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GPS sostegno: il T.A.R. Sardegna indica il giudice competenteCon la sentenza n. 1116/2026, pubblicata il 3 settembre 202...
11/09/2026

GPS sostegno: il T.A.R. Sardegna indica il giudice competente

Con la sentenza n. 1116/2026, pubblicata il 3 settembre 2026, il T.A.R. Sardegna ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in una controversia relativa al punteggio attribuito nelle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della provincia di Cagliari.

La vicenda riguardava un docente inserito nella I fascia delle GPS per le classi di concorso ADMM e ADSS, rispettivamente sostegno nella scuola secondaria di primo e di secondo grado. Al ricorrente erano stati attribuiti 8 punti per il titolo di accesso, anziché i 36 punti ritenuti spettanti, con una conseguente decurtazione di 28 punti per ciascuna classe di concorso.

Il ricorso chiedeva l’annullamento della pubblicazione delle graduatorie e dei provvedimenti connessi, nonché la rettifica del punteggio e la ricollocazione del docente nella corretta posizione.

La decisione del Tribunale
Il T.A.R. ha ritenuto che la controversia non rientrasse nella giurisdizione del giudice amministrativo, ma in quella del giudice ordinario.

Secondo il Collegio, le controversie riguardanti la formazione e l’aggiornamento delle GPS concernono posizioni di diritto soggettivo e atti adottati dall’amministrazione nell’ambito dei poteri propri del datore di lavoro privato, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.

Le procedure di inserimento e aggiornamento delle GPS, infatti, non sono considerate procedure concorsuali: l’amministrazione deve verificare, in modo vincolato, il possesso dei titoli e il rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla disciplina di riferimento.

Quando resta competente il giudice amministrativo
Il T.A.R. ha precisato che la giurisdizione amministrativa può sussistere quando la controversia riguarda direttamente la validità di un atto amministrativo generale o regolamentare che disciplina l’accesso alle graduatorie.

Diversamente, quando la contestazione riguarda esclusivamente la posizione del singolo aspirante - ad esempio il riconoscimento o la valutazione di un titolo, il calcolo del punteggio o la collocazione in graduatoria - la controversia deve essere proposta davanti al giudice ordinario.

Il principio è stato ricondotto anche alla giurisprudenza della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato richiamata nella sentenza.

Effetti pratici
La sentenza non decide nel merito se al docente spettassero effettivamente i 28 punti aggiuntivi per ciascuna classe di concorso. Il T.A.R. non ha quindi annullato la graduatoria né ordinato la rettifica del punteggio.

La decisione stabilisce esclusivamente che la domanda dovrà essere eventualmente riproposta davanti al giudice ordinario, ai sensi dell’art. 11 del Codice del processo amministrativo.

Il principio da ricordare
Per le controversie sulle GPS occorre distinguere attentamente:

se si contesta la disciplina generale che regola l’accesso alle graduatorie, può sussistere la giurisdizione del giudice amministrativo;

se si contesta l’attribuzione del punteggio o la posizione individuale in graduatoria, la competenza appartiene, in linea generale, al giudice ordinario.

La corretta individuazione del giudice competente è essenziale per evitare pronunce meramente processuali e per tutelare tempestivamente il diritto del docente interessato.

Fonte: T.A.R. Sardegna, Sezione Prima, sentenza n. 1116/2026, ricorso n. 808/2026, pubblicata il 3 settembre 2026.

«Mi hanno detto idonea al 100%, senza limitazioni. Eppure avevo un'invalidità permanente del 40%.»La storia di una docen...
21/08/2026

«Mi hanno detto idonea al 100%, senza limitazioni. Eppure avevo un'invalidità permanente del 40%.»

La storia di una docente di sostegno della scuola primaria, seguita dall'Avv. Marcello Frau, merita di essere raccontata.

La docente - socia ANIEF, tre interventi chirurgici alla colonna vertebrale alle spalle, invalidità civile riconosciuta al 40% con esclusione di revisione - aveva chiesto al medico competente di valutare la sua situazione prima di un incarico che, in concreto, richiedeva il contenimento fisico quotidiano di un'alunna in crisi comportamentale.

L'esito della visita? Piena idoneità alla mansione, senza alcuna prescrizione o limitazione. Senza nemmeno visionare la documentazione sanitaria che la lavoratrice aveva messo a disposizione: risonanze, referti, elettromiografie.

Ma il giudizio del medico competente non è una parola definitiva. L'art. 41, comma 9, del D.Lgs. 81/2008 dà al lavoratore la possibilità di ricorrere, entro trenta giorni, all'organo di vigilanza territorialmente competente - lo SPreSAL - che può confermare, modificare o revocare il giudizio.

Presentato il ricorso con documentazione completa e relazione specialistica, lo SPreSAL ha revocato il giudizio di piena idoneità e lo ha sostituito con un giudizio di idoneità con limitazione: la docente non può essere adibita alla movimentazione manuale di carichi con sollecitazione del rachide lombosacrale - attività che, secondo la nozione legale, comprendono anche il sollevamento e il contenimento fisico di persone.

Un risultato che vale più di un provvedimento: per la docente significa che la tutela della salute non dipende dalla disponibilità di un dirigente, ma è un diritto riconosciuto e vincolante per il datore di lavoro.

📌 Cosa insegna questo caso

Il giudizio del medico competente può essere contestato entro 30 giorni dalla comunicazione;

la documentazione sanitaria va sempre allegata e valorizzata;

le limitazioni riconosciute dallo SPreSAL vincolano il datore di lavoro;

un'idoneità con prescrizioni non è una sconfitta: è una tutela concreta per continuare a lavorare in sicurezza.

14/07/2026

Il Tribunale di Tempio Pausania interviene sull'applicazione dei diritti di assistenza familiare, annullando il provvedimento con cui l'amministrazione scolastica aveva revocato il congedo a una dipen

Congedo straordinario per assistenza a familiare disabile: il Tribunale di Tempio Pausania conferma la convivenza “di fa...
06/07/2026

Congedo straordinario per assistenza a familiare disabile: il Tribunale di Tempio Pausania conferma la convivenza “di fatto”
Il Tribunale Ordinario di Tempio Pausania – Sezione lavoro – ha accolto integralmente un ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. proposto contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna e l’Ambito territoriale di Sassari, riconoscendo il diritto di una collaboratrice scolastica a fruire del congedo straordinario retribuito per assistere il padre con handicap grave ai sensi della legge 104.

La lavoratrice, iscritta ad ANIEF Sassari, è stata patrocinata dall’Avvocato Marcello Frau, che ha impugnato il decreto di annullamento in autotutela del congedo e l’ordine di rientro in servizio emessi dall’istituto scolastico a seguito dei rilievi della Ragioneria Territoriale dello Stato.

Secondo la Ragioneria, il beneficio non poteva essere riconosciuto perché figlia e padre risultano residenti a civici diversi della stessa via, nonostante si tratti di una villetta bifamiliare insistente su un unico corpo di fabbrica, circostanza confermata dall’Ufficio Anagrafe del Comune.

Il Tribunale ha invece valorizzato la nozione di convivenza “sostanziale”, richiamando la giurisprudenza costituzionale (tra cui la sentenza n. 232/2018) e di merito, che hanno esteso il requisito della convivenza al caso in cui assistente e assistito vivano nello stesso stabile, anche se in unità immobiliari formalmente distinte, purché tale assetto consenta una assistenza continua, globale e quotidiana.

Nell’ordinanza, la giudice ha sottolineato come l’interesse primario tutelato dall’art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001 sia quello di garantire continuità di cura nell’ambito familiare, quale espressione dei doveri di solidarietà sociale e dei diritti fondamentali alla salute e alla dignità della persona con disabilità.

Revocare il congedo avrebbe costretto la lavoratrice a scegliere tra la propria attività lavorativa e l’assistenza quotidiana al genitore disabile, con un pregiudizio imminente e irreparabile per la salute psico‑fisica dell’assistito, non compensabile da un semplice ristoro economico.

Il Tribunale ha quindi ordinato all’Amministrazione di ripristinare il congedo straordinario per i periodi richiesti, con tutti i connessi effetti economici e previdenziali.

Si tratta di una decisione importante per il personale scolastico che assiste familiari disabili in situazioni abitative “di fatto” conviventi, e conferma l’impegno dell’Avvocato Marcello Frau e di ANIEF Sassari nella tutela dei diritti dei lavoratori della scuola e delle loro famiglie.

Con una sentenza di particolare interesse, il Tribunale del Lavoro di Sassari ha riconosciuto il pieno valore, ai fini d...
19/05/2026

Con una sentenza di particolare interesse, il Tribunale del Lavoro di Sassari ha riconosciuto il pieno valore, ai fini della carriera e della pensione, del servizio prestato da un docente di educazione musicale nell’ambito del “mantenimento in servizio” ex art. 44 L. 270/1982, in un ricorso patrocinato dall’Avvocato Marcello Frau.

La causa riguardava il riconoscimento del servizio prestato negli anni Ottanta da un insegnante di educazione musicale che, dopo aver lavorato per anni con contratti a termine, era stato inserito nel particolare meccanismo del “mantenimento in servizio” previsto dall’art. 44 della legge 270/1982, fino alla successiva immissione in ruolo. L’Amministrazione aveva però negato il riconoscimento, nella ricostruzione di carriera, di tutto il servizio svolto prima del ruolo, qualificando quegli anni come “servizio prestato senza titolo” e collocando il docente nella fascia iniziale solo a partire dalla data di immissione in ruolo.

Il Tribunale ha respinto questa impostazione e ha ricostruito con attenzione la normativa e la giurisprudenza sul “mantenimento in servizio” dei docenti di educazione musicale, richiamando le pronunce della Cassazione e dei giudici amministrativi. È stato ribadito che questo istituto non configura una semplice sequenza di supplenze, ma un rapporto del tutto peculiare: nato a termine, si consolida per effetto dell’obbligo di riassunzione e si trasforma in un rapporto a tempo indeterminato “tendenzialmente stabile”, a condizione che il docente completi il percorso di formazione e ottenga il titolo abilitante nei tempi previsti.

Seguendo gli orientamenti più recenti (tra cui Corte d’Appello di Bari e Tribunale di Roma), il giudice ha affermato che, per i docenti di educazione musicale inseriti nel meccanismo dell’art. 44 L. 270/1982, l’intero rapporto di lavoro – sin dall’inizio degli anni Ottanta e fino al ruolo – va considerato come un unico rapporto a tempo indeterminato “ab origine”. Ciò comporta che il servizio pre–ruolo, pur reso in una fase in cui il titolo non era ancora stato formalmente conseguito, non può essere trattato come servizio “senza titolo”, perché l’effetto sanante della legge e il successivo conseguimento dell’abilitazione colmano quella mancanza e la rendono irrilevante ai fini dell’anzianità.

Un passaggio rilevante della sentenza riguarda anche il tema della prescrizione: il Tribunale richiama il principio affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui l’anzianità di servizio è un fatto giuridico imprescrittibile, mentre sono soggetti a prescrizione solo i singoli crediti stipendiali che da essa derivano. Questo significa che, anche a distanza di molti anni, il docente può chiedere che venga riconosciuta la sua effettiva anzianità di servizio e che la carriera venga correttamente ricostruita; restano tuttavia prescritte le differenze retributive maturate oltre il limite quinquennale a ritroso dalla proposizione del ricorso.

In applicazione di questi principi, il Tribunale del Lavoro di Sassari ha:

riconosciuto il diritto del docente al computo, ai fini giuridici, economici e pensionistici, di tutto il servizio prestato a partire dall’anno scolastico 1980/81 fino all’immissione in ruolo;

ordinato all’Amministrazione di procedere alla ricostruzione di carriera sulla base di questa anzianità effettiva e di collocare il lavoratore nella fascia stipendiale corrispondente;

condannato il Ministero al pagamento delle differenze retributive non prescritte, oltre interessi/rivalutazione, nonché alla rifusione delle spese di lite.

Si tratta di un precedente significativo per tutti i docenti di educazione musicale coinvolti nel meccanismo del “mantenimento in servizio” ex art. 44 L. 270/1982, che spesso hanno visto anni di lavoro nei primi anni Ottanta non adeguatamente riconosciuti né in carriera né in pensione. Questa decisione conferma che quel servizio, se inserito nel percorso previsto dalla legge e seguito dal conseguimento del titolo abilitante, deve essere pienamente valorizzato.

Grande vittoria legale per i soci ANIEF sui Percorsi Abilitanti!Il Tribunale di Cagliari, con ordinanza del 1° aprile 20...
30/04/2026

Grande vittoria legale per i soci ANIEF sui Percorsi Abilitanti!

Il Tribunale di Cagliari, con ordinanza del 1° aprile 2026, ha accolto integralmente il ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. presentato dall'Avv. Marcello Frau del Foro di Sassari a tutela di soci ANIEF. Il Giudice del Lavoro, ha accertato l'illegittimità dell'arrotondamento per difetto operato dal Conservatorio di Musica G.P. da Palestrina di Cagliari sui voti finali dei Percorsi Abilitanti Speciali (PAF 30 e 60 CFA) per la classe di concorso AB56 (Chitarra), disponendo la rettifica immediata.

Il merito della questione
I ricorrenti, docenti precari iscritti ad ANIEF, avevano conseguito nei PAF attivati dal Conservatorio per l'a.a. 2024/2025 una prova scritta con voto 10/10 e una prova orale con 7/10, per una media aritmetica esatta di 8,5/10 (confermata nei verbali come "conforme al 9"). Tuttavia, la Commissione aveva deliberato un voto finale compresso a 8/10, motivandolo con generiche frasi standard quali "lavoro confusionario, poco focalizzato, didatticamente debole" – una doppia valutazione qualitativa non prevista dal D.P.C.M. 4 agosto 2023, art. 9, che impone la media aritmetica pura in decimi con decimali.

Tale pratica violava le FAQ ministeriali (n. 66), che vietano arrotondamenti da parte dell'ente o del candidato, lasciando al sistema ministeriale la conversione in centesimi. Il Conservatorio di Sassari, in caso analogo, aveva già rettificato in autotutela su segnalazione ANIEF, evidenziando una disparità di trattamento contraria ai principi di parità (art. 3 Cost.) e buon andamento (art. 97 Cost.).

La mancata trasparenza nella pubblicazione degli esiti e i ritardi negli accessi agli atti avevano impedito rimedi amministrativi tempestivi, con rischio di cristallizzazione del punteggio errato nelle graduatorie PNNR 1 e 3 (scioglimento riserva entro 2 febbraio 2026) e GPS 2026-2028 (scadenza 16 marzo 2026, O.M. n. 27/2026).

L'esito e l'intervento del Tribunale
Con decreto cautelare inaudita altera parte del 16 marzo 2026, il Tribunale ha ordinato la rettifica dei voti a 8,5/10 per tutti i ricorrenti e il rilascio di certificazioni aggiornate, utilizzabili nelle procedure concorsuali. Il Conservatorio ha eseguito prontamente, aderendo in autotutela e determinando la cessazione della materia del contendere all'udienza del 31 marzo 2026.
Questa ordinanza conferma la tutela giudiziale dei diritti dei docenti ANIEF: il voto abilitante deve riflettere la media matematica (8,5/10), senza discrezionalità commissionali in pejus, garantendo correttezza nei punteggi per GPS e immissioni in ruolo.

L'Avv. Marcello Frau e ANIEF rinnovano l'impegno per iniziative legali a favore degli iscritti, contrastando irregolarità nelle valutazioni e procedure selettive scolastiche.

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