25/04/2026
UN MODULO DI CONSENSO INFORMATO GENERICO NON PROVA IL CONSENSO INFORMATO
In tema di responsabilità professionale medica, il medico ha l’obbligo di spiegare al paziente in modo chiaro e dettagliato la natura, la portata e l'estensione dell'intervento, i risultati conseguibili, i rischi possibili e, soprattutto, le alternative terapeutiche praticabili. Solo tale consapevolezza permette al paziente l'esercizio del diritto all'autodeterminazione sanitaria.
La firma del paziente su un modulo di consenso informato prestampato generico non è sufficiente per dimostrare che sia stato assolto questo obbligo informativo.
La valutazione sulla completezza di tale informativa non può neppure essere presunta in base a elementi indiziari quali il livello culturale del paziente, la sua specifica professione o la precedente relazione di fiducia con la struttura sanitaria.
Cassazione civile, sezione III, ordinanza 7 gennaio 2026, n. 316
In tema di responsabilità professionale medica, il medico ha l’obbligo di spiegare al paziente in modo chiaro e dettagliato la natura, la portata e l'estensione dell'intervento, i risultati conseguibili, i rischi possibili e, soprattutto, le alternative terapeutiche praticabili. Solo tale consape...