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24/09/2026

Scuola 2026/27, cambiamenti per studenti e famiglie.
Diploma in quattro anni, cellulare spento anche alle superiori, soggiorni all’estero pagati e programmi riscritti alle elementari. L’anno scolastico si apre con regole nuove su più fronti.
Settembre porta con sé le solite domande dei genitori, ma quest’anno sono di più e più tecniche. La figlia si è iscritta a un istituto tecnico che promette il diploma un anno prima: è una scorciatoia o un percorso serio? Il figlio appena arrivato alle superiori chiede se potrà usare il telefono almeno per le ricerche. La ragazza di quarta ha sentito parlare di viaggi all’estero gratuiti. Il bambino di prima elementare torna a casa con una poesia da imparare a memoria. In questo articolo vedremo cosa cambia nella scuola 2026/27 per studenti e famiglie, tema per tema: la nuova filiera tecnica 4+2, il divieto di cellulare esteso al secondo ciclo, il piano di potenziamento linguistico con mobilità all’estero e le nuove indicazioni nazionali per il primo ciclo.

Cos’è la filiera tecnica 4+2 e come funziona

Il modello si chiama filiera formativa tecnologico-professionale, e la sigla 4+2 ne riassume la struttura: quattro anni di scuola superiore anziché cinque, seguiti da due anni negli Its Academy.
Con il d.l. 9 settembre 2025, n. 127, il cosiddetto decreto Scuola, dal 2026/27 questi percorsi rientrano nell’offerta formativa del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione. Sono cioè diventati ordinamentali: non più sperimentazione, ma parte stabile del sistema.
Lo studente consegue il diploma di istruzione secondaria di secondo grado un anno prima, dopo aver superato l’esame di Stato, come accade in molti Paesi europei fra cui Germania, Svezia, Svizzera e Austria. Il titolo ha lo stesso valore di quello quinquennale.
Il timore più diffuso fra i genitori riguarda la qualità: un anno in meno significa meno insegnamento? La risposta prevista è che l’organico dei docenti del percorso quinquennale venga impiegato sull’offerta dei quattro anni senza riduzioni. Le ore di docenza, in altre parole, si concentrano su un arco più breve anziché diminuire.
I numeri dell’avvio: quest’anno frequentano un percorso quadriennale circa 21.000 studenti. Con l’autorizzazione di 532 nuovi percorsi per il 2026/27, le istituzioni scolastiche che offrono questa opportunità superano quota 700, di cui circa 400 l’hanno attivata per la prima volta.

Gli Its Academy e il legame con il lavoro

Il senso del modello sta nel “+2”. Gli Its Academy, Istituti tecnologici superiori, sono la prima esperienza italiana di formazione terziaria professionalizzante: percorsi biennali che specializzano nelle principali aree tecnologiche.
Grazie ai fondi del Pnrr, pari a 1,5 miliardi di euro, hanno superato i 40.000 studenti. Il tasso di occupazione dei diplomati supera l’80 per cento, con punte del 90-100 per cento in molti territori, e gli impieghi ottenuti risultano coerenti con il percorso svolto.
La ragione dell’intervento è il cosiddetto mismatch, il disallineamento fra domanda e offerta di lavoro. Il sistema produttivo sconta una difficoltà di reperimento dei profili necessari pari al 44,1 per cento delle assunzioni previste, soprattutto per i tecnici qualificati. Secondo Unioncamere, questo disallineamento costa alle imprese circa 44 miliardi di euro di valore aggiunto, considerando tempi di reperimento compresi fra 2 e 12 mesi. Per la sola manifattura, dalla meccatronica all’informatica, serviranno entro il 2029 almeno 500.000 profili, e circa la metà sarà di difficile reperimento.
La ragazza che si diploma a diciotto anni in un istituto 4+2 e prosegue in un Its dell’area meccatronica arriva sul mercato a vent’anni con una specializzazione che le imprese del territorio cercano già.
Il percorso resta comunque aperto: il diploma quadriennale consente anche l’iscrizione all’università, non vincola al solo canale degli Its.

Cellulare in classe: cosa prevede il divieto

Il nuovo anno si è aperto con una regola uniforme per tutti i cicli.
Il divieto di utilizzo del telefono cellulare in orario scolastico era già stato introdotto per il primo ciclo con la nota ministeriale n. 5274 dell’11 giugno 2024. La circolare del ministero dell’Istruzione e del Merito n. 3392 del 16 giugno 2025 lo ha esteso agli studenti del secondo ciclo.
Il divieto riguarda lo svolgimento dell’attività didattica e, più in generale, l’intero orario scolastico. Per le superiori vale anche a fini didattici: non è consentito usare lo smartphone neppure per una ricerca durante la lezione.
Tutte le scuole hanno aggiornato il regolamento d’istituto e il patto di corresponsabilità educativa, prevedendo specifiche sanzioni disciplinari per chi contravviene al divieto. Il contenuto concreto delle sanzioni è fissato da ciascun istituto: conviene quindi leggere il regolamento della propria scuola.

Quando il telefono può restare acceso

Il divieto conosce eccezioni precise.
L’uso è ammesso quando sia previsto dal Piano educativo individualizzato, come supporto agli alunni con disabilità, o dal Piano didattico personalizzato, come supporto agli alunni con disturbi specifici di apprendimento. È ammesso anche per motivate necessità personali.
È consentito inoltre quando sia strettamente funzionale all’efficace svolgimento dell’attività didattica negli indirizzi del settore tecnologico dell’istruzione tecnica dedicati all’informatica e alle telecomunicazioni.
Il divieto non tocca gli altri strumenti digitali: pc, tablet e lavagna elettronica continuano a essere utilizzati secondo le modalità programmate da ciascuna scuola nell’esercizio della propria autonomia didattica e organizzativa.
Per le famiglie che hanno un’esigenza specifica di reperibilità, la via corretta è la richiesta motivata alla scuola, non la tolleranza informale.

I soggiorni linguistici all’estero per la quarta superiore

La novità più consistente sul piano delle risorse è il piano di potenziamento delle competenze in lingua straniera, destinato a 150.000 studenti di quarta superiore e a 15.000 docenti.
L’iniziativa, parallela alle opportunità già offerte da Erasmus+, dispone di 420 milioni di euro provenienti dal Programma nazionale Scuola e competenze 2021-27.
Le azioni comprendono esperienze di mobilità, percorsi formativi, stage e tirocini. Il modello tipo è una mobilità di due settimane, ma sono possibili moduli più lunghi, fino a sei mesi.
A studenti e docenti sono garantite tutte le spese di viaggio, vitto e alloggio. Per gli insegnanti è prevista anche la possibilità di un compenso per le ore aggiuntive.
Il punto che interessa le famiglie è la selezione. I beneficiari sono individuati dalle scuole prioritariamente sulla base di criteri legati al merito e all’Isee, per garantire diritto allo studio e pari opportunità. Chi ha un Isee basso ha quindi interesse a presentarlo, perché può incidere sull’accesso.

Formazione scuola-lavoro e stage in lingua

Accanto al piano c’è un secondo canale. La nuova Formazione Scuola-Lavoro, che dal d.l. n. 127/2025 ha sostituito i Pcto senza modificarne finalità e obblighi, include percorsi all’estero progettati dalle scuole.
Questi percorsi uniscono corsi di lingua e stage in azienda in Paesi come Malta, Regno Unito o Irlanda, rafforzando l’uso professionale della lingua in contesti reali. Sono finanziati con fondi europei.
Il cambio di nome non altera gli obblighi: le ore di formazione scuola-lavoro restano requisito per l’ammissione all’esame di Stato, come accadeva per i Pcto.

Primo ciclo: i nuovi programmi dall’infanzia alle medie

Quest’anno sono entrate in vigore le nuove indicazioni nazionali per il primo ciclo. L’applicazione parte dalle prime classi di infanzia, primaria e secondaria di primo grado, e procede in modo graduale.
All’infanzia si dà più spazio alla narrazione e ai racconti, al gioco, alla formulazione di piani e previsioni, ipotesi e congetture, e alla ricerca di soluzioni a problemi concreti.
Alla primaria tornano le poesie a memoria, si punta maggiormente su riassunti e scrittura in corsivo, e si apre all’informatica.
Alle medie si potrà scegliere il latino, a partire dalla seconda classe.
Per l’italiano, le nuove indicazioni prevedono il ritorno al valore della regola grammaticale e all’importanza della sintassi, con più spazio alla lettura. Per la storia l’accento è posto sull’Occidente, con i riferimenti ad Atene, Roma e Gerusalemme. Per la geografia si registra un rilancio della geografia fisica e politica.

Quando cambieranno i programmi dei licei

Chi ha figli al liceo non vedrà modifiche quest’anno. I nuovi programmi entreranno in vigore dall’anno scolastico 2027/28.
Le linee annunciate prevedono una contaminazione tecnologica trasversale, con l’intelligenza artificiale presente in tutte o quasi le discipline, e un rinnovamento significativo della matematica e delle materie Steam: le discipline scientifiche e tecnologiche — science, technology, engineering, mathematics — arricchite dalla “A” di arte. È su queste materie che il governo ha deciso di potenziare l’insegnamento in tutti i gradi, dall’infanzia fino alla nuova filiera tecnica, in ragione della domanda che il mondo del lavoro esprime proprio per quei profili.

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24/09/2026

Velo integrale a scuola e tetto agli stranieri: cosa cambia
Il Consiglio dei ministri esamina un decreto legge che vieta burqa e niqab negli istituti scolastici e fissa al 30 per cento la quota di alunni stranieri non italofoni per classe, con una serie di deroghe e 14 milioni per il potenziamento della lingua italiana.
Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha portato in Consiglio dei ministri un decreto legge che interviene su più fronti del sistema scolastico. I due contenuti di maggiore impatto sono il divieto del velo integrale nelle scuole e l’introduzione di un limite alla presenza di studenti stranieri che non conoscono l’italiano nella formazione delle classi. Il ministro Giuseppe Valditara ha confermato che il testo sarà unico e avrà la forma del decreto legge, definendo la stretta sul velo integrale «una battaglia di civiltà: se vogliamo combattere il patriarcato e l’isolamento della donna non possiamo considerare strumenti che la considerano inferiore». Sulla bozza dell’articolato sono proseguite per l’intera giornata le interlocuzioni fra i tecnici del ministero, di Palazzo Chigi e del Quirinale.

Il divieto di burqa e niqab

La prima misura riguarda l’uso del velo integrale negli istituti scolastici.
Il decreto vieterà sia il niqab, che lascia scoperti gli occhi, sia il burqa, che copre interamente il volto con una griglia all’altezza degli occhi.
La misura si inserisce in un quadro normativo che già prevede, in via generale, limiti all’uso di indumenti che rendano impossibile il riconoscimento della persona in luoghi pubblici o aperti al pubblico. L’intervento specifico sul contesto scolastico introduce però una previsione dedicata, con le conseguenze applicative che il testo definitivo dovrà precisare.

Il tetto del 30 per cento per le classi

La seconda misura riguarda la composizione delle classi.
La soglia è fissata al 30 per cento di alunni stranieri e si basa su una distinzione prettamente linguistica: riguarda gli studenti non italofoni provenienti dall’estero, senza alcuna distinzione fra cittadini dell’Unione europea ed extracomunitari.
Il criterio, quindi, non è la cittadinanza in sé ma la conoscenza della lingua italiana. Uno studente straniero che padroneggia l’italiano non rientra nel conteggio.
La previsione varrà da subito per i nuovi arrivi. Il ministro ha precisato che questo non significa disarticolare le classi già formate: la regola opera sulle nuove assegnazioni, non impone di ricomporre gruppi esistenti.
L’applicazione immediata, insieme alle risorse aggiuntive stanziate già per l’anno in corso, serve a soddisfare i requisiti di necessità e urgenza che la Costituzione richiede per il ricorso al decreto legge, e risponde ai rilievi formulati dal Quirinale.

Le deroghe previste

Il tetto non opera in modo rigido: il decreto introduce diverse eccezioni.
La prima riguarda la permanenza pregressa nel sistema scolastico italiano. Sono previsti due anni già trascorsi nella scuola dell’infanzia, che diventano tre negli altri gradi di istruzione, cioè primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado. Chi ha già maturato quel periodo non rientra nella soglia.
La seconda deroga è legata al meccanismo applicativo. Se la scuola, in prima battuta, o l’ufficio scolastico regionale, in seconda, non riescono a individuare un istituto di prossimità, come già avviene per le iscrizioni in esubero, oppure se non è possibile adottare soluzioni organizzative compatibili con l’esercizio del diritto all’istruzione, le nuove norme non si applicano.
È una clausola di salvaguardia che riconosce la prevalenza del diritto costituzionale all’istruzione sulla regola di distribuzione: nessuno studente può restare senza scuola per effetto del tetto.
I 14 milioni per il potenziamento linguistico

Proprio per le scuole che ricadono nell’ipotesi di deroga, il decreto stanzia 14 milioni di euro destinati ad attivare corsi di potenziamento linguistico.
La misura si collega a quella già in vigore dall’anno scolastico 2025/26, che prevede l’affiancamento di circa mille docenti dedicati al potenziamento dell’italiano per stranieri, di cui oltre 750 assegnati al primo ciclo. Quel dispositivo opera nelle classi in cui gli studenti arrivati di recente in Italia siano il 20 per cento o più, oppure non possiedano competenze linguistiche di base almeno pari al livello A2 del quadro europeo di riferimento.

Come si incrociano le due soglie

Il rapporto fra le due misure merita di essere chiarito, perché opera su livelli successivi.
Al superamento del limite già vigente del 20 per cento di stranieri di recente arrivo scatta l’assegnazione del docente aggiuntivo per il potenziamento dell’italiano.
Al superamento della nuova soglia del 30 per cento di alunni non italofoni con scarsa conoscenza della lingua, quando non siano praticabili smistamenti in altre classi o in altre scuole, partono le attività di potenziamento linguistico finanziate dalle risorse in arrivo.
Il sistema, in sostanza, combina una redistribuzione degli iscritti con un rafforzamento didattico là dove la redistribuzione non è possibile.

I corsi di italiano per i genitori

Nel decreto dovrebbero entrare anche corsi di lingua italiana rivolti ai genitori di alunni che si trovano in situazioni di ritardo educativo grave.
L’attuazione coinvolgerebbe i servizi sociali e i centri provinciali per l’istruzione degli adulti, i Cpia.
Resta da definire il profilo più delicato: l’eventuale obbligatorietà della frequenza, che alla vigilia del Consiglio dei ministri non risultava scontata.

Tecnici e professionali diventano “licei”

Il decreto dovrebbe contenere anche il cambio di denominazione degli istituti tecnici e professionali, che assumerebbero il nome di licei.
È una modifica che incide sull’identità e sulla percezione sociale di questi percorsi, da tempo al centro del dibattito sull’orientamento scolastico e sulla dispersione.

Le risorse per il personale

Il provvedimento prevede infine 170 milioni di euro destinati a rafforzare ambiti del sistema scolastico considerati in sofferenza, fra cui il corpo ispettivo e le segreterie scolastiche, e a gratificare il personale docente.
Fra le misure figura la proroga dei compiti e delle retribuzioni aggiuntive per i docenti tutor e per i docenti orientatori, le figure introdotte per accompagnare gli studenti nelle scelte formative e nel recupero delle difficoltà.

I prossimi passaggi

Trattandosi di un decreto legge, le disposizioni entreranno in vigore con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ma dovranno essere convertite dal Parlamento entro sessanta giorni, a pena di decadenza.
È nella fase di conversione che il testo potrà subire modifiche, e alcuni dei punti rimasti aperti alla vigilia, come l’obbligatorietà dei corsi per i genitori e le modalità applicative del tetto nelle scuole prive di alternative, troveranno la loro definizione. Per famiglie e istituti, il riferimento operativo resterà il testo pubblicato, insieme alle circolari attuative che il ministero dovrà emanare per tradurre le nuove soglie in criteri concreti di formazione delle classi.

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02/09/2026

Riforma multe, autovelox, e notifiche entro 30 giorni
La riforma del Codice della strada cambia le regole. Telecamere attive su più infrazioni, multe a casa in 30 giorni e sconti sui ricorsi respinti.
Gli automobilisti italiani si preparano a una vera e propria rivoluzione sulle strade. La bozza di riforma del Codice della strada introduce telecamere capaci di sanzionare più infrazioni in contemporanea e taglia i tempi di notifica dei verbali. Le nuove regole accorciano i termini per ricevere le multe a casa e cambiano in modo radicale le procedure per presentare ricorso.

Come funzionano i nuovi autovelox multipli?

Il nuovo impianto normativo cancella i vecchi limiti tecnologici degli occhi elettronici. Fino a oggi, un dispositivo in grado di rilevare diverse violazioni doveva mantenere attiva una sola funzione per volta. Con le nuove regole, gli apparecchi funzioneranno in modalità simultanea e totale. Chi accelera in prossimità di un semaforo con la speranza di passare prima dello scatto del rosso, rischia una doppia sanzione se l’autovelox rileva allo stesso tempo l’eccesso di velocità e il passaggio vietato.
Svanisce anche l’obbligo inderogabile, in vigore dall’agosto 2007, di segnalare in anticipo le postazioni di controllo della velocità. Il sistema passerà sotto il controllo di semplici decreti ministeriali, con la prospettiva di disseminare sensori a distanza ravvicinata lungo le future strade intelligenti.

Entro quanti giorni arriva la multa a casa?

I tempi di attesa per il postino subiscono un taglio drastico. Accanto al termine ordinario di 90 giorni per la contestazione differita, la legge introduce una scadenza abbreviata a 30 giorni. Questa corsia veloce si applica in via esclusiva a tutte le violazioni accertate con dispositivi automatici, come autovelox fissi, telecamere per le Zone a Traffico Limitato (Ztl), semafori e corsie di emergenza. Il ministero delle Infrastrutture giustifica il termine ridotto con due motivazioni ben precise. Da un lato, l’istituzione vuole prevenire il protrarsi di condotte pericolose, come la circolazione con revisione scaduta. Dall’altro, si tutela in modo diretto il cittadino ignaro, il quale evita di accumulare decine di sanzioni identiche prima di ricevere la prima notifica. Per le infrazioni rilevate dagli agenti in assenza di macchinari, il termine generale resta ancorato a 90 giorni dal momento dell’accertamento.

Come fare ricorso al Prefetto senza errori?

Le modalità per contestare un verbale cambiano in modo profondo. Il cittadino conserva il diritto di rivolgersi al giudice di pace o al Prefetto, ma in questo secondo caso scattano nuove trappole procedurali. Il ricorso prefettizio va presentato, a pena di inammissibilità, al comando di polizia da cui dipende l’agente accertatore, con il divieto assoluto di spedirlo in modo diretto alla Prefettura. Le regole limitano i canali di trasmissione alle seguenti modalità:
• raccomandata con ricevuta di ritorno;
• posta elettronica certificata (Pec);
• altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.
La Prefettura perde l’obbligo di concedere un’audizione personale al ricorrente e la convocazione diventa una semplice facoltà del funzionario.
I tempi procedimentali diventano molto rigidi: l’organo di polizia ha 60 giorni per trasmettere il fascicolo istruito alla Prefettura, la quale deve decidere entro i successivi 120 giorni. L’eventuale ordinanza-ingiunzione va poi notificata al cittadino entro 150 giorni dalla decisione. In caso di rigetto del ricorso, la nuova bozza alleggerisce la sanzione finale. Invece del raddoppio della multa previsto oggi, scatterà un aumento fisso e obbligatorio pari a un terzo dell’importo originale per ogni singola violazione.
Se un automobilista contesta una multa da 150 euro al Prefetto e perde la causa, con le vecchie regole si trovava a pagare 300 euro. Con la nuova riforma, subirà un rincaro di un solo terzo: l’importo da versare salirà quindi a 200 euro, con un netto risparmio economico rispetto al passato.

È possibile annullare una multa palesemente errata?

La riforma mette ordine anche nel caos burocratico dei provvedimenti di autotutela. La procedura assume il nome formale di archiviazione e manda in soffitta le vecchie e disomogenee prassi amministrative dei singoli comandi. L’iter si attiva d’ufficio oppure su richiesta diretta del trasgressore. La normativa elenca in modo preciso i casi ammessi e copre gli scenari più comuni come un palese errore di notifica o l’errata applicazione della norma stradale. La richiesta di archiviazione non blocca la possibilità di presentare il ricorso formale e l’organo accertatore conserva il potere di annullare la multa fino al momento esatto di inizio delle procedure per la riscossione coattiva.

Quanto entra in vigore la nuova riforma del codice della strada?

Le novità scritte nella bozza di Dlgs attuativo della delega alla riforma contenuta nella legge 177/2024 sono tantissime e stanno emergendo in questa fase di consultazione avviata dal ministero delle Infrastrutture con le associazioni di categoria, aperta a inizio agosto e destinata a chiudersi il 13 settembre. Ti**re le somme ora sarebbe arduo, anche perché su alcune il ministro Matteo Salvini ha annunciato una retromarcia appena hanno fatto clamore. Il sistema è del tutto nuovo, ma non certo semplificato rispetto all’attuale. D’altro canto, c’è da regolamentare la complessità della mobilità e della condivisione dello spazio pubblico, con variabili umane poco prevedibili e dominata dall’effetto farfalla (piccoli cambiamenti iniziali possono portare conseguenze future molto impattanti).

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28/08/2026

Separazione e divorzio: si può rinunciare all’assegno di mantenimento?
La rinuncia al mantenimento in separazione è valida ma non definitiva. Quella all’assegno divorzile prima della sentenza è nulla. Dopo il divorzio può essere valida.
Una coppia si separa consensualmente e la moglie accetta di non ricevere alcun assegno di mantenimento, convinta di potersi mantenere da sola. Anni dopo le sue condizioni economiche peggiorano. Può tornare a chiedere il mantenimento nonostante la rinuncia? E se invece i coniugi, prima ancora di divorziare, si accordano per escludere ogni futuro assegno divorzile, quell’accordo è valido?
La risposta a queste domande non è univoca, e dipende da un fattore cruciale: il momento in cui la rinuncia viene effettuata. Il diritto italiano tratta in modo molto diverso la rinuncia all’assegno di mantenimento in separazione — che è valida ma non definitiva — e la rinuncia all’assegno divorzile, che è nulla se effettuata prima della sentenza di divorzio e tendenzialmente valida se effettuata dopo.
La domanda se si possa rinunciare all’assegno di mantenimento in separazione e divorzio richiede di distinguere con attenzione questi scenari, perché le conseguenze giuridiche sono radicalmente diverse, e sbagliare la valutazione può avere effetti economici molto significativi.

La validità della rinuncia all’assegno di mantenimento in separazione.

L’assegno di mantenimento, disciplinato dall’art. 156 cod. civ., ha la funzione di garantire al coniuge economicamente più debole — cui non sia addebitabile la separazione — un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio. Si fonda sulla persistenza del dovere di assistenza materiale, che non viene meno con la separazione ma si attenua.
I coniugi che si separano consensualmente possono validamente accordarsi nel senso che nessuno dei due verserà alcunché all’altro a titolo di mantenimento. La rinuncia è ammessa e produce effetti immediati.
Tuttavia — e questo è il punto fondamentale — quella rinuncia non ha carattere assoluto né definitivo. L’art. 156 cod. civ. prevede espressamente che, al sopraggiungere di “giustificati motivi”, il giudice possa disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti economici della separazione. Se le condizioni economiche del coniuge che aveva rinunciato peggiorano successivamente, questi può tornare a chiedere il mantenimento attraverso il procedimento di modifica delle condizioni di separazione, dimostrando il mutamento della propria situazione (Cass. civ., sez. 6, n. 18530 del 7 settembre 2020; Trib. Velletri, n. 545/2020).
In sintesi: la rinuncia all’assegno di mantenimento in separazione è legittima ma non preclude mai definitivamente la possibilità di richiedere il mantenimento in futuro, se le circostanze cambiano.

La rinuncia in separazione esclude il futuro assegno divorzile?

No. Questo è un equivoco molto diffuso che merita di essere chiarito con nettezza. La rinuncia all’assegno di mantenimento in sede di separazione non comporta automaticamente l’esclusione del diritto all’assegno divorzile. I due istituti rispondono a logiche e presupposti diversi: l’assegno di mantenimento serve a garantire il tenore di vita matrimoniale durante la separazione, mentre l’assegno divorzile ha una funzione non solo assistenziale ma anche perequativo-compensativa, valorizzando il contributo dato alla vita familiare e alla formazione del patrimonio comune (Cass., Sez. Un., n. 6229 del 7 marzo 2024).
Il giudice del divorzio dovrà sempre procedere a una valutazione autonoma, verificando la sussistenza dei presupposti di legge per l’assegno divorzile. La rinuncia al mantenimento in separazione potrà essere considerata come un mero indizio di autosufficienza economica del coniuge, ma non come un elemento decisivo o vincolante (Trib. Salerno, n. 380/2017; Trib. Siena, n. 111/2022).

Gli accordi preventivi sull’assegno divorzile: sono validi?

Qui la risposta è netta: no. Gli accordi stipulati dai coniugi in sede di separazione, o comunque prima del procedimento di divorzio, con cui si rinuncia preventivamente al futuro assegno divorzile o si disciplinano le condizioni economiche del divorzio sono considerati nulli per illiceità della causa.
La ragione è precisa: si vuole evitare che il consenso di un coniuge allo scioglimento del matrimonio possa essere condizionato o “comprato” da pattuizioni economiche preventive, in violazione del principio di indisponibilità dello status personale. Il divorzio non è un contratto, e le sue condizioni economiche non possono essere predeterminate quando il vincolo matrimoniale esiste ancora (Trib. Terni, n. 1 del 29 dicembre 2023; Trib. Mantova, n. 2/2020).

La rinuncia dopo la sentenza di divorzio.

Sì, profondamente. Una volta pronunciata la sentenza di divorzio, il contesto giuridico cambia radicalmente: lo status di divorziato è già acquisito e non c’è più il rischio di condizionare la volontà delle parti riguardo allo scioglimento del vincolo.
La giurisprudenza prevalente ritiene che gli accordi di rinuncia all’assegno divorzile stipulati dopo la sentenza di divorzio siano validi ed efficaci, come espressione della libertà negoziale delle parti (Cass. civ., sez. 1, n. 10291 del 18 aprile 2023; Trib. Terni, n. 1/2023; Trib. Mantova, n. 2/2020).
L’effetto di questa rinuncia è estintivo: il diritto all’assegno cessa definitivamente. A differenza di quanto accade per l’assegno di mantenimento in separazione, il coniuge che rinuncia all’assegno divorzile dopo la sentenza di divorzio non può semplicemente “riattivare” quella pretesa in seguito, dimostrando il peggioramento delle proprie condizioni. Si tratta di una rinuncia definitiva.

È necessario il visto del giudice per la rinuncia post-divorzio?

Su questo punto la giurisprudenza non è unanime. La Cassazione ha affermato che, per determinare la perdita della titolarità dell’assegno divorzile — specialmente quando ha riflessi su altri diritti come la pensione di reversibilità — non sono sufficienti “meri accordi ovvero intese tra le parti non sottoposte al vaglio giurisdizionale” (Cass. civ., sez. 1, n. 10291/2023).
Secondo questo orientamento più cauto, sarebbe sempre necessario un intervento del giudice, attraverso il procedimento di revisione delle condizioni di divorzio previsto dall’art. 9 della legge n. 898/1970, per formalizzare la rinuncia e renderla pienamente opponibile a terzi — come gli enti previdenziali. Un tribunale di merito ha specificato che la rinuncia contenuta in una scrittura privata “andava versata in un successivo atto giudiziale ai fini di una sua valenza” (Trib. Torre Annunziata, n. 2461/2023).
La prudenza suggerisce quindi, anche nel caso di rinuncia post-divorzio, di formalizzarla attraverso il procedimento giudiziale di revisione, per evitare incertezze sulla sua efficacia e opponibilità.

La rinuncia al mantenimento e il diritto all’assegno sociale INPS

Un tema pratico che può emergere in queste situazioni riguarda il diritto all’assegno sociale: se si rinuncia al mantenimento e poi ci si trova in stato di bisogno, si può chiedere l’assegno sociale all’INPS nonostante la rinuncia?
Alcuni giudici di merito avevano sostenuto che l’assistenza pubblica ha carattere sussidiario e che chi ha rinunciato al mantenimento crea artificiosamente uno stato di bisogno, che non legittima il ricorso al sostegno pubblico.
La Cassazione ha però consolidato un principio diverso: il diritto all’assegno sociale si basa sull’effettivo stato di bisogno, valutato in base ai redditi effettivamente percepiti e non a quelli potenzialmente esigibili. La mera possibilità astratta di chiedere il mantenimento al coniuge non costituisce un reddito disponibile e non può essere utilizzata per escludere il diritto all’assegno sociale (Cass. civ., sez. L, n. 21699 del 20 luglio 2023; Cass. civ., sez. L, n. 10981 del 24 aprile 2026).
Lo stato di bisogno, per essere rilevante, non deve necessariamente essere incolpevole. La rinuncia al mantenimento, quindi, non preclude di per sé il diritto all’assegno sociale, a meno che non si configuri una condotta fraudolenta volta a simulare uno stato di bisogno inesistente.

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Saviano
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