Nella vita quotidiana le coppie raramente documentano le proprie scelte organizzative. Nessuno pensa, mentre nasce un figlio o si decide di lasciare temporaneamente un lavoro, che un giorno sarà necessario dimostrare quella decisione davanti a un giudice.
Per questo acquistano importanza i fatti.
La nascita di un figlio, l’aumento delle esigenze di cura, la successiva cessazione dell’attività lavorativa, la distribuzione dei compiti familiari e il contemporaneo sviluppo della carriera dell’altro coniuge possono essere elementi che, valutati nel loro insieme, consentono al giudice di ricostruire ciò che è accaduto.
Non si tratta di presumere automaticamente che ogni rinuncia professionale sia stata fatta per la famiglia.
Si tratta, invece, di leggere in maniera coerente le circostanze concrete quando queste convergono nella stessa direzione e non emergono elementi contrari.
E la convivenza prematrimoniale?
Il tema diventa ancora più interessante quando la storia della coppia non inizia con il matrimonio.
Sempre più spesso, infatti, prima delle nozze esistono anni di convivenza nei quali possono essere già maturate scelte importanti: nascita dei figli, organizzazione della famiglia, rinunce lavorative, trasferimenti o decisioni che favoriscono la carriera di uno dei due.
Per questo, quando si discute delle conseguenze economiche del divorzio, la storia della famiglia non dovrebbe essere letta come una semplice successione di date.
Occorre capire quando sono state compiute le scelte che hanno prodotto lo squilibrio economico e quale contributo ciascuno ha dato alla costruzione della vita familiare.
Il punto da ricordare
L’assegno divorzile non dovrebbe trasformarsi in un calcolo automatico basato sulla sola differenza tra i redditi.
La questione è più complessa.
Quando uno dei coniugi ha concretamente contribuito alla famiglia e, nell’ambito delle scelte maturate durante la vita comune, ha sacrificato opportunità professionali assumendo maggiori compiti di cura, quel percorso può essere valutato dal giudice.
E la prova non passa necessariamente da accordi scritti.
Anche una serie coerente di fatti può consentire di ricostruire una scelta familiare condivisa.
È un principio che considero importante perché riporta il giudizio sulla realtà delle famiglie: non conta soltanto quanto ciascuno guadagna alla fine del matrimonio, ma anche ciò che ciascuno ha fatto, e talvolta ciò a cui ha rinunciato, per costruire quella famiglia.

IL PAZIENTE DIGITALE TRA CONSENSO INFORMATO, DIRITTO DI CURA E “DOTTOR GOOGLE”Quando il diritto di scegliere le cure inc...
29/06/2026

IL PAZIENTE DIGITALE TRA CONSENSO INFORMATO, DIRITTO DI CURA E “DOTTOR GOOGLE”
Quando il diritto di scegliere le cure incontra il limite delle buone pratiche mediche
Il tema del rapporto tra paziente, medico e scelta delle cure è oggi sempre più attuale. Internet ha trasformato profondamente il modo in cui le persone si avvicinano alla salute: molti pazienti arrivano alla visita già informati, ma talvolta anche disorientati, suggestionati o convinti di avere già una diagnosi.
L’autodiagnosi non è un fenomeno nuovo. Un tempo si consultavano enciclopedie mediche; oggi si interroga Google. La differenza è nella quantità, nella velocità e nella spesso scarsa affidabilità delle informazioni disponibili online.
Il rischio è che il paziente non si limiti a cercare informazioni, ma arrivi dal medico con una diagnosi già costruita e, talvolta, con una terapia già scelta. Da qui nasce una domanda giuridica centrale: il paziente ha diritto di scegliere le cure?
Il diritto di scegliere esiste, ma non è assoluto
La risposta è sì, ma con un limite decisivo.
L’art. 1, comma 6, della legge n. 219/2017 stabilisce che il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari alla legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali. Di fronte a tali richieste, il medico non ha obblighi professionali.
Il principio è chiaro: il paziente può rifiutare le cure, ma non può pretendere cure inappropriate.
Questa distinzione è fondamentale.
L’art. 32 della Costituzione tutela il diritto di non essere obbligati a un determinato trattamento sanitario se non nei casi previsti dalla legge. Ma tale norma riguarda il rifiuto delle cure, non la pretesa positiva di ottenere qualsiasi trattamento desiderato.
In termini pratici: il medico non può costringere il paziente ad accettare una cura appropriata, ma il paziente non può imporre al medico una cura inappropriata.
Rifiuto parziale e scelta delle cure
La legge n. 219/2017 riconosce anche il diritto del paziente di rifiutare, in tutto o in parte, un accertamento diagnostico o un trattamento sanitario indicato dal medico.
Qui nasce il problema più delicato: quando il paziente accetta solo una parte della terapia e rifiuta il resto, siamo davanti a un legittimo rifiuto parziale o a una scelta impropria delle cure?
La linea di confine sta nel limite fissato dalla legge: la volontà del paziente non può tradursi nella pretesa di trattamenti contrari a legge, deontologia o buone pratiche.
In altre parole, il paziente può dire “questo non lo voglio”, ma non sempre può dire “voglio essere curato solo così”, se quella modalità di cura non è clinicamente corretta.
Il medico davanti alla richiesta del paziente
Per evitare responsabilità, il medico deve porsi alcune domande essenziali.
Prima domanda: ciò che il paziente chiede è davvero una cura?
Non ogni richiesta rivolta a un medico ha natura terapeutica. Se un paziente chiede un intervento privo di giustificazione clinica, o addirittura lesivo della propria integrità fisica, il medico non deve assecondarlo. Deve invece valutare se vi siano profili patologici diversi, anche di natura psichiatrica.
Seconda domanda: esiste davvero una malattia da trattare?
Non ogni disagio, fatica o sofferenza esistenziale corrisponde a una patologia suscettibile di trattamento farmacologico. Il medico deve distinguere tra malattia, sintomo, disagio e semplice richiesta di potenziamento o prestazione.
Terza domanda: il trattamento richiesto è conforme a legge, deontologia e buone pratiche?
Se la risposta è negativa, il medico non deve prescriverlo solo per compiacere il paziente. Anche il codice di deontologia medica stabilisce che il medico non deve acconsentire a richieste prescrittive prive di adeguata giustificazione clinica.
Diverso è il caso in cui la richiesta del paziente si collochi all’interno di opzioni terapeutiche ammissibili. In alcune situazioni, infatti, le linee guida lasciano spazio a più percorsi clinici. In questi casi la preferenza del paziente può e deve essere valorizzata nell’ambito dell’alleanza terapeutica.
Quando il medico accetta condizioni rischiose
Vi sono casi particolarmente complessi, come quelli in cui il paziente accetta un trattamento ma rifiuta una componente essenziale dello stesso.
L’esempio classico è quello del paziente testimone di Geova che accetta un intervento chirurgico ma rifiuta l’eventuale trasfusione di sangue.
Se il medico accetta di procedere a quelle condizioni, deve poi rispettare la volontà espressa dal paziente, anche quando sopravvenga un pericolo grave. In caso contrario può ledere il diritto all’autodeterminazione terapeutica.
Resta però un profilo problematico: se dall’adesione a condizioni contrarie alle buone pratiche derivano morte o lesioni, possono astrattamente emergere profili di responsabilità penale o disciplinare.
Per questo il consenso informato non può essere trattato come una semplice formalità burocratica.
Informazione, comunicazione e intelligenza artificiale
Il medico ha sempre l’obbligo di fornire al paziente un’informazione completa su diagnosi, prognosi, benefici, rischi, alternative terapeutiche e conseguenze dell’eventuale rifiuto.
Oggi, a questo obbligo si aggiunge anche il dovere di informare il paziente sull’eventuale uso dell’intelligenza artificiale in ambito sanitario, la quale resta comunque uno strumento di supporto e non sostituisce la decisione del medico.
Ma l’informazione non riguarda solo il contenuto. Riguarda anche il modo in cui viene comunicata.
Il paziente che arriva alla visita dopo essersi perso tra ricerche online, forum, sintomi e diagnosi improbabili ha spesso bisogno non solo di dati corretti, ma anche di ascolto, chiarezza e contenimento emotivo.
In questo il medico conserva un ruolo insostituibile. Google può fornire contenuti, ma non può costruire una relazione di cura.
Il paziente digitale e la responsabilità di informarsi bene
Anche il paziente deve fare la propria parte.
Informarsi è legittimo. Cercare di capire la propria condizione è comprensibile. Ma trasformare la ricerca online in autodiagnosi, o peggio in autoprescrizione, può essere pericoloso.
Internet può generare un sovraccarico informativo, amplificare l’ansia, alimentare fake news e favorire quella che viene definita “cybercondria”: la ricerca compulsiva di informazioni sanitarie spinta dalla paura della malattia.
Il percorso diagnostico, invece, richiede anamnesi, visita, competenza clinica, esami, interpretazione dei dati e conoscenza personale del paziente.
Il “dottor Google” non conosce la storia clinica, la persona, il contesto, le fragilità e le priorità del paziente.
Conclusione
Il paziente ha diritto di essere informato, ascoltato e coinvolto nelle decisioni di cura.
Ha anche diritto di rifiutare, in tutto o in parte, i trattamenti proposti.
Non ha però diritto di pretendere qualsiasi cura desideri, soprattutto quando quella cura sia contraria alla legge, alla deontologia medica o alle buone pratiche clinico-assistenziali.
La vera sfida non è sostituire il medico con la tecnologia, ma usare l’informazione digitale senza distruggere la relazione di cura.
Perché curarsi non significa soltanto ricevere una prestazione sanitaria. Significa costruire, insieme al medico, una decisione consapevole, ragionevole e umanamente sostenibile.

Dennis Gori

OCCUPAZIONE ABUSIVA E STATO DI NECESSITÀ: QUANDO IL DIRITTO ALLA SALUTE PUÒ PREVALEREIl Tribunale di Milano apre a una l...
29/06/2026

OCCUPAZIONE ABUSIVA E STATO DI NECESSITÀ: QUANDO IL DIRITTO ALLA SALUTE PUÒ PREVALERE
Il Tribunale di Milano apre a una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 54 c.p.
Con la sentenza n. 6775 del 16 giugno 2025, il Tribunale di Milano affronta un tema destinato a far discutere: può essere esclusa la responsabilità penale di chi occupa abusivamente un immobile quando tale condotta rappresenta l’unico mezzo per salvaguardare la propria salute?
La risposta del Tribunale è positiva, ma soltanto in presenza di circostanze del tutto eccezionali.
Il caso
L’imputata aveva occupato senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica nel 2014.
Non si trattava, però, di una comune occupazione abusiva.
La donna era affetta da una gravissima forma di sclerosi multipla progressiva, era invalida al 100%, necessitava di assistenza continua e aveva progressivamente perso qualsiasi autonomia personale.
Prima dell’occupazione aveva tentato la strada legale, chiedendo l’assegnazione urgente di un alloggio pubblico in deroga, ma senza ottenere alcuna risposta dall’amministrazione.
Il reato sussiste…
Il Tribunale afferma chiaramente che il reato previsto dall’art. 633 c.p. è pienamente integrato.
L’imputata era consapevole di occupare un immobile che non le era stato assegnato e lo aveva fatto con l’intenzione di stabilirvisi.
Sotto questo profilo, quindi, non vi sono dubbi né sull’elemento materiale né sul dolo richiesto dalla norma.
…ma opera lo stato di necessità
La parte innovativa della decisione riguarda l’applicazione dell’art. 54 c.p.
Secondo il Tribunale, la donna ha agito per evitare un pericolo attuale di grave danno alla propria persona.
Il pericolo non derivava semplicemente dalla mancanza di una casa, ma dall’impossibilità di ricevere l’assistenza indispensabile per una patologia altamente invalidante.
L’occupazione rappresentava l’unica soluzione concretamente disponibile dopo il fallimento di ogni tentativo di ottenere un’abitazione attraverso i canali ordinari.
In queste condizioni, il fatto è stato ritenuto scriminato dallo stato di necessità.
Salute e abitazione: un rapporto inscindibile
Uno degli aspetti più interessanti della sentenza riguarda il collegamento tra diritto alla salute e diritto all’abitazione.
Il Tribunale non afferma che esista un diritto a occupare immobili pubblici.
Sostiene invece che, in casi eccezionali, l’assenza di un’abitazione adeguata può mettere direttamente in pericolo il diritto costituzionale alla salute.
L’alloggio, quindi, assume rilievo non come bene autonomo, ma come condizione indispensabile per garantire cure, assistenza e dignità della persona.
Il pericolo “attuale” non significa necessariamente “immediato”
La pronuncia affronta anche un tema molto dibattuto nella giurisprudenza.
Tradizionalmente alcune decisioni hanno ritenuto che lo stato di necessità non possa operare quando il bisogno abitativo sia stabile e destinato a protrarsi nel tempo.
Il Tribunale di Milano propone invece una lettura più aderente alla realtà.
Un pericolo può essere attuale anche se perdura nel tempo.
Ciò che conta è che continui concretamente a esistere nel momento in cui il soggetto agisce e che non vi siano alternative lecite idonee a evitarlo.
Nel caso esaminato, la malattia della donna era permanente e progressiva, ma proprio per questo il rischio per la salute rimaneva costantemente attuale.
Il collegamento con la Corte costituzionale
La decisione si inserisce nel solco della sentenza n. 28 del 2024 della Corte costituzionale.
In quell’occasione la Consulta aveva chiarito che, nei procedimenti per occupazione abusiva, il giudice deve sempre verificare in concreto se ricorrano i presupposti dello stato di necessità, soprattutto quando la condotta sia finalizzata a soddisfare un bisogno abitativo essenziale.
Il Tribunale di Milano sviluppa tale impostazione, dimostrando come l’art. 54 c.p. possa trovare applicazione anche nei reati di invasione di edifici quando il pericolo per la salute sia reale, attuale e inevitabile.
Alcune riflessioni
La sentenza non introduce alcuna legittimazione generale delle occupazioni abusive.
Al contrario, ribadisce che il reato esiste e che solo circostanze assolutamente straordinarie possono escluderne la punibilità.
La decisione valorizza un principio fondamentale del diritto penale: la risposta sanzionatoria deve confrontarsi con la concreta situazione umana dell’autore del fatto.
Quando la persona non dispone di reali alternative e la condotta costituisce l’unico mezzo per evitare un grave pregiudizio alla salute, il giudice è chiamato a verificare con particolare attenzione la ricorrenza dello stato di necessità.
Si tratta di una pronuncia che conferma un orientamento interpretativo sempre più attento alla tutela dei diritti fondamentali, senza mettere in discussione la funzione di tutela del patrimonio pubblico, ma imponendo un rigoroso bilanciamento tra i valori costituzionali coinvolti.

Dennis Gori

Indirizzo

Vicolo Gregorini, 2
Savignano Sul Rubicone
47039

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15:30 - 19:30
Martedì 09:00 - 12:30
15:30 - 19:30
Mercoledì 09:00 - 12:30
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Giovedì 09:00 - 12:30
15:30 - 19:30
Venerdì 09:00 - 12:30
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