11/09/2026
GPS sostegno: il T.A.R. Sardegna indica il giudice competente
Con la sentenza n. 1116/2026, pubblicata il 3 settembre 2026, il T.A.R. Sardegna ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in una controversia relativa al punteggio attribuito nelle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della provincia di Cagliari.
La vicenda riguardava un docente inserito nella I fascia delle GPS per le classi di concorso ADMM e ADSS, rispettivamente sostegno nella scuola secondaria di primo e di secondo grado. Al ricorrente erano stati attribuiti 8 punti per il titolo di accesso, anziché i 36 punti ritenuti spettanti, con una conseguente decurtazione di 28 punti per ciascuna classe di concorso.
Il ricorso chiedeva l’annullamento della pubblicazione delle graduatorie e dei provvedimenti connessi, nonché la rettifica del punteggio e la ricollocazione del docente nella corretta posizione.
La decisione del Tribunale
Il T.A.R. ha ritenuto che la controversia non rientrasse nella giurisdizione del giudice amministrativo, ma in quella del giudice ordinario.
Secondo il Collegio, le controversie riguardanti la formazione e l’aggiornamento delle GPS concernono posizioni di diritto soggettivo e atti adottati dall’amministrazione nell’ambito dei poteri propri del datore di lavoro privato, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.
Le procedure di inserimento e aggiornamento delle GPS, infatti, non sono considerate procedure concorsuali: l’amministrazione deve verificare, in modo vincolato, il possesso dei titoli e il rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla disciplina di riferimento.
Quando resta competente il giudice amministrativo
Il T.A.R. ha precisato che la giurisdizione amministrativa può sussistere quando la controversia riguarda direttamente la validità di un atto amministrativo generale o regolamentare che disciplina l’accesso alle graduatorie.
Diversamente, quando la contestazione riguarda esclusivamente la posizione del singolo aspirante - ad esempio il riconoscimento o la valutazione di un titolo, il calcolo del punteggio o la collocazione in graduatoria - la controversia deve essere proposta davanti al giudice ordinario.
Il principio è stato ricondotto anche alla giurisprudenza della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato richiamata nella sentenza.
Effetti pratici
La sentenza non decide nel merito se al docente spettassero effettivamente i 28 punti aggiuntivi per ciascuna classe di concorso. Il T.A.R. non ha quindi annullato la graduatoria né ordinato la rettifica del punteggio.
La decisione stabilisce esclusivamente che la domanda dovrà essere eventualmente riproposta davanti al giudice ordinario, ai sensi dell’art. 11 del Codice del processo amministrativo.
Il principio da ricordare
Per le controversie sulle GPS occorre distinguere attentamente:
se si contesta la disciplina generale che regola l’accesso alle graduatorie, può sussistere la giurisdizione del giudice amministrativo;
se si contesta l’attribuzione del punteggio o la posizione individuale in graduatoria, la competenza appartiene, in linea generale, al giudice ordinario.
La corretta individuazione del giudice competente è essenziale per evitare pronunce meramente processuali e per tutelare tempestivamente il diritto del docente interessato.
Fonte: T.A.R. Sardegna, Sezione Prima, sentenza n. 1116/2026, ricorso n. 808/2026, pubblicata il 3 settembre 2026.